CASS
Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
Massime • 1
L'art. 276, comma 2, c.p.c., impone al giudice di esaminare preliminarmente le questioni di rito (proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio), dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale con il quale era stata dedotta l'inammissibilità per tardività di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sul presupposto che il tribunale, nel pronunciarsi sul merito della stessa, avesse reso un'implicita pronuncia di rigetto della relativa eccezione di intempestività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2024, n. 21859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21859 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 20621-2022 proposto da: DI CIANNO ALESSIO, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Arcangela Maria TABURRO;
- ricorrente -
contro CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del presidente e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste 109, presso lo studio dell’Avvocato Donato MONDELLI, che lo rappresenta e difende;
Oggetto OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI Oggetto - Deduzione di “vizi primari” - Tardività dell’opposizione - Preclusione alla declaratoria di inammissibilità - Insussistenza R.G.N. 20621/2022 Cron. Rep. Ud. 27/03/2024 Adunanza camerale Civile Sent. Sez. 3 Num. 21859 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 02/08/2024 2 - controricorrente e ricorrente incidentale - contro DI CIANNO ALESSIO, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Arcangela Maria TABURRO;
- controricorrente al ricorso incidentale - Avverso la sentenza n. 1905/2022 del Tribunale di IA, del 06/07/2022; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 27/03/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
uditi gli Avvocati Arcangela Maria TAMBURRO e Donato MONDELLI, rispettivamente per il ricorrente principale e il ricorrente incidentale;
udito il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, Dott. Alberto CARDINO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e per il rigetto di quello principale. FATTI DI CAUSA 1. LE Di NO ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1905/22, del 6 luglio 2022, del Tribunale di IA, che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta in relazione alla procedura di pignoramento immobiliare promossa nei suoi confronti dal Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di IA (d’ora in poi, “Consorzio”), in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso dallo stesso Tribunale foggiano il 27 marzo 2018. 3 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver assunto l’iniziativa ex art. 617 cod. proc. civ. per far dichiarare “l’estinzione e/o l’improcedibilità e/o nullità della procedura esecutiva” suddetta, in ragione della “inesistenza e/o nullità dell’atto di pignoramento per inesistenza della procura”, giacché rilasciata al legale del Consorzio “in sede di ricorso per decreto ingiuntivo” e “contenente l’espressione «anche per la fase esecutiva successiva»”. In via di subordine, le medesime conclusioni venivano rassegnate deducendo che il legale del Consorzio aveva presentato e trascritto la nota di trascrizione del citato pignoramento immobiliare, presso la competente Conservatoria, oltre un mese dopo la consegna del citato atto di pignoramento da parte dell’UNEP, avvenuta il 21 giugno 2018, e dopo il deposito dell’istanza di vendita, effettuato in data 20 luglio 2018, adempimenti ai quali faceva seguito il deposito in cancelleria, il 2 agosto 2018, della predetta nota di trascrizione. Precisa, peraltro, il ricorrente che l’iniziativa da esso inizialmente assunta – dopo essere stato autorizzato, il 21 agosto 2020, alla consultazione del fascicolo esecutivo – era consistita in un ricorso ex art. 486 cod. proc. civ., depositato il successivo 31 agosto, col quale si chiedeva al giudice dell’esecuzione di dichiarare la nullità dell’atto di pignoramento, come detto, per assenza di procura e, quindi, l’improcedibilità della procedura esecutiva, formulando, comunque, istanza di conversione ex art. 495 cod. proc. civ. In merito a tale iniziativa, l’adito giudicante – con provvedimento del 15 ottobre 2020 – mentre dichiarava inammissibile l’istanza di improcedibilità, perché da proporre con le forme e nei termini dell’art. 617 cod. proc. civ., dava invece seguito all’istanza di conversione. Avverso il suddetto provvedimento il Di NO proponeva opposizione agli atti esecutivi il 3 novembre 2020, reiterando 4 l’eccezione di inesistenza della procura relativa all’atto di pignoramento, eccependo, altresì, che la trascrizione del pignoramento in Conservatoria non era stata effettuata “immediatamente”, ma solo dopo quarantasei giorni, ovvero dopo il deposito della istanza di vendita, sicché pure il deposito della nota di trascrizione risultava avvenuto tardivamente. La proposta opposizione – dopo che l’istanza di sospensione dell’esecuzione era stata rigettata (con decisione confermata all’esito di reclamo proposto dall’opponente) – veniva definita, all’esito della fase di merito del giudizio, con sentenza di rigetto. Osservava, infatti, il Tribunale di IA – quanto al primo motivo di opposizione – che “la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale”, donde l’idoneità della stessa anche in relazione all’atto di pignoramento. In merito, poi, al secondo motivo di opposizione, l’adito giudicante rilevava preliminarmente che l’art. 555 cod. proc. civ. non prevede, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, alcun termine specifico, per quanto la trascrizione sia certamente un adempimento che completa il pignoramento, siccome funzionale a rendere opponibile il vincolo a terzi, essendo, invece, l’azione esecutiva nei confronti della parte debitrice già opponibile al momento della notifica dell’atto di pignoramento. Infine, ritenendo inapplicabile la sanzione dell’inefficacia, prescritta dal comma 3 dell’art. 557 cod. proc. civ., al caso del deposito tardivo della nota di trascrizione in cancelleria, in quanto non espressamente contemplato dalla norma, ha rigettato, anche in relazione a tale profilo, la richiesta di estinzione e/o nullità e/o improcedibilità dell’azione esecutiva, non senza rilevare che – pur volendo, in analogia, applicare il 5 medesimo termine di quindici giorni – lo stesso dovrebbe decorrere dalla restituzione della nota di trascrizione da parte del Conservatore, non sussistendo, però, alcuna prova del tardivo deposito. 3. Avverso la sentenza del Tribunale foggiano ha proposto ricorso per cassazione il Di NO, sulla base – come detto – di quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 113, comma 1, 115, comma 1, 125, 156, commi 2 e 3, e 182 cod. proc. civ., oltre che dell’art. 170 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Evidenzia il ricorrente che ai sensi “dell’art. 170 disp. att. cod. proc. civ., l’atto di pignoramento immobiliare previsto nell’art. 555 cod. proc. civ. deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell’art. 125 cod. proc. civ., ovvero personalmente, quando abbia le qualità necessarie per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, ovvero da difensore purché munito di procura”. Ricorrendo la seconda di tali evenienze, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia superato – si sottolinea in ricorso – il principio secondo cui la procura al difensore deve essere rilasciata nello stesso atto di pignoramento, essendosi ritenuta valida anche quella conferita nell’atto di precetto, resterebbe fermo il principio per cui essa giammai potrebbe essere conferita nel processo ordinario di cognizione. E ciò in quanto, si sottolinea, “il processo esecutivo rimane, benché servente al giudizio di cognizione ed estrinsecazione di una tutela indefettibilmente complementare a quella apprestata in quell’altra sede, articolato su di una struttura e retto da principi processuali non immediatamente 6 sovrapponibili, tanto da essere ontologicamente e morfologicamente ad esso non assimilabile”. D’altra parte, il principio richiamato dalla sentenza impugnata secondo cui “la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione (o d’ingiunzione), in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni fase e grado del processo, e alla fase esecutiva)”, attribuisce “lo «ius postulandi» anche in relazione al processo di esecuzione”, sarebbe stato enunciato da questa Corte solo “con riguardo alle espropriazioni mobiliari, presso terzi e esecuzione di obblighi di fare”, e non per le espropriazioni immobiliari. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., degli artt. 115, comma 1, 116, comma 1, 152, 153, 156, commi 2 e 3, 492, 495, 501, 555, 557, 567, 562 cod. proc. civ. e dell’art. 1175 cod. civ. Si duole, in questo caso, il ricorrente del rigetto del secondo motivo di opposizione agli atti esecutivi. A suo dire, infatti, visto che l’art. 555 cod. proc. civ. stabilisce che, “immediatamente” dopo la notificazione e la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, il creditore debba procedere alla trascrizione del medesimo, ne deriverebbe che il termine “pignoramento”, di cui all’art. 557, comma 3, cod. proc. civ. (a mente del quale esso “perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”), dovrebbe essere inteso nel senso di “atto di pignoramento notificato e trascritto”. In altri termini, la predita di efficacia del pignoramento sarebbe da ricollegare al mancato deposito in cancelleria – nel termine di 7 quindici giorni – non solo delle copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, ma pure della nota di trascrizione, della quale, non a caso, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 555 cod. proc. civ. stabilisce che il creditore debba curare il deposito non “appena restituitagli da conservatore dei registri immobiliari”. Inoltre, confermerebbero tale interpretazione sia l’art. 567 cod. proc. civ., giacché, “imponendo al creditore di depositare la documentazione ipocatastale relativa al ventennio antecedente la trascrizione del pignoramento”, lascerebbe intendere “che la trascrizione deve aver avuto luogo prima della proposizione dell’istanza di vendita”, sia l’art. 495 cod. proc. civ., “che prevede quale fine della conversione la liberazione dal vincolo pignoratizio dell’immobile”. D’altra parte, che la trascrizione – assume il ricorrente – sia “elemento essenziale sin dal principio”, oltre che “costitutivo del pignoramento immobiliare perché ufficializza il vincolo di indisponibilità dei beni con esso sottoposti ad esecuzione nei confronti di tutti, incluso il debitore”, è quanto sarebbe confermato nel § 195 della Relazione al codice civile del 1942, in merito all’art. 2645 cod. civ., là dove si afferma che “il nuovo codice di procedura civile considera la trascrizione non come forma di pubblicità ma come elemento costitutivo (…) del pignoramento immobiliare (art. 555)”. Nella specie, un “pignoramento non trascritto sùbito ma facendo trascorrere un tempo non irrilevante pari a quarantasei giorni, ovvero sùbito dopo il deposito dell’istanza di vendita”, costituisce evenienza che “lede le più elementari garanzie del debitore che ha diritto di conoscere «immediatamente» se e quale efficacia abbia avuto il pignoramento che ha colpito i suoi beni e, per l’effetto, genera affidamento nell’abbandono dell’azione esecutiva immobiliare”, qualora dall’atto stesso si ricavi che il creditore stesso non ha “provveduto alla trascrizione”. 8 Inoltre, il difetto di tempestiva trascrizione non permette al debitore neppure “di presentare sùbito istanza per far valere il suo diritto alla conversione ex art. 495 cod. proc. civ., e ciò perché “una conversione richiesta a seguito di un pignoramento solo notificato, e non trascritto, non gli consentirebbe di realizzarne lo scopo per cui è stata istituita dal legislatore, ovvero la liberazione del bene dal vincolo pignoratizio, come statuisce il citato art. 495”. Difatti, “se il debitore domandasse la conversione, si ritroverebbe a convivere col rischio (non previsto dalla legge) che altro eventuale creditore possa sottoporre a pignoramento il medesimo immobile, trascrivendolo”, così “dando vita a un’altra esecuzione parallela, con altro e identico addebito delle spese di esecuzione al debitore”. Non a caso, del resto, l’art. 501 cod. proc. civ. prescrive – sottolinea il ricorrente – che l’istanza di vendita vada “depositata dopo dieci giorni dal pignoramento (notificato e trascritto, nel caso di pignoramento immobiliare), ma entro 45 giorni (art. 497 cod. proc. civ.), pena l’estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione (art. 562 cod. proc. civ.), proprio allo scopo di permettere al debitore, in quel lasso di tempo, di far valere il suo diritto di evitare la vendita e soprattutto ulteriori spese di esecuzione e, quindi, di ottenere la liberazione del bene dal vincolo”. Ne deriverebbe che il predetto art. 562 cod. proc. civ., “sancendo proprio la cancellazione della trascrizione nel caso di tardivo deposito dell’istanza di vendita, indirettamente e in connessione logica col disposto dell’art. 555 cod. proc. civ. stabilisce che il pignoramento immobiliare deve risultare già trascritto al momento del deposito dell’istanza medesima”. Orbene, alla luce delle considerazioni testé indicate, il ricorrente sostiene che il creditore procedente, nel sovvertire “l’ordine naturale del processo esecutivo al fine di far lievitare subito le spese dell’esecuzione”, nonché “mettendo il debitore in condizioni illegittime di svantaggio anche al fine di presentare 9 l’istanza di conversione”, avrebbe agito non solo “in netto e deliberato contrasto con le norme processuali”, ma anche “in palese violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ.”. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., degli artt. 115, comma 1, 116, comma 1, 152, 153, 156, commi 2 e 3, 555, 557, commi 2 e 3, e 567 cod. proc. civ. Ribadisce il ricorrente che – in base ad una lettura sistematica, che ponga in correlazione gli adempimenti di cui agli artt. 557, comma 2, e 555, commi 2 e 3, cod. proc. civ. – la sanzione della perdita di efficacia della procedura esecutiva dovrebbe essere contemplata anche per il solo mancato deposito della nota di trascrizione, sicché quanto previsto dal comma 3 dell’art. 555 cod. proc. civ. “non può essere interpretato nel senso che il creditore possa procedere alla trascrizione del pignoramento ed al relativo deposito della corrispondente nota, entro termini non perentori, persino chiedendo la trascrizione del pignoramento alla Conservatoria dopo il deposito dell’istanza di vendita”, come avvenuto nel caso di specie. In ogni caso, “qualora non si voglia condividere la sussistenza di un termine perentorio per il deposito della nota di trascrizione”, sarebbe “da ritenersi acclarato” – secondo il ricorrente – “che il creditore procedente non possa presentare istanza di vendita in assenza della trascrizione” e ciò “postulando l’atto successivo la completezza e l’avvenuto perfezionamento dell’atto procedurale precedente”. Nella specie, il Consorzio creditore non ha provveduto “immediatamente” alla trascrizione dell’atto di pignoramento, “ma facendo trascorrere un tempo non irrilevante pari a quarantasei giorni”, procedendovi “subito dopo il deposito dell’istanza di vendita”. Infatti, tale adempimento risulta compiuto 10 il 20 luglio 2018, mentre la trascrizione del pignoramento – come emerge dalla nota del Conservatore, depositata in cancelleria il successivo 2 agosto – risulta avvenuta tre giorni dopo, ovvero il 23 luglio. 3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 4, comma 7, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, degli artt. 91 e 113, comma 1, cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 Cost. Il motivo censura il capo di sentenza relativo alle spese di lite, lamentando che il giudice dell’opposizione, nel liquidare il compenso, non ha proceduto – come era suo dovere, atteso che l’uso del modo indicativo, nell’art. 4, comma 7, del d.m. n. 55 del 2014 (a mente del quale “costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevole”) – all’apprezzamento, in negativo, della condotta processuale del Consorzio. In particolare, si assume che il Tribunale di IA avrebbe dovuto procedere ad una “riduzione, quantomeno del 60%, del compenso liquidato in euro 1.617,50”, visto che il legale del creditore esecutante, all’udienza di prima comparizione e trattazione, aveva chiesto i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc civ., all’esito dei quali non provvedeva a depositare alcuna memoria né difensiva né istruttoria, formulando, inoltre, richiesta – all’esito del giudizio – che la discussione finale avvenisse a norma dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., salvo poi semplicemente e pedissequamente riportandosi alle difese della comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni in essa formulate. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Consorzio, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile 11 o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. 4.1. Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “nullità del capo A) della sentenza e del procedimento”, per violazione degli artt. 617, comma 2, 112 e 276, comma 2, cod. proc. civ. e 118, comma 2, disp. att. cod. proc. civ. Sebbene il Consorzio dichiari di condividere la motivazione della sentenza, reputa di dover, comunque, rilevare “l’omessa trattazione e decisione della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 617 cod. proc. civ.”, in quanto proposto il 3 novembre 2020, e, dunque, “oltre il termine decadenziale di venti giorni dal compimento degli atti impugnati (pignoramento immobiliare e deposito della nota di trascrizione) o della loro conoscenza”. Difatti, la notifica del pignoramento risale al 7 giugno 2018, il deposito della nota di trascrizione al successivo 23 luglio e, infine, la consultazione del fascicolo – che ha reso possibile l’accertamento dei (supposti) vizi denunciati con l’opposizione – al 21 agosto 2020. 5. Il Di NO ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale. Viene eccepita, in primo luogo, l’inammissibilità dello stesso, per una duplice ragione. Si evidenzia, per un verso, come esso tenda ad una mera correzione della motivazione, esito conseguibile mediante semplice riproposizione con il controricorso dell’eccezione di intempestività dell’opposizione, per giunta, rilevabile d’ufficio persino da parte di questa Corte, ovvero dalla stessa emendabile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., sicché l’iniziativa assunta dal Consorzio costituirebbe un abuso dello strumento impugnatorio. Per altro verso, poi, si rileva che il vizio 12 di omessa pronunzia da parte del giudice è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito e, più in generale, di eccezioni in ordine alle questioni impedienti di ordine processuale, fermo restando, peraltro, che nel caso di specie il Tribunale di IA ha fatto dichiarata applicazione del principio della “ragione più liquida” In ogni caso, si assume l’infondatezza del ricorso incidentale, atteso che quelli da esso Di NO denunciati sono “vizi permanenti”, ovvero “vizi che si riproducono de die in diem e si ripercuotono «di rimbalzo» su tutti gli atti processuali successivi”. Di conseguenza, la loro denuncia può ritualmente avvenire “o rivolgendo istanza al giudice dell’esecuzione affinché li rilevi”, oppure impugnando, “ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., e nel termine ivi previsto, l’ultimo atto della procedura contagiato dalla nullità primigenia”. Tale ultimo sarebbe il caso in esame, atteso che l’opposizione del 3 novembre 2020 è stata indirizzata avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, il 15 ottobre 2020, dichiarava inammissibile l’istanza di denuncia della mancanza di procura per la sottoscrizione e esecuzione del pignoramento, istanza depositata il 31 agosto 2020, unitamente a quella di conversione del pignoramento. 5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in pubblica udienza. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato requisitoria scritta, rassegnando le seguenti conclusioni. In particolare, ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso incidentale (in relazione, segnatamente, alla denunciata intempestività dell’opposizione, ma solo quanto alla censura di improcedibilità dell’esecuzione per tardività sia della trascrizione che del deposito della nota di trascrizione), 13 nonché il rigetto del ricorso principale, quanto al suo solo motivo – il primo – non precluso dall’accoglimento del ricorso incidentale. 