(Compensazione volontaria).
Per volonta' delle parti puo' aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
[…] sulla base del mero ricevimento del titolo di pagamento, pertanto non è idonea ad integrare la volontà delle...» Consulenza legale Q202025443 (Articolo 1252 Codice Civile - Compensazione volontaria) «La compensazione volontaria è espressamente prevista dall'art. 1252 del c.c., il quale stabilisce al primo comma che la compensazione può aver luogo...» Quesito Q202025443 (Articolo 1252 Codice Civile - Compensazione volontaria) «Egregi Signori, richiedo il vostro parere circa la sostenibilità legale di un contratto di compensazione volontaria multilaterale, ex. art. 1252 c.c.. […]
Leggi di più…[…] liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti, come risulta dall'art. 1252 c.c., ma si fonda sull'accordo delle parti, […] L'art. 936 c.c. dispone espressamente che se il proprietario preferisce ritenere le costruzioni...» Consulenza legale Q202025581 (Articolo 2034 Codice Civile - Obbligazioni naturali) «Occorre in primo luogo chiarire il concetto di “compensazione”, istituto prevista dall'art. 1241 c.c. quale una delle cause di estinzione delle obbligazioni...» Consulenza legale Q202025443 (Articolo 1252 Codice Civile - Compensazione volontaria) «La compensazione volontaria è espressamente prevista dall'art. 1252 del c.c., […]
Leggi di più…[…] Diversamente, se il debito non presenta il carattere della esigibilità – e di ciò potrebbe aversi evidenza anche consultando lo stato patrimoniale del bilancio, in ragione della separata indicazione prevista dall'art. 2424 c.c. per i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo – per la compensazione con il credito del socio è necessario il consenso della società (art. 1252 c.c.), che può risultare dal verbale assembleare di aumento del capitale sociale, in cui l'organo amministrativo acconsente a tale operazione.
Leggi di più…[…] Infine, il nostro ordinamento, all'art. 1252 c.c., prevede la compensazione volontaria: il comma 1 stabilisce che le parti, posteriormente alla coesistenza dei crediti reciproci, ne possano stabilire la compensazione attraverso un negozio bilaterale mentre al comma 2 del medesimo articolo è prevista la possibilità per le parti di accordarsi anteriormente alla coesistenza dei crediti e stabilire che l'accordo opererà per i rapporti futuri. […]
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