Sentenza 16 aprile 2012
Massime • 1
Integra il delitto di abuso di autorità, la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che nel corso dell'arresto e della perquisizione nei confronti dell'indagato, lo sottoponga a misure di rigore non consentite dalla legge di guisa che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca un'ulteriore restrizione, oltre quella legale, che è insita nella detenzione stessa. (Nella specie, militari della Guardia di Finanza avevano ammanettato l'arrestato ad una ringhiera in misura temporale ben lontana da quella necessaria alle incombenze dell'ufficio, puntandogli una pistola, ancorché scarica, alla tempia).
Commentario • 1
- 1. Art. 608 - Abuso di autorità contro arrestati o detenutihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2012, n. 29004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29004 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 16/04/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 889
Dott. SABEONE G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - N. 25273/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN FR N. IL 18/06/1965;
2) PO NE N. IL 03/09/1974;
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE quale responsabile civile;
avverso la sentenza n. 771/2009 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 07/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito, per il responsabile civile l'avv. Maurizio Greco dell'Avvocatura dello Stato;
Uditi i difensori avv. Rodolfo Ginugi e Giuliano Milia. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 7 ottobre 2010, ha sostanzialmente confermato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Pescara del 14 dicembre 2007 che aveva condannato NI ES e LI NE, militari della Guardia di Finanza, per i reati di concorso in falso ideologico continuato;
tentata violenza privata aggravata, sequestro di persona aggravata, lesioni personali aggravate ed abuso di autorità in danno di LA IA e di NO AB, nel corso dell'arresto di quest'ultimo e della perquisizione di entrambe le parti offese.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei propri difensori, lamentando:
LI NE;
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per i reati di tentata violenza privata e lesioni personali sulla base delle sole dichiarazioni delle parti offese;
b) la violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b), e l'illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine all'affermazione della penale responsabilità per i reati di sequestro di persona e di abuso di autorità;
c) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge e della omessa motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di falso ideologico;
NI ES;
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per i reati di tentata violenza privata, lesioni personali e falso ideologico;
b) l'inosservanza della legge penale, ex art. 606 c.p.p., lett. b) in tema di affermazione della penale responsabilità per i reati di sequestro di persona e di abuso di autorità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono da rigettare.
2. Il primo motivo del ricorso LI è ai limiti dell'inammissibilità in quanto mira, da un lato, a dare dei fatti una ricostruzione contraria a quella ritenuta nell'impugnata sentenza e che in questa sede di legittimità non è consentito riesaminare e, d'altra parte, a riprodurre i motivi di appello, già contrastati dalla Corte territoriale con motivazione del tutto logica. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, sia ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Cass. Sez. 4^, 3 febbraio 2009 n. 19710). Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione di penale responsabilità sia per la tentata violenza privata che per le lesioni personali.
Questa Corte ha, inoltre, già avuto modo di chiarire come la deposizione della parte offesa possa essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato purché sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità.
Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni.
Tuttavia, considerato l'interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d'attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (v. proprio le citate Cass. Sez. 6^, 3 giugno 2004 n. 33162 e Sez. 1^, 24 giugno 2010 n. 29372). Nella fattispecie sottoposta al suo esame la Corte di Appello proprio nel rispondere ai motivi dell'impugnazione, ha logicamente motivato in merito all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non solo sulla base delle dichiarazioni delle parti offese ma altresì dei riscontri nascenti dalla certificazione medica delle subite lesioni, dalla documentazione fotografica attestante le lesioni stesse e soprattutto dai fotogrammi della videoripresa a circuito chiuso della caserma ove erano stati condotti gli odierni ricorrenti, del pari, attestante l'avvenuta aggressione fisica. Nell'impugnata decisione si esaminano, altresì, le discordanze evidenziate dalle difese in merito alle affermazioni delle parti offese nonché la validità della tesi alternativa defensionale per giungere all'affermazione della concreta marginalità delle prime e della scarsa verosimiglianza della seconda (v. da pagina 13 a pagina 15 della motivazione) e questa Corte non può, pertanto, esaminare ulteriormente i fatti alla luce di una motivazione completa e logica.
3. Anche il secondo motivo del ricorso non è fondato, in quanto comprende tutta una serie di "sotto-doglianze" inerenti il solo merito della controversia, con riferimento sia alle ulteriori fattispecie criminose del sequestro di persona in danno del LA che dell'abuso di autorità contro arrestati o detenuti in danno del NO.
Quanto alla prima ipotesi, del tutto convincenti, anche in questo caso, sono le motivazione svolte dalla Corte territoriale sulla base degli accadimenti, così come accertati e ormai non più revocabili in punto di fatto nel presente giudizio di legittimità. Passare da un mero fermo per identificazione (come ricavabile dal capo d'imputazione) all'utilizzazione di manette in difetto di comportamenti del fermato tali da imporre, nella fase di effettuazione, il contenimento fisico appare senza dubbio operazione non lecita.
A sua volta, l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 608 c.p., abuso di autorità contro arrestati o detenuti, individua una fattispecie plurioffensiva, in quanto alla libertà personale, quale bene giuridico tutelato in via primaria, si accompagna anche la tutela dell'interesse della pubblica amministrazione all'esercizio corretto delle pubbliche funzioni (Cass. Sez. 5^, 25 marzo 2004 n. 31715). La condotta sanzionata è quella del soggetto agente che sottopone a misure di rigore, non autorizzate e non consentite dalla legge, una persona arrestata o detenuta e che è a lui affidata in custodia, sia pure temporaneamente.
Quindi, risponde del delitto in esame il pubblico ufficiale (ed anche il privato che esegua un arresto in flagranza ex art. 383 c.p.p.) che, rivestito di autorità sulla persona affidata alla sua custodia, la sottoponga a misure di rigore non previste o non consentite dalla legge, per cui la sfera di libertà personale del soggetto passivo, venga ad essere sottoposta ad una ulteriore restrizione, oltre quella legale, che è insita nella detenzione stessa.
A tal fine, per configurare il reato de quo, fermo restando che presupposto essenziale del delitto è la legittimità dell'arresto, ricorrendo in caso contrario l'ipotesi dell'arresto illegale non è sufficiente porre in essere un qualsiasi atto illecito (sporadico episodio di percosse o di ingiurie) ovvero l'impiego della violenza nei confronti della persona sottoposta a custodia, ma occorre un quid pluris che renda più ampia, rispetto a quella legale consentita, la restrizione della libertà personale (v. la citata, Cass. Sez. 6^, 7 maggio 1982 n. 9003). Quindi, l'elemento materiale di tale reato consiste nell'alterare il trattamento legale dell'arrestato o del detenuto, in maniera tale da peggiorare lo stato di limitazione della libertà personale nella quale si trova, sottoponendo a privazione la libertà, della quale il soggetto passivo rimane pur sempre, anche se in via residua, libero di disporne.
Occorre, cioè, che il soggetto attivo, adottando illecite modalità di custodia, abbia determinato una lesione del bene della libertà, inteso in senso stretto.
Non ricorre, quindi, il delitto a seguito di un qualsiasi generico atto illecito, ma è necessario che l'agente adotti misure di rigore abusive, che si estrinsechino in vere e proprie vessazioni, funzionali a rendere ancora più rigide le modalità della custodia. Nella specie l'ammanettamento ad una ringhiera in misura temporale ben lontana da quella necessaria alle incombenze dell'ufficio nonché l'aver puntato una pistola, per fortuna scarica, alla tempia di un soggetto legittimamente fermato si rivelano senza dubbio alcuno elementi costitutivi dell'ascritto reato.
4. Del tutto generico, e come tale da non richiedere molte parole per disattenderlo (come correttamente affermato anche dai Giudici del merito), è l'ultimo motivo relativo alla pretesa violazione di legge ed omessa motivazione sull'ascritto reato di falso: a tal fine la mera lettura della sentenza impugnata evidenzia la discrasia, tale da integrare l'ascritta immutatio veritatis, tra quanto affermato nei verbali e i fatti in realtà verificatisi.
5. Quanto al primo motivo del ricorso NI si osserva come, in primis, possono essere riprese le stesse considerazioni, in punto di fatto e di diritto, dianzi esposte a proposito del ricorso del coimputato LI in tema di rilettura degli accadimento operati dai Giudici del merito con riferimento ai reati di tentata violenza privata e di lesioni personali.
6. Del pari, il secondo motivo del ricorso contesta l'affermazione della propria penale responsabilità sia per l'ascritto reato di sequestro di persona in danno del LA che per il reato di cui all'art. 608 c.p. in danno del NO ma anche in questo caso attraverso una indebita rilettura degli accadimene, non consentita in sede di legittimità per quanto dianzi espresso in relazione al ricorso del coimputato.
7. I ricorsi vanno, in definitiva, rigettati e i ricorrenti condannati, ciascuno di essi, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012