Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 2
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità. Ne consegue che, legittimamente, può essere negata la non menzione e concessa la sospensione condizionale della pena.
Qualora ricorrano simultaneamente i presupposti per la concessione sia della sospensione condizionale della pena, sia dell'indulto, la prima prevale sul secondo, in quanto determina, una volta realizzatesi le condizioni previste dalla legge, l'estinzione del reato, e non della pena soltanto. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto illegittimamente negata la sospensione condizionale, prevalente anche sotto il profilo della sua potenzialità di estinzione della pena accessoria, esclusa dal provvedimento di generale clemenza, e ha annullato senza rinvio la decisione di merito, concedendo essa stessa direttamente la sospensione condizionale).
Commentari • 5
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento dimostrando la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio (Cassazione penale , sez. IV , 09/12/2020 , n. 7285). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La …
Leggi di più… - 3. IndultoValeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 4 giugno 2022
Quando si applica l'indulto Indulto proprio e indulto improprio Chi può concedere l'indulto Aspetti procedurali sull'indulto Che differenza c'è tra amnistia e indulto La Cassazione sull'indulto Quando si applica l'indulto [Torna su] L'indulto è quel provvedimento di clemenza, di carattere generale, disciplinato dall'art. 174 del codice penale, attraverso il quale una pena viene condonata, anche solo parzialmente, o commutata in una diversa ma dello stesso genere. L'indulto rientra tra le c.d. cause di estinzione della pena (sulle quali v. Cause di estinzione del reato e della pena e gli artt. 150 ss del codice penale). L'art. 174 c.p. Dell'indulto si occupa l'art. 174 del codice penale, …
Leggi di più… - 4. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
Leggi di più… - 5. Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2007, n. 45756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45756 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 14/11/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1410
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 020215/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA CORTE ELIODORO, N. IL 23/07/1972;
avverso SENTENZA del 26/02/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Esposito V., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa concezione della sospensione condizionale della pena e della non menzione che la Corte doovrà concedere;
udito il difensore Avv. COSTANZO Luciano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 febbraio 2007 la Corte d'appello di Napoli, sezione sesta penale, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza emessa il 4 luglio 2006 dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, in riforma della decisione adottata il 11 maggio 2004 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellata dall'imputato, assolveva Eliodoro Della Corte, dal reato di cui al capo b), perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta in relazione al reato sub a), con le già concesse attenuanti generiche, nella misura di anni due di reclusione. Dichiarava la pena interamente condonata. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Della Corte, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale viene denunciata violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è fondato.
Occorre preliminarmente osservare che non sussiste incompatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello dell'indulto; il primo, infatti, estingue il reato al compimento del termine stabilito dalla legge qualora il condannato abbia adempiuto agli obblighi impostigli e non abbia commesso un reato della stessa indole (art. 167 c.p.), mentre l'indulto estingue immediatamente la pena.
La sospensione condizionale della pena prevale sull'indulto, in quanto determina, una volta realizzatesi le condizioni previste dalla legge, l'estinzione del reato (cfr. Cass. 2 novembre 1990, Cipriani;
Cass., Sez. 6, 7 gennaio 2000, n. 1315). Inoltre, ai sensi della legge n. 241 del 2006, non è ricompresa nel provvedimento di condono la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci, applicata nel caso in esame all'imputato, mentre tale pena accessoria può estinguersi, in presenza dei presupposti normativamente disciplinati, per effetto della concessione della sospensione condizionale della pena.
Tanto premesso la Corte osserva che il diniego della sospensione condizionale della pena è illegittimo, in quanto privo di effettiva motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali, come nella fattispecie in esame, la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203). Il rigetto della domanda difensiva di concessione della sospensione condizionale della pena è stato, infatti, motivato, da un lato, con il richiamo ad un reato (emissione di assegni a vuoto) ormai depenalizzato e, dall'altro, con il mero richiamo di una condanna, risalente al 2 agosto 2000, per violazione in materia antinfortunistica senza alcuna valutazione prognostica, alla stregua dei parametri sanciti dall'art. 133 c.p., in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati e alla finalità preventiva dell'istituto.
Poiché la concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 163 c.p., costituisce esercizio di un potere attribuito dalla legge esclusivamente al giudice in vista della finalità rieducativa della pena, la Corte ritiene che, nel caso in esame, attesi la scarsa rilevanza dell'unico precedente penale, l'entità della pena inflitta e la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 133 c.p. ai fini di una prognosi positiva, non sussistessero i presupposti per il diniego dell'invocato beneficio. Sotto questo profilo, pertanto, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena in relazione alla pena inflitta con la sentenza di condanna per il delitto di cui al capo a) che viene concessa per le ragioni in precedenza illustrate.
2. Non fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso. Occorre premettere che il beneficio in questione e quello della sospensione condizionale della pena, pur presentando elementi comuni, sono tuttavia distinti e diversi, in quanto la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla pena i colpevoli che presentino probabilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità della revoca del beneficio, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, mentre la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato, qual è quella della pubblicità (Cass., Sez. 3, 22 marzo 1982, n. 7770; Cass., Sez. 5, 9 maggio 1984, n. 9224). Ciò posto e attese l'autonomia e la diversa ratio dei due istituti, il provvedimento impugnato non appare censurabile, laddove, sulla base di un prudente apprezzamento di fatto fondato sulla personalità dell'imputato, già condannato, ha ritenuto di non concedere il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p.. Con riguardo a questo aspetto, quindi, s'impone il rigetto del ricorso cui consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena(che concede. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2007