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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6694/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6694/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data 30/10/2023 da:
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio ex art. 86 c.p.c.,
-opponente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-opposta –
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_2
-opposta –
Controparte_3 [...]
, Controparte_4
-opposta non costituita–
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 30/10/2023, l'avv. in proprio e in Parte_1 qualità di difensore di fiducia del sig. ha proposto opposizione ai sensi degli artt. Persona_1 99 e 170 D.P.R. n. 115/2002, dell'art. 281-decies e ss. c.p.c., nonché dell'art. 15 D.lgs. n.
150/2011, avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata a favore del proprio assistito nell'ambito del procedimento penale n.
4928/2021 R.G.N.R. e n. 5143/2022 R.G.GIP, pendente avanti il Tribunale di Bergamo - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, per mancata produzione di un valido documento d'identità del richiedente ai fini dell'autocertificazione prodotta ex art. 46 del D.P.R. 445/2000.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità, sostenendo che l'omessa allegazione del documento d'identità dell'interessato non può determinare l'inammissibilità dell'istanza, specie laddove tale omissione sia giustificata dalla condizione di clandestinità dell'istante. Secondo la prospettazione difensiva l'unico adempimento richiesto dall'art. 78 D.P.R. n. 115/2002, è, infatti, la sottoscrizione dell'istanza. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, l'ammissione del sig.
[...] al patrocino a spese dello Stato, nonché la condanna dell'Ufficio Finanziario alla Pt_2 refusione delle spese di causa.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 07/03/2024 si sono costituiti in giudizio il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore e l' , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, i quali hanno preliminarmente eccepito difetto di legittimazione in capo al ricorrente,
e, in via principale, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3. L' , Controparte_5 invece, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituta.
4. All'udienza del 18/04/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno reiterato le proprie conclusioni. Il Giudice ha dichiarato la contumacia Controparte_5
e ha fissato udienza per la discussione orale della causa e precisazione delle conclusioni
[...] per il giorno 30/10/2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Letti pertanto gli atti di causa e i documenti allegati si espone quanto segue.
Considerazioni in diritto
6. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente sollevata dalle Amministrazioni resistenti. L'eccezione è infondata.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore dell'imputato ha una legittimazione autonoma e parallela a quella dell'imputato stesso per proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell'istanza per l'ammissione al beneficio dell'imputato (v. da ultimo Cass. pen. Sez. IV Sent.
07/04/2022, n. 13230, conforme tra l'altro a Cass. pen. Sez. Unite, 16/02/2007). Ne deriva, nel caso di specie la sussistenza della legittimazione attiva in caso in capo al ricorrente.
7. Nel merito, l'opposizione non può essere accolta.
Il decreto impugnato ha l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclusivamente per la mancata allegazione di un valido documento d'identità.
Va rilevato, in via preliminare, che – come correttamente osservato dal ricorrente - ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 115/2002, l'autocertificazione reddituale deve essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000, il quale non prevede l'allegazione di una copia del documento d'identità. Tale obbligo sussiste, invece, per le dichiarazioni sostitutive di notorietà, disciplinate dall'art. 47 del medesimo D.P.R.
8. Ciononostante, il caso in esame presenta una problematica di ordine sostanziale, ovvero la persistente incertezza sull'identità del richiedente.
L'imputato, infatti, non risulta essere mai stato identificato a mezzo di un valido documento d'identità, ma unicamente attraverso rilievi dattiloscopici, dai quali sono emerse differenti generalità anagrafiche, attribuitegli in almeno tre occasioni. Nel decreto impugnato si legge testualmente “appare preclusa la compiuta identificazione dell'istante, essendo rimaste sconosciute le sue esatte generalità, anche all'esito dei rilievi dattiloscopici” (cfr. doc. 4 del ricorrente).
Si attaglia dunque al caso in esame il condivisibile orientamento di questa Corte, in base al quale:
“È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.
96, commi 2 e 3 e art. 98, comma 2” (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. IV, n. 38009/2023). e Cassazione penale sez. IV, 18/12/2024, (ud. 18/12/2024, dep. 04/02/2025), n. 4418). Il principio di diritto, oramai cristallizzato, è stato richiamato peraltro a proposito di casi in cui – come in quello di specie – l'esatta identità anagrafica del richiedente, il quale non abbia allegato all'istanza copia di alcun documento di riconoscimento, sia rimasta non esattamente individuata anche all'esito dei rilievi fotodattiloscopici
L'impossibilità di verificare l'identità dell'istante non rappresenta dunque, un vizio meramente formale, ma costituisce un adempimento sostanziale alla possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni reddituali.
9. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso risulta infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto. Tuttavia, vista particolarità della vicenda complessiva ed il contenuto della presente pronuncia, si ritengono sussistenti i presupposti per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
1. RIGETTA l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, CONFERMA il decreto del
13/10/2023 emesso da Tribunale di Bergamo - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari;
2. Spese di lite compensate.
Si comunichi alle parti.
