Sentenza 30 novembre 2022
Massime • 1
Il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibili motivi nuovi in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura in un caso in cui il ricorso originario aveva riguardato esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2022, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2022 |
Testo completo
287 3 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 24 Composta da Sent. n. sez.17h0 Giovanni Liberati -Presidente - CC 30/11/2022 Antonella Di Stasi Antonio Corbo R.G.N. 35994/2022 - Relatore - Giuseppe Noviello Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. UA ER, nato a [...] il [...] 2. IA IC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza in data 05/08/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita l'avvocatessa Elvia Belmonte, difensore di fiducia dei ricorrenti, anche in sostituzione dell'avvocato Giampiero IA, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 agosto 2022, e depositata il 15 settembre 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento con Shib ow il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a ER UA e IC IA la custodia in carcere. La misura cautelare nei confronti di ER UA e IC IA è stata disposta in ordine al reato di partecipazione ad un'associazione criminale dedita al narcotraffico, operante in Brindisi da maggio 2018 a febbraio 2020 ed in permanenza (capo 8), nonché al reato di detenzione e cessione illegale di cocaina, per quantitativi dalla cui vendita ricavavano più di 250,00 euro ogni tre giorni, nel dicembre 2019 (capo 9).
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe ER UA e IC IA, con un unico atto sottoscritto dall'avvocato Giampiero IA, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 273, 192, commi 3 e 4, e 292 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che l'ordinanza impugnata è incorsa in vizi logici, anche per travisamento della prova, dando rilievo ad informazioni inesistenti ed omettendo la valutazione di elementi decisivi. Si segnala che l'elemento centrale ai fini della ricostruzione dei fatti è dato dall'intervento con il quale IT CO, in data 28 dicembre 2019, affrontò ER UA per intimargli di non cedere sostanza stupefacente al figlio. Si analizzano, in primo luogo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si premette che sono divenuti collaboratori di giustizia tutti i principali responsabili del c.d. "clan AN-CO", in particolare RE AN, ES PO, LA CO, IT CO. Si rappresenta, poi, che: -) RE AN ha indicato ER UA come appartenente alla c.d. "sacra corona unita", ma non ha saputo precisare se e a chi il medesimo fosse affiliato, salvo a riferirlo come vicino ad ES PO, al quale verserebbe una parte del profitto degli affari illeciti, precisamente «il punto»; -) LA CO, moglie di RE AN, non ha indicato ER UA come partecipe del gruppo, ma solo come persona molto attiva nell'attività di spaccio di droga;
-) non è possibile comprendere a quale periodo si riferiscano le condotte indicate da RE AN, in quanto, dal 2012, non sono mai stati, quest'ultimo e ER UA, entrambi in libertà, e, in quel periodo, IC IA non aveva più di quattordici anni;
-) le dichiarazioni di RE AN e LA CO non sono sovrapponibili;
-) ES PO, pur avendo rilasciato spontanee dichiarazioni, nulla ha raccontato con riferimento a ER UA e IC IA;
-) secondo l'ordinanza generica, IT CO avrebbe gestito la cassa del 2 Shihnati gruppo fino al 1° febbraio 2020, data del suo arresto;
-) nelle conversazioni intercettate tra IT CO ed il marito ES PO non vi sono cenni di alcun tipo a ER UA e a IC IA. Si rileva, a questo punto, che non è stata compiuta alcuna valutazione sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca di RE AN, l'unico ad accusare ER UA di condotte di partecipazione al gruppo criminale, anche perché riscontro non può essere fornito dalle parole di LA CO, la quale, tra l'altro, ha ricordato dell'approvvigionamento di droga in favore di quest'ultimo da parte di persone del gruppo solo «in qualche circostanza». Si aggiunge che analoga critica deve esser diretta alla valutazione delle dichiarazioni di LA CO, anche perché prive di qualunque riferimento specifico o temporale. Si evidenzia, ancora, che IT CO, pur compagna di ES PO ed intranea al sodalizio criminale, nel rendere dichiarazioni collaborative all'autorità inquirente, ha affermato di non sapere a chi fosse affiliato UA, ed ha precisato