Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16947 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
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16947-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
-Presidente-
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- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez.
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UP 26/02/2026 R.G.N. 39382/2025
sui ricorsi proposti da NA BI, nato a [...], il [...], EL IA, nato a [...], il [...], EL EM, nato a [...], il [...], UC NT, nato a [...], il [...], CI AR, nato a [...], il [...], avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere RO IA NI;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
uditi i difensori: avv. Giammarco Conca, per UC, CI, EL e, anche in sostituzione dell'avv. Alessia Vita, per EL;
avv.ti Fabrizio D'Amico e RO De Federicis, per NA;
avv. Francesco Gianzi, per UC.
RITENUTO IN FATTO
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1. Con sentenza del 27 giugno 2025, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la sentenza del 15 maggio 2024, con cui il GUP del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità penale degli imputati - per quanto qui rileva - per diversi reati ex art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, variamente circostanziati e qualificati, analiticamente descritti nell'imputazione, nonché, quanto a NA, UC, EL, anche per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 24 dell'imputazione). Gli imputati sono stati condannati: NA BI, alla pena di anni quindici di reclusione;
EL IA alla pena di anni sette, mesi otto e giorni venti di reclusione;
UC NT alla pena di anni otto, mesi sei e giorni dieci di reclusione;
CI AR alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e 8.000,00 euro di multa;
EL EM alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e 12.000,00 euro di multa.
2. Avverso la sentenza di appello, NA BI ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo di doglianza, si denuncia la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte afferma l'esistenza dell'associazione di cui al capo 24) di imputazione in ragione della frequenza e della regolarità dei rapporti intercorsi tra gli imputati, considerati funzionali al commercio di stupefacenti. Secondo la prospettazione difensiva, tali caratteri dei rapporti, vista la mancata dimostrazione di un quid pluris, sarebbero riconducibili al concorso di persone anziché alla fattispecie associativa. Nel caso di specie, dalle due diverse e non connesse fasi cronologiche dell'attività investigativa - una relativa all'anno 2019 e l'altra al 2020 - sarebbe emerso che il NA, facendosi assistere per il trasporto dal suo uomo di fiducia EL, limitatamente al 2020 e dietro corrispettivo forniva sostanze stupefacenti a NO prima e a UC poi, i quali andavano a commercializzare le predette sostanze nelle zone di loro appartenenza. Ciò non sarebbe sufficiente per configurare il reato associativo. A sostegno di tale censura, la difesa afferma che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riguardanti NA e NO non contengono elementi idonei a collegare in modo specifico e personale quei fatti agli imputati, in quanto riferite ad un momento anteriore collocato tra il 2012 e il 2016 - a quello oggetto dell'indagine di cui al presente procedimento penale. Si sostiene, inoltre, che la frequenza e la regolarità dei rapporti commerciali, nonché l'assistenza del EL al trasporto delle sostanze stupefacenti costituirebbero meri indici sintomatici dell'esistenza del contesto associativo e non implicherebbero
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necessariamente un accordo per la commissione di una serie indeterminata di reati, richiesta per il configurarsi della fattispecie associativa, mancando a tale proposito un'adeguata motivazione della Corte. In aggiunta, per dimostrare la veridicità della propria ricostruzione, la difesa rileva che non era emerso alcun accordo in merito alle forme di contribuzione collettiva alle spese per l'acquisto della droga o relativamente alla ripartizione degli utili e che, nel corso del periodo oggetto di investigazione, i presunti partecipanti al sodalizio erano stati liberi di commerciare anche con soggetti ritenuti estranei al sodalizio. Infatti, il NA aveva ceduto sostanze stupefacenti anche al CI, al Di Fazio, al RI ed al ED - ritenuti estranei al sodalizio - e, lo UC, a sua volta, aveva acquistato sostanze anche da altri soggetti. Infine, considerata la ridotta estensione nel tempo dei rapporti tra il NA, NO e UC, la Corte avrebbe dovuto fornire un'adeguata motivazione - ma non lo ha fatto sulla comunanza dello scopo dell'ipotizzata associazione criminosa. La Corte territoriale si sarebbe dunque limitata ad aderire alla ricostruzione effettuata dal primo giudice, in violazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e senza prendere adeguatamente in considerazione le censure difensive, già esposte nei motivi di appello, con le quali si sollecita la riqualificazione del fatto in concorso di persone ex art. 110 cod. pen.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa ricorrente sottolinea che, ai fini del riconoscimento del ruolo apicale nell'associazione criminale, la giurisprudenza richiede lo svolgimento di compiti di coordinamento dell'attività degli associati in modo da assicurare la piena funzionalità dell'organismo criminale per la sua intera durata e, dunque, circostanze che nel presente procedimento non sarebbero state dimostrate al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie, il NA si sarebbe limitato a rifornire alcuni clienti che a loro volta conducevano in proprio l'attività di spaccio al dettaglio, predisponendo altresì schede dedicate per cifrare le comunicazioni tra di essi, mentre la Corte avrebbe riconosciuto al NA un ruolo organizzativo nell'associazione sulla base dei rapporti da questo ipoteticamente intrattenuti con un altro soggetto - IA LU - estraneo al presente procedimento. Pertanto, si lamentano vizi motivazionali della sentenza relativamente al capo 24) di imputazione.
2.3. Con un terzo motivo, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., si contestano le parti della sentenza in cui verrebbero valorizzati elementi non richiamati dal dettato normativo, ovvero in contrasto con orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esclusione della costituzione dell'ipotizzata associazione per compiere fatti di lieve entità.
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In particolare, la difesa ricorrente censura la sentenza laddove la Corte distrettuale fonda la motivazione circa la gravità dei fatti per cui si procede nella commercializzazione in forma continuativa e ripetitiva di poche dosi alla volta di sostanza stupefacente. Si sostiene che l'attitudine a delinquere sarebbe direttamente proporzionale al potere economico ed alla capacità di controllo dei mercati, per cui dovrebbe essere considerata più grave la vendita a livello di ingrosso o intermedio rispetto a quella al dettaglio. Ciò varrebbe tanto più nel caso in esame, in cui le operazioni erano effettuate in un limitato bacino di utenza, quale è il comune di Priverno, e non in canali maggiormente consistenti. In aggiunta, la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato e valutato come espressione di elevata offensività una serie di elementi non previsti dalla normativa, quali la clientela dell'associazione, il reperimento delle risorse, la diversità delle sostanze trattate, l'utilizzo di telefoni appositi, la rete amicale dell'imputato NA e la resistenza del sodalizio all'attività repressiva della polizia giudiziaria. Ai fini dell'esclusione della configurabilità dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, il deposito delle risorse sarebbe stato impropriamente considerato eccedente gli ordinari parametri quantitativi della lieve entità e, dunque, elemento a sostegno del perfezionamento del capo contestato, poiché non si sarebbe considerato che ogni attività di distribuzione al dettaglio necessita di forme di approvvigionamento idonee a supportare adeguatamente l'attività di vendita per un congruo periodo di tempo al grande pubblico dei consumatori. In tale prospettiva, l'acquisto e la temporanea detenzione della merce non dovrebbero rilevare in quanto tali, ma esclusivamente in quanto funzionali all'immissione della sostanza sul mercato. L'eterogeneità delle sostanze non potrebbe essere, poi, assunta quale indice sintomatico di una maggiore offensività, dato che i quantitativi oggetto di commercio, sotto il profilo ponderale, erano riconducibili a poche dosi per singola cessione. Sarebbe stata valutata l'indeterminatezza della clientela, come indice di elevata offensività dell'associazione, sulla base dei 1200 accessi rilevati nell'abitazione del NO tra l'agosto e il dicembre del 2019, laddove, invece, questi non rappresenterebbero ritmi fuori dall'ordinario ed in assenza di prove che possano certificare che ad ogni ingresso fosse corrisposta la consegna di sostanza stupefacente. Simili considerazioni dovrebbero applicarsi anche all'utilizzo di telefoni per l'espletamento dell'attività, in quanto anch'essi rappresenterebbero un accorgimento comune ad ogni attività commerciale delle sostanze illegali e, dunque, come tali, non potrebbero rilevare come segni di maggiore gravità dei fatti.
