Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 1
Integrano il delitto di abuso di autorità, di cui all'art. 608 cod. pen.,le condotte vessatorie perpetrate da agenti di polizia penitenziaria nei confronti di detenuti, le quali aggravino le condizioni della carcerazione, sottoponendoli a misure di rigore non consentite dalla legge, di guisa che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca un'ulteriore restrizione, oltre quella legale, che è insita nella detenzione stessa. (Nella specie, agenti di polizia penitenziaria avevano imposto ad un detenuto - che si era rifiutato di essere trasferito ad altra cella - di inginocchiarsi e strisciare sino alla scrivania sulla quale era costretto a firmare la domanda di trasferimento che si era rifiutato di sottoscrivere, ricevendo nel contempo pugni e calci).
Commentario • 1
- 1. Art. 608 - Abuso di autorità contro arrestati o detenutihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2017, n. 22203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22203 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
22203-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 19/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 146/2017 ANIELLO NAPPI Presidente - REGISTRO GENERALE ENRICO VITTORIO STANISLAO N.29295/2016 SCARLINI ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO -Rel. Consigliere - GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MB TO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/03/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per inmmi lilité dei ricomi Udit i difensor Avv.; e1: Si nce Viola Angelo Formun, el Foro To rm the hanno conclure for l'accoglime to di impettivi inconsi 2 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 25.2.2014, aveva condannato, tra gli altri, AR ON e AR EL alle pene ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 608 (abuso di autorità contro detenuti) e 582, c.p., loro in rubrica ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati, in relazione al reato di cui all'art. 582, c.p., perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela, rideterminando in senso più favorevole ai rei l'entità del trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, con autonomi atti di impugnazione.
2.1. Il AR, in particolare, nel ricorso a firma dell'avv. Angelo Formuso, del Foro di Palermo, lamenta: 1) violazione di legge, in quanto all'udienza del 26.11.2010, innanzi al tribunale, con riferimento al reato di cui all'art. 608, c.p., pubblico ministero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha proceduto ad un'integrazione della contestazione, in violazione del disposto dell'art. 516, c.p.p., come interpretato dalla sentenza n. 4 del 1999 delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, ed in presenza di un'imputazione che si limitava a replicare la fattispecie astratta, non consentendo di individuare quella concreta, mai altrimenti e per tempo neppure sostanzialmente contestata;
2) violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento alla eccezione proposta con i motivi di appello, volta a far valere l'errore in cui è caduto il tribunale nel revocare la propria ordinanza di ammissione della testimonianza di GR RL BE, avendovi rinunciato il pubblico ministero che ne aveva chiesto l'ammissione, posto che, a differenza di quanto affermato dal tribunale, tale rinuncia non produce effetto, senza il consenso delle altre parti, anche se queste ultime non avevano inserito il GR nelle loro liste testimoniali, conformemente alla previsione dell'art. 495, co. 4 bis, c.p.p., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto, inoltre, della rappresentata necessità di escutere il suddetto teste, che avrebbe dovuto riscontrare il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa Di PA e del teste RO sull'effettivo ruolo svolto dal AR nella lite scoppiata in cella tra il Di PA, il GR ed altri detenuti;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 608, c.p., in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare una serie di risultanze processuali (ed, in particolare, le dichiarazioni della stessa persona offesa Di PA e dei testi RE, RO e Contino), dalle quali emerge con assoluta evidenza che l'imputato non ha partecipato al pestaggio consumatosi in danno del Di PA nell'ufficio dove si trovava il RO, nemmeno come semplice spettatore passivo, per la semplice ragione che quando avvenne il pestaggio il AR, che aveva accompagnato il Di PA dal RO, dopo averlo tirato fuori dalla cella situata al primo piano, per sottrarlo e proteggerlo dal detenuto GR, con il quale la persona offesa aveva in corso una violenta lite, era ritornato al primo piano, per espletare i suoi compiti di vigilanza, risultando, inoltre, smentita la circostanza riferita dal Di PA secondo cui l'imputato lo avrebbe colpito con un calcio nel tragitto tra la cella e l'ufficio del RO, dalla deposizione del teste Contino;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, invece che di equivalenza, rispetto alle ritenute aggravanti. Con motivi nuovi depositati il 10.6.2006 il difensore dell'imputato insiste, da un lato sulla già dedotta violazione dell'art. 516, c.p.p., che comporterebbe, a suo dire, la nullità della sentenza impugnata ex art. 522, co. 2, c.p.p., chiedendo, in via subordinata, che in presenza di un contrasto giurisprudenziale in relazione agli elementi sulla base dei quali 2 possono effettuarsi le contestazioni suppletive, ex artt. 516 e 517, c.p.p., la questione sia rimessa alle Sezioni Unite;
dall'altro sulla irrituale revoca dell'ordinanza di ammissione del teste GR.