7. Il ricorrente principale ha presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso incidentale – da esaminarsi con precedenza, per le ragioni di cui si dirà appena di seguito – è fondato, con “assorbimento” del ricorso principale. 8.1. In via preliminare, deve osservarsi che la disamina del ricorso incidentale è prioritaria, dovendo darsi seguito all’affermazione di questa Corte secondo cui, “in tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell’ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l’esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida” (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 31 gennaio 2022, n. 2805, Rv. 663675-01; Cass. Sez. 1, ord. 21 maggio 2021, n. 14039, Rv. 661395-01; Cass. Sez. 5, sent. 19 aprile 2018, n. 9671, Rv. 647714-01). 8.2. D’altra parte, che il ricorso incidentale del Consorzio sia ammissibile, ad onta dei rilievi espressi dal ricorrente principale, 14 è conclusione imposta dalla constatazione che il Tribunale di IA (come rileva anche il Procuratore Generale presso questa Corte), lungi dal fare realmente applicazione del principio della “ragione più liquida”, ha, per vero, reso una pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione di intempestività dell’opposizione, perché, altrimenti, non avrebbe potuto pronunciarsi sul merito della stessa (cfr., con riferimento ad un caso in cui il giudice d’appello non si era pronunciato sull’eccezione di inammissibilità del gravame, esaminandolo nel merito, Cass. Sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191, Rv. 646290-01). Né, in senso contrario, è possibile richiamarsi – come ha fatto, invece, lo stesso Tribunale di IA, dando di esso, però, un’errata applicazione – al principio della ragione “più liquida”, l’operatività del quale ha conosciuto, significativamente, nella giurisprudenza di questa Corte, delle opportune delimitazioni. Si è, in particolare, osservato che se l’art. 276 cod. proc. civ. “non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d’uso dire, “più liquida”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l’esame delle questioni di rito e l’esame di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d’una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte “le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02). Si tratta, del resto, di rilievi, quest’ultimi, compiuti da questa Corte persino nella sua massima sede nomofilattica, visto che sono state le Sezioni Unite della stessa ad affermare che “l’ordinamento, nell’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il «merito», mentre non stabilisce un ordine all’interno dell’esame di 15 quest’ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto). Tali considerazioni – nella misura in cui evidenziano l’esistenza di una pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, sollevata dal Consorzio – comportano che non possa affermarsi l’inammissibilità del ricorso incidentale da esso proposto, non potendo farsi applicazione del principio secondo cui, “nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (così Cass. Sez. 3, ord. 6 giugno 2023, n. 15893, Rv. 668115-01). 8.3. Chiarite le ragioni dell’ammissibilità del ricorso incidentale, lo stesso deve ritenersi anche fondato. Invero, a fronte dell’inosservanza del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (circostanza documentata nel ricorso incidentale, ma in definitiva neppure contestata, “in fatto”, dal Di NO), l’esito del rilievo dell’inammissibilità dell’opposizione – si vedrà di seguito, in quali termini “contenutistici” – non risulta adeguatamente contrastato dal rilievo, espresso dal ricorrente principale nel proprio controricorso al ricorso incidentale, che quelli denunciati con 16 l’opposizione erano “vizi primari”, come tali rilevabili a prescindere da qualsiasi decadenza, in quanto si “ripercuotono «di rimbalzo» su tutti gli atti processuali successivi” della procedura esecutiva. Trova, infatti, applicazione quanto affermato da questa Corte (tra l’altro, anche con riferimento al difetto di “ius postulandi”, diversamente da quanto reputa il Procuratore Generale presso questa Corte), ovvero che “l’opposizione agli atti esecutivi”, si risolve “in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall’art. 159 cod. proc. civ., operando tale principio anche per le cd. nullità insanabili – quali quelle attinenti al difetto dello «ius postulandi» ovvero della rappresentanza o della capacità di agire – che debbono essere fatte valere nel termine di decadenza per l’opposizione, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14449, Rv. 640526-01). Si tratta di principio ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 6 dicembre 2022, n. 35878, Rv. 666303-01), con l’ulteriore precisazione che la necessità dell’osservanza del termine perentorio di venti giorni ex art. 617 cod. proc. civ. trova applicazione “a prescindere dalla gravità del vizio dedotto” (Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2023, n. 28562, Rv. 668951-01). Affermazione, quest’ultima, che impone l’integrale accoglimento del motivo di ricorso incidentale – con il rilievo dell’originaria intempestività dell’opposizione – senza operare alcuna distinzione quanto al contenuto dell’opposizione, ovvero in relazione ai suoi motivi, come invece assume il Procuratore Generale. 17 9. In conclusione, il solo motivo di ricorso incidentale va accolto (con “assorbimento” del ricorso principale, siccome relativo al merito dell’opposizione invece in radice inammissibile per tardività) e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione della sentenza impugnata segue la decisione nel merito da parte di questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda alinea cod. proc. civ., dovendo rilevarsi l’intempestività dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e, pertanto, la sua inammissibilità. 10. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza, dovendo, pertanto, porsi a carico di LE Di NO. Esse, quanto al giudizio di merito, vanno liquidate in € 1.617,50 per compensi (importo al quale si perviene riconoscendo € 875,00 per studio, € 740,00 per la fase introduttiva ed € 1.620,00 per la fase decisionale, per un totale di € 3.235,00, diminuito del 50% ex art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, attesa la particolare semplicità delle questioni trattate), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, La liquidazione delle spese, quanto al giudizio di legittimità, va compiuta come da dispositivo. 11. Il tenore della pronuncia esclude la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso 18 rispettivamente proposto dalle parti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiarando assorbito quello principale;
cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da LE Di NO, condannandolo a rifondere, al Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di IA, le spese del giudizio di merito, liquidate in € 1.617,50, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Condanna, altresì, LE Di NO a rifondere, al Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di IA, anche le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica Sezione
- ricorrente -
contro CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del presidente e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste 109, presso lo studio dell’Avvocato Donato MONDELLI, che lo rappresenta e difende;
Oggetto OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI Oggetto - Deduzione di “vizi primari” - Tardività dell’opposizione - Preclusione alla declaratoria di inammissibilità - Insussistenza R.G.N. 20621/2022 Cron. Rep. Ud. 27/03/2024 Adunanza camerale Civile Sent. Sez. 3 Num. 21859 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 02/08/2024 2 - controricorrente e ricorrente incidentale - contro DI CIANNO ALESSIO, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Arcangela Maria TABURRO;
- controricorrente al ricorso incidentale - Avverso la sentenza n. 1905/2022 del Tribunale di IA, del 06/07/2022; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 27/03/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
uditi gli Avvocati Arcangela Maria TAMBURRO e Donato MONDELLI, rispettivamente per il ricorrente principale e il ricorrente incidentale;
udito il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, Dott. Alberto CARDINO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e per il rigetto di quello principale. FATTI DI CAUSA 1. LE Di NO ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1905/22, del 6 luglio 2022, del Tribunale di IA, che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta in relazione alla procedura di pignoramento immobiliare promossa nei suoi confronti dal Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di IA (d’ora in poi, “Consorzio”), in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso dallo stesso Tribunale foggiano il 27 marzo 2018. 3 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver assunto l’iniziativa ex art. 617 cod. proc. civ. per far dichiarare “l’estinzione e/o l’improcedibilità e/o nullità della procedura esecutiva” suddetta, in ragione della “inesistenza e/o nullità dell’atto di pignoramento per inesistenza della procura”, giacché rilasciata al legale del Consorzio “in sede di ricorso per decreto ingiuntivo” e “contenente l’espressione «anche per la fase esecutiva successiva»”. In via di subordine, le medesime conclusioni venivano rassegnate deducendo che il legale del Consorzio aveva presentato e trascritto la nota di trascrizione del citato pignoramento immobiliare, presso la competente Conservatoria, oltre un mese dopo la consegna del citato atto di pignoramento da parte dell’UNEP, avvenuta il 21 giugno 2018, e dopo il deposito dell’istanza di vendita, effettuato in data 20 luglio 2018, adempimenti ai quali faceva seguito il deposito in cancelleria, il 2 agosto 2018, della predetta nota di trascrizione. Precisa, peraltro, il ricorrente che l’iniziativa da esso inizialmente assunta – dopo essere stato autorizzato, il 21 agosto 2020, alla consultazione del fascicolo esecutivo – era consistita in un ricorso ex art. 486 cod. proc. civ., depositato il successivo 31 agosto, col quale si chiedeva al giudice dell’esecuzione di dichiarare la nullità dell’atto di pignoramento, come detto, per assenza di procura e, quindi, l’improcedibilità della procedura esecutiva, formulando, comunque, istanza di conversione ex art. 495 cod. proc. civ. In merito a tale iniziativa, l’adito giudicante – con provvedimento del 15 ottobre 2020 – mentre dichiarava inammissibile l’istanza di improcedibilità, perché da proporre con le forme e nei termini dell’art. 617 cod. proc. civ., dava invece seguito all’istanza di conversione. Avverso il suddetto provvedimento il Di NO proponeva opposizione agli atti esecutivi il 3 novembre 2020, reiterando 4 l’eccezione di inesistenza della procura relativa all’atto di pignoramento, eccependo, altresì, che la trascrizione del pignoramento in Conservatoria non era stata effettuata “immediatamente”, ma solo dopo quarantasei giorni, ovvero dopo il deposito della istanza di vendita, sicché pure il deposito della nota di trascrizione risultava avvenuto tardivamente. La proposta opposizione – dopo che l’istanza di sospensione dell’esecuzione era stata rigettata (con decisione confermata all’esito di reclamo proposto dall’opponente) – veniva definita, all’esito della fase di merito del giudizio, con sentenza di rigetto. Osservava, infatti, il Tribunale di IA – quanto al primo motivo di opposizione – che “la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale”, donde l’idoneità della stessa anche in relazione all’atto di pignoramento. In merito, poi, al secondo motivo di opposizione, l’adito giudicante rilevava preliminarmente che l’art. 555 cod. proc. civ. non prevede, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, alcun termine specifico, per quanto la trascrizione sia certamente un adempimento che completa il pignoramento, siccome funzionale a rendere opponibile il vincolo a terzi, essendo, invece, l’azione esecutiva nei confronti della parte debitrice già opponibile al momento della notifica dell’atto di pignoramento. Infine, ritenendo inapplicabile la sanzione dell’inefficacia, prescritta dal comma 3 dell’art. 557 cod. proc. civ., al caso del deposito tardivo della nota di trascrizione in cancelleria, in quanto non espressamente contemplato dalla norma, ha rigettato, anche in relazione a tale profilo, la richiesta di estinzione e/o nullità e/o improcedibilità dell’azione esecutiva, non senza rilevare che – pur volendo, in analogia, applicare il 5 medesimo termine di quindici giorni – lo stesso dovrebbe decorrere dalla restituzione della nota di trascrizione da parte del Conservatore, non sussistendo, però, alcuna prova del tardivo deposito. 