Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2013, n. 46193
CASS
Sentenza 5 luglio 2013

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In tema di giudizio d'appello, l'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 cod. proc. pen.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate "ex ante" dalla facoltà della difesa di articolare e illustrare le richieste di prova; "ex post", attraverso la possibilità di impugnare la sentenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso nel quale si deduceva, in relazione all'omessa pronuncia di ordinanza dibattimentale sulla richiesta di nuove prove, la violazione degli artt. 190, 495 e 597 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2013, n. 46193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46193
    Data del deposito : 5 luglio 2013

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