Sentenza 9 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 02 21/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA POLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 16809/98 Cron. 293 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Ud.17/10/00 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 sul ricorso proposto da: per diritti L.
9.GEN. 2001 GA LM VE RO, COL. RO PIER il IL LL DA (in qualità di eredi del Sig. FE RO), elettivamente domiciliati in ROMA VIA CANCELLERIA m ZANDONAI 41, presso lo studio dell'avvocato AMICI GIANCARLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOLOMEI VIERI, giusta delega in atti;
ricorrenti CC407760
contro
POLI INDUSTRIA CHIMICA SPA, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentante pro tempore, già elettivamente UFFICIO COPIE Rilasciata copla legale in ROMA VIA LUDOVISI 45, presso lo studio 2000 domiciliata al Sig.Am per diritti L. 4249 dell'avvocato PETTITI PRISCILLA, e da ultimo d'ufficio 13 FEB. 2001 IL LL -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI UFFICIO COPIE CASSAZIONE, che la rappresenta e difende unitamente Rilasciata copia legale al Sig. DEGLI Occhi all'avvocato DEGLI OCCHI CESARE, giusta delega in per diritti ✓ || 16-2-01 atti;
IL LL controricorrente avverso la sentenza n. 950/97 del Tribunale di PADOVA, depositata il 13/10/97 2468/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato AMICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Padova del 4/3/93 Azelma Gardini, ved. ZO, e IE AN ZO convenivano in giudizio la OL Industria Chimica SPA per la declaratoria che il rapporto di agenzia, inizialmente stipulato dal dante causa AN ZO, deceduto il 15/4/90, si era poi svolto, a decorrere dal 7/4/76 con l'impresa familiare costituita . dall'agente con la moglie, attuale ricorrente, e regolarmente comunicata alla OL. A seguito del decesso del ZO, la OL aveva proposto agli eredi la risoluzione consensuale del contratto dal 31/5/90, avendo trovato un nuovo depositario, che aveva già iniziato l'attività. Successivamente la OL aveva invocato la risoluzione del contratto senza preavviso per decesso dell'agente, negando così l'esistenza dell'impresa familiare. Il rapporto, trattandosi di attività commerciale, non era caratterizzato dall'intuitus personae, tanto che era stato regolarmente gestito dalla moglie, durante tutto il lungo periodo della malattia del titolare. Errato, in ogni caso, era il calcolo della indennità suppletiva di clientela, sia per la percentuale applicata, sia per il mancato conteggio dei rimborsi spese, nonché delle competenze dovute a norma dell'art. 11 del CCNL, pari a £.
1.279.810. Chiedevano la condanna della convenuta per pagamento de indennità di mancato preavviso, oltre alla integrazione 1 delle indennità di clientela e di mancato preavviso ed al risarcimento del danno, per avere svolto attività in concorrenza incaricando altro depositario prima del recesso dal contratto. La OL contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava, sul presupposto che prima della morte del ZO la OL aveva ignorato l'esistenza del rapporto d'impresa familiare, costituita dall'agente con la moglie (che in ogni caso non aveva rilevanza esterna), mentre dopo la morte dell'agente la prosecuzione del rapporto non era avvenuta in dipendenza di un preavviso, bensì di fatto per l'ultimazione delle consegne in corso e per mantenere il rapporto di lavoro col dipendente, poi от assunto dal nuovo agente;
le altre pretese dovevano invece essere rigettate, perché sfornite di prova. : Il Tribunale di Padova, investito in grado di appello ad istanza degli originari ricorrenti, con sentenza del 11/6 - 13/10/97, confermava la decisione, rilevando che inammissibile era l'appello sul punto relativo al rigetto della domanda di pagamento della somma di £ 1.279.814 (per differenze dovute per erronea determinazione della percentuale di computo della indennità clientela) non avendo le parti indicato alcun motivo di censura su questo capo della sentenza di primo grado. Gli altri capi della sentenza, per i quali era stata proposta rituale impugnazione, dovevano essere invece integralmente confermati, essendo infondate le censure mosse. Pacifico in causa era che il contratto di agenzia era stato 2 concluso fra la OL ed il ZO, che successivamente costitui con la moglie una impresa familiare. Infondata era però la tesi difensiva secondo cui tale costituzione avesse, determinato la sostituzione della impresa familiare alla persona fisica del ZO nel rapporto di agenzia, per due ordini di considerazioni: innanzi tutto la sostituzione di uno dei soggetti del rapporto contrattuale non poteva avvenire senza il consenso dell'altra parte, che nella specie non risultava essere stato prestato, atteso che la mera consapevolezza dell'esistenza di un rapporto associativo fra il proprio agente e la moglie non equivaleva ad un consenso alla sostituzione dell'agente con la associazione;
né tale consenso era ricavabile da un comportamento concludente della OL, atteso che, al contrario, essa aveva sempre fatto riferimento alla persona fisica del ZO sia per le questioni fiscali, che per quelle relative alla contribuzione ENASARCO;
e la stessa documentazione fiscale emessa dalla impresa ZO era relativa alla impresa individuale allo stesso intestata, in 1. contrasto con la tesi difensiva dei ricorrenti. In secondo luogo, era condivisibile il rilievo del Pretore, secondo cui il rapporto associativo nella impresa familiare ha rilievo puramente interno e non determina una contitolarità dell'impresa, di cui resta unito titolare il familiare imprenditore, unico gestore dell'azienda e che assume su di sé i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi, nei 3 confronti dei quali risponde con tutto il suo patrimonio, a differenza dei familiari associati (Cass. n. 8959/92, 4030/90). L'impresa familiare non rappresenta una forma di associazione dotata di soggettività propria e non avrebbe quindi potuto considerarsi titolare dei rapporti derivanti dal contratto . di agenzia stipulato dal ZO, che ne era rimasto l'unico titolare, con la conseguenza che la morte di questi aveva determinato lo scioglimento del contratto e non c'era stato perciò un recesso unilaterale della preponente e non era dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso. Irrilevante era la proposta avanzata dalla OL di risoluzione consensuale del rapporto, fatta sull'erronea convinzione che la esistenza di una impresa familiare avrebbe potuto determinare una successione del rapporto, in quanto la proposta era stata immediatamente revocata, prima dell'accettazione dell'altra parte. La proposta di prosecuzione del contratto, implicita nell'offerta di un periodo di preavviso, non poteva escludere che fosse già intervenuto lo scioglimento del contratto per effetto della morte, posto che l'eventuale accordo dell'altra parte avrebbe potuto portare alla costituzione di un nuovo contratto a tempo determinato, ma non certo escludere la risoluzione automatica già avvenuta;
peraltro dalla proposta, non accettata dall'altra parte, nessuna obbligazione poteva derivare alla proponente. Per le medesime ragioni la prosecuzione di fatto del 4 rapporto per la definizione delle pendenze in corso non poteva essere considerata come un periodo di preavviso e l'attività svolta appariva sostanzialmente inquadrabile nelle operazioni necessarie alle obbligazioni che incombono sull'agente con deposito in caso di morte e che si trasferiscono agli eredi. In ordine alla domanda di condanna del convenuto per concorrenza sleale non v'era stata omessa pronuncia del primo giudice, ma rigetto nel merito per difetto di prova, anche sotto il profilo contabile. La domanda era basata sul presupposto che l'inizio dell'attività da parte del nuovo agente era avvenuto durante il periodo di preavviso;
detto presupposto era però inesistente, perché nessun preavviso era dovuto, e quindi la decisione doveva essere confermata. La circostanza che il nuovo agente avesse iniziato ad operare un mese dopo la morte del ZO poteva essere considerato un indizio di una ricerca fatta dalla OL prima del decesso del ZO, ma ciò non dimostrava che lo stesso avesse iniziato l'attività prima dello scioglimento del rapporto;
peraltro gli stessi ricorrenti non avevano mai allegato che durante la malattia del congiunto vi fosse stato un calo di vendite tale da far pensare che fossero in atto vendite dirette della proponente o di terzi;
mancava la base per un eventuale consulenza che in questo contesto avrebbe una funzione esplorativa, inammissibile, e non già una valutazione di prove acquisite. 5 Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su due motivi. Resiste con controricorso la OL SPA. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione degli art. 1750 e 230 bis c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deducono i ricorrenti che il Tribunale aveva sbagliato ad applicare il principio di diritto relativo alla risoluzione immediata del rapporto di agenzia per morte dell'agente, che non era mai stato contestato dagli istanti, in quanto essi avevano fatto valere le "circostanze del tutto speciali (per cui) la morte dell'agente non ha prodotto quella automatica risoluzione del rapporto che è normalmente prevista in tutti gli altri casi. ....Data per pacifica l'esistenza di una impresa familiare ...si può logicamente supporre che essa era conosciuta dal datore di lavoro, stante la notevole durata del rapporto, la lunga malattia dell'agente e quindi la necessità che i collegamenti fossero tenuti anche dalla moglie e dal magazziniere". Il punto, però, sul quale i ricorrenti intendevano insistere era quello relativo ai fatti avvenuti dopo la morte dell'agente, quando fu ufficialmente evidenziata la reale struttura del soggetto agente e la preponente ne prese atto, riconoscendo di fatto il diritto a preavviso, inteso come reale prosecuzione del rapporto per circa due mesi, e non solo ipotizzando il 6 pagamento della indennità sostitutiva. Il preponente scelse di avvalersi dell'opera della impresa familiare, con le stesse modalità del precedente rapporto. La tesi del Tribunale relativa ad un "nuovo rapporto di agenzia", sia pure temporaneo, eran aberrante in quanto si risolveva nella possibilità di instaurazione ex novo di un rapporto con un soggetto che era lo stesso del rapporto precedente. Il preponente aveva deciso di prorogare il rapporto, concedendo il preavviso, e lo aveva di fatto prorogato;
ciò che non poteva fare era di ridurne la durata al periodo che gli faceva comodo. Slegate e contraddittorie erano le argomentazioni del Tribunale, che assume la tesi della sostituzione (della impresa familiare alla persona fisica del ZO) nel contratto, main prospettata da ricorrenti, per poi respingerla;
ritiene poi "ineludibile" la risoluzione del rapporto, anche contro la volontà delle parti, pur riconoscendo che l'iniziativa di avvalersi dei collaboratori del defunto era partita proprio dalla OL;
travisa poi le risultanze di fatto, in quanto pur di non riconoscere la qualifica di preavviso a questo rapporto definisce l'attività svolta come “inquadrabile sostanzialmente nelle operazioni necessarie per adempiere le obbligazioni accessorie di restituzione che incombono sull'agente con deposito, alla cessazione del contratto e che, in caso di morte, passano agli eredi”, come si legge in sentenza;
il tutto, però, trascurando il 7 reale rapporto intercorso fra le parti: "infatti, durante i due mesi di attività non si sono svolte quelle operazioni che normalmente svolgono gli eredi quando muore l'agente, ....ma è stata invece effettuata normale attività di agenzia, tant'è che sono state corrisposte, come risulta dai conteggi e dalla stessa . ammissione di controparte, normali provvigioni. In definitiva sono state effettuate nuove vendite e l'attività di < dismissione > dell'incarico si è verificata proprio in data successiva ”. La prova di ciò era nelle stesse ammissioni contenute nell'interrogatorio dello stesso procuratore della società preponente, Maggiolini, e dalla deposizione del teste VI, l'amministratore che aveva personalmente trattato con l'erede ZO, laddove esclude la prosecuzione del rapporto, ma non esclude una prosecuzione a tempo determinato che definisce "preavviso forfetario", fornendo gli elementi per identificare una prosecuzione del rapporto: venivano mantenute infatti a carico dell'impresa "le spese vive e lo stipendio del magazziniere”, cose queste che mal si conciliavano con le normali operazioni di restituzione. per fine rapporto. L'accordo raggiunto dalle parti, dopo la morte del ZO, era quello di "proseguire il rapporto”. Da qui l'erronea configurazione operata dal Tribunale della fattispecie concreta nel suo complesso e la conseguente disapplicazione della norma sulla durata del contratto di cui all'art. 1750 c.c. e la negazione del prosecuzione del rapporto con gli ereḍi facenti 8 parte dell'impresa familiare, nonché del diritto alla indennità di preavviso per sei mesi, come per legge, ed risarcimento del danno per concorrenza sleale, avendo il nuovo agente operato mese nel periodo di prosecuzione del rapportoper un medesimo. Lamentando, col secondo motivo, violazione dell'art. 434 CPC (art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente che errata era la declaratoria di inammissibilità dell'appello per il capo relativo al pagamento della somma di 1.279.814 a titolo sia di integrazione delle indennità di clientela e mancato preavviso e sia per l'incidenza dei rimborsi spese accertati. Il Tribunale aveva in proposito ravvisato un rigetto della domanda, in realtà inesistente, perché si trattava di vera e propria omissione di pronuncia, non avendo il Pretore preso in considerazione la domanda medesima sia nel dispositivo, che in motivazione. Inoltre il giudice del riesame aveva erroneamente interpretato ed applicato l'art. 434 CPC relativo alla specificità dei motivi di gravame nella fase di appello: mancando completamente l'esame e la pronuncia su un capo della domanda, non poteva il giudice addebitare all'appellante la mancanza di specificità dei motivi, non potendosi censurare argomentazioni inesistenti. Inoltre, il Tribunale doveva teneren presente il complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell'atto appello, da cui risultava chiaramente che era stata devoluta l'intera controversia al giudice 9 dell'impugnazione, con conseguente obbligo da parte dello stesso di riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado che non fossero state specificatamente trattate nell'atto di appello. Anche sotto questo profilo la sentenza doveva essere cassata, per omessa pronuncia su una questione che doveva invece essere trattata. Il ricorso è infondato. I ricorrenti in sostanza, col primo motivo di ricorso, accettano l'affermazione del Tribunale, secondo cui il rapporto di agenzia, durante la vita del ZO, non si è trasferito all'impresa familiare per la duplice ragione che la stessa non ha rilevanza esterna e che non è possibile la sostituzione di uno dei titolari del rapporto con un soggetto diverso senza esplicita accettazione dall'altra, che aveva, invece, continuato a gestire il rapporto nei confronti dell'originario titolare e cioè della persona fisica del ZO. E con elaborata costruzione fanno valere i ricorrenti le particolarità del caso concreto per giungere poi alla conclusione che, dopo la cessazione automatica del rapporto per morte dell'agente, il medesimo rapporto era di fatto proseguito, in testa ai soggetti già facenti parte della impresa familiare, senza alcun altro mutamento. Da ciò deducono la violazione della disposizione di cui all'art. 1750 c.es, secondo cui il contratto di agenzia a tempo determinato (cui la parte equipara quello 1 tempo 10 indeterminato che cessa automaticamente per morte dell'agente) che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato, con la conseguenza che allo stesso è applicabile la regola del recesso con preavviso nella misura prevista dalla legge (sei mesi per contratti che hanno avuto durata superiore a sei anni). – La tesi non può essere condivisa, perché l'attuale formulazione dell'art. 1750 c.c. è stata introdotta dal D. Leg.vo 10/9/91 n. 303 (di attuazione di direttiva comunitaria), che espressamente prevede che le disposizioni ivi previste, fra cui rientra il nuovo testo dell'art. 1750 c.c., “si applicano ai contratti già in corso alla data del 1/1/90, a decorrere dal 1/1/94”. Il rapporto di agenzia per cui è causa, in corso al 1° gennaio 1990, è cessato al momento della morte del ZO, in data 15/4/90, e quindi allo stesso non si applica la norma invocata. Il primo motivo va quindi rigettato. In ordine al secondo va rilevato che, essendo stato denunciato in vizio in procedendo, la Corte ha potuto esaminare gli atti e quindi accertare che “le altre richieste attoree" (fra cui rientra la domanda di condanna al pagamento della somma di £ 1.279.814 a titolo di integrazione delle indennità di clientela, mancato preavviso ed incidenza dei rimborsi spese accertati) sono state rigettate, perché non "sono state suffragate da adeguati supporti probatori, anche sotto il pe lo contabile”. P 11 Non è quindi condivisibile la tesi che nel caso di specie vi sia stato non rigetto della domanda, ma omissione di pronuncia erano opponibili specifici motivi, non potendosi cui non unaargomentazioni inesistenti;
c'era invece. censurare pronuncia motivata, sia pure succintamente, sulla base delle ● risultanze probatorie, e che non era stata censurata dalla parte, con la specificazione della prove fornite e non valutate dal pretore. Pienamente giustificata quindi è la declaratoria di inammissibilità dell'appello ed anche il secondo motivo va disatteso ed il ricorso rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di questo giudizio di legittimità. .
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.7 Roma 17 ottobre 2000 1/CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE айолано шиль Phillie I D A 0 S 3 , 1 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S 3 O . A 5 L Depositata in Cancelleria T T L R , . O A A ' N B 9 GEN. 2001 S L I E L 3 oggi, P D E S 7 IL COLLABORATORE - I A D 8 T I N - DI CANCELLERIA E S S R 1 G P O N 1 O U P E A S E M I I D G A E A G , D O E O T L E R T T T I S N A R I I E L G S D L E E E 12 R O D