3. Avverso la sentenza del Tribunale foggiano ha proposto ricorso per cassazione il Di NO, sulla base – come detto – di quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 113, comma 1, 115, comma 1, 125, 156, commi 2 e 3, e 182 cod. proc. civ., oltre che dell’art. 170 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Evidenzia il ricorrente che ai sensi “dell’art. 170 disp. att. cod. proc. civ., l’atto di pignoramento immobiliare previsto nell’art. 555 cod. proc. civ. deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell’art. 125 cod. proc. civ., ovvero personalmente, quando abbia le qualità necessarie per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, ovvero da difensore purché munito di procura”. Ricorrendo la seconda di tali evenienze, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia superato – si sottolinea in ricorso – il principio secondo cui la procura al difensore deve essere rilasciata nello stesso atto di pignoramento, essendosi ritenuta valida anche quella conferita nell’atto di precetto, resterebbe fermo il principio per cui essa giammai potrebbe essere conferita nel processo ordinario di cognizione. E ciò in quanto, si sottolinea, “il processo esecutivo rimane, benché servente al giudizio di cognizione ed estrinsecazione di una tutela indefettibilmente complementare a quella apprestata in quell’altra sede, articolato su di una struttura e retto da principi processuali non immediatamente 6 sovrapponibili, tanto da essere ontologicamente e morfologicamente ad esso non assimilabile”. D’altra parte, il principio richiamato dalla sentenza impugnata secondo cui “la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione (o d’ingiunzione), in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni fase e grado del processo, e alla fase esecutiva)”, attribuisce “lo «ius postulandi» anche in relazione al processo di esecuzione”, sarebbe stato enunciato da questa Corte solo “con riguardo alle espropriazioni mobiliari, presso terzi e esecuzione di obblighi di fare”, e non per le espropriazioni immobiliari. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., degli artt. 115, comma 1, 116, comma 1, 152, 153, 156, commi 2 e 3, 492, 495, 501, 555, 557, 567, 562 cod. proc. civ. e dell’art. 1175 cod. civ. Si duole, in questo caso, il ricorrente del rigetto del secondo motivo di opposizione agli atti esecutivi. A suo dire, infatti, visto che l’art. 555 cod. proc. civ. stabilisce che, “immediatamente” dopo la notificazione e la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, il creditore debba procedere alla trascrizione del medesimo, ne deriverebbe che il termine “pignoramento”, di cui all’art. 557, comma 3, cod. proc. civ. (a mente del quale esso “perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”), dovrebbe essere inteso nel senso di “atto di pignoramento notificato e trascritto”. In altri termini, la predita di efficacia del pignoramento sarebbe da ricollegare al mancato deposito in cancelleria – nel termine di 7 quindici giorni – non solo delle copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, ma pure della nota di trascrizione, della quale, non a caso, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 555 cod. proc. civ. stabilisce che il creditore debba curare il deposito non “appena restituitagli da conservatore dei registri immobiliari”. Inoltre, confermerebbero tale interpretazione sia l’art. 567 cod. proc. civ., giacché, “imponendo al creditore di depositare la documentazione ipocatastale relativa al ventennio antecedente la trascrizione del pignoramento”, lascerebbe intendere “che la trascrizione deve aver avuto luogo prima della proposizione dell’istanza di vendita”, sia l’art. 495 cod. proc. civ., “che prevede quale fine della conversione la liberazione dal vincolo pignoratizio dell’immobile”. D’altra parte, che la trascrizione – assume il ricorrente – sia “elemento essenziale sin dal principio”, oltre che “costitutivo del pignoramento immobiliare perché ufficializza il vincolo di indisponibilità dei beni con esso sottoposti ad esecuzione nei confronti di tutti, incluso il debitore”, è quanto sarebbe confermato nel § 195 della Relazione al codice civile del 1942, in merito all’art. 2645 cod. civ., là dove si afferma che “il nuovo codice di procedura civile considera la trascrizione non come forma di pubblicità ma come elemento costitutivo (…) del pignoramento immobiliare (art. 555)”. Nella specie, un “pignoramento non trascritto sùbito ma facendo trascorrere un tempo non irrilevante pari a quarantasei giorni, ovvero sùbito dopo il deposito dell’istanza di vendita”, costituisce evenienza che “lede le più elementari garanzie del debitore che ha diritto di conoscere «immediatamente» se e quale efficacia abbia avuto il pignoramento che ha colpito i suoi beni e, per l’effetto, genera affidamento nell’abbandono dell’azione esecutiva immobiliare”, qualora dall’atto stesso si ricavi che il creditore stesso non ha “provveduto alla trascrizione”. 8 Inoltre, il difetto di tempestiva trascrizione non permette al debitore neppure “di presentare sùbito istanza per far valere il suo diritto alla conversione ex art. 495 cod. proc. civ., e ciò perché “una conversione richiesta a seguito di un pignoramento solo notificato, e non trascritto, non gli consentirebbe di realizzarne lo scopo per cui è stata istituita dal legislatore, ovvero la liberazione del bene dal vincolo pignoratizio, come statuisce il citato art. 495”. Difatti, “se il debitore domandasse la conversione, si ritroverebbe a convivere col rischio (non previsto dalla legge) che altro eventuale creditore possa sottoporre a pignoramento il medesimo immobile, trascrivendolo”, così “dando vita a un’altra esecuzione parallela, con altro e identico addebito delle spese di esecuzione al debitore”. Non a caso, del resto, l’art. 501 cod. proc. civ. prescrive – sottolinea il ricorrente – che l’istanza di vendita vada “depositata dopo dieci giorni dal pignoramento (notificato e trascritto, nel caso di pignoramento immobiliare), ma entro 45 giorni (art. 497 cod. proc. civ.), pena l’estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione (art. 562 cod. proc. civ.), proprio allo scopo di permettere al debitore, in quel lasso di tempo, di far valere il suo diritto di evitare la vendita e soprattutto ulteriori spese di esecuzione e, quindi, di ottenere la liberazione del bene dal vincolo”. Ne deriverebbe che il predetto art. 562 cod. proc. civ., “sancendo proprio la cancellazione della trascrizione nel caso di tardivo deposito dell’istanza di vendita, indirettamente e in connessione logica col disposto dell’art. 555 cod. proc. civ. stabilisce che il pignoramento immobiliare deve risultare già trascritto al momento del deposito dell’istanza medesima”. Orbene, alla luce delle considerazioni testé indicate, il ricorrente sostiene che il creditore procedente, nel sovvertire “l’ordine naturale del processo esecutivo al fine di far lievitare subito le spese dell’esecuzione”, nonché “mettendo il debitore in condizioni illegittime di svantaggio anche al fine di presentare 9 l’istanza di conversione”, avrebbe agito non solo “in netto e deliberato contrasto con le norme processuali”, ma anche “in palese violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ.”. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., degli artt. 115, comma 1, 116, comma 1, 152, 153, 156, commi 2 e 3, 555, 557, commi 2 e 3, e 567 cod. proc. civ. Ribadisce il ricorrente che – in base ad una lettura sistematica, che ponga in correlazione gli adempimenti di cui agli artt. 557, comma 2, e 555, commi 2 e 3, cod. proc. civ. – la sanzione della perdita di efficacia della procedura esecutiva dovrebbe essere contemplata anche per il solo mancato deposito della nota di trascrizione, sicché quanto previsto dal comma 3 dell’art. 555 cod. proc. civ. “non può essere interpretato nel senso che il creditore possa procedere alla trascrizione del pignoramento ed al relativo deposito della corrispondente nota, entro termini non perentori, persino chiedendo la trascrizione del pignoramento alla Conservatoria dopo il deposito dell’istanza di vendita”, come avvenuto nel caso di specie. In ogni caso, “qualora non si voglia condividere la sussistenza di un termine perentorio per il deposito della nota di trascrizione”, sarebbe “da ritenersi acclarato” – secondo il ricorrente – “che il creditore procedente non possa presentare istanza di vendita in assenza della trascrizione” e ciò “postulando l’atto successivo la completezza e l’avvenuto perfezionamento dell’atto procedurale precedente”. Nella specie, il Consorzio creditore non ha provveduto “immediatamente” alla trascrizione dell’atto di pignoramento, “ma facendo trascorrere un tempo non irrilevante pari a quarantasei giorni”, procedendovi “subito dopo il deposito dell’istanza di vendita”. Infatti, tale adempimento risulta compiuto 10 il 20 luglio 2018, mentre la trascrizione del pignoramento – come emerge dalla nota del Conservatore, depositata in cancelleria il successivo 2 agosto – risulta avvenuta tre giorni dopo, ovvero il 23 luglio. 3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 4, comma 7, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, degli artt. 91 e 113, comma 1, cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 Cost. Il motivo censura il capo di sentenza relativo alle spese di lite, lamentando che il giudice dell’opposizione, nel liquidare il compenso, non ha proceduto – come era suo dovere, atteso che l’uso del modo indicativo, nell’art. 4, comma 7, del d.m. n. 55 del 2014 (a mente del quale “costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevole”) – all’apprezzamento, in negativo, della condotta processuale del Consorzio. In particolare, si assume che il Tribunale di IA avrebbe dovuto procedere ad una “riduzione, quantomeno del 60%, del compenso liquidato in euro 1.617,50”, visto che il legale del creditore esecutante, all’udienza di prima comparizione e trattazione, aveva chiesto i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc civ., all’esito dei quali non provvedeva a depositare alcuna memoria né difensiva né istruttoria, formulando, inoltre, richiesta – all’esito del giudizio – che la discussione finale avvenisse a norma dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., salvo poi semplicemente e pedissequamente riportandosi alle difese della comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni in essa formulate. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Consorzio, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile 11 o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. 4.1. Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “nullità del capo A) della sentenza e del procedimento”, per violazione degli artt. 617, comma 2, 112 e 276, comma 2, cod. proc. civ. e 118, comma 2, disp. att. cod. proc. civ. Sebbene il Consorzio dichiari di condividere la motivazione della sentenza, reputa di dover, comunque, rilevare “l’omessa trattazione e decisione della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 617 cod. proc. civ.”, in quanto proposto il 3 novembre 2020, e, dunque, “oltre il termine decadenziale di venti giorni dal compimento degli atti impugnati (pignoramento immobiliare e deposito della nota di trascrizione) o della loro conoscenza”. Difatti, la notifica del pignoramento risale al 7 giugno 2018, il deposito della nota di trascrizione al successivo 23 luglio e, infine, la consultazione del fascicolo – che ha reso possibile l’accertamento dei (supposti) vizi denunciati con l’opposizione – al 21 agosto 2020. 5. Il Di NO ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale. Viene eccepita, in primo luogo, l’inammissibilità dello stesso, per una duplice ragione. Si evidenzia, per un verso, come esso tenda ad una mera correzione della motivazione, esito conseguibile mediante semplice riproposizione con il controricorso dell’eccezione di intempestività dell’opposizione, per giunta, rilevabile d’ufficio persino da parte di questa Corte, ovvero dalla stessa emendabile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., sicché l’iniziativa assunta dal Consorzio costituirebbe un abuso dello strumento impugnatorio. Per altro verso, poi, si rileva che il vizio 12 di omessa pronunzia da parte del giudice è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito e, più in generale, di eccezioni in ordine alle questioni impedienti di ordine processuale, fermo restando, peraltro, che nel caso di specie il Tribunale di IA ha fatto dichiarata applicazione del principio della “ragione più liquida” In ogni caso, si assume l’infondatezza del ricorso incidentale, atteso che quelli da esso Di NO denunciati sono “vizi permanenti”, ovvero “vizi che si riproducono de die in diem e si ripercuotono «di rimbalzo» su tutti gli atti processuali successivi”. Di conseguenza, la loro denuncia può ritualmente avvenire “o rivolgendo istanza al giudice dell’esecuzione affinché li rilevi”, oppure impugnando, “ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., e nel termine ivi previsto, l’ultimo atto della procedura contagiato dalla nullità primigenia”. Tale ultimo sarebbe il caso in esame, atteso che l’opposizione del 3 novembre 2020 è stata indirizzata avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, il 15 ottobre 2020, dichiarava inammissibile l’istanza di denuncia della mancanza di procura per la sottoscrizione e esecuzione del pignoramento, istanza depositata il 31 agosto 2020, unitamente a quella di conversione del pignoramento. 5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in pubblica udienza. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato requisitoria scritta, rassegnando le seguenti conclusioni. In particolare, ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso incidentale (in relazione, segnatamente, alla denunciata intempestività dell’opposizione, ma solo quanto alla censura di improcedibilità dell’esecuzione per tardività sia della trascrizione che del deposito della nota di trascrizione), 13 nonché il rigetto del ricorso principale, quanto al suo solo motivo – il primo – non precluso dall’accoglimento del ricorso incidentale. 7. Il ricorrente principale ha presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso incidentale – da esaminarsi con precedenza, per le ragioni di cui si dirà appena di seguito – è fondato, con “assorbimento” del ricorso principale. 