Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
In tema di giudizio d'appello, l'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 cod. proc. pen.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate "ex ante" dalla facoltà della difesa di articolare e illustrare le richieste di prova; "ex post", attraverso la possibilità di impugnare la sentenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso nel quale si deduceva, in relazione all'omessa pronuncia di ordinanza dibattimentale sulla richiesta di nuove prove, la violazione degli artt. 190, 495 e 597 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2013, n. 46193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46193 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 05/07/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 1453
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 51116/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AN N. IL 23/04/1967;
avverso la sentenza n. 700/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 03/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione delle circostanze attenuanti e del risarcimento del danno, rigetto nel resto,
udito, per la parte civile, l'Avv. Zancani Simone, in sost. dell'Avv. Simonetti Guido il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Faraon Luciano che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4/8/2007 la Corte d'Appello di Venezia, a seguito di appello proposto dall'imputata e dalla parte civile, confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva giudicato IZ SA responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p., perché, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione delle norme sulla circolazione stradale e specificamente dell'art. 145 C.d.S., cagionava la morte di RI TT (fatto del 4/8/2007). All'imputata, che procedeva alla guida della propria autovettura, era stato mosso l'addebito di non aver concesso la dovuta precedenza al motociclo condotto dal RI, così venendo a collidere con lo stesso. In capo al motociclista, tuttavia, era riconosciuto un coefficiente di responsabilità pari al 50%, in ragione dell'eccessiva velocità alla quale procedeva. I giudici fondavano il rigetto dell'appello proposto dall'imputata su una ricostruzione del fatto parzialmente diversa rispetto a quella cui era pervenuto il giudice di primo grado.
Indiscusso, infatti, che la IZ avesse l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolavano sulla strada che stava attraversando, provenendo da strada gravata da obbligo di stop, la Corte, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla imputata e dai testi escussi, riteneva che costei si fosse apprestata ad attraversare l'incrocio pur avendo visto che a destra rispetto alla sua direzione di marcia stava sopravvenendo un autobus e iniziando la manovra in un momento in cui non avrebbe potuto portarla a termine senza rallentare o arrestare temporaneamente la propria autovettura, con inevitabile ostacolo al transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. Rilevava, inoltre, che a tale imprudente condotta di guida si era aggiunta la successiva grave imprudenza consistita nel riprendere l'attraversamento dell'intersezione dopo il passaggio dell'autobus, senza controllare se dalla sinistra provenissero altri veicoli, nei cui confronti permaneva l'obbligo di dare la precedenza. Anche l'appello della parte civile era stato respinto, con conferma della già riconosciuta percentuale del 50% di responsabilità della vittima, motivata in ragione della velocità particolarmente elevata alla quale procedeva, pari a 110 km/h.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con il primo motivo, violazione della legge processuale con riferimento alla decisione sulla richiesta di nuove prove ai sensi degli artt. 190, 495 e 597 c.p.p.. Rileva che la decisione sull'ammissione di nuove prove in punto di dinamica del sinistro era avvenuta con la sentenza, laddove la stessa doveva essere adottata con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio delle parti.
Deduce, ancora, erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 145 C.d.S.. Osserva che, a seguito della nuova ricostruzione dei fatti in appello, la disciplina della precedenza ai crocevia doveva essere ritenuta irrilevante nel caso di specie. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione di legge processuale con riferimento agli artt. 516 e 521 c.p.p.. Osserva che è ravvisabile una violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, poiché, immutato il fatto, la contestazione di colpa generica resta mera formula di stile a fronte della specificità della contestazione, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Il ricorrente deduce con ulteriore motivo violazione di legge con riferimento all'art. 62 c.p., n. 6, e all'art. 62 bis c.p.. Rileva che la Corte territoriale aveva sorvolato sul motivo d'appello inerente alla pena e che risultava non contestata la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte dell'assicurazione in favore delle parti civili, che erano state risarcite: di conseguenza, il diniego della chiesta prevalenza delle attenuanti generiche e di riduzione della pena era del tutto carente.
Censurava, infine, la sentenza per la totale mancanza di motivazione riguardo alla condanna alle spese a favore della parte civile appellante.
La ricorrente ha presentato memorie illustrative delle sue difese. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo d'impugnazione è infondato. Non sussiste, infatti, alcuna nullità, ne' è prospettabile alcun pregiudizio per l'imputato in forza della delibazione sulle richieste istruttorie intervenuta contestualmente alla decisione finale. Soccorre sul punto il principio enunciato da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Rv. 231682, che viene in questa sede richiamato: "L'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 c.p.p.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate dalla previsione di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, e, quindi, dalla facoltà, esercitabile ex ante, di articolare e illustrare le richieste di prova, mentre ex post il provvedimento decisorio non è autonomamente impugnabile;
inoltre, le ragioni della difesa sono, comunque, tutelate, in quanto possono essere fatte valere in sede di impugnazione avverso la sentenza".
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
Anche alla stregua della ricostruzione del fatto per come operata dal giudice d'appello, infatti, vengono in considerazione le norme del codice della strada in materia di obbligo di dare la precedenza. Va ribadito in proposito il principio in forza del quale la condotta esigibile da parte del conducente, il quale abbia l'obbligo di precedenza prima di immettersi nella sede stradale, non possa limitarsi alla verifica che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma si estenda, per andare esente da colpa, alla verifica, da effettuarsi con la massima diligenza, che non vi siano sul percorso altri veicoli favoriti, sì da procedere nella manovra solo quando sia stata acquisita la certezza che non si rechi intralcio alla circolazione di altri veicoli o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l'attraversamento del percorso (Sez. 4, Sentenza n. 39391 del 2005). Ciò vale, naturalmente, non soltanto per il momento in cui il soggetto obbligato si accinga ad effettuare la manovra, ma per tutto il corso di svolgimento della medesima, sino al suo completamento.
Allo stesso modo va rigettato il terzo motivo di ricorso, posto che i profili di colpa generica e di violazione delle norme in materia di circolazione stradale (specificamente con riguardo all'obbligo di dare la precedenza), sussistono anche a seguito di diversa interpretazione delle risultanze processuali e ricostruzione fattuale.
Anche il quarto motivo di ricorso è privo di fondamento, ove si consideri che la Corte ha adeguatamente motivato il diniego riguardo al giudizio di prevalenza delle attenuanti, e che la circostanza relativa al presunto risarcimento della parte civile, in mancanza d'indicazione di entità e tempi, resta solo genericamente enunciata e non adeguatamente documentata.
In ordine all'ultimo motivo d'impugnazione, infine, si rileva che in tema di spese processuali solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, non potendo evidenziarsi vizio di motivazione con riguardo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (così Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 23/02/2012, Rv. 621586). Da ciò l'infondatezza della censura.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne consegue per la ricorrente l'onere delle spese processuali e della rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali;
la condanna inoltre a rimborsare alla parte civile RI NN le spese sostenute per questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013