Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione motivata con riferimento alla tardività della querela deve indicare, ai fini dell'ammissibilità, i presupposti per la procedibilità dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2009, n. 20812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20812 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/03/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 414
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 033424/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC CE N. IL 09/07/1951;
2) SA RO;
avverso DECRETO del 22/03/2008 GIP TRIBUNALE di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
vista la memoria depositata in data 11.3.2009 dell'avv. Martinez Antonello nell'interesse di SA ER.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 22-3-2008 il GIP presso il Tribunale di Trento disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di SA ER, in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p., comma 3 dichiarando inammissibile l'opposizione proposta dalla persona offesa, BO VI, per la quale aveva rilevato che non conteneva indicazione di nuovi elementi di prova.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il suddetto CC, deducendo che il decreto risultava emesso erroneamente atteso che il PM aveva richiesto l'archiviazione in base ad una causa di improcedibilità ritenendo tardivamente proposta la querela, onde l'opposizione riguardava essenzialmente tale presupposto, ed il predetto opponente rilevava di aver precisato che la querela era stata regolarmente presentata.
Il ricorrente rilevava altresì che erroneamente il PM. aveva considerato tardiva la querela facendo decorrere il termine di tre mesi dalla pubblicazione del libro dato che la persona offesa dal reato viveva in Venezuela pertanto non aveva avuto conoscenza della pubblicazione.
D'altra parte il GIP aveva errato nel ritenere l'opposizione inammissibile per mancata indicazione di nuovi elementi di prova. Il ricorrente evidenziava, infatti, che in sede di opposizione si doveva necessariamente trattare della tempestività dell'atto di querela, non essendo stata iniziata alcuna indagine. Menzionava la giurisprudenza di legittimità come da motivi (fl. 3 e seg) e concludeva con richiesta di annullamento del decreto impugnato - deducendo altresì la violazione di legge prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all'art. 410 c.p.p., comma 2, e artt. 124 e 125 disp. att. c.p.p. (come a fl.
5-6 del ricorso relativi alla interpretazione dell'art. 410 c.p.p.). - Il PG. Sede nella requisitoria ha rilevato il fondamento del ricorso, osservando che l'opposizione riguardava questione procedurale e che pertanto la motivazione del decreto, stilata con riferimento alla omessa indicazione di nuovi elementi di prova, deve ritenersi abnorme, onde il requirente ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnatoli Difensore designato d'ufficio per il SA ha avanzato istanza per la partecipazione del SA alla odierna udienza camerale, con atto depositato in data odierna, contenente deduzioni sull'oggetto del ricorso. Tale istanza, data la tardiva proposizione non può essere valutata in questa Sede.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva che il ricorso di cui si tratta risulta infondato. Invero va evidenziato che l'atto di opposizione riguardava essenzialmente la tempestività della querela, e l'opponente avrebbe dovuto indicare anche i presupposti per la procedibilità dell'azione penale, mentre tali elementi non risultano essere stati specificamente indicati.
In tal senso deve essere interpretata la motivazione del provvedimento, ove si evidenzia l'omessa indicazione di nuovi elementi di prova, da parte dell'opponente, essendo tale frase omnicomprensiva dei presupposti per procedere, non riferibile a mezzi di prova in senso stretto, stante la natura del provvedimento, che attiene alla verifica di una carenza di condizioni per proseguire l'attività processuale.
Pertanto il decreto non risulta abnorme, essendo rispondente alla reale situazione che precludeva l'ulteriore corso del procedimento e non risultando del tutto privo di motivazione.(v. Cass. Pen. Sez. 6^, 6-7-2000, n. 1416 - RV217079 - circa la abnormità del decreto di archiviazione, sub art. 410 c.p.p.). Nè l'assunto difensivo inerente alla tempestività della querela, basata sul presupposto che il soggetto parte lesa si trovava all'estero, appare fondato.
Invero la pubblicazione di un articolo di stampa nazionale, non resta priva di diffusione al di là dei confini e resta da valutare come dies a quo per la presentazione della querela la data di pubblicazione dell'articolo essendo tale termine certo, mentre resta esclusa la tesi difensiva, che resta generica e basata su presunzioni circa l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del querelante. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato, non ravvisandosi la dedotta violazione dell'art. 410 c.p.p.. Il ricorrente deve pertanto essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009