perentoriamente: «non ha rapporti con il nostro gruppo». Si analizzano, in secondo luogo, le risultanze delle intercettazioni. Si premette che l'unica conversazione potenzialmente rilevante, dalla quale il Tribunale ha desunto rapporti di "affari" tra IA OL, figlio di IT CO, e ER UA nonché IC IA, consiste in un dialogo tra OL e la ON, nel corso del quale il giovane dice di non acquistare alcuna «cosa» dai due, ma di fornirla agli stessi, e di aver perso «250 euro ogni tre giorni>>, facendo implicito riferimento all'intervento della madre contro gli attuali ricorrenti. Si rileva che, però, IT CO, rendendo dichiarazioni agli inquirenti, ha escluso rapporti tra ER UA ed il suo gruppo, ha anzi indicato ER UA e IC IA quali fornitori di droga al figlio IA OL, ha spiegato di aver "affrontato" UA proprio perché non voleva ciò, ed ha concluso di aver messo in contatto quest'ultimo con il marito, in quel momento detenuto, e di essere stata quindi rimproverata dal congiunto ed invitata a desistere dai suoi interventi. Si osserva, quindi, che le parole captate di IA OL nel colloquio con la ON costituiscono un tentativo di sviare il sospetto di essere un assuntore di droga. Si aggiunge che: -) non risultano conversazioni intercettate tra IA OL e la madre, sulla cui base ricostruire le loro discussioni;
-) non vi sono elementi per ritenere l'afflusso di denaro da UA al gruppo criminale attraverso IA OL, anche perché di ciò nulla riferisce IT CO, cassiera del sodalizio, e perché il giovane, in altra conversazione, dice alla ON: «nessuno lo sa che io vado lì»>; -) IA OL, dalle conversazioni intercettate, risulta essere un cocainomane alla costante ricerca di droga;
-) la ON e l'amica AN EL, か secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate, dubitano della versione 3 Shibrow di IA OL;
-) è del tutto indimostrato riferire l'intervento di ES PO nei confronti della moglie IT CO alla volontà di risolvere questioni del gruppo criminale, invece che di comporre un dissidio;
-) nelle conversazioni intercettate tra la ON di IA OL ed il figlio ES CO, fratello di IT, la donna riferisce dell'alterco tra la figlia e UA, ma non parla in alcun modo della perdita di profitto subita dal nipote;
-) non vi sono elementi da cui inferire se e quale fu l'intervento di ES CO sulla sorella LA in relazione all'alterco della stessa con UA.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché agli artt. 125, 273, 192, commi 3 e 4, e 292 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ad entrambi i reati posti a base della misura cautelare. Si deduce che l'ordinanza impugnata illegittimamente ha ritenuto gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico a carico di ER UA e IC IA di cui al capo 8. Si evidenzia che, da quanto emerso, per quanto evidenziato nello svolgimento delle ragioni addotte a fondamento del primo motivo, non risultano elementi da cui inferire rapporti stabili e permanenti tra ER UA e IC IA, da un lato, ed il gruppo criminale denominato "clan AN-CO", men che meno con riferimento ad affari illeciti o a dazioni di somme di denaro. Si deduce, inoltre, che illegittime sono anche le conclusioni in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di gestione di sostanze stupefacenti di cui al capo 9. Si osserva che non sono provate né cessioni dai due attuali ricorrenti a IA OL e/o viceversa, né cessioni da IC IA a RI RO. Si precisa che le ipotizzate cessioni da IA a RO sono ricostruite sulla base di messaggi telefonici ritenuti opinabili nella stessa ordinanza genetica.
3. Nell'interesse di ER UA e IC IA, sono stati presentati due motivi nuovi con un unico atto sottoscritto dagli avvocati Giampiero IA ed Elvia Belmonte.
3.1. Con il primo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché agli artt. 125, 273, 192, commi 3 e 4, e 292 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ad entrambi i reati M posti a base della misura cautelare. 4 Shbinow Le censure esposte nel motivo richiamano e sviluppano gli argomenti esposti nell'originario ricorso, in particolare sottolineano la non sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'equivocità del significato delle conversazioni intercettate, e, in ogni caso, il mancato accertamento di un apporto economico dei ricorrenti al sodalizio sulla base del ricavato dell'attività di spaccio di droga, e persino dello svolgimento di un'attività di cessione di stupefacenti da parte dei medesimi.
3.2. Con il secondo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 273, 274 e 275 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla ritenuta indispensabilità di applicazione della custodia in carcere. Si deduce che le esigenze cautelare sono state desunte illegittimamente dalla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., nonché da un'apodittica affermazione della gravità del delitto, e dal richiamo a precedenti penali ormai datati per UA e modesti per IA. Si rappresenta che il Tribunale ha omesso di valutare il dato, documentato dalla difesa, della mancata commissione di reati da parte di NA da circa un decennio. Si rileva che, in ogni caso, dovrebbe essere apprezzata la possibilità di applicazione degli arresti domiciliari con il controllo elettronico, posta l'assenza di contestazione di detenzione e cessione di droga nel domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, esposti unitariamente con censure riferite cumulativamente ad entrambi i ricorrenti, sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.
2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nei due motivi del ricorso originario e nel primo motivo nuovo, tra loro connesse, le quali contestano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo che non risultano elementi da cui inferire l'esistenza di rapporti stabili tra i ricorrenti e l'associazione finalizzata al narcotraffico denominata "clan AN-CO", o di attività di cessione o gestione illecita di sostanza stupefacente da parte dei medesimi, stante la non sovrapponibilità ed anzi le divergenze delle dichiarazioni dei coimputati e la equivocità dei contenuti delle conversazioni intercettate.
2.1. Il Tribunale, a fondamento delle sue conclusioni in ordine alla sussistenza dei gravi indizi sia per il reato di partecipazione ad associazione Al finalizzata al narcotraffico, sia per il reato di illecita detenzione e cessione di 5 Shknow cocaina, esamina analiticamente le fonti di prova, costituite dalle dichiarazioni di coindagati e dalle risultanze di intercettazioni telefoniche.
2.1.1. Innanzitutto, l'ordinanza impugnata fa riferimento alle dichiarazioni dei coimputati RE AN, LA CO e IT CO. Si rappresenta che, secondo quanto dichiarato da RE AN, nell'interrogatorio dell'8 giugno 2021, ER UA: -) è persona inserita a pieno titolo nell'organizzazione criminale denominata "sacra corona unita"; -) è attualmente attivo nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti>>; -) è soggetto vicino a PO ES a cui versa il punto sul profitto degli affari illeciti»;-) è gestore di un gruppo di giovani spacciatori, tra i quali il figlio della sua convivente, a nome «IC» e coinvolge in tale attività anche la stessa convivente, NA CO;
-) si è avvalso dell'indicato «IC» per mandargli ambasciate», quando egli (il dichiarante) era detenuto;
-) ha sempre avuto la disponibilità di armi. Si segnala, poi, che, secondo il racconto di LA CO, reso il 27 aprile 2022, ER UA: -) è amico di ES PO;
-) gestisce una piazza di spaccio presso la sua abitazione, attiva almeno fino al giorno dell'arresto della dichiarante, anche avvalendosi della collaborazione di della convivente NA CO e del figlio di questa IC IA, il quale effettua consegne di droga;
-) ha ricevuto approvvigionamenti di droga da suo fratello ES CO in qualche circostanza». LA CO, peraltro, ha precisato: «Non so riferire se [UA] versasse quota parte dei proventi dello spaccio a mio marito>>. Si riportano, poi le dichiarazioni di IT CO dell'interrogatorio del 22 aprile 2022. Questa dichiarante ha detto che: -) ER UA fino al 2020 spacciava cocaina, almeno secondo quanto appreso da suo marito;
-) non sapeva, però, se ER UA fosse affiliato ed ha aggiunto: «non ha rapporti con il nostro gruppo»; -) ER UA riforniva di cocaina anche il figlio IA OL, per cui ella si era recata a casa del medesimo e lo aveva minacciato affinché desistesse, ma poi UA aveva preteso di parlare con il marito della donna, in quel momento detenuto, e questi aveva composto il dissidio rimproverandomi ed intimandomi di non fare queste sortite»; -) IC IA, sempre secondo quanto indicatole dal marito, spacciava anche lui per conto di UA, con il quale conviveva. Il Tribunale, quindi, osserva, all'esito di un'analitica comparazione, che le dichiarazioni di RE AN e di LA CO sono largamente sovrapponibili», e che le dichiarazioni di IT CO non sono idonee ad inficiare queste conclusioni, perché confermano l'attività di spaccio svolta da M UA e IA e, per il resto «palesano, invece, la scarsa conoscenza che la 6 Shknow medesima CO aveva dei rapporti del UA con il clan e del suo esatto ruolo all'interno del sodalizio».
