Sentenza 17 maggio 2007
Massime • 2
Il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari conserva efficacia per la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
In tema di giudizio di appello, l'acquisizione di una prova documentale, seppure non implichi la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruzione trattandosi di prova precostituita, richiede comunque che essa sia decisiva rispetto al quadro probatorio esistente.
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite la questione dell'efficacia del decreto diGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2007, n. 29914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29914 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente - del 17/05/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 597
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 043422/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN BE, N. IL 08/08/1974;
avverso SENTENZA del 05/04/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato AN BE, Avv. DE CONCILIIS Cynthia del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. DI GIULIO Giancarlo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Tribunale monocratico di Busto Arsizio Gallarate, in data 20/12/2002, AN BE e RE RA venivano condannati alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 100,00, di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e della refusione delle spese alla parte civile, per il reato di truffa in concorso commessa in Mornago nell'agosto 2000 ai danni della parte civile DR UR.
Il Tribunale aveva ritenuto gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e li aveva condannati alla pena già indicata. Sull'impugnazione proposta da AN BE e RE RA, la Corte d'Appello di Milano, in data 5/4/2006, confermava la sentenza di primo grado, condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali e alle spese di proseguita rappresentanza in favore della parte civile.
Con ricorso proposto il 26/07/2006, AN BE impugnava personalmente la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ed il difensore hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado, la difesa di AN BE ha sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge, contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto, omessa valutazione e carenza di prova.
Quale primo motivo di ricorso ha dedotto la mancanza delle condizioni di procedibilità in quanto, se la notizia del raggiro in capo alla parte civile si fosse dovuta collocare nel maggio del 2000, secondo quanto rilevato dalla Corte, il tempestivo esercizio del diritto di querela era da esperirsi (ex art. 124 c.p.) entro il giugno dello stesso anno. Per il ricorrente, in realtà, il querelante DR si era reso conto del raggiro ancor prima dell'inizio dell'azione monitoria intrapresa, in quanto aveva già saputo dagli stessi imputati, in una conversazione annessa agli atti, che non sarebbe stato pagato, poiché gli stessi erano rimasti "... senza soldi" (pag. 7 trascr.).
La pretesa conoscenza del raggiro solo nel maggio 2000, quindi, sarebbe stato solo un tentativo della difesa di ottenere somme non dovute e contestate dal coimputato dell'odierno ricorrente. La valutazione della Corte poi contrastava anche con la data indicata nel capo d'imputazione "nel corso del mese di agosto 2000". Con riferimento alla censura in esame può subito rilevarsi l'infondatezza della stessa, posto che ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela occorre che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi a promuovere l'azione penale.
Risultano del tutto fondate le considerazioni svolte dai giudici dell'appello secondo cui il querelante DR aveva acquisito la prova certa di essere stato truffato solo quando, dopo l'esperimento della procedura monitoria, aveva appreso, in data 12.5.2000, che il conto corrente intestato al RE era assolutamente insufficiente a far fronte agli impegni da questi assunti, avendo una valenza ben più vaga l'affermazione da parte degli stessi imputati di essere rimasti senza soldi. La querela presentata il 19 giugno 2000 si mostrava quindi del tutto tempestiva, tanto più se, facendo riferimento alla data indicata nel capo di imputazione, si dovesse ritenere che la condotta criminosa si fosse perfezionata nell'agosto successivo. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal comma primo dell'art. 124 c.p., è da intendere la conoscenza certa del fatto, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello soggettivo, concernente l'identificazione dell'autore del reato, identificazione che appare indispensabile perché la parte offesa dal reato, anche "intuitu personae", possa fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione (in tal senso: sez. 5, sent. n. 3315 del 20/01/2000, rv. 215580; conformi:
sent. n. 2863 del 1999 rv. 212863; n. 11781 del 2003, rv. 223909; n. 18710 del 2003 rv. 224621).
Nel caso di specie la prima querela era stata presentata nei confronti del solo ing. RA RE, in data 19.6.2000 (fg. 2 fascicolo del dibattimento di primo grado), non essendo stata ancora individuata la vera identità di RO RE". Solo in un secondo tempo tale identificazione era stata possibile e si era quindi proceduto alla presentazione della querela del 2.10.2000 (fg.22) con l'indicazione di AN BE.
Non risulta quindi in nessun caso che il termine di cui all'art. 124 c.p., non sia stato rispettato. Nella valutazione espressa al riguardo dalla Corte d'appello milanese non si ravvisano violazioni di legge ne' vizi della motivazione in relazione alla verifica della suddetta condizione di procedibilità.
2. Con il secondo motivo articolato la difesa del AN ha dedotto la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e degli atti successivi, nell'assunto che la Corte d'appello si fosse sbagliata laddove aveva sostenuto che il decreto di irreperibilità dell'imputato fosse stato emesso ad indagini già concluse. L'odierno ricorrente, infatti, sosteneva che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte, il decreto era un "invito per la presentazione della persona sottoposta alle indagini", come scritto nella premessa dello stesso. Si poteva dedurre quindi che le indagini non fossero affatto concluse, bensì fossero ancora in corso, delineando così la sua nullità e la conseguente nullità degli atti successivi. La Corte territoriale ha giustamente ritenuto che il decreto di irreperibilità non è stato emesso nel corso delle indagini preliminari, ma allorché dette indagini risultavano già concluse, cosicché la notifica ad irreperibile con il decreto emesso dal PM risultava valida ed efficace. Il rilievo di parte ricorrente seconda, cui il decreto di irreperibilità, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, sarebbe stato emesso dal PM perché si provvedesse alla notifica dell'invito per la presentazione della persona sottoposta ad indagini e da ciò si dovrebbe dedurre che le indagini non sarebbero ancora state chiuse.
Il rilievo è privo di pregio. Se è vero infatti che nella parte introduttiva il decreto contiene l'indicazione riportata fra virgolette, si deve considerare, da una lato, che l'espressione "sottoposta ad indagini" è un'indicazione prima di valenza temporale in termini di attualità e ben può stare ad indicare che si tratta di persona che è stata sottoposta ad indagini, mediante riferimento ad un fatto storico antecedente;
dall'altro, non può darsi portata risolutiva al semplice dato testuale a fronte del rilievo che, con la notifica di cui all'art. 415 bis c.p.p., le indagini risultavano già concluse e che dopo detto decreto non risulta essere stata compiuta alcuna ulteriore indagine. Va poi rilevato che nella parte dispositiva del decreto in questione è chiaramente indicato:
"dispone che la notifica dell'atto di avviso di conclusione delle indagini preliminari, di copia del predetto decreto e di tutti gli atti successivi notificandi alla predetta persona sia eseguita mediante consegna di copia al difensore d'ufficio". Dalla lettura dell'art. 160 c.p., commi 1, 2 e 3, si evince che per l'efficacia del decreto di irreperibilità sono stabilite diverse cadenze temporali:
la prima (comma 1), per il decreto emesso dal giudice o dal PM nel corso dell'udienza preliminare, per il quale il termine di efficacia è rappresentato dalla pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, dalla chiusura delle indagini preliminari;
la seconda (comma 2), per il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare e per il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal PM per la notifica del provvedimento che dispone il giudizio, per i quali il termine di efficacia è rappresentato dalla pronuncia della sentenza di primo grado;
la terza (comma 3), per il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio, per i quali il termine di efficacia è rappresentato dalla pronuncia della sentenza di secondo grado o di rinvio.
L'ipotesi di specie non va inquadrata nella previsione di cui al comma 1, ove si disciplina appunto la sorte del decreto emesso nel corso delle indagini preliminari e non a chiusura delle stesse. Ma va risolto con riferimento al secondo comma sopra riportato, proprio perché le indagini esperite ed il decreto di irreperibilità pronunciato si pongono oltre la fase di chiusura delle indagini. Deve di conseguenza affermarsi che il decreto di irreperibilità emesso dal PM ai fini della notificazione dell'avviso di chiusura delle indagini vale anche ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Le censure mosse al riguardo dalla difesa del ricorrente sono quindi infondate, avendo la Corte territoriale fornito un puntuale inquadramento temporale del decreto di irreperibilità di cui si discute ed un'esatta applicazione ed interpretazione delle norme di legge di rilievo.
3. La difesa ricorrente ha poi dedotto come terzo motivo di censura, in relazione all'affermazione dell'ingiusto profitto, l'errata applicazione dell'art. 603 c.p.p., in quanto le prove documentali di cui era stata chiesta l'acquisizione in appello erano state considerate non decisive e quindi non assumibili, poiché veniva considerata come strumentale e dilatoria la lettera di contestazione inviata all'DR il 26.01.1999 e come finalizzata a dare effettività all'indirizzo di viale Abruzzi la lettera scritta dall'avv. TALAMONE a RE in data 02/02/2002. Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte aveva sostenuto che gli imputati avrebbe dovuto iniziare una causa civile in prevenzione al decreto ingiuntivo emesso per dimostrare la loro buona fede.
A tale riguardo va ricordato come la riapertura dell'istruttoria in appello per l'assunzione di una nuova prova (e la documentazione offerta in produzione si poneva come prova nuova) è fatto del tutto eccezionale, previsto dall'art. 603 c.p.p., alla condizione che il giudice ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti". Quindi, solo qualora risulti assolutamente necessario, il giudice può assumere ulteriori mezzi istruttori, anche laddove le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p.. Tuttavia un simile potere, previsto in funzione di riequilibrio per supplire alle carenze probatorie delle parti, è esercitatile solo ove tali carenze possano incidere in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (in tal senso Cass. 20.4.2001, PM in proc. Tomasella, rv. 219441; 5.12.2003 n. 4981, PG in proc. Ligresti ed altri, rv. 229666; 19.2.2004, Montanari ed altri, rv. 228353). Se può condividersi l'affermazione secondo la quale per la prova documentale, in quanto prova precostituita, non si richiede una formale ordinanza di riapertura dell'istruttoria, tuttavia tale acquisizione nel giudizio d'appello riveste comunque carattere eccezionale dovendo detta prova presentarsi come decisiva. Tale requisito richiede quindi una valutazione da parte del giudice dell'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti e della decisività dei nuovi documenti offerti rispetto al quadro probatorio. L'acquisizione di detti documenti si pone in ogni caso come fatto eccezionale, che dipende dalla valutazione discrezionale del giudice e che resiste alla censura di illegittimità se congruamente motivato. Nel caso in esame la motivazione della scelta negativa effettuata dai giudici dell'appello risulta da tutte le argomentazioni e valutazioni svolte da detti giudici con riferimento ai due documenti indicati, in relazione alle altre prove in atti, ed è validamente riassunta nel passaggio argomentativo ove è detto "restano così evidenti, da un alto, la non decisività della documentazione anzidetta e perciò la sua non acquisibilità e, dall'altro, l'infondatezza del motivo di merito relativo alla pretesa assenza dell'ingiusto profitto". Le giustificazioni addotte a sostegno di tale conclusione appaiono logiche ed espresse in termini coerenti e puntuali, onde chiedere a questa Corte una diversa valutazione di quei medesimi elementi equivale a chiedere un'inammissibile revisione del merito, non sostenuta dall'esistenza di un vizio di legittimità.
4. Continua la difesa del ricorrente (quarto motivo) contestando l'accusa di artifizi e raggiri imputati al AN e al coimputato RE, nell'assunto che quest'ultimo dovesse essere considerato in buona fede, buona fede che sarebbe dimostrata proprio dei documenti non acquisiti come prove dalla Corte d'appello. Il coimputato dell'odierno ricorrente aveva comunque pagato la somma di L.. 48.900.000 su un importo arbitrariamente fissato dall'DR in L.. 90.150.000, come riscontrabile dal decreto. Il presunto credito trascritto nel decreto però non era stato provato nel processo penale e quindi, il decreto ingiuntivo esecutivo stesso, non avendo alcun efficacia di giudicato nel processo penale, non poteva essere assunto come prova.
Sottolineando che il RE non avesse alcun precedente penale e che non avesse tenuto alcun comportamento penalmente rilevante, l'odierno ricorrente riteneva ingiustificata la condanna per il RE e per il ricorrente stesso come coimputato di quest'ultimo. Ritiene questo Collegio che anche sul punto la sentenza impugnata sia motivata in termini efficaci e puntuali, avendo preso in considerazione anche l'ipotesi che (secondo quanto si intendeva dimostrare con la missiva 2.2.99 offerta in produzione) il RE avesse effettivamente soggiornato per un periodo all'indirizzo di Milano V.le Abbruzzi. La Corte ha considerato che successivamente l'imputato, come attestato dalle relazioni di omessa notifica del decreto ingiuntivo, si era allontanato anche da tale recapito e di era nuovamente reso irreperibile. Di rilievo è poi il dato preso in considerazione dalla Corte milanese circa il fatto che l'immobile fu venduto dopo pochi giorni dall'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo avvenuta il 13.10.99 (per inciso deve osservarsi che tale circostanza rende definitivi gli accertamenti compiuti in sede monitoria quanto all'ammontare del credito), così vanificando la possibilità per la persona offesa di intraprendere una procedura esecutiva immobiliare per il recupero del proprio credito;
nonostante il conseguimento del prezzo della vendita, gli imputati rimasero inadempienti nei confronti della parte offesa. Queste considerazioni, unitamente alle altre svolte dai giudici del secondo grado, valgono a confutare incontrovertibilmente la tesi della buona fede prospettata dal ricorrente ed indicano in maniera chiara la sussistenza degli artifici e raggiri idonei ad integrare il reato contestato.
In esito alla disamina dei motivi di gravame, non può che concludersi per la loro infondatezza. Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2007