Sentenza 5 aprile 2000
Massime • 1
In tema di danneggiamento, il reato (art.635 cod. pen.) sussiste - con riferimento all'elemento materiale - qualora sia stata cagionata la distruzione di un bene ovvero un deterioramento di una certa consistenza, dovendosi escludere solo nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa. In ordine all'esistenza del dolo non occorre il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile (in tutto o in parte) la cosa altrui, senza alcuna rilevanza di movente o finalità. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che la pretesa intenzione di "migliorare la cosa", cioè di "abbattere per ricostruire" nel globale processo di formazione della volontà, rimane estranea alla struttura soggettiva del reato in esame).
Commentario • 1
- 1. Danneggiamento: il requisito del dolo e la rilevanza della condotta colposahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2000, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 05.04.2000
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " UN Cicchetti " N. 708
3. " Vittorio G. Ebner " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N. 37478/99
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RE UN nato a [...]ì il 18.07.1953.
avverso la sentenza corte d'appello di Palermo del 09.06.1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. UN Cicchetti
Udito, per la parte civile, l'Avv. Catalano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Termini Imerese che il 09.12.1996 aveva condannato il RE alla pena di mesi 2 e giorni 5 di reclusione per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento ai danni del Ferrara, il cui giardino era stato occupato - durante lavori di manutenzione operati dall'imputato - da un'impalcatura, previo parziale abbattimento del muro di recinzione comune e con danneggiamento di una pensilina e piante. I giudici di merito avevano ritenuto la mancanza di consenso della p.o. all'esecuzione delle opere, disattendendo la tesi difensiva. Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Violazione art. 635 c.p. per inesistenza dell'elemento materiale del reato come di quello soggettivo.
2) Violazione art. 614 c.p. in relazione a mancanza di dolo, avendo il RE agito nell'esercizio del diritto conferito dall'art. 943 c.p. 3) Vizio argomentativo in ordine alle censure, già proposte in appello, sui punti precedenti, anche sotto il profilo del travisamento di risultanze probatorie.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ha presentato conclusioni scritte la parte civile.
Ritiene questa corte che il ricorso vada rigettato siccome infondato ed in parte inammissibile.
Quanto al primo motivo, il reato di danneggiamento sussiste - con riferimento all'elemento materiale - qualora sia stato cagionata la distruzione di un bene ovvero un deterioramento di una certa consistenza, dovendosi escludere sola nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa.
L'impugnata sentenza esclude, sulla base di una struttura argomentativa logica e congrua, che il parziale abbattimento di un muro ed un consistente deterioramento di pensilina e piante da giardino possano configurare semplice "deturpamento" o danno non integrante modifica essenziale o funzionale.
Per l'esistenza del dolo non occorre, nel reato ex art. 635 c.p., il fine specifico di nuocere essendo sufficiente la coscienza e la volontà di distruggere deteriorare o rendere inservibile (in tutto o in parte) la cosa altrui, senza alcuna rilevanza di movente o finalità.
La pretesa intenzione di "migliorare la cosa", cioè di "abbattere per ricostruire" nel globale processo di formazione della volontà, rimane estranea alla struttura soggettiva del reato in esame, nella misura in cui presuppone il consenso della p.o.
In mancanza di un accordo, l'atto volitivo è comunque inficiato dalla consapevolezza di una condotta "violenta" (siccome non accettata dall'altra parte) che porta ad escludere la mera colpa (insufficiente di per sè ad integrare l'elemento psicologico del delitto di danneggiamento).
L'impugnata sentenza motiva correttamente, utilizzando fonti probatorie valutate nella loro attendibilità, circa la mancanza di consenso (anche solo presunto) all'esecuzione delle opere, sicché il denunziato "travisamento della prova" configura solo una valutazione alternativa non consentita in questa sede siccome censura di merito. Quanto al delitto di violazione di domicilio, la cui configurabilità viene impugnata unicamente con riferimento al dolo, l'esercizio del diritto concesso al confinate dall'art. 843 c.p. (accesso e passaggio al fine di riparare opere proprie o comuni) è sempre subordinato all'accertamento in ordine alla necessità, che deve essere comunque riconosciuta dal proprietario dell'immobile.
Mancando tale presupposto, l'attività "invito domino" integra il reato p. e p. dall'art. 614 c.p., poiché la mancanza di consenso può essere superata solo dall'intervento del giudice che riconosca la "necessità", dettando le opportune cautele nell'esecuzione coattiva.
Per concludere il ricorso deve essere rigettato integralmente, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali ed a quelle in favore della parte civile liquidate in complessive L. 1.600.000, di cui L. 400.000 per esborsi.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a rifondere le spese sostenute dalla parte civile liquidate in complessive L. 1.600.000.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2000