Sentenza 24 marzo 2010
Massime • 1
L'attenuante del risarcimento del danno, per beneficiare della quale la riparazione deve essere integrale, è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 cod. pen., ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicché nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, la prevalenza dell'interesse di quest'ultima all'integralità della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo. (Nella specie, relativa a reato di estorsione, la Corte ha affermato che per il riconoscimento della circostanza attenuante in discorso non può ritenersi sufficiente neanche un esborso adeguato alle possibilità economiche dell'imputato, ma non esaustivo dell'intero risarcimento del danno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2010, n. 12366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12366 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 24/03/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1264
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 16714/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL ND, N. IL 25/08/1968;
avverso la sentenza n. 98/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Chitelli Riccardo, che chiede l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 19.9.2007, dichiarava OL ND colpevole dei reati di furto aggravato di oggetti preziosi di vario genere, per un valore di Euro 80.000, perpetrato all'interno di un appartamento, nonché di estorsione in danno di BA AN, per averla costretta a consegnare la somma di Euro 20.000 per la restituzione della refurtiva e condannato, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche, con la diminuente del rito, alla pena di anni tre di reclusione e Euro 400 di multa, con le pene accessorie di legge, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 15.000 a favore di AN BA e di Euro 40.000 a favore di AL MM.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 3/9/2008, in parziale riforma della sentenza, impugnata dall'imputato, riduceva la pena inflitta ad anni due, mesi sei di reclusione e Euro 300 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) - erronea applicazione della legge penale in relazione al motivo di appello riguardante la derubricazione del delitto di estorsione in quello di truffa aggravata, avendo prospettato l'imputato, alle persone offese, una fantasiosa quanto incredibile prospettiva di recuperare la refurtiva, millantando conoscenze nei servizi segreti e ingenerando il timore del pericolo-evidentemente immaginario - di una cessione e dispersione della refurtiva ad opera di fantomatici criminali croati;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) - erronea applicazione della legge penale in relazione al motivo di appello riguardante il riconoscimento della sussistenza del mero tentativo, in relazione al reato di estorsione, essendo stato tratto in arresto immediatamente dopo aver ricevuto dalla AN la busta con il denaro;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello riguardante l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 c.p., n. 6, avendo la Corte territoriale erroneamente rilevato che l'attenuante non appare sostenuta da prova adeguata dell'assenza di ulteriori illecite disponibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). La Corte di Appello di Catania, confermando la motivazione del tribunale, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia come la condotta dell'imputato consente di qualificare tale condotta quale estorsione, avendo indotto, con violenza e minaccia, la AN a consegnare la somma di Euro 20.000 per la restituzione della refurtiva.
Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di Cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
2) Appare anche corretta la decisione di ritenere la sussistenza del reato di estorsione consumata anche in caso di consegna controllata (per la presenza della polizia giudiziaria) del danaro chiesto, con richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, condivisa dal Collegio. Infatti in tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto. (Sez. U, Sentenza n. 19 del 27/10/1999 Ud. - dep. 14/12/1999 - Rv. 214642; Sez. 2, Sentenza n. 10778 del 25/01/2002 Ud. - dep. 14/03/2002 - Rv. 221125; Sez. 2, Sentenza n. 44319 del 18/11/2005 Ud. - dep. 05/12/2005 - Rv. 232506). Al fine di ritenere consumata l'estorsione è, quindi, sufficiente che la somma oggetto del reato entrata nel possesso dell'estortore, anche se per un breve periodo e anche se la dazione dell'importo sia stato controllato dalle Forze dell'ordine che sono intervenute dopo la consegna del denaro, provvedendo all'arresto del reo e alla restituzione del denaro al legittimo proprietario. 3) Manifestamente infondato è anche il motivo di gravame concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, asserendo il ricorrente di aver posto a disposizione delle parti civili le somme portate da un libretto postale a lui intestato, lecitamente accantonato in epoca antecedente al furto.
Indipendentemente dalla mancanza di prova dell'assenza di ulteriore lecite disponibilità, rilevata dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto del motivo di appello, ai fini del riconoscimento dell'attenuante non sarebbe neanche sufficiente un risarcimento ritenuto "adeguato" rispetto alle possibilità economiche dell'imputato, ma, comunque, non esaustivo dell'integrale risarcimento del danno necessario per la concessione della predetta attenuante. (Sez. 1, Sentenza n. 28554 del 09/06/2004 Ud. (dep. 24/06/2004) Rv. 228846).
Non va più considerata, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza, la tradizionale collocazione della circostanza nel novero delle attenuanti soggettive, come tale correlata alla resipiscenza del soggetto ed all'entità del sacrificio compiuto con il risarcimento in relazione alla consistenza complessiva del patrimonio. Trattasi di valutazione che non tiene conto, oltre che dell'evoluzione giurisprudenziale, anche della "ratio" dell'attenuante, introdotta dal legislatore nel preminente interesse della vittima del reato, quale incentivo ad un pronto e totale ristoro del danno risarcibile derivante dal reato, incentivo che sarebbe evidentemente vanificato se, nei confronti del colpevole non abbiente, la prevista diminuzione di pena potesse operare solo in limiti assai più contenuti di quelli edittalmente previsti. Una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto del bilanciamento degli interessi coinvolti impone di ritenere l'attenuante di natura soggettiva solo quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 c.p., ma non anche ai fini del suo contenuto, l'analisi del quale deve invece indurre a qualificarla come essenzialmente oggettiva. Infatti a favore della qualificazione dell'attenuante in senso oggettivo, sotto l'aspetto contenutistico, depongono concordi argomenti testuali, logici e sistematici. In primo luogo, nessun elemento, nella formulazione normativa, conduce a ritenere che il legislatore abbia assunto come fine dell'attenuante il ravvedimento del reo. Dal punto di vista logico, il fatto che il risarcimento debba essere integrale e che non sia quindi ammessa una riparazione parziale è, al contrario, indice non solo della irrilevanza degli stati psicologici o dell'atteggiamento interiore del reo, ma del preminente risalto che si intende dare alla figura della persona offesa e all'esigenza che il pregiudizio da questa subito a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato. La considerazione dell'integrante del risarcimento è talmente esclusiva che nemmeno il più evidente tra gli indici di ravvedimento, quale in astratto potrebbe essere il trasferimento spontaneo di tutti i beni dell'imputato a favore della persona offesa, varrebbe a rendere operante l'attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse pieno. È questo il segno che nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, regolato dall'art. 62 c.p., n. 6, prima parte, l'interesse della vittima non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo, per le quali soccorrono oggi altri istituti del diritto penale (Corte Cost. 20/23.4.1998 n. 138). Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010