8.1. In via preliminare, deve osservarsi che la disamina del ricorso incidentale è prioritaria, dovendo darsi seguito all’affermazione di questa Corte secondo cui, “in tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell’ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l’esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida” (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 31 gennaio 2022, n. 2805, Rv. 663675-01; Cass. Sez. 1, ord. 21 maggio 2021, n. 14039, Rv. 661395-01; Cass. Sez. 5, sent. 19 aprile 2018, n. 9671, Rv. 647714-01). 8.2. D’altra parte, che il ricorso incidentale del Consorzio sia ammissibile, ad onta dei rilievi espressi dal ricorrente principale, 14 è conclusione imposta dalla constatazione che il Tribunale di IA (come rileva anche il Procuratore Generale presso questa Corte), lungi dal fare realmente applicazione del principio della “ragione più liquida”, ha, per vero, reso una pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione di intempestività dell’opposizione, perché, altrimenti, non avrebbe potuto pronunciarsi sul merito della stessa (cfr., con riferimento ad un caso in cui il giudice d’appello non si era pronunciato sull’eccezione di inammissibilità del gravame, esaminandolo nel merito, Cass. Sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191, Rv. 646290-01). Né, in senso contrario, è possibile richiamarsi – come ha fatto, invece, lo stesso Tribunale di IA, dando di esso, però, un’errata applicazione – al principio della ragione “più liquida”, l’operatività del quale ha conosciuto, significativamente, nella giurisprudenza di questa Corte, delle opportune delimitazioni. Si è, in particolare, osservato che se l’art. 276 cod. proc. civ. “non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d’uso dire, “più liquida”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l’esame delle questioni di rito e l’esame di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d’una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte “le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02). Si tratta, del resto, di rilievi, quest’ultimi, compiuti da questa Corte persino nella sua massima sede nomofilattica, visto che sono state le Sezioni Unite della stessa ad affermare che “l’ordinamento, nell’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il «merito», mentre non stabilisce un ordine all’interno dell’esame di 15 quest’ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto). Tali considerazioni – nella misura in cui evidenziano l’esistenza di una pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, sollevata dal Consorzio – comportano che non possa affermarsi l’inammissibilità del ricorso incidentale da esso proposto, non potendo farsi applicazione del principio secondo cui, “nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (così Cass. Sez. 3, ord. 6 giugno 2023, n. 15893, Rv. 668115-01). 8.3. Chiarite le ragioni dell’ammissibilità del ricorso incidentale, lo stesso deve ritenersi anche fondato. Invero, a fronte dell’inosservanza del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (circostanza documentata nel ricorso incidentale, ma in definitiva neppure contestata, “in fatto”, dal Di NO), l’esito del rilievo dell’inammissibilità dell’opposizione – si vedrà di seguito, in quali termini “contenutistici” – non risulta adeguatamente contrastato dal rilievo, espresso dal ricorrente principale nel proprio controricorso al ricorso incidentale, che quelli denunciati con 16 l’opposizione erano “vizi primari”, come tali rilevabili a prescindere da qualsiasi decadenza, in quanto si “ripercuotono «di rimbalzo» su tutti gli atti processuali successivi” della procedura esecutiva. Trova, infatti, applicazione quanto affermato da questa Corte (tra l’altro, anche con riferimento al difetto di “ius postulandi”, diversamente da quanto reputa il Procuratore Generale presso questa Corte), ovvero che “l’opposizione agli atti esecutivi”, si risolve “in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall’art. 159 cod. proc. civ., operando tale principio anche per le cd. nullità insanabili – quali quelle attinenti al difetto dello «ius postulandi» ovvero della rappresentanza o della capacità di agire – che debbono essere fatte valere nel termine di decadenza per l’opposizione, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14449, Rv. 640526-01). Si tratta di principio ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 6 dicembre 2022, n. 35878, Rv. 666303-01), con l’ulteriore precisazione che la necessità dell’osservanza del termine perentorio di venti giorni ex art. 617 cod. proc. civ. trova applicazione “a prescindere dalla gravità del vizio dedotto” (Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2023, n. 28562, Rv. 668951-01). Affermazione, quest’ultima, che impone l’integrale accoglimento del motivo di ricorso incidentale – con il rilievo dell’originaria intempestività dell’opposizione – senza operare alcuna distinzione quanto al contenuto dell’opposizione, ovvero in relazione ai suoi motivi, come invece assume il Procuratore Generale. 17 9. In conclusione, il solo motivo di ricorso incidentale va accolto (con “assorbimento” del ricorso principale, siccome relativo al merito dell’opposizione invece in radice inammissibile per tardività) e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione della sentenza impugnata segue la decisione nel merito da parte di questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda alinea cod. proc. civ., dovendo rilevarsi l’intempestività dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e, pertanto, la sua inammissibilità. 10. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza, dovendo, pertanto, porsi a carico di LE Di NO. Esse, quanto al giudizio di merito, vanno liquidate in € 1.617,50 per compensi (importo al quale si perviene riconoscendo € 875,00 per studio, € 740,00 per la fase introduttiva ed € 1.620,00 per la fase decisionale, per un totale di € 3.235,00, diminuito del 50% ex art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, attesa la particolare semplicità delle questioni trattate), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, La liquidazione delle spese, quanto al giudizio di legittimità, va compiuta come da dispositivo. 11. Il tenore della pronuncia esclude la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso 18 rispettivamente proposto dalle parti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiarando assorbito quello principale;
cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da LE Di NO, condannandolo a rifondere, al Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di IA, le spese del giudizio di merito, liquidate in € 1.617,50, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Condanna, altresì, LE Di NO a rifondere, al Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di IA, anche le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica Sezione