Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
In tema di impugnazioni, non comporta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi la richiesta, formulata nell'atto di gravame, della verifica dibattimentale del materiale probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna di primo grado, atteso che nel giudizio di appello la valutazione della specificità dell'impugnazione in funzione del vaglio di ammissibilità si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2012, n. 46486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46486 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 20/11/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1626
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Antonio - rel. Consigliere - N. 6555/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO AR N. IL 24/04/1970;
avverso l'ordinanza n. 2280/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 20/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine che chiede l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 15 marzo 2007 il Tribunale di Chieti dichiarava ON RI responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, comma 1 e u.c. per aver condotto un'autovettura in condizioni di alterazione psico-fisica indotta dall'uso di sostanze stupefacenti ed essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici di cui al comma 2 del citato articolo (fatto avvenuto il 13/4/2005) e, con la recidiva ex art. 99, 1, 2 e 4 comma C.P., lo condannava alla pena di un mese di arresto e Euro 600,00 di ammenda. Era accaduto che, nel corso dell'espletamento di un servizio di pattugliamento, i carabinieri avevano notato un'automobile che avanzava in maniera atipica e pericolosa per gli altri utenti, tenendo un'andatura non rettilinea. Il conducente, poi identificato nella persona dell'imputato, si arrestava a seguito delle segnalazioni dei militi. Costui "manifestava sintomi riconducibili all'eventuale uso di sostanze stupefacenti quali pupille dilatate, sguardo assente perso nel vuoto...", mentre, nell'atto di estrarre i documenti di riconoscimento, gli cadeva dalla tasca una siringa del tipo adoperato per le iniezioni di insulina, recante evidenti tracce ematiche.
Avverso la sentenza proponeva appello l'imputato, censurando la sentenza "sul rilievo che difetta la prova circa l'effettivo stato di alterazione o ebbrezza del prevenuto" e osservando che detta condizione era stata ritenuta sulla base di un apprezzamento soggettivo, piuttosto che su elementi oggettivi e clinici. Concludeva per l'assoluzione perché il fatto non sussiste e, in subordine, per la riduzione della pena.
La Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza del 20/7/2011, dichiarava l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato. Deduce che erroneamente l'impugnazione era stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, essendo diretta a richiedere una verifica dibattimentale del materiale probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità. Il PG ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale rileva l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. Osserva la Corte che la censura fatta valere con l'appello non si qualifica come generica, giacché sottopone a critica la valutazione compiuta dal giudice di primo grado riguardo alla sussistenza dello stato di alterazione (elemento fondamentale per la configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S.), valutazione che si assume avvenuta alla luce di apprezzamenti soggettivi piuttosto che su elementi oggettivi e clinici.
Risultano, pertanto, rappresentati sufficientemente, seppur in modo sintetico, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, in conformità del disposto dell'art. 581 c.p.p., lett. c). In tema di appello, infatti, la valutazione della specificità dell'impugnazione in funzione del vagli di ammissibilità si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo.
Ne consegue che la doglianza esposta in ricorso è fondata. Va rilevato, inoltre, che la pena irrogata è illegale per erronea applicazione la recidiva, giacché, in base alla nuova normativa introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, l'ambito applicativo di tale istituto risulta espressamente limitato ai delitti non colposi e, quindi, escluso per le contravvenzioni.
Tanto premesso, viene in considerazione l'intervenuta maturazione, successivamente all'ordinanza impugnata, del termine prescrizionale del reato, talché s'impone la dichiarazione di estinzione per prescrizione, non ricorrendo elementi attestanti con evidenza la mancanza di responsabilità dell'imputato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della decisione, con la dichiarazione della causa di estinzione che viene applicata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2012