Bergamo, lì 07/04/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6694/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data 30/10/2023 da:
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio ex art. 86 c.p.c.,
-opponente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-opposta –
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_2
-opposta –
Controparte_3 [...]
, Controparte_4
-opposta non costituita–
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 30/10/2023, l'avv. in proprio e in Parte_1 qualità di difensore di fiducia del sig. ha proposto opposizione ai sensi degli artt. Persona_1 99 e 170 D.P.R. n. 115/2002, dell'art. 281-decies e ss. c.p.c., nonché dell'art. 15 D.lgs. n.
150/2011, avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata a favore del proprio assistito nell'ambito del procedimento penale n.
4928/2021 R.G.N.R. e n. 5143/2022 R.G.GIP, pendente avanti il Tribunale di Bergamo - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, per mancata produzione di un valido documento d'identità del richiedente ai fini dell'autocertificazione prodotta ex art. 46 del D.P.R. 445/2000.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità, sostenendo che l'omessa allegazione del documento d'identità dell'interessato non può determinare l'inammissibilità dell'istanza, specie laddove tale omissione sia giustificata dalla condizione di clandestinità dell'istante. Secondo la prospettazione difensiva l'unico adempimento richiesto dall'art. 78 D.P.R. n. 115/2002, è, infatti, la sottoscrizione dell'istanza. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, l'ammissione del sig.
[...] al patrocino a spese dello Stato, nonché la condanna dell'Ufficio Finanziario alla Pt_2 refusione delle spese di causa.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 07/03/2024 si sono costituiti in giudizio il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore e l' , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, i quali hanno preliminarmente eccepito difetto di legittimazione in capo al ricorrente,
e, in via principale, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3. L' , Controparte_5 invece, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituta.
4. All'udienza del 18/04/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno reiterato le proprie conclusioni. Il Giudice ha dichiarato la contumacia Controparte_5
e ha fissato udienza per la discussione orale della causa e precisazione delle conclusioni
[...] per il giorno 30/10/2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Letti pertanto gli atti di causa e i documenti allegati si espone quanto segue.
Considerazioni in diritto
6. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente sollevata dalle Amministrazioni resistenti. L'eccezione è infondata.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore dell'imputato ha una legittimazione autonoma e parallela a quella dell'imputato stesso per proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell'istanza per l'ammissione al beneficio dell'imputato (v. da ultimo Cass. pen. Sez. IV Sent.
07/04/2022, n. 13230, conforme tra l'altro a Cass. pen. Sez. Unite, 16/02/2007). Ne deriva, nel caso di specie la sussistenza della legittimazione attiva in caso in capo al ricorrente.
7. Nel merito, l'opposizione non può essere accolta.
Il decreto impugnato ha l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclusivamente per la mancata allegazione di un valido documento d'identità.
Va rilevato, in via preliminare, che – come correttamente osservato dal ricorrente - ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 115/2002, l'autocertificazione reddituale deve essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000, il quale non prevede l'allegazione di una copia del documento d'identità. Tale obbligo sussiste, invece, per le dichiarazioni sostitutive di notorietà, disciplinate dall'art. 47 del medesimo D.P.R.
8. Ciononostante, il caso in esame presenta una problematica di ordine sostanziale, ovvero la persistente incertezza sull'identità del richiedente.
L'imputato, infatti, non risulta essere mai stato identificato a mezzo di un valido documento d'identità, ma unicamente attraverso rilievi dattiloscopici, dai quali sono emerse differenti generalità anagrafiche, attribuitegli in almeno tre occasioni. Nel decreto impugnato si legge testualmente “appare preclusa la compiuta identificazione dell'istante, essendo rimaste sconosciute le sue esatte generalità, anche all'esito dei rilievi dattiloscopici” (cfr. doc. 4 del ricorrente).
Si attaglia dunque al caso in esame il condivisibile orientamento di questa Corte, in base al quale:
“È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.
96, commi 2 e 3 e art. 98, comma 2” (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. IV, n. 38009/2023). e Cassazione penale sez. IV, 18/12/2024, (ud. 18/12/2024, dep. 04/02/2025), n. 4418). Il principio di diritto, oramai cristallizzato, è stato richiamato peraltro a proposito di casi in cui – come in quello di specie – l'esatta identità anagrafica del richiedente, il quale non abbia allegato all'istanza copia di alcun documento di riconoscimento, sia rimasta non esattamente individuata anche all'esito dei rilievi fotodattiloscopici
L'impossibilità di verificare l'identità dell'istante non rappresenta dunque, un vizio meramente formale, ma costituisce un adempimento sostanziale alla possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni reddituali.
9. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso risulta infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto. Tuttavia, vista particolarità della vicenda complessiva ed il contenuto della presente pronuncia, si ritengono sussistenti i presupposti per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
1. RIGETTA l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, CONFERMA il decreto del
13/10/2023 emesso da Tribunale di Bergamo - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari;
2. Spese di lite compensate.
Si comunichi alle parti.
Bergamo, lì 07/04/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia