Sentenza 19 aprile 2013
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato l'aumento di pena per la continuazione va effettuato prima della diminuzione ex art. 442 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2013, n. 21361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21361 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/04/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 563
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 27557/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI BE IO, nato il [...];
avverso la sentenza n. 1065/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 26/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 19/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 febbraio 2008 il G.u.p. del Tribunale di Bergamo, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato UN ER RI colpevole del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 a lui contestato in relazione alla violazione alle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, commessa il 16 dicembre 2006, e del reato di cui all'art. 9, comma 1, stessa Legge, così diversamente qualificato il fatto commesso il 6 marzo 2007 in data successiva alla intervenuta revoca dell'obbligo di dimora, e, esclusa la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, l'ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il primo reato e di mesi due di arresto per il secondo reato.
2. La Corte d'appello di Brescia con sentenza del 26 gennaio 2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata dal solo imputato, ha ritenuto la continuazione fra il delitto e la contravvenzione contestati e ha ridotto la pena a mesi undici di reclusione.
La Corte, a ragione della decisione, riteneva infondato il motivo di appello relativo alla contestazione della responsabilità dell'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per l'episodio del 16 dicembre 2006, essendo indubbio il suo riconoscimento da parte dei carabinieri di Trescore Balneario, che, già conoscendolo per averlo più volte controllato, l'avevano visto distintamente all'interno del locale "La Baracca", senza riuscire a fermarlo per essersi dileguato tra la folla, mentre accoglieva la doglianza relativa alla continuazione tra i due reati, ritenendo ravvisarle l'identità del disegno criminoso e determinando la pena finale in mesi undici di reclusione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'imputato, che ne chiede il parziale annullamento sulla base di due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della omessa riduzione della pena, risultante dopo il disposto aumento per la continuazione, nella misura di un terzo per la scelta del rito abbreviato, ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 2. Secondo il ricorrente, la Corte è incorsa nel dedotto vizio per avere determinato la pena finale di mesi undici di reclusione aumentando di un mese la pena base per il reato più grave, individuato nel delitto commesso il 16 dicembre 2006, e pari a mesi dieci di reclusione, in tale misura già ridotta dal primo giudice per la scelta del rito la pena di quindici mesi di reclusione. La pena finale doveva, invece, essere determinata in mesi dieci e giorni venti di reclusione, aumentando di un mese, ex art. 81 cod. pen., la pena base di mesi quindici per il reato più grave e riducendo di un terzo la pena di mesi sedici di reclusione.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'intervenuta estinzione del reato contravvenzionale, commesso il 6 marzo 2007, per essere il termine massimo di cinque anni maturato dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.
Secondo il ricorrente, non ostano a tale rilievo l'omessa impugnazione del giudizio di responsabilità, non essendosi verificata la formazione progressiva del giudicato, ne' sussistendo ragioni di inammissibilità originaria della impugnazione non proposta al solo fine della dichiarazione della prescrizione, ne' incidendo la contestazione della recidiva sull'allungamento del termine prescrizionale della contravvenzione.
La riduzione della pena a mesi dieci di reclusione a contenuto vincolato può, ad avviso del ricorrente, essere effettuata da questa Corte, con annullamento senza rinvio del capo della sentenza relativo alla condanna per il reato commesso il 6 marzo 2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Quanto al primo motivo si rileva che questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio abbreviato l'aumento di pena per la continuazione va effettuato prima della diminuzione ex art. 442 c.p.p., comma 2 (Sez. 5, n. 2132 del 10/01/1992, dep. 28/02/1992, PM
in proc. Marchi e altro, Rv. 189561).
Detta diminuzione di pena, di natura processuale poiché finalizzata alla produzione di effetti puramente premiali in funzione di una specifica scelta processuale operata dall'imputato, è, infatti, sostanzialmente e funzionalmente diversa dalle circostanze attenuanti del reato, in quanto prescinde dal reato e dalla personalità dell'imputato, ed è applicabile quando queste ultime hanno esaurito i loro effetti in relazione alla determinazione della pena, e quindi all'esito di tutte le valutazioni assegnate dalla legge al giudicante (Sez. 2, n. 7818 del 11/03/1992, dep. 08/07/1992, P.M. in proc. Serra, Rv. 191063; Sez. 6, n. 9622 del 10/09/1992, dep. 02/10/1992, P.G. in proc. Stracquadaini ed altri, Rv. 191857; Sez. 1, n. 4461 del 27/10/1993, dep. 22/01/1994, Massenza, Rv. 196318; Sez. 5, n. 3948 del 08/03/1993, dep. 26/04/1993, Dordevic, Rv. 195012). Di tale principio, che il Collegio condivide e riafferma, non è stata fatta nella specie esatta interpretazione e corretta applicazione, poiché l'aumento per continuazione è stato operato partendo dalla pena determinata per la più grave violazione e già diminuita di un terzo, invece di precedere logicamente e temporalmente la riduzione della pena conseguente alla scelta del rito.
3. Alle svolte considerazioni non consegue tuttavia la rideterminazione della pena in applicazione del disposto dell'art.442 c.p.p., comma 2, poiché la verifica preliminare che si impone con riguardo alla contravvenzione commessa il 6 marzo 2007, cui si riferisce il disposto aumento a titolo di continuazione, attiene, avuto riguardo al tempus commissi delicti indicato nel capo d'imputazione, all'accertamento dell'intervenuto decorso, in data successiva alla emissione della sentenza impugnata, del termine massimo di prescrizione del reato, con riferimento all'art. 157 c.p. e segg. nel testo successivo alla L. n. 251 del 2005, e tale verifica consente di rilevare che tale termine quinquennale è maturato in data successiva alla data della sentenza di appello, considerati il titolo del reato, la data della commissione della condotta contestata, e la mancanza di sospensioni rilevanti del corso del termine prescrizionale.
4. Al rilievo dell'intervenuta estinzione del reato contravvenzionale, dedotta dal ricorrente con il secondo motivo, non ostano il primo motivo del ricorso, ne' la contestazione della recidiva, ne' la limitazione della impugnazione alla sola questione della continuazione.
4.1. La deduzione che sostiene il primo motivo del ricorso non presenta, infatti, profili d'inammissibilità, essendo risultata al contrario fondata, e non ha, pertanto, precluso la corretta instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d'impugnazione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).
4.2. La contestazione della recidiva non determina l'aumento del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art. 161 cod. pen., avendo la L. n. 251 del 2005 espunto dall'ordinamento la recidiva con riferimento alle contravvenzioni (Sez. F, n. 26556 del 25/07/2006, dep. 28/07/2006, Leonardini, Rv. 234377; Sez. 1, n. 3842 del 13/01/2009, dep. 28/01/2009, Tessitore, Rv. 242439; Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, dep. 26/05/2010, Colella, Rv. 247647).
4.3. La mancata impugnazione della sentenza nel punto relativo all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, quanto alla indicata contravvenzione, e la devoluzione da parte dello stesso a questa Corte della censura sul punto relativo alla contestata determinazione della pena hanno fatto sorgere la sola preclusione processuale al riesame del primo punto non impugnato, correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, dep. 28/06/2000, Tuzzolino A., Rv. 216239), mentre il giudicato consegue alla decisione irrevocabile sull'intero capo e, quindi, alla irretrattabilità di tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto al reato o a uno dei reati attribuitigli.
5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione commessa il 6 marzo 2007 perché il reato è estinto per prescrizione, con eliminazione del relativo aumento, rimanendo determinata la pena per il delitto commesso il 16 dicembre 2006 in mesi dieci di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione commessa il 6 marzo 2007 perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la pena di un mese di reclusione, rideterminando la residua pena in mesi dieci di reclusione. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2013