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La comunione di scopo tra il NA e il IA e la resistenza del sodalizio rispetto all'attività repressiva della polizia giudiziaria, con particolare riferimento all'avvicendamento tra lo UC e il NO, sarebbero, infine, frutto di un mero convincimento del giudici di merito, in assenza di qualsiasi riscontro nelle fonti probatorie. La stretta amicizia che lega il NA al IA, infatti, non potrebbe proiettarsi automaticamente nella condivisione di un interesse economico tra i due. La Corte avrebbe altresì errato nel qualificare come repentina la successione tra lo UC e il NO, dal momento che questa sarebbe stato frutto di una scelta da parte del NO, il quale era consapevole di stare per essere arrestato.
2.4. Con un quarto motivo di censura, si deducono la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, relativamente all'imputazione di cui al capo 19), avente ad oggetto una presunta cessione di 100 grammi di cocaina effettuata dal NA al RA in data antecedente e prossima al 13 giugno 2020, che si fonderebbe su un incontro avvenuto in farmacia tra i due in tale data, in seguito al quale il RA veniva fermato dai carabinieri e trovato in possesso di una distinta/buono sul quale erano trascritti alcuni conti a penna datati 1° giugno, 8 giugno e 13 giugno. Nonostante i predetti conti non fossero riconducibili ad alcun soggetto, non essendo riportato alcun nominativo di riferimento, questi venivano attribuiti al NA che, pertanto, veniva condannato. A parere della difesa ricorrente, tale ricostruzione e la conseguente motivazione della Corte sul punto, sarebbero totalmente illogiche, poiché nella sentenza impugnata non verrebbe fornita alcuna spiegazione o prova né sui rapporti intercorsi tra il RA e il NA nelle date riportate sulla distinta né sulla valenza della farmacia quale luogo di incontro, né sarebbe documentato lo scambio di denaro-droga. Verrebbe, invece, attribuita erroneamente rilevanza al messaggio con l'indicazione "negativo" inviato dal RA al NA, oltre che alla presunta interruzione di comunicazioni tra i due soggetti dopo il predetto incontro.
2.5. Con un quinto motivo, la difesa si duole della mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di esclusione della recidiva contestata. La parte ricorrente ricorda che, alla luce della giurisprudenza, la recidiva può essere applicata qualora sia riscontrata un'accentuata pericolosità sociale del soggetto, all'esito di una valutazione concreta ed individualizzata. Nel caso in esame, la Corte, in palese violazione di tale principio, si sarebbe limitata a ritenere corretta l'applicazione della recidiva esclusivamente sulla base delle annotazioni riportate nel certificato del casellario giudiziale, senza fornire alcun apprezzamento circa gli elementi da cui sarebbe possibile desumere l'inclinazione al crimine del soggetto e l'attualità della pericolosità sociale dello stesso, soprattutto in ragione dell'imponente distanza temporale sussistente tra la
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precedente condanna (risalente al 2004) ei fatti oggetto del presente procedimento.
2.6. Con un sesto motivo di ricorso, si lamentano vizi motivazionali in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul presupposto che la Corte territoriale come anche il Tribunale avrebbe giustificato tale statuizione, indistintamente per tutti gli imputati, con la reiterazione delle cessioni in un arco temporale ampio e, dunque, in modo generico e non individualizzato e senza affrontare le specifiche deduzioni sollevate dalla difesa con i motivi di appello. Anche in tale doglianza viene richiamata la violazione dei principi giurisprudenziali in materia.
3. EL EM ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
3.1. Con un primo motivo di ricorso, ci si duole del fatto che le prove poste a supporto dei capi 20) e 22) di imputazione sono insufficienti, o comunque non adeguatamente valutate, per poter affermare la responsabilità penale. In particolare, si sottolinea come l'imputato non sia mai stato trovato materialmente in possesso di sostanza stupefacente, né sia stato effettuato alcun sequestro che possa confermare l'esistenza delle presunte cessioni. Le accuse si fondano esclusivamente su intercettazioni telefoniche, dalle quali il giudice di merito avrebbe dedotto l'esistenza di operazioni di acquisto e cessione di droga. Nel provvedimento impugnato vengono indicati due episodi principali. Il primo, datato 8 maggio 2020, si basa su una conversazione telefonica tra EL e NA, nella quale il primo afferma che "NT mi ha dato 50 grammi e mi ha detto che BI ti ha mandato questi". Da tale frase il giudice avrebbe dedotto che vi fosse stata la consegna di circa 50 grammi di sostanza stupefacente, per un valore di circa 2.500,00 euro;
cifra ritenuta compatibile con il prezzo di mercato di una pari quantità di cocaina. Il secondo episodio contestato è risalente al 19 maggio 2020 e anch'esso si fonda su intercettazioni telefoniche, dalle quali la Corte avrebbe ritenuto che, tramite l'intermediazione di NA e EL, EL avesse ricevuto circa 100 grammi di cocaina, per un valore complessivo di circa 5.000,00 euro. Tuttavia, anche in questo episodio non vi sarebbe stato alcun sequestro di sostanza né altri elementi materiali a conferma della ricostruzione accusatoria. La difesa evidenzia come i giudici di merito nonostante che per le conversazioni intercettate fosse probabile che la sostanza in questione fosse cocaina, tesi supportata altresì dal fatto che l'imputato risulta essere tossicodipendente da tale sostanza, come documentato sia dalla certificazione del SERD di Priverno sia dalla relazione dell'UEPE del 2 aprile 2015 - ammettono che
il dato non è certo e che non si può escludere che si trattasse invece di una consistente quantità di hashish o marijuana. Pertanto, secondo quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello avrebbe operato una forzatura interpretativa delle prove al fine di ritenere integrato il reato di spaccio, nonostante l'assenza di elementi concreti idonei a dimostrare un'attività di traffico o cessione della sostanza. I fatti descritti avrebbero dovuto invece essere ricondotti all'art. 75 dello stesso testo normativo, che riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, con sanzioni di natura amministrativa.
3.2. Con un secondo motivo, presentato in subordine al primo, la difesa rileva l'errata applicazione della legge penale per i capi 20) e 22) di imputazione, poiché verrebbe affermata la responsabilità dell'imputato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 anziché ex comma 5 dello stesso articolo. In particolare, si sottolinea che, affinché possa ritenersi integrato il reato di traffico e detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità, devono considerarsi il quantitativo della sostanza e le particolari connotazioni della condotta che potrebbero attenuare la rilevanza penale del fatto anche in presenza di un quantitativo non modico di stupefacente. Nel caso in esame, secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe artificiosamente supposto che la sostanza oggetto delle conversazioni intercettate fosse rilevante e appartenesse al genere hashish ovvero marijuana, anziché al tipo cocaina e non avrebbe considerato le modalità della condotta idonee a giustificare l'integrazione della fattispecie meno grave del reato di cui all'art. 73 del citato testo unico. Il riconoscimento della lieve entità, sarebbe altresì conforme alla media del limite massimo entro il quale è stata riconosciuta la lieve entità per la sostanza di tipo cocaina, accertata da un'indagine giurisprudenziale in riferimento al triennio 2020-2022 e riconosciuta dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con pronuncia del 25 novembre 2022. 3.3. Con l'ultimo motivo di ricorso, si censura il provvedimento impugnato per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen. Nello specifico, si lamentano la mancanza di motivazione del provvedimento e l'ingiustificata equiparazione della posizione del EL agli altri imputati, in quanto questi ultimi a differenza di lui sarebbero stati altresi condannati per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
4. Avverso la sentenza anche EL IA ha proposto ricorso per cassazione.
4.1. Con un primo motivo di censura, il ricorrente lamenta la violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 24)
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di imputazione, sul rilievo che i giudici di merito avrebbero erroneamente fondato il proprio convincimento sulle risultanze investigative indicate nell'informativa finale dei carabinieri del Comando provinciale di Latina del 20 febbraio 2021 e nelle due informative integrative risalenti al 14 febbraio 2022 e al 27 aprile 2022. In particolare, i giudici avrebbero ritenuto integrato il reato in questione sulla base: della denuncia presentata da TT RO il 25 gennaio 2019; dei verbali di interrogatorio resi dallo stesso in qualità di collaboratore di giustizia e dell'attività investigativa avviata in seguito a tali dichiarazioni;
delle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
delle immagini ricavate dalle telecamere installate presso le abitazioni del NO e del NA;
degli esiti dei Servizi di osservazione e controllo;
i sequestri delle sostanze stupefacenti avvenuti nel corso di un anno di attività di indagine;
delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia TI CC nel corso dell'interrogatorio tenutosi in data 8 ottobre 2019. A parere della difesa, dall'analisi attenta di tale compendio probatorio - in conformità alla giurisprudenza vigente in materia non emergerebbe una comunanza di intenti tra il NA, il NO e il EL, necessaria per il perfezionarsi del reato in questione, e neppure risulterebbe la partecipazione del EL al preteso sodalizio criminoso, presuntivamente capeggiato dal NA. A sostegno di tale tesi la difesa, evidenzia la mancanza di contatti tra il ricorrente ed il NO, testimoniata altresì dall'assenza di suoi ingressi presso l'abitazione di quest'ultimo; richiama anche il contenuto del messaggio di testo di cui al Progr. 6 RIT 7097/19 del 27 dicembre 2019, in cui il NA chiede al EL se il giorno seguente avrebbe voluto guadagnare 100,00 euro, visto che, secondo la prospettazione difensiva, se il EL avesse preso parte al sodalizio criminoso avrebbe conosciuto gli importi dell'attività e non avrebbe percepito 100,00 euro per trasportare la sostanza stupefacente. In aggiunta, la difesa si duole del ruolo attribuito allo UC e della stessa partecipazione dello stesso all'ipotizzata associazione criminosa, non trovando tali elementi riscontro nelle risultanze processuali, al fine di rimarcare l'insussistenza del presupposti di legge per l'integrazione del reato contestato.
4.2. In secondo luogo, la difesa evidenzia l'inosservanza della legge penale e vizi motivazionali con riferimento al capo 24) di imputazione, per non avere la Corte di appello ritenuto integrato il concorso di persone nel reato continuato, anziché la fattispecie associativa di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, omettendo di considerare che tale ultima ipotesi ricorre laddove l'accordo tra due o più soggetti, pur essendo connotato dai caratteri dell'occasionalità e dell'eventualità, è finalizzato alla realizzazione di una serie di delitti orientati verso un medesimo disegno criminoso.
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L'autonomia dello UC e la mancanza di rapporti tra il EL e il NO non sarebbero espressione della condivisione di un pactum sceleris, ma rappresenterebbero piuttosto rapporti tra singoli, sia pure stabili e non occasionali. L'elemento cruciale da valutare per distinguere tra l'associazione criminosa e il concorso di persone dovrebbe essere la definizione frazionata e limitata dei reati realizzati dagli imputati.
4.3. Con un terzo motivo, la difesa si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero erroneamente posto a fondamento di tale decisione i seguenti elementi: 1) la capacità dell'associazione di assicurare continuativamente il rifornimento di una platea indeterminata di consumatori, documentata dal numero di accessi effettuati presso l'abitazione del NO;
2) la capacità di movimentare diverse sostanze stupefacenti;
3) l'utilizzo di utenze dedicate;
4) la pronta e celere reazione dell'associazione in occasione degli arresti di taluni membri della compagine e dei sequestri delle sostanze stupefacenti;
5) i rapporti tra il NA ed importanti fornitori di sostanze stupefacenti;
6) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relativamente al legame tra il NA, il NO ed il IA. In merito al primo elemento, la difesa evidenzia che la reiterazione delle condotte, la stabilità del vincolo o la sussistenza di un programma illecito comune e condiviso dai sodali sarebbero semplici elementi costitutivi di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, pertanto, non escluderebbero l'operatività dell'art. 74, comma 6, richiamato. A sostegno della citata riqualificazione, si evidenziano poi le risorse e le modalità dell'azione, le quali rappresenterebbero una contenuta idoneità della condotta a diffondere il consumo di sostanza drogante, oltre ai quantitativi di sostanza stupefacente oggetto di sequestro, ai relativi dati ponderali e alla diversità delle sostanze stupefacenti movimentate. Tali argomentazioni sono altresì utilizzate per criticare sul piano logico anche l'esistenza del presupposto sub 2). I sopra menzionati punti 3) e 4), a parere del ricorrente, entrerebbero in conflitto con la realtà storico-fattuale agli atti del procedimento, poiché l'unico arresto verificatosi in un anno di indagine sarebbe quello di AR CI unitamente al sequestro di 116 grammi di marijuana, il quale non richiederebbe una pronta reazione, mentre l'arresto del NO non si caratterizzerebbe per imprevedibilità. Per quanto riguarda il punto 5), la difesa censura la decisione della Corte nella parte in cui avrebbe attribuito certezza alla prova della sussistenza
dell'associazione dal rapporto tra il NA ed altri importanti fornitori di sostanze stupefacenti con particolare riferimento al IA in quanto dagli esiti dell'attività di indagine compendiati nell'informativa finale del nucleo operativo Carabinieri di Latina, iniziata a luglio del 2019, non emergerebbe la commissione di alcun illecito in materia di stupefacenti. Infine, la difesa attribuisce rilievo dirimente al fatto che le dichiarazioni accusatorie di CC TI risalirebbero al 2016 e quelle di TT non sarebbero sovrapponibili ai fatti contestati.
4.4. In data 9 febbraio 2026, la difesa di EL IA ha presentato un motivo nuovo, con cui ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale e l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Innanzitutto, ci si duole del fatto che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto di una serie di elementi rilevanti tempestivamente rappresentati dalla difesa nel corso del giudizio quali lo stato di incensuratezza del ricorrente, le problematiche di salute che da anni affliggono lo stesso e che inequivocabilmente minano le sue capacità intellettive, nonché il ruolo da lui ricoperto nell'associazione, testimoniato dall'esiguità del compenso ricevuto per i suoi
servizi.
Si lamentano, poi, l'inesistenza della motivazione in rapporto al motivo di gravame presentato e l'illegittima equiparazione del trattamento sanzionatorio tra gli imputati. Nel dettaglio, non sarebbero stati esplicitati dalla Corte il percorso argomentativo e gli elementi specifici idonei a giustificare il rigetto della richiesta difensiva, limitandosi la sentenza a suffragare la decisione con il riferimento alla gravità dei fatti per cui si procede, senza considerare la differenza di situazioni personali dei vari imputati.
5. Avverso la sentenza, UC NT, mediante difensore, ha altresi proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
5.1. Con il primo motivo di doglianza, si lamentano la carenza della motivazione ed il travisamento delle prove, rilevando che i giudici di secondo grado avrebbero affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base di un quadro indiziario che, considerato nella sua complessità, non sarebbe sintomatico della sussistenza di un'associazione criminale, né della partecipazione dell'imputato a tale sodalizio. A supporto di tale tesi, in primo luogo, la difesa evidenzia che i giudici di merito avrebbero apoditticamente ed erroneamente ritenuto provata la colpevolezza dello UC in virtù di intercettazioni telefoniche, prive delle caratteristiche della chiarezza e della decifrabilità richieste dalla giurisprudenza di legittimità per la loro valenza probatoria e prive di riscontri obiettivi, non potendo essere la ricostruzione
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derivante da queste corroborata dal sequestro eseguito a carico dell'imputato in data 11 agosto 2020, poiché questo veniva eseguito nell'ambito di un altro procedimento per fatti non connessi alla vicenda in esame. Pertanto, la Corte territoriale non avrebbe verificato la compatibilità temporale, la riconducibilità e la pertinenzialità della sostanza oggetto del sequestro agli episodi contestati nel presente procedimento. A parere della difesa proprio tale vicenda, da cui emergeva l'acquisto da parte dello UC di sostanze stupefacenti da terze persone estranee al presente procedimento, sarebbe invece idonea a smentire la stabilità dell'inserimento dello stesso nell'associazione oggetto del presente procedimento. In secondo luogo, la difesa rimarca che la giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, esige l'adesione al programma criminoso dell'acquirente affinché possa dirsi configurato il vincolo stabile tra fornitore ed acquirente. Tale adesione deve essere desumibile da una serie di circostanze, quali la modalità dell'approvvigionamento continuativo delle sostanze dall'associazione, dal contenuto economico delle transazioni e dalla rilevanza rivestita dall'acquirente nel sodalizio criminale;
circostanze che non sarebbero riscontrabili nel caso di specie, in cui l'acquisto a credito dello UC dal NO e l'avvicendamento del primo al secondo nei rapporti con il fornitore NA sarebbero elementi tipici di una transazione commerciale tra due soggetti distinti ed espressione di una comune dinamica di mercato e non potrebbero rappresentare la prova dell'inserimento organico del ricorrente in un'organizzazione criminale, come erroneamente sostenuto dalla Corte distrettuale. Né tale inserimento potrebbe essere desunto solamente dalla ripetitività di presunti scambi di sostanze illecite, che sarebbero invece solamente oggetto dei reati-fine contestati. Pertanto, non sarebbe stata fornita alcuna prova circa la consapevolezza del ricorrente di ricoprire il ruolo del NO nell'associazione, mentre la pretesa fungibilità dei ruoli tra il NO e lo UC sarebbe stata utilizzata per mascherare l'impossibilità di delineare dalle risultanze probatorie una precisa struttura dell'associazione criminosa. In terzo luogo, si richiama la costanza della giurisprudenza di legittimità nel richiedere l'assunzione di un ruolo funzionale al sodalizio ad alle sue dinamiche operative, che sia espressione non occasionale dell'adesione all'associazione, supportata dalla coscienza e volontà di voler partecipare a questa e contribuire al suo sviluppo. Tali elementi del reato associativo, che lo caratterizzano e distinguono dal concorso di persone, non sarebbero stati provati al di là di ogni ragionevole dubbio nel caso in esame. Con riferimento all'elemento oggettivo del reato, la partecipazione dell'odierno ricorrente al sodalizio sarebbe stata dimostrata sulla base della presunta attività di recupero crediti svolta dal
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medesimo e dall'asserito supporto da lui fornito al NO nel tempo in cui quest'ultimo si trovava in carcere, laddove, invece, tali attività sarebbero state specifiche e circoscritte, frutto di un rapporto personale e fiduciario con il NO, oltre che finalizzate ad ottenere propri benefici - quali l'acquisto dello stupefacente per uso personale ed il finanziamento dei propri fabbisogni. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, la Corte avrebbe omesso di considerare il fatto che lo UC aveva avuto rapporti solo con il NO e il NA, l'assenza di prove circa l'accordo illecito intervenuto tra il medesimo e i partecipanti al supposto sodalizio e l'assenza di stabilità nella sua condotta, e, in definitiva, l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'adesione la consapevolezza e la volontà del medesimo di farvi parte. In tale quadro, lo UC non sarebbe stato a conoscenza né dell'esistenza dell'associazione, né tantomeno dei programmi illeciti a cui questa era orientata.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa prospetta l'inesatta applicazione della legge penale e vizi motivazionali del provvedimento impugnato in merito alla presunta sussistenza dei reati cui ai capi 12), 13), 14) e 20) di imputazione. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe ritenuto provati i fatti esclusivamente sulla base delle conversazioni intercettate, senza alcun riscontro effettivo. Le intercettazioni, inoltre, non sarebbero chiare e decifrabili e, al contrario, apparirebbero ambigue e criptiche, come affermato dagli stessi giudici di merito, al punto che la colpevolezza dell'imputato UC non sarebbe stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel dettaglio, in ordine ai capi 12), 13) e 14) di imputazione, i giudici di merito avrebbero attribuito gli appellativi "Tab" e "NT" allo UC, rispettivamente in ragione dell'attività di tabaccaio esercitata da quest'ultimo in Priverno ed in virtù del suo nome di battesimo, in assenza di ulteriori elementi univoci a supporto di tali collegamenti. Tali presunzioni condurrebbero ad una mera congettura che non soddisfa gli standard probatori richiesti dal processo penale. La Corte avrebbe altresì omesso di considerare talune circostanze che avrebbero dovuto condurre ad una sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: l'assenza di sequestri di sostanza stupefacente nei confronti dell'imputato, ad eccezione di uno riguardante fatti oggetto di altro ed autonomo procedimento penale;
l'indeterminatezza del quantitativi di droga relativi ai capi di imputazione;
l'assenza di proventi della presunta attività illecita nella disponibilità del ricorrente.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali in riferimento al mancato riconoscimento di un'associazione costituita per commettere fatti di lieve entità per i capi di imputazione 13), 14) e 20).
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A parere della difesa, le conversazioni intercettate su cui si fonda la decisione dei giudici di merito non consentirebbero una precisa comprensione del loro contenuto e, conseguentemente, non potrebbero escludere la possibilità che lo UC detenesse quantitativi minimi di sostanze stupefacenti. La difesa lamenta altresì la decisione della Corte, in quanto sarebbe fondata sulla quantità della sostanza stupefacente rinvenuta e sulle modalità professionali della condotta del ricorrente, ossia su argomentazioni ritenute scarne ed inconferenti, a maggior ragione nel caso in esame in cui l'attività di spaccio è organizzata in modo rudimentale.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa evidenzia la carenza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui non avrebbe contenuto la pena nei minimi edittali e non avrebbe concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., omettendo di considerare le reali modalità del fatto e la reale personalità dell'imputato, nonché la portata del contributo presuntivamente prestato dal medesimo al fatti per cui si procede.
6. Avverso la sentenza, CI AR ha censurato vizi motivazionali relativamente al capo 13) di imputazione e, in via subordinata, ha chiesto la riqualificazione del fatto nella fattispecie minore di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. 6.1. Con un primo motivo di ricorso, la parte sostiene il mancato raggiungimento della prova in merito alla responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con specifico riferimento all'incertezza sulla qualità e la quantità della sostanza stupefacente, trattandosi di cosiddetta "droga parlata". Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato la propria decisione esclusivamente sulla base di intercettazioni e corrispondenze, nelle quali però non si fa mai espresso riferimento a terzi acquirenti o alla sostanza stupefacente che veniva denominata "insalata" - senza mai trovare riscontro in elementi esterni ed oggettivi. La parte ricorrente censura altresì la sentenza impugnata nel punto in cui riconduce l'appellativo "ragazzo", cui fanno riferimento gli imputati nel messaggi, al CI, e laddove sostiene, da un lato, che i fatti per cui si procede hanno ad oggetto una quantità di sostanza imprecisata e, dall'altro, che l'espressione "tre da 250 e una da 100" si riferisse ai grammi di sostanza piuttosto che ai soldi per acquistare la medesima per un uso personale del CI.
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6.2. Con un secondo motivo di ricorso, subordinato al mancato accoglimento del primo, si chiede la riqualificazione del fatto nel comma 5, anziché nei commi 1, 4 e 6, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. A sostegno di tale richiesta, la parte evidenzia: a) la quantità di sostanza oggetto del reato, che secondo la tesi accusatoria sarebbe pari a 250 grammi e, dunque, rientrante nei quantitativi ritenuti compatibili con la fattispecie in base ad un esame di 398 sentenze della Suprema Corte effettuato dalla parte;
b) le modalità della condotta, che non risultano essere espressione di rilevante pericolosità sociale;
c) l'assenza di ingenti somme di denaro rinvenute a casa dell'imputato; d) il mancato riscontro di avvenuta cessione della sostanza stupefacente da parte dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che la quasi totalità delle censure all'esame delle quali si procederà con riferimento alle posizioni dei singoli imputati sono inammissibili perché dirette, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dal giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, [...]; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [...]). Nella maggior parte dei casi, a fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, i ricorrenti non offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.
1.1. Deve ricordarsi, in punto di diritto, che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n. 39138 del 10/09/2019; Sez. 2, n. 37298 del 28/06/2019);
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b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto-sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, si che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (ex plurimis, Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Rv. 270071); c) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, [...], Rv. 280589- 02).
1.1.1. Inoltre, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, [...]). Ne consegue che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili,
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quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, [...]). Inoltre, deve ricordarsi, che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [...]; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, [...]; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011).
1.1.2. Parimenti, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lettera e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 04).
1.2. Tali principi trovano applicazione anche in relazione al sindacato sui vizi della motivazione relativa alla determinazione della pena e alla valutazione delle circostanze.
1.2.1. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...]).
1.2.2. Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla
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personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [...]; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...]; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...]).
1.2.3. In terzo luogo, va ricordato che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in Idem (ex plurimis, Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, [...], Rv. 275904-03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, [...]; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [...]).
1.3. Va anche rimarcato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dell'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...]; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...]).
1.4. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve infine richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, [...], Rv. 280605-02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, [...]; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, [...]).
1.4.1. A questo proposito, occorre ulteriormente rilevare - basandosi tutti i ricorsi, in misura più o meno estesa, su una richiesta di nuova valutazione delle
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risultanze probatorie che l'interpretazione e la valutazione del contenuto di queste costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...]; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, [...]; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...]; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, [...]). Con specifico riferimento all'interpretazione delle risultanze delle intercettazioni delle conversazioni ambientali e telefoniche, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine indica altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, [...]). Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. E tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020, dep. 2021, [...]).
1.4.2. Con particolare riferimento al caso di conversazioni intercorse tra l'imputato e altri soggetti intranei alla medesima associazione, inconsapevoli della captazione in corso, le stesse non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, ma hanno valore di prova diretta, in quanto i loro contenuti sono frutto di un patrimonio condiviso, derivante dalla circolazione, all'interno del sodalizio, di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati (ex plurimis, Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, [...]). E va esclusa la necessità di riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (ex multis, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, [...]). Infine, va rilevato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non
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necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, [...]).
2. Le considerazioni appena svolte si attagliano pienamente al ricorso proposto nell'interesse di NA, che deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Sostanzialmente generico, nonostante la sua ampia formulazione, è il primo motivo di doglianza, con cui si contesta la sussistenza del reato associativo. La difesa tende a parcellizzare periodi e rapporti, distinguendo diverse fasi e sostanzialmente affermando che mai tutti gli imputati abbiano operato insieme. Contesta, altresì, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sarebbero riferite a un periodo anteriore a quello rilevante nel procedimento. Sostiene che il rapporto fornitori-acquirenti che è stato accertato non può essere da solo probante dell'esistenza di un'associazione. Più in generale, cerca di svalutare la valenza indiziaria dei reati-scopo e negare l'esistenza della prova di un'organizzazione di mezzi con suddivisione di ruoli.
2.1.1. La doglianza ripercorre il corrispondente motivo di appello sostanzialmente riproponendo le tesi già disattese dai giudici di secondo grado, allo scopo di minimizzare la valenza del quadro istruttorio, che invece emerge principalmente dai seguenti dati, correttamente valorizzati dal giudici di primo e secondo grado: a) la frequenza dei contatti con UC nei primi mesi del 2020; b) le intercettazioni del medesimo periodo che documentano le numerose cessioni poste in essere da NA, per il tramite di EL, in favore di UC;
c) l'utilizzo di schede dedicate da parte degli imputati, fornite e gestite da NA;
d) gli esiti del servizio di osservazione del 2019 sull'abitazione di NO e gli accessi da parte di numerosi acquirenti e di NA in alcune occasioni;
e) le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avevano fornito informazioni sui rapporti tra NA e NO. Tali affermazioni, che si saldano con quelle della sentenza di primo grado, ancor più analitiche e dettagliate, non sono state oggetto di puntuale contestazione da parte della difesa, la quale si è limitata a riferirsi ad alcuni elementi ed episodi e a richiamare alcuni pacifici principi giurisprudenziali circa il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro correttamente applicati dalla Corte d'appello.
2.1.2. Sul punto, deve ribadirsi, in primo luogo, che, ai fini della sussistenza di un'associazione per delinquere ascrivibile al paradigma normativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b)
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che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (ex plurimis, Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 08/03/2016, Rv. 266286; Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, [...]; Sez. 6, n. 7187 del 27/11/2003, [...]; Sez. 3, n. 34678 del 06/07/2005, [...]). Alla base dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dunque, è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli divengono ciascuno nell'ambito del compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli di cui all'art. 73 del predetto decreto, preordinati alla cessione o al traffico di sostanze stupefacenti;
patto che, tuttavia, non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (ex plurimis, Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, [...]; Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, [...]). La prova del vincolo associativo, in altre parole, può essere desunta anche dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (ex multis, Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, [...]), potendo dunque essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i continui contatti tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, [...]). Quanto al dato organizzativo, invece, non è necessario che la consorteria sia dotata di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo, a tal fine, sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex multis, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, [...]; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...]).
2.1.3. Nel caso in esame come anticipato la Corte di appello ha opportunamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al reato
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associativo, evidenziando che le complessive risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico, diretta e capeggiata da NA. In particolare, le indagini avevano preso le mosse dalla denuncia di TT, minacciato da tale De OL per la restituzione di una somma di denaro connessa al suo ruolo di cassiere svolto per conto di vari soggetti, tra cui NO. TT aveva riferito le modalità di svolgimento dell'attività di spaccio da parte di NO fino al 2015, indicando, fra i collaboratori di quest'ultimo, anche UC. Le informazioni fornite da TT, ampiamente riscontrate (pagg.
7-8 della sentenza di primo grado) anche nei confronti di NA, avevano portato ad un'attività di indagine (agosto 2019-maggio 2020) che aveva identificato l'abitazione di NO come luogo di rilevante traffico di sostanze stupefacenti, con la costante presenza di acquirenti e di sodali, tra cui lo stesso NA. L'indagine aveva trovato ulteriore sviluppo nel sequestro di sostanze stupefacenti, denaro, annotazioni di contabilità, che avevano consentito di avere certezza dell'oggetto delle conversazioni intercettate che avevano coinvolto EL, NA, UC e altri (come meglio descritto alla pag. 9 della sentenza di primo grado). Si è anche accertato che il gruppo di soggetti diretti da NA si serviva di una rete chiusa di telefoni cellulari, dedicati in via esclusiva all'attività illecita, con schede intestate fittiziamente a terzi soggetti stranieri;
modalità tipica delle associazioni dedite al narcotraffico. Risulta centrale il fatto che la riconducibilità di queste schede a NA fosse stata verificata attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, oltre che sulla base di intercettazioni, che davano conto anche delle precauzioni utilizzate dal medesimo NA per evitare l'individuazione dei componenti dell'associazione. Le indagini si sono soffermate, inoltre, sulla valenza degli arresti di NO e IA, quest'ultimo soggetto di rilievo internazionale nel settore del traffico degli stupefacenti, oltre che sulle numerosissime conversazioni di NA con vari soggetti, che ne confermano inequivocabilmente il ruolo di direttore dell'associazione. Quest'ultima era formata da NO, il quale riceveva la droga che NA gli consegnava per poi venderla al dettaglio, mentre lo stesso NA era il gestore dei rifornimenti, della custodia e del trasporto in vari luoghi e si avvaleva costantemente di EL, con attività proseguita anche dopo l'arresto di NO. In Priverno operavano CI, che tagliava e confezionava lo stupefacente, UC e EL (pagg.
5-14 della sentenza di appello). Assumono particolare significato, quanto alla continuità dell'operatività dell'associazione la designazione, da parte di NO, di UC, quale soggetto a lui subentrante dopo l'arresto, oltre al ruolo di EL, che ha costantemente eseguito in veste di corriere gli ordini di NA. A fronte di tali elementi, la prospettazione difensiva appare diretta, in modo peraltro del tutto parziale, ad enucleare in via arbitraria alcuni elementi la cui
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valenza sarebbe priva di univocità, senza considerare il quadro istruttorio nel suo complesso e senza puntualmente richiamare gli atti processuali rilevanti, risolvendosi, così, in un tentativo di rivalutazione del dato fattuale.
2.1.4. Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, avuto riguardo a quanto sopra evidenziato, non può dunque parlarsi, nella specie, di concorso nel singoli reati di spaccio, ma di vera e propria associazione, ben ravvisandosi gli elementi aggiuntivi e distintivi del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto al concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I giudici di merito, infatti, hanno operato buon governo del principio affermato da questa Corte, secondo cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche, come appunto avvenuto nel caso di specie, nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (ex multis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, [...]; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, [...]), allorché, con riferimento all'esistenza stessa del sodalizio criminale in contestazione, hanno valorizzato elementi di fatto, quali: le modalità realizzative della pluralità dei reati fine commessi;
la sussistenza di una stabile organizzazione, costituita da uomini e mezzi, capace di operare a prescindere dalla programmazione delle singole condotte, e l'efficace suddivisione dei ruoli tra i sodali, le cui attività si integravano strumentalmente per il perseguimento del fine
comune.
2.2. Le considerazioni che precedono possono essere estese anche al secondo motivo di doglianza, con cui la difesa contesta il ruolo attribuito all'imputato nell'associazione quale organizzatore, dotato di poteri direttivi e gestori, criticando la valenza attribuita dai giudici, a tal fine, al rapporto tra NA e IA.
2.2.1. Deve premettersi, in punto di diritto, che, in tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità (ex plurimis, Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, Rv. 287296 - 01; Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Rv. 281736-02).
2.2.2. Tale principio è stato correttamente applicato nel caso di specie, laddove i giudici di primo e secondo grado ed evidenziato come NA svolgesse un ruolo di vertice nell'organizzazione degli approvvigionamenti e dello smercio dello
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stupefacente nella provincia di Latina, anche in conseguenza: del suo rapporto con IA, trafficante di livello internazionale;
del suo costante interessamento allo stupefacente;
della sua disponibilità di schede telefoniche non riconducibili ai componenti del sodalizio;
delle risultanze del quadro istruttorio già sopra ampiamente richiamate, tra le quali assumono particolare valenza le conversazioni intercettate, che la difesa non fa oggetto di specifica considerazione critica.
2.3. Per analoghe ragioni, è inammissibile il terzo motivo di censura, con si contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi associativa minore, di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.3.1. In punto di diritto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (ex plurimis, Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, [...]). Il che, in altri termini, equivale a dire che la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (ex plurimis, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, [...]). E ciò a prescindere dal fatto che, anche laddove l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere comunque esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (ex multis, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, [...]).
2.3.2. A fronte dell'evidenziata centralità del dato organizzativo, adeguatamente presa in considerazione dai giudici di primo e secondo grado, la difesa ricorrente si limita a censurare la sentenza nella parte in cui fonda la motivazione circa la gravità dei fatti nella commercializzazione in forma continuativa e ripetitiva di dosi di stupefacente, pur mancando un commercio all'ingrosso e mancando un ampio bacino di utenza.
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È sufficiente osservare che tali elementi non sono necessari al fine di escludere l'invocata ipotesi di minore gravità, mentre assumono rilievo, come espressione di elevata offensività contrariamente a quanto affermato dal ricorrente clientela dell'associazione, il reperimento delle risorse, la pluralità di sostanze, l'utilizzo di telefoni appositi, la rete amicale dell'imputato NA e la resistenza del sodalizio all'attività repressiva della polizia giudiziaria. Anche il deposito delle risorse depone a favore dell'esclusione delle ipotesi minore, perché è indice di una particolare capacità di approvvigionamento;
mentre risulta irrilevante il fatto che le cessioni ai consumatori fossero fatte ciascuna per poche dosi, perché ciò avviene normalmente anche nell'attività di associazioni di rilevante entità. Particolarmente significativo è, pol, l'esito delle attività di controllo, che hanno portato ad accertare un numero elevatissimo di accessi nell'abitazione del NO, luogo di spaccio. Né la difesa riesce a contestare se non con mere asserzioni prive di specificità - la valenza negativa della resistenza del sodalizio rispetto all'attività repressiva della polizia giudiziaria, con particolare riferimento all'avvicendamento di UC rispetto a NO e alla stretta amicizia che lega il NA al IA;
anzi, l'inammissibilità della doglianza difensiva emerge proprio dalla lettura dei passaggi motivazionali sottoposti a critica riportati nello stesso ricorso (pagg. 29 e ss.).
2.4. Il quarto motivo di censura, con cui ci si duole di vizi motivazionali relativamente alla condanna per il capo 19), avente ad oggetto la cessione di 100 grammi di cocaina effettuata dal NA al RA in data antecedente e prossima al 13 giugno 2020, è inammissibile, perché diretto ad ottenere una rivalutazione del quadro istruttorio, preclusa in sede di legittimità. La prova del fatto si fonda su un incontro avvenuto presso una farmacia tra i due in tale data, in seguito al quale il RA veniva fermato dai carabinieri e trovato in possesso di una distinta sul quale erano trascritti alcuni conti a penna datati 1° giugno, 8 giugno e 13 giugno;
tali conti erano attribuiti a NA. Del tutto correttamente la vicenda è stata inquadrata dal giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, nell'ambito dell'attività illecita professionalmente svolta da NA - il quale era privo di lecita fonte di reddito anche nel periodo precedente a quello oggetto del presente procedimento, come confermato dal collaboratore di giustizia, CC. Per l'incontro di cui sopra, NA era stato contattato da RA con un'utenza formalmente intestata a un cittadino straniero, si era utilizzato linguaggio criptico riferibile allo stupefacente, si era convenuto l'appuntamento in un luogo dove i due soggetti si erano già incontrati allo stesso fine, ovvero davanti a una farmacia, dalla quale erano partiti insieme in moto per fermarsi a parlare a bordo strada in aperta campagna. Analoghi incontri erano stati monitorati anche in momenti precedenti e, subito dopo il controllo, RA aveva contattato NA per fargli sapere che l'esito era stato negativo ed entrambi i soggetti avevano
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smesso di utilizzare le utenze di comodo in questione. Alla luce di tale quadro, la contabilità ritrovata doveva essere interpretata come inequivocabilmente riferibile a NA e a sostanza stupefacente (come ben spiegato alla pag. 42 della sentenza di primo grado alle pagg. 34-36 della sentenza di appello).
2.5. Il quinto motivo - con cui la difesa si duole della mancanza di motivazione circa la richiesta di esclusione della recidiva contestata- è inammissibile. I giudici di primo e secondo grado hanno applicato correttamente la recidiva, avendo riscontrato un'accentuata pericolosità sociale del soggetto, all'esito di una valutazione concreta ed individualizzata, alla quale la difesa oppone un'arbitraria e parziale rilettura del dato istruttorio. Si è ben evidenziato come il ricorrente abbia condanne per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti e, nonostante ciò, abbia continuato, senza interruzioni e in modo professionale, a dirigere un'associazione criminale, proseguendo, nonostante le attività di indagine e gli interventi della polizia giudiziaria, e commettendo anche numerosi reati-scopo; fatti di notevole gravità che denotano un'allarmante personalità. In tale quadro, la pretesa distanza temporale fra le condanne richiamata dal ricorrente - assume carattere recessivo, essendovi una crescente ed evidente dedizione all'attività criminale su ampia scala.
2.6. Il sesto motivo, riferito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso inammissibile. Del tutto correttamente la Corte territoriale - come anche il Tribunale - hanno giustificato questa statuizione, indistintamente per tutti gli imputati, con la reiterazione delle cessioni di più sostanze in un arco temporale ampio. Tale dato caratterizza le posizioni di imputati dotati di un inferiore e spessore criminale e, dunque, giustifica a fortiori il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla personalità di spicco dell'associazione, in mancanza di qualsivoglia elemento positivo di giudizio, per un soggetto caratterizzato da spiccata pericolosità, a fronte di fatti di rilevantissima gravità.
3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di EL EM è inammissibile.
3.1. Il primo motivo di ricorso - con cui ci si duole di vizi della motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a supporto della condanna per i capi 20) e 22), nonché dell'erronea applicazione della disposizione incriminatrice - è inammissibile. Non vi è dubbio che l'accusa all'imputato, assolto dal reato associativo, si basi su intercettazioni telefoniche, dalle quali i giudici di merito hanno dedotto l'esistenza di operazioni di acquisto e cessione di droga. Ma la prospettazione difensiva si basa su un'interpretazione alternativa delle intercettazioni, preclusa in
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sede di legittimità, volta a ad accreditare che le conversazioni fossero riferite a cocaina, sostanza della quale l'imputato affermava di fare consumo personale. Anche a prescindere da tale assorbente considerazione circa il carattere meramente valutativo della doglianza, deve evidenziarsi come la sentenza di secondo grado, in totale continuità con quella di primo grado, valorizzi correttamente, per l'episodio del 4-5 maggio 2020 (capo 20), una conversazione telefonica tra EL e NA, nella quale il primo afferma che "NT mi ha dato 50 grammi e mi ha detto che BI ti ha mandato sti cosi". Da tale frase i giudici hanno correttamente dedotto la vendita da parte di NA, tramite EL, a EL di un quantitativo indeterminato di sostanza stupefacente, per un valore di euro 5000,00. La cessione trova conferma l'8 maggio 2020, in una conversazione in cui NA dice a EL di dire a EL quale era il prezzo della droga. Sono logicamente corrette anche le valutazioni circa il fatto che la "partita da 5000", di cui discutono EL e EL, non possa essere con certezza di cocaina;
mentre, nella conversazione dell'8 maggio 2020, il riferimento al prezzo della cocaina è puntuale, cosicché i 50 g di sostanza che EL dice a EL di avere ricevuto da UC NT da parte di NA devono essere ritenuti di cocaina. Parimenti corretta sul piano logico è la motivazione della sentenza circa il capo 22 dell'imputazione, con possesso della sostanza stupefacente da parte di NA e cessione di due diversi quantitativi, utilizzando per la consegna EL, a due diverse persone, una delle quali viene identificata in EL. Nel dubbio sulla qualità dello stupefacente, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto di riferirsi all'ipotesi meno grave e, cioè, ad una partita di droghe leggere. Si tratta, in entrambi i casi, di quantitativi rilevanti, del tutto incompatibili con un preteso consumo personale da parte di EL.
3.2. Il secondo motivo con cui la difesa rileva l'errata applicazione della legge penale per i capi 20) e 22) di imputazione, poiché verrebbe affermata la responsabilità dell'imputato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 anziché ex comma 5 dello stesso articolo è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di doglianze già esaminate e motivatamente disattese in appello. La Corte territoriale, come il giudice di primo grado, ha adeguatamente argomentato in ordine al diniego della fattispecie di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, correttamente valorizzando l'intensità dei traffici e la capacità dell'attività di spaccio di raggiungere un indeterminato numero di clienti, indipendentemente dal dato quantitativo dello stupefacente commerciato. In tema di stupefacenti, d'altra parte, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo
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singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una piazza di spaccio, che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (ex multis, Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, [...]). Nella specie, la difesa tenta arbitrariamente di ricondurre i fatti oggetto di imputazione alla detenzione e spaccio di piccole quantità di cocaina anziché di grandi quantità di droghe leggere, allo scopo di rendere applicabile un orientamento giurisprudenziale che valorizza il dato ponderale allo scopo di ritenere la minore gravità del fatto. Si è infatti affermato che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della sussistenza del "fatto lieve", da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, quanto al dato ponderale il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149-01). Il richiamo di tale pronuncia al dato ponderale è stato, però, correttamente inquadrato dalla giurisprudenza successiva nell'ambito del complesso degli elementi presi in considerazione dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la conseguenza che la minore gravità del fatto non può essere apprezzata in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (ex multis, Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319-01). In conclusione, anche a voler ritenere seguendo l'arbitraria ricostruzione difensiva che i reati si riferiscano a quantitativi di cocaina anziché a di droghe leggere, la configurabilità dell'ipotesi lieve è stata correttamente esclusa dai giudici di merito sulla base della valutazione complessiva degli indici normativi, tra i quali quello quantitativo può essere considerato recessivo in caso di modalità del fatto che si inscrivano come nel caso di specie in un'organizzazione di mezzi rilevante, in un quadro di continuità di rapporti e di sostanziale controllo del mercato, anche locale.
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3.3. L'ultimo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per genericità. La difesa richiama l'ingiustificata equiparazione della posizione del EL a imputati che a differenza di lui - sono stati altresì condannati per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, ma non è in grado di evidenziare elementi positivi di giudizio che sarebbero stati premessi o scorrettamente valutati dai giudici di merito;
e ciò a fronte di fatti di non scarsa gravità, commessi da un soggetto vicino ad un'associazione finalizzata alla spaccio, anche se non intraneo alla stessa, oltre che gravato da precedenti penali.
4. Il ricorso di EL è inammissibile.
4.1. Il primo motivo di censura - con cui si lamentano la violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 24) di imputazione- è inammissibile. Vanno innanzitutto richiamate le considerazioni già svolte (sub 2.1.) circa la sussistenza dell'associazione, correttamente fondata sulle molteplici e univoche risultanze di indagine. Quanto alla posizione di EL nell'ambito del sodalizio, la difesa si limita a reiterare le generiche considerazioni già disattese del giudici di primo e secondo grado, nuovamente ipotizzando come non emerga dagli atti una comunanza di intenti tra il NA, il NO e il EL, necessaria per il perfezionarsi del reato in questione. In ottica puramente rivalutativa, il ricorrente afferma la sua mancanza di contatti con il NO, testimoniata altresì dall'assenza di suoi ingressi presso l'abitazione di quest'ultimo; richiama anche il contenuto di un messaggio di testo da cui risulterebbe la mancata conoscenza degli importi dell'attività in capo a EL, a conferma della sporadicità del suo contributo;
tenta di contestare la partecipazione di UC al sodalizio, allo scopo di far venire meno il numero minimo di associati necessario per integrare la fattispecie. Così facendo, la difesa trascura completamente un'analisi critica dell'emergenze istruttorie dalle quali risulta che l'imputato ha svolto con continuità la funzione di uomo di fiducia di NA, capo dell'associazione, svolgendo le consegne e tenendo rapporti con altri spacciatori, quali CI e EL, pur estranei all'associazione. Trascura, altresì, l'evidenza della stretta relazione con UC, componente rilevante dell'associazione, inizialmente nella veste di collaboratore di NO. L'imputato è, del resto, coinvolto in reati-scopo di non trascurabile gravità, che testimoniano la continuità della sua azione criminale
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4.2. Le considerazioni che precedono si attagliano anche al secondo motivo di doglianza, caratterizzato da una genericità ancor più accentuata, perché rappresentato in larga parte da richiami a principi giurisprudenziali tanto pacifici quanto irrilevanti circa la distinzione tra concorso e reato associativo. Come ben evidenziato dai giudici di merito - e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - nel caso di specie, non vi è un'occasionalità o sporadicità di collaborazione tra i soggetti coinvolti, ma la condivisione di un programma criminoso, nel cui ambito EL assume il ruolo di collaboratore di NA, da parte di un gruppo istituito, con stabile organizzazioni di mezzi, per la commissione di un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti. Dunque, è sufficiente richiamare quanto già osservato (sub 2.1.4.) in punto di diritto e, quanto alla fattispecie concreta (sub 4.1.), circa l'irrilevanza della prospettazione difensiva diretta a sminuire il ruolo di UC e ad accentuare la valenza della mancanza di contatti diretti fra EL e NO.
4.3. Le considerazioni già svolte possono essere richiamate con riferimento al terzo motivo di doglianza, con cui la difesa lamenta che la Corte di appello ha erroneamente escluso la riqualificazione del reato associativo nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990. Si è già spiegato (sub 2.3. e ss.) che i giudici di merito hanno correttamente posto a fondamento di tale decisione i seguenti elementi: 1) la capacità dell'associazione di assicurare continuativamente il rifornimento di una platea indeterminata di consumatori, documentata dal numero di accessi effettuati presso l'abitazione del NO;
2) la capacità di movimentare diverse sostanze stupefacenti;
3) l'utilizzo di utenze dedicate;
4) la pronta e celere reazione dell'associazione in occasione degli arresti di taluni membri della compagine e dei sequestri delle sostanze stupefacenti;
5) i rapporti tra il NA ed importanti fornitori di sostanze stupefacenti;
6) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relativamente al legame tra il NA, il NO ed il IA. A tali elementi, certi e univoci secondo le sentenze di primo e secondo grado, la difesa contrappone mere asserzioni, meramente ripetitive dei motivi di appello e dirette a contestare l'evidenza, circa una pretesa contenuta diffusività dell'attività dell'associazione e circa dati ponderali non rilevanti, oltre alla non significatività della diversità degli stupefacenti. Parimenti generiche, oltre che del tutto parziali, sono le critiche difensive basate sulla pretesa scarsa significatività dell'arresto di CI e sulla prevedibilità di quello di NO, nonché sulla svalutazione dei contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia e sul fatto che IA, che aveva rapporti con NA, è comunque estraneo al sodalizio. Ne deriva all'inammissibilità anche di tale censura.
