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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3321/2021
Il giorno 06/02/2025, nella causa iscritta al n RG 3321 /2021
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3321/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Parte_1 C.F._1
Piedicavallo 51 con l'avv. FUSCO ANTONELLA , dal quale rappresentato C.F._2
e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda n. 16, con l'avv. CICERCHIA SIMONE
) dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la quale impresa designata Parte_1 Controparte_2 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 507.172,96 oltre spese mediche, a titolo di indennizzo per
2 di 6 i danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 20.8.2019 alle ore 23.00 circa in Ladispoli, previo accertamento della esclusiva responsabilità del sinistro a carico del conducente del motoveicolo rimasto non identificato.
In particolare, l'attore ha dedotto che, mentre percorreva via L. Odescalchi in direzione piazza Rossellini alla guida del motociclo Honda SH 300 targato DY12686 (di proprietà di trasportando giunto all'altezza del civico n. 179, veniva Controparte_3 Persona_1 violentemente tamponato da tergo da un motociclo e, a seguito dell'urto, veniva proiettato contro l'autovettura Fiat 600 targata BD679DC, che si trovava in sosta in seconda fila con a bordo CP_4
e ; il conducente del motoveicolo danneggiante si fermava ma
[...] CP_5 successivamente si dava alla fuga;
l'odierno attore riportava numerose lesioni e veniva trasportato in ambulanza presso l'Ospedale Aurelia Hospital di Roma, ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico non commotivo e la contusione al ginocchio sinistro;
successivamente però, sempre come conseguenza delle lesioni riportate a seguito del sinistro, l'odierno attore subiva la perdita sensoria della gamba sinistra a causa della lesione completa del nervo peroneo.
Si è costituita nella sua qualità di impresa designata alla gestione dei danni a CP_1 carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestando in fatto la ricostruzione del sinistro esposta dall'odierno attore nonché la quantificazione dei danni.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è infondata.
In tema di responsabilità dell'impresa di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, va anzitutto premesso che l'art. 283, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 (cd. Codice delle Assicurazioni private) dispone che: “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali CP_6 vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
La norma richiede, quindi, la mancata identificazione del conducente responsabile del sinistro e/o del veicolo che ha cagionato il sinistro.
Come noto, per affermare la responsabilità del Fondo, l'attore è tenuto a provare ex art. 2043
c.c. il fatto generatore del danno, le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo rimasto sconosciuto (cfr.
Cass. n. 10762/92; Cass. 8086/95; Cass. 15367/2011).
3 di 6 In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che: “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato, (art. 19.1 lettera a) L. n. 990 del 1969 ), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass. n. 1860/90; 18/11/2005 n. 24449;
03/09/2007 n. 18532).
A quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
La Suprema Corte di Cassazione ha da ultimo avuto modo di precisare importanti regole di giudizio, che possono così sintetizzarsi: la prova può essere data anche mediante indizi che saranno valutati complessivamente dal giudice;
la querela del sinistro non è strettamente necessaria, ma nemmeno sufficiente a legittimare la richiesta;
la contraddizione tra la mancata indicazione dei testimoni in sede di querela e l'indicazione degli stessi nell'atto di citazione non è circostanza di per sé determinante in senso ostativo all'accoglimento della domanda (cfr. Cassazione civile sez. III,
24/03/2016 n. 5892).
Ciò premesso, deve ritenersi che gli elementi probatori offerti dall'attore non siano sufficienti al fine di integrare la fattispecie di responsabilità del Fondo di Garanzia.
Invero, va anzitutto rilevato che, in base alle dichiarazioni rese ai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto, il sinistro è stato ricostruito dallo stesso attore in modo diverso da come narrato in citazione. Nel verbale di sommarie informazione rese da ai Carabinieri di Parte_1
Passoscuro in data 6.9.2019, si legge infatti: “In data 20/08/2019, alle ore 23:00 circa, mi trovavo alla guida dello scooter marca Honda modello SH300 targato DY12686, di proprietà di un mio amico, insieme ad una ragazza che avevo conosciuto poco prima sul Lungomare di Ladispoli di cui non so fornire le generalità. Giunto in Via
Odescalchi, a Ladispoli, mi sono sentito sbilanciare da dietro pertanto perdevo il controllo dello scooter, che mi portava verso destra, ed andavo a colpire una macchina parcheggiata in doppia fila”.
Pertanto, lo stesso attore omette di riferire circa la presenza di un altro motoveicolo né afferma di aver subito un tamponamento, ricordando solo di essersi sentito “sbilanciare da dietro”.
4 di 6 Le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria, poi, non consentono di confermare la ricostruzione del sinistro posta a fondamento della domanda.
Infatti, le due testimoni oculari e entrambe presenti CP_5 Controparte_4 all'interno della Fiat 600 parcheggiata in doppia fila mentre la stessa era urtata da tergo dal motociclo condotto dall'odierno attore, hanno reso dichiarazioni tra loro contraddittorie e, pertanto, inconcludenti: mentre la teste ha riferito circa la presenza di una moto dietro CP_5
l'odierno attore “con un uomo con il casco che era caduto per terra e si stava rialzando” e che, in un secondo momento, “è risalito sulla moto ed è andato via”, la teste invece, ha negato di aver Controparte_4 visto un altro motociclista sul luogo del sinistro.
Peraltro, nessuno dei testimoni ha potuto riferire circa il presunto tamponamento che avrebbe subito e che, in tesi, lo avrebbe portato a perdere il controllo del motociclo. Parte_1
Infine, si noti che la ricostruzione attorea non trova alcun riscontro neppure sul piano oggettivo, in mