Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2000, n. 5134
CASS
Sentenza 5 aprile 2000

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Massime1

In tema di danneggiamento, il reato (art.635 cod. pen.) sussiste - con riferimento all'elemento materiale - qualora sia stata cagionata la distruzione di un bene ovvero un deterioramento di una certa consistenza, dovendosi escludere solo nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa. In ordine all'esistenza del dolo non occorre il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile (in tutto o in parte) la cosa altrui, senza alcuna rilevanza di movente o finalità. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che la pretesa intenzione di "migliorare la cosa", cioè di "abbattere per ricostruire" nel globale processo di formazione della volontà, rimane estranea alla struttura soggettiva del reato in esame).

Commentario1

  • 1Danneggiamento: il requisito del dolo e la rilevanza della condotta colposa
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2000, n. 5134
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5134
Data del deposito : 5 aprile 2000

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