2.2. Il AR, nel ricorso a firma dell'avv. Gianfranco Viola, del Foro di Palermo, lamenta le medesime doglianze rappresentate dal difensore del AR nei primi due motivi di ricorso;
eccepisce, inoltre, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 608, c.p., in quanto la corte territoriale ha omesso di valutare correttamente il contenuto delle dichiarazioni dei testi RE e RO, i quali hanno concordemente riferito che il Di PA si era rifiutato di essere trasferito presso un'altra cella, divincolandosi per sottrarsi alla presa degli agenti di polizia penitenziaria, che, pertanto, hanno utilizzato la forza fisica legittimamente, come previsto dall'art. 41, co. 1, I. n. 354 del 1975, per vincere la resistenza passiva del detenuto, sicché la ricostruzione della vicenda fatta propria dalla corte territoriale appare frutto di un vero e proprio travisamento della prova, avendo i giudici di merito escluso non solo che l'uso della forza sia stato determinato dalla necessità di vincere la resistenza, sia pur passiva, del detenuto, ma persino che vi sia stata una resistenza, sia pure passiva di quest'ultimo. Se ne deduce, ad avviso del ricorrente, l'impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 608, c.p., non potendosi affermare che l'uso della forza sia stato esercitato in modo gratuito e vessatorio nei confronti del Di PA, imponendogli un'ulteriore restrizione oltre quella legale, insita nella custodia carceraria.
3. I ricorsi non possono essere accolti, per le seguenti ragioni.
4. Con particolare riferimento alle prospettate questioni di natura processuale, comuni ad entrambi i ricorrenti, va, innanzitutto, rilevato che il contrasto giurisprudenziale evidenziato dagli imputati è, in realtà, insussistente Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è legittima la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero prima della formale apertura del dibattimento, in quanto essa non deve 3 necessariamente fondarsi sugli esiti dell'istruttoria dibattimentale, per cui può definirsi ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al pubblico ministero il potere di procedere, nel dibattimento, alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione, non essendo, pertanto, necessario che la contestazione suppletiva ovvero la modifica dell'imputazione debba fondarsi su elementi emersi per la prima volta in dibattimento (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 5.11.2014, n. 51248, rv. 261742; Cass., sez. VI, 11.4.2014, n. 18749, rv. 262614; Cass., sez. V, 21.9.2015, n. 8631, rv. 266081). Tale indirizzo giurisprudenziale non si pone affatto in contrasto con il dictum della sentenza del Supremo Collegio richiamata dai ricorrenti, ma anzi ne rappresenta il logico sviluppo, posto che, in tale arresto, si è affermato il principio che la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516, c.p.p., e la contestazione di un reato concorrente e di circostanze aggravanti, ex art. 517, c.p.p., non devono essere effettuate necessariamente all'esito dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, ma possono intervenire dopo l'avvenuta apertura del dibattimento, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (cfr. Cass., sez. U., n. 4, 28.10.1998, rv. 212757), senza che tale principio possa essere interpretato nel senso di impedire che la modifica dell'imputazione e le contestazioni suppletive vengano effettuate prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento. Nessuna violazione di legge è, pertanto, configurabile nella contestazione del nuovo capo d'imputazione relativo al reato di cui all'art. 608, c.p., legittimamente effettuata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, con la conseguenza che, essendo 4 tempestivamente intervenuta la nuova contestazione, ove anche il giudice di primo grado avesse adottato una sentenza, ai sensi dell'art. 129, c.p.p., rilevando l'improcedibilità del reato di lesioni per difetto di querela (come fatto in sede di appello), in ogni caso tale pronuncia non avrebbe potuto estendersi al reato di cui all'art. 608, c.p., procedibile d'ufficio. Non può non rilevarsi, infine, la genericità del rilievo difensivo sulla pretesa indeterminatezza del capo d'imputazione.
4.1. In ordine alla seconda questione, va osservato che, effettivamente, come sottolineato dai ricorrenti, quando una parte rinunci all'esame di un proprio testimone, la rinuncia è inefficace senza il consenso dell'alta parte. L'inefficacia della rinuncia è, invero, l'unica conseguenza giuridica congrua alla disciplina introdotta, con l'inserimento dell'art. 495 c.p.p., comma 4 bis, dalla I. n. 397 del 2000, art. 17, comma 1. La relazione al testo di legge approvato precisa sul punto che "la novella cui, nel corso dell'istruzione ha fissato il principio secondo dibattimentale, ciascuna delle parti può rinunziare all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta soltanto se vi è il consenso dell'altra parte" (cfr. Cass., sez. VI, 9.6.2015, n. 26541, rv. 263946). L'errore di diritto commesso dal tribunale di Palermo, che revocava l'ammissione del teste GR, nonostante l'opposizione dei difensori degli imputati, appare, tuttavia, un errore irrilevante, che, ai sensi dell'art. 619, co. 1, c.p.p., non determina l'annullamento della sentenza, non avendo avuto un'influenza decisiva sulla correttezza del dispositivo, il cui contenuto decisorio prescinde dalla mancata escussione del suddetto GR. La testimonianza di quest'ultimo, infatti, avente ad oggetto, come affermato dai ricorrenti, l'effettivo ruolo svolto dal AR nella lite scoppiata in cella tra il Di PA, il GR ed altri detenuti, sarebbe stata del tutto superflua (ed era, pertanto, revocabile), posto che l'intera attività oggetto di contestazione si è svolta in un luogo diverso dalla cella e non è in contestazione che il AR sia intervenuto proprio per sedare tale litigio. Sotto questo profilo, pertanto, l'eccezione difensiva, pur fondata da un punto di vista astratto, risulta, in realtà, generica, perché non indica in che misura l'omessa escussione del teste GR sulle circostanze innanzi indicate abbia influito sulla decisione assunta dai giudici di merito.
5. Passando ad esaminare le altre questioni, va innanzitutto rilevato che, come si evince dalla lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto unico, in quanto la decisione della corte territoriale e quella del tribunale hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass., sez. 3, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, rv. 221116), l'affermazione di responsabilità degli imputati si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa Di PA RM, costituita parte civile, oggetto di specifico e scrupoloso esame da parte dei giudici di merito, il cui percorso argomentativo sul punto appare contraddistinto da intrinseca coerenza logica e conforme all'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità. Come è noto, infatti, secondo quanto affermato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214). Peraltro il principio, pure affermato nel medesimo arresto, secondo cui, ove la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito, 6 che rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci. Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno specificamente indicato le ragioni che militano a favore della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (evidenziandone la linearità, la costanza, la coerenza e la mancanza di contraddizioni), indicando, inoltre, pur non essendo strettamente necessario, gli elementi di riscontro esterno che confermano tale attendibilità (le dichiarazioni dei testi SI ON;
EL FA;
AC OV e, soprattutto, di RE EB;
i referti medici in atti, attestanti le lesioni patite dalla persona offesa), in modo da pervenire, sulla base di tali elementi, ad un complessivo giudizio di convalida della narrazione dei fatti proveniente dal Di PA, che implica un'implicita, ma chiara, valutazione positiva anche in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante (cfr. pp.
6-7 della sentenza di secondo grado;
pp. 5 e ss. della sentenza di primo grado). Partendo dalle dichiarazioni della persona offesa, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 608, c.p., posto che gli imputati concorsero con lo Spera NC ed il LL VI (non ricorrenti) a porre "in essere nei confronti del Di PA una condotta coercitiva con cui si volle allo stesso che soltanto si rifiutava - di sottoscrivere una domanda di trasferimento" (in altra cella, diversa da quella in cui era scoppiata la lite con gli altri detenuti), “che a tal fine non era necessaria ben potendo detto trasferimento essere disposto di ufficio imporre un'ulteriore restrizione oltre quella legale insita nella - custodia, imponendogli in particolare di mettersi in ginocchio, di strisciare sino alla scrivania del RO (come la lesione riscontrata ad un ginocchio ampiamente dimostra) nel frattempo prendendolo a calci e pugni, ed infine di firmare a forza quella domanda di trasferimento che si era in precedenza rifiutato di sottoscrivere" (cfr. p. 7 della sentenza di appello). Tale conclusione risulta del tutto conforme all'approdo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell'art. 608, c.p., 7 nel cui paradigma normativo rientrano tutte le condotte "vessatorie" che finiscano con il significativamente aggravare le condizioni della carcerazione per il detenuto che le ha subite (come, ad esempio, nel caso di appartenenti alla polizia penitenziaria che impongano ai detenuti affidati alla loro custodia di rimanere immobili, di camminare a capo chino o di eseguire flessioni: cfr. Cass., sez. V, 05/06/2007, n. 34930, D.V. e altro). Peraltro, come affermato in una serie di condivisibili arresti, il reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti ha come oggetto la libertà personale e non basta, perché sia configurabile, l'impiego di violenza, occorrendo che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca un'ulteriore restrizione, oltre quella legale, che è insita nella detenzione stessa (cfr. Cass., sez. V, 16/04/2012, n. 29004, rv. 253312; Cass., sez. VI, 07/05/1982, n. 9003, rv. 155503). Orbene, appare evidente come la condotta degli imputati sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 608, c.p., in quanto, da un lato il Di PA è stato da loro sottoposto, attraverso violenza, a condotte vessatorie e degradanti, qualificabili in termini di misure di rigore non consentite dalla legge (cfr. Cass., sez. V, 16/04/2012, n. 29004, rv. 253312); dall'altro, si è verificata una inammissibile compressione della sua libertà di autodeterminazione, essendo stato egli costretto, con violenza, a firmare la domanda di trasferimento in altra cella, che non avrebbe firmato se la sua volontà non fosse stata pesantemente coartata. A fronte del coerente percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, entrambi i ricorrenti espongono censure di tipo fattuale, che si pongono come una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di 8 merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Principio, quest'ultimo, che va ribadito, nel senso che, anche quando al ricorso venga allegato l'intero materiale probatorio acquisito nel corso del dibattimento, la Corte di Cassazione non può procedere ad un'ulteriore valutazione delle prove, rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, fatta salva la possibilità di rilevare il vizio di travisamento della prova. Tale vizio, tuttavia, è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo ovvero quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, fermo restando il divieto per il giudice di legittimità di ricostruire il fatto in modo diverso rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito (cfr. Cass., sez. IV, 9.6.2004, n. 29920, rv. 228844; Cass., sez. II, 3.10.2013, n. 47035, rv. 257499), che, nel caso in esame, costituisce la vera opzione dei ricorrenti, i quali, come si è detto, propongono una diversa valutazione di quanto riferito dal De PA, dal RE e dal RO, attraverso l'allegazione dello loro dichiarazioni dibattimentali. Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese in dibattimento dal RE, collega degli imputati, che ha assistito in prima persona al verificarsi dei fatti, non può non rilevarsi come correttamente i giudici di merito ne abbiano tratto motivo di conferma alla narrazione della persona offesa. Come si evince, infatti, dall'esame di tali dichiarazioni, integralmente allegate al ricorso del AR, gli atti di violenza nei confronti del Di AS (schiaffi e calci) sono stati posti in essere proprio allo scopo di costringerlo a firmare il modulo per il cambio della cella, che il detenuto si rifiutava di firmare, senza, peraltro, che quest'ultimo opponesse alcuna reale resistenza, se non il tentativo di sottrarsi, divincolandosi, all'aggressione posta in essere nei suoi confronti materialmente dal AR, dallo Spera e dal LL. 9 Per quanto riguarda la posizione del AR, anche in questo caso l'affermazione di responsabilità trova un solido fondamento nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, operata dai giudici di merito, allegate al ricorso dell'imputato. Il Di PA, infatti, ha affermato che quest'ultimo, dopo la lite, lo aveva accompagnato nell'ufficio situato al piano sottostante, sferrandogli un calcio lungo il tragitto, per rimanere, poi, fermo sulla porta di ingresso, senza tuttavia, partecipare all'aggressione. Tale versione non risulta smentita, come pretenderebbe la difesa, dalle dichiarazioni del teste Contino, del pari allegate al ricorso, in quanto quest'ultimo ha si affermato di non avere visto l'imputato colpire con un calcio la persona offesa, salvo precisare, tuttavia, di non avere seguito tutto il percorso seguito dai due, in particolare la parte compresa tra la cella ed il cancello che dava all'ufficio del capo posto, vale a dire proprio la zona in cui, secondo quanto riferito dalla persona offesa, il AR lo aveva colpito con un calcio;
anzi le dichiarazioni del Contino confermano il posizionamento del AR, come riferito dal Di PA, avendo il teste precisato che l'imputato si trovava all'interno dell'ufficio del capo posto con il detenuto. L'affermazione di responsabilità del AR risulta assolutamente conforme ai principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso (morale) di persone nel reato. Al riguardo, va ribadito il consolidato principio secondo cui in tema di concorso di persone nel reato il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa: istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione 0 consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso (cfr., ex plurimis, da ultima, Cass., sez. I, 28.11.2014, n. 7643, rv. 262310). Approfondendo lo sguardo sulle forme di concorso morale rappresentate dall'agevolazione alla preparazione o alla consumazione del delitto 10 ovvero dal rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, può, dunque, dirsi che il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (cfr. Cass., sez. V, 13.4.2004, n. 21082, rv. 229200; Cass., sez. VI, 22.5.2012, n. 36818, rv. 253347) Sempre all'interno dello sforzo interpretativo volto a delineare con la maggiore chiarezza possibile gli ambiti del concorso morale di persone nel reato, in modo da ricondurre ad una tipizzazione soddisfacente in termini di certezza normativa l'evidente atipicità della condotta criminosa concorsuale, va ribadita la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo morale 0 materiale all'altrui condotta - - criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Cass., sez. V, 22.3.2013, n. 2805, rv. 258953; Cass., sez. V, 12.1.2012, n. 14991, rv. 252322). In questa prospettiva si è opportunamente sottolineato come, nel caso in cui il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non possa pretendersi la 11 prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (cfr. Cass., sez. I, 17.2.1999, n. 8763, rv. 214114). Né va taciuto, che, come sottolineato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. (cfr. Cass., sez. U., 22.11.2000, n. 31, rv. 218525), per cui è del tutto legittimo il concorso morale nell'altrui condotta, che si manifesti in itinere, senza la necessità di un preventivo accordo, vale a dire nel corso della fase esecutiva, mediante una condotta adesiva, che rafforzi o agevoli la realizzazione dell'altrui proposito criminoso. La volontà di concorrere, invero, non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte о alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (cfr. Cass., sez. II, 15.1.2013, n. 18745, rv. 255260). La responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso, in ultima analisi, non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito 12 da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (cfr. Cass., sez. I, 9.12.2014, n. 15860, rv. 263089). Orbene, alla luce dei principi sinteticamente esposti nelle pagine che precedono, deve ritenersi dimostrato, ogni oltre ragionevole dubbio, il concorso morale del AR nel delitto ex art. 608, c.p., commesso dai suoi coimputati, cui proposito criminoso il ricorrente ha rafforzato, non intervenendo per opporsi, come sarebbe stato suo specifico dovere, in qualità di agente della polizia penitenziaria, per impedire che nei confronti del detenuto venissero poste in essere le gravi vessazioni innanzi indicate, per cui la sua condotta non assume i caratteri di un comportamento meramente passivo, bensì quello di un consapevole e volontario contributo partecipativo positivo, di tipo morale, all'altrui azione criminosa. Con la sua presenza l'imputato ha, infatti, assicurato un maggiore senso di sicurezza ai suoi colleghi e ne ha agevolato la realizzazione del proposito criminoso, contribuendo a vincere la resistenza della persona offesa. La condotta omissiva di un pubblico ufficiale, consistente nella mancata opposizione alle azioni delittuose in atto (e nella successiva omessa denuncia di fatti penalmente perseguibili), è, in ultima analisi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, fattore giuridicamente apprezzabile sotto il profilo concausale della produzione degli eventi, e, come tale, equivale a concorso morale nel cagionarli, stante l'imperatività dell'obbligo giuridico inadempiuto, ai sensi dell'art. 40, co. 2, c.p. (cfr. Cass., sez. II, 6.12.1991, n. 1506, rv. 189762).
6. Manifestamente infondato appare anche il rilievo del AR sull'entità del trattamento sanzionatorio. Ed invero, come sottolineato da un recente e condivisibile arresto del Supremo Collegio, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano 13 frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la motivazione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda, implicitamente, ma con assoluta chiarezza, proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., considerati di valore assorbente, ed, in particolare, sulla particolare gravità dei fatti per cui si è proceduto, che non consente un'ulteriore diminuzione dell'entità del trattamento sanzionatorio.
7. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa vanno, dunque, rigettati, con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
ricorrenti al pagamento delle spese ricorsi e condanna Rigetta processuali. Così deciso in Roma il 19.1.2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente DEMONTATA IN CANCEL A add 08 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camera Lanzues Dy