Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16947
CASS
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del reato associativo

    La Corte ha ritenuto provata l'esistenza dell'associazione sulla base della frequenza dei contatti, delle intercettazioni che documentano cessioni, dell'uso di schede telefoniche dedicate gestite da NA, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dell'attività investigativa che ha identificato l'abitazione di NO come luogo di spaccio. È stata accertata una stabile organizzazione con suddivisione di ruoli.

  • Rigettato
    Mancanza di ruolo apicale nell'associazione

    La Corte ha confermato il ruolo di vertice di NA, evidenziando il suo ruolo nell'organizzazione degli approvvigionamenti e dello smercio, i suoi rapporti con trafficanti internazionali, l'uso di schede telefoniche dedicate e le precauzioni adottate per evitare l'individuazione.

  • Rigettato
    Esclusione della fattispecie associativa minore (art. 74, comma 6, DPR 309/90)

    La Corte ha escluso la configurabilità dell'associazione minore, ritenendo provata la capacità dell'associazione di rifornire continuativamente una platea indeterminata di consumatori, la movimentazione di diverse sostanze, l'uso di utenze dedicate, la reazione agli arresti, i rapporti con fornitori e la resistenza all'attività repressiva. Tali elementi depongono per un'elevata offensività.

  • Rigettato
    Insussistenza prova cessione cocaina

    La Corte ha ritenuto provata la cessione sulla base dell'incontro tra NA e RA, del ritrovamento della distinta con conti attribuiti a NA, dell'uso di linguaggio criptico, dell'incontro in luogo concordato e dell'interruzione delle comunicazioni dopo il controllo. La condotta è stata inquadrata nell'attività illecita professionale di NA.

  • Rigettato
    Mancanza motivazione esclusione recidiva

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva, evidenziando la pericolosità sociale del soggetto, la sua continuata attività di direzione di un'associazione criminale nonostante indagini e interventi della polizia giudiziaria, e la commissione di numerosi reati-scopo. La distanza temporale dalla precedente condanna è stata ritenuta recessiva rispetto alla crescente dedizione all'attività criminale.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento attenuanti generiche

    La Corte ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche con la reiterazione delle cessioni in un ampio arco temporale, ritenendo tale dato caratterizzante per imputati di inferiore spessore criminale e giustificante a fortiori il diniego per il capo dell'associazione, data la sua personalità di spicco e la rilevante gravità dei fatti.

  • Rigettato
    Insufficienza delle prove (intercettazioni)

    La Corte ha ritenuto provate le cessioni sulla base di intercettazioni telefoniche che documentano conversazioni tra EL e NA, da cui si desumono acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti per importi rilevanti, incompatibili con l'uso personale. Anche nel dubbio sulla qualità dello stupefacente, i quantitativi sono stati ritenuti rilevanti.

  • Rigettato
    Errata applicazione della legge penale (art. 73, comma 1 anziché comma 5)

    La Corte ha escluso la lieve entità, valorizzando l'intensità dei traffici, la capacità di raggiungere un numero indeterminato di clienti, le modalità della condotta e la gestione di una piazza di spaccio, elementi che rendono irrilevante il solo dato quantitativo.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per genericità, evidenziando la gravità dei fatti e la personalità del soggetto, nonché la mancanza di elementi positivi di giudizio.

  • Rigettato
    Insussistenza elementi costitutivi dell'associazione

    La Corte ha ritenuto provata la partecipazione di EL IA all'associazione, basandosi sulle risultanze investigative che dimostrano il suo ruolo di collaboratore di NA, capo dell'associazione, svolgendo consegne e mantenendo rapporti con altri spacciatori. La sua relazione con UC, componente dell'associazione, è stata ritenuta significativa.

  • Rigettato
    Erronea esclusione del concorso di persone nel reato continuato

    La Corte ha confermato la sussistenza del reato associativo, evidenziando la condivisione di un programma criminoso e l'esistenza di un'organizzazione stabile con mezzi adeguati, in cui EL IA assumeva il ruolo di collaboratore di NA.

  • Rigettato
    Erronea esclusione della fattispecie associativa minore (art. 74, comma 6, DPR 309/90)

    La Corte ha escluso la fattispecie minore, ritenendo provata la capacità dell'associazione di rifornire continuativamente una platea indeterminata di consumatori, la movimentazione di diverse sostanze, l'uso di utenze dedicate, la reazione agli arresti, i rapporti con fornitori e la resistenza all'attività repressiva. Tali elementi depongono per un'elevata offensività.

  • Rigettato
    Mancata concessione attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo, sottolineando la gravità dei fatti, la personalità negativa dell'imputato e la mancanza di elementi positivi di giudizio.

  • Rigettato
    Carenza motivazione e travisamento prove (insussistenza associazione)

    La Corte ha confermato la partecipazione di UC NT all'associazione, ritenendo provata la sua colpevolezza sulla base di intercettazioni telefoniche, supportate da elementi indiziari come il sequestro di sostanza stupefacente e la sua continuità nei rapporti con altri membri dell'associazione. La difesa non ha contestato efficacemente l'interpretazione delle intercettazioni.

  • Rigettato
    Inesatta applicazione legge penale (concorso di persone anziché associazione)

    La Corte ha confermato la sussistenza del reato associativo, evidenziando la condivisione di un programma criminoso e l'esistenza di un'organizzazione stabile con mezzi adeguati, in cui UC NT assumeva un ruolo funzionale.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento associazione per fatti di lieve entità

    La Corte ha escluso la lieve entità, ritenendo provata la capacità dell'associazione di rifornire continuativamente una platea indeterminata di consumatori, la movimentazione di diverse sostanze, l'uso di utenze dedicate, la reazione agli arresti, i rapporti con fornitori e la resistenza all'attività repressiva. Tali elementi depongono per un'elevata offensività.

  • Rigettato
    Inesatta applicazione legge penale e vizi motivazionali

    La Corte ha ritenuto provate le cessioni sulla base di intercettazioni telefoniche, considerando la loro valenza probatoria diretta e l'identificazione dell'imputato. Ha escluso la rilevanza di dati congetturali come l'assenza di sequestri o proventi.

  • Rigettato
    Vizi motivazionali su pena e diniego attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo, evidenziando la gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato, in mancanza di elementi positivi di giudizio.

  • Rigettato
    Mancanza prova responsabilità (incertezza qualità e quantità sostanza)

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità sulla base di intercettazioni e corrispondenze, identificando CI AR come destinatario della sostanza ('ragazzo') e interpretando correttamente il linguaggio criptico utilizzato per indicare quantità e prezzo. L'arresto di CI AR con marijuana ha confermato l'identificazione.

  • Rigettato
    Riqualificazione del fatto (art. 73, comma 5)

    La Corte ha escluso la lieve entità, ritenendo che la cessione si inscriva in un traffico su larga scala organizzato e continuativo, rendendo recessiva ogni considerazione sul quantitativo trattato. Il quantitativo è stato ritenuto rilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16947
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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