Articolo 1251 del Codice civile
Articolo 1250Articolo 1252
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19 aprile 1942
Art. 1251.

(Garanzie annesse al credito).

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo' piu' valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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