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4.4. Il motivo nuovo di ricorso, con cui la difesa ha denunciato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., infatti, l'inammissibilità dei motivi principali del ricorso si estende ai motivi nuovi, a prescindere dal loro contenuto (ex plurimis, Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, [...]). Ad ogni modo, deve ricordarsi che i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex plurimis, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, [...]; Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 24/01/2023, Rv. 284036). E ciò non si è verificato nel caso di specie, perché la statuizione della sentenza impugnata sulle circostanze attenuanti generiche rappresenta un punto non toccato dall'impugnazione principale. Anche a prescindere dalle assorbenti considerazioni che precedono, il motivo è anche intrinsecamente inammissibile. È sufficiente qui richiamare la rilevantissima gravità dei fatti, fra i quali spicca il reato associativo, e la negativa personalità dell'imputato (non potendo assumere rilievo la sua sola incensuratezza), correttamente valorizzate in senso negativo dei giudici di primo e secondo grado, in mancanza di elementi positivi di giudizio diversi da quelli risultanti da mere asserzioni difensive, come ben evidenziato sub 2.6. e 3.3.
5. Le osservazioni già svolte circa l'inammissibilità dei ricorsi dei coimputati si attagliano pienamente anche a quello proposto nell'interesse di UC, anch'esso caratterizzato da doglianze non riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., perché generiche, rivalutative o ripetitive di rilievi già disattesi dai giudici di primo e secondo grado.
5.1. Il primo motivo di doglianza - riferito a vizi della motivazione quanto al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, sul rilievo che non vi sarebbe prova della sussistenza di un'associazione criminale, né della partecipazione dell'imputato alla medesima - è inammissibile. La ricostruzione difensiva è improntata alla negazione dell'evidenza, perché basata sull'inammissibile contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni telefoniche (su cui, v. 1.4.1., 1.4.2.) e sull'arbitraria svalutazione dell'ulteriore conferma indiziaria rappresentata dal sequestro eseguito a carico dell'imputato, in data 11 agosto 2020, pur nell'ambito di un altro procedimento. Né assume rilevanza il fatto che UC acquistasse sostanze stupefacenti anche da terzi, perché ciò non esclude la sua piena partecipazione al sodalizio, la quale non prevede, per la sua natura come delineata dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, vincoli di esclusività, ma solo una continuità e stabilità di rapporti (ex multis, Sez.
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6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Rv. 265764). Smentite dagli atti richiamati nelle motivazioni di primo e secondo grado sono le affermazioni difensive dirette a sminuire il rapporto con NO e la stabilità di quello con NA e EL e ad accreditare la configurabilità di un mero concorso di persone. Quanto all'elemento soggettivo, la partecipazione e la piena consapevolezza dell'imputato di far parte di un'associazione derivano dal ruolo da lui svolto e dalla conoscenza dei ruoli svolti dagli altri, come ben evidenziato nella sentenza impugnata. Tali essendo le ragioni poste a fondamento del ricorso per cassazione, è sufficiente qui, richiamare le considerazioni già svolte sub 2.1.1., 2.1.3., 2.3.2., 4.1., 4.2., circa il rilevante ruolo svolto da UC nell'associazione.
5.2. Il secondo motivo di ricorso, riferito ai reati cui ai capi 12), 13), 14) e 20) dell'imputazione, è inammissibile. Anche in questo caso, la difesa sottopone a critica la valorizzazione, da parte dei giudici di merito, delle conversazioni intercettate, mostrando di ritenere, in punto di diritto, che le stesse necessitino di riscontri esterni. Sui limiti del sindacato sulle intercettazioni nel giudizio di cassazione, deve richiamarsi, ancora una volta, quanto già osservato sub 1.4.1., 1.4.2.; quanto alla valenza probatoria delle stesse va ribadito che il contenuto di intercettazioni telefoniche tra terzi può costituire fonte probatoria diretta della colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (v. sub 1.4.2.). Ciò vale, nel caso di specie, sia quanto al contenuto dei dialoghi, sia quanto all'identificazione dell'imputato quale soggetto di riferimento. Come ben evidenziato dai giudici di merito, la solidità del quadro probatorio impedisce che possano essere presi in considerazione dati meramente congetturali richiamati dalla difesa, come: la pretesa irrilevanza del sequestro di sostanza stupefacente, riferita a diverso procedimento penale;
l'assenza di proventi nella disponibilità del ricorrente;
la pretesa indeterminatezza dei quantitativi di droga trattati.
5.3. Assolutamente generico è il terzo motivo, con cui si critica la mancata riconduzione del reato associativo all'art. 74, comma 6, e dei reati scopo all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Di nuovo, la difesa si riferisce - con osservazioni di carattere fattuale, precluse in sede di legittimità alla pretesa genericità delle risultanze delle intercettazioni e all'indeterminatezza del quantitativi trattati, nonché alla scarsa offensività dell'attività svolta dal gruppo, perché limitata nel tempo e rudimentale nelle forme e nei contatti con gli acquirenti. Valgono, dunque, le considerazioni già svolte sub 2.3.1., 2.3.2., 3.2., 4.3.
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5.4. Il quarto motivo di ricorso riferito a vizi della motivazione del provvedimento impugnato circa la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile. È sufficiente qui richiamare la rilevantissima gravità dei fatti, fra i quali spicca il reato associativo, e la negativa personalità dell'imputato, correttamente valorizzate in senso negativo dei giudici di primo e secondo grado, in mancanza di elementi positivi di giudizio (come ben evidenziato sub 2.6., 3.3., 4.4.), sostanzialmente non richiamati neanche con il ricorso per cassazione.
6. Anche il ricorso di CI, riferito al capo 13 dell'imputazione, è caratterizzato dai profili di inammissibilità comuni ai coimputati.
6.1. Il primo motivo - basato sull'incertezza sulla qualità e la quantità della sostanza stupefacente, trattandosi di cosiddetta "droga parlata" - è inammissibile. La difesa ribadisce una sua ricostruzione alternativa del fatti che si scontra con quella dei giudici di primo e secondo grado, fondandosi su un tentativo di reinterpretazione delle conversazioni e delle corrispondenze tra i sodali, diretto ad accreditare un'incertezza circa l'oggetto e le persone effettivamente coinvolte (sub 5.2.). Del tutto logico e coerente è, del resto, la spiegazione fornita dai giudici di merito secondo cui il "ragazzo" destinatario della sostanza stupefacente che EL consegna su incarico di NA è CI AR, fratello di CI LL, compagna convivente dello stesso NA. Di tale identificazione si ha conferma in occasione dell'arresto di CI, trovato in possesso di un quantitativo di marijuana, anche stavolta ricevuto da EL suoi incarico di NA, prima del quale vi era stata una conversazione tra NA e EL, da cui emergeva che quella sostanza era proprio destinata al soggetto denominato "ragazzo", ovvero CI. Parimenti convincenti sono le affermazioni dei giudici di primo e secondo grado circa l'identificazione della sostanza e del suo quantitativo nel linguaggio criptico utilizzato dai parlanti.
6.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si chiede la riqualificazione del fatto di cui al capo 13 nel comma 5, anziché nel commi 1, 4 e 6, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile. Come già osservato sub 3.2. circa la globalità dei reati-scopo contestati, anche questa cessione si inscrive nell'ambito di un traffico su larga scala organizzato e continuativo;
circostanza che rende per sé recessiva ogni considerazione circa il quantitativo trattato. Tale quantitativo, peraltro, è rilevante (come bene evidenziato alle pagg. 30 e 31 della sentenza di primo grado), contrariamente a quanto asserito dalla difesa, con una prospettazione diretta a negare l'evidenza dei fatti.
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7. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/02/2026
Il Consigliere estensore RO IA Andronie
Il Presidente
CA AM
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Depositata in Cancelleria
Oggi 12 MAG. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabeta Arrabito