2.1.2. In secondo luogo, l'ordinanza impugnata richiama in modo dettagliato le conversazioni telefoniche intercettate (cfr. pagg. 6-18). In estrema sintesi, da queste conversazioni emergono: -) la lite tra IT CO e UA;
-) i contatti con ES CO, in quel momento detenuto, specie da parte della madre di questi e di IT, RI LA, per informarlo della lite tra la figlia e UA;
-) rapporti di affari tra IA OL ed il gruppo UA: -) i contatti tra IA OL e ES PO, in quel momento detenuto, attraverso i quali il primo notizia l'altro della scenata fatta dalla madre a casa di UA;
-) contatti "dubbi" tra ER UA e IC IA, da una parte, ed un possibile acquirente, dall'altra. In particolare, nella conversazione del 28 dicembre 2019, alle ore 19,18, IA OL si lamenta con la ON RI LA che la madre mi sta facendo chiudere tutte le porte», e, alla domanda: «Ma quella forse pensa che vai per prenderti quella cosa?», risponde: «sì... che ho bisogno di loro per quella cosa! ... che io gliela do ON io gliela do sono io a dargliela! Per guadagnarmi i soldi! Adesso io ho perso 250 euro ogni tre giorni!». Il Tribunale osserva che le affermazioni di IA OL di riscuotere 250,00 euro ogni tre giorni, si riferiscono alla percezione di guadagni sulla gestione della piazza di spaccio tenuta dai due ricorrenti, UA e IA, in particolare sia perché la precisazione del contenuto del rapporto è estremamente dettagliata, e non sarebbe necessaria al solo fine di tranquillizzare madre e ON circa l'assenza di dipendenza dai medesimi soggetti per il reperimento di cocaina da consumare, sia perché non avrebbe logica spiegazione la richiesta di intervento fatta da IA OL ad ES PO in ordine alla vicenda, sia perché, secondo il racconto della stessa IT CO, UA, anziché scusarsi, pretese di parlare con ES PO, e questi, subito dopo tale colloquio, intimò alla donna di non intromettersi più in queste vicende.
2.2. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata risultano correttamente motivate, perché formulate all'esito di un'accurata disamina delle fonti di prova, sulla base di criteri non manifestamente illogici o contraddittori, e con puntuale risposta a tutte le obiezioni formulate dai ricorrenti. Le critiche rivolte dalla difesa, pur articolate in modo estremamente dettagliato, non evidenziano vizi logici, nemmeno nella forma del travisamento della prova, ma si traducono nella richiesta di una diversa valutazione delle M risultanze istruttorie, ossia di un'operazione non consentita in sede di legittimità. Shanasi 7 3. Diverse da quelle consentite, perché precluse, poi, sono le censure formulate nel secondo motivo nuovo, che attengono alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla ritenuta indispensabilità di applicazione della custodia in carcere. Invero, nella specie, le questioni concernenti le esigenze cautelari e la scelta della misura, risultano proposte soltanto con i motivi nuovi. Ora, le Sezioni Unite hanno precisato che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01). E, più recenti decisioni hanno ribadito che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione (così, specificamente, Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295-01, e Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441-01). In linea con questa consolidata elaborazione giurisprudenziale, deve ritenersi che, in tema di misure cautelari personali, sono inammissibili motivi nuovi proposti in tema di esigenze cautelari e scelta della misura, quando il ricorso originario per cassazione abbia riguardato esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza, stante la necessità di un rapporto di connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, e la diversità dei punti della decisione relativi alle esigenze cautelari rispetto a quelli concernenti i gravi indizi di colpevolezza. In effetti, come precisato dalle Sezioni Unite, «il concetto di "punto della decisione" [...] riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione (così, testualmente, in motivazione, Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. か 216239-01). 0 08 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a - favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo,осл Giovanni Liberati Shibanon DEF PL 24 GEN 2023 DIZIARIO AL FUNZIONARI 9