(Compensazione volontaria).
Per volonta' delle parti puo' aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
In tema di bancarotta preferenziale, la compensazione volontaria, pur consentita dagli artt. 1252 c.c. e 56 l. fall., può integrare il delitto di cui all'art. 216, comma 3, l. fall. nei casi in cui l'accordo sia raggiunto durante la fase di insolvenza e sia finalizzato a favorire alcuni creditori con danno per gli altri.
Leggi di più…(massima n. 1) La compensazione volontaria non richiede la certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti, come risulta dall'art. 1252 c.c., ma si fonda sull'accordo delle parti, la cui dimostrazione non richiede l'osservanza di forme particolari e può essere accertata con valore dichiarativo dal giudice del merito, a seguito di specifica eccezione di parte. (Nella specie, […]
Leggi di più…[…] L'immobile si trova a...» Consulenza legale Q202025443 (Articolo 1252 Codice Civile - Compensazione volontaria) «La compensazione volontaria è espressamente prevista dall'art. 1252 del c.c., il quale stabilisce al primo comma che la compensazione può aver luogo...» Consulenza legale Q202025473 (Articolo 156 Codice Civile - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi) «L'art. 2 della L. n. 184/1983 prevede tra l'altro, per quanto qui specificamente interessa, che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo possa...» Quesito Q202025488 (Articolo 2203 Codice Civile - Preposizione institoria) «Buongiorno, […]
Leggi di più…[…] Diversamente, se il debito non presenta il carattere della esigibilità – e di ciò potrebbe aversi evidenza anche consultando lo stato patrimoniale del bilancio, in ragione della separata indicazione prevista dall'art. 2424 c.c. per i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo – per la compensazione con il credito del socio è necessario il consenso della società (art. 1252 c.c.), che può risultare dal verbale assembleare di aumento del capitale sociale, in cui l'organo amministrativo acconsente a tale operazione.
Leggi di più…[…] Infine, il nostro ordinamento, all'art. 1252 c.c., prevede la compensazione volontaria: il comma 1 stabilisce che le parti, posteriormente alla coesistenza dei crediti reciproci, ne possano stabilire la compensazione attraverso un negozio bilaterale mentre al comma 2 del medesimo articolo è prevista la possibilità per le parti di accordarsi anteriormente alla coesistenza dei crediti e stabilire che l'accordo opererà per i rapporti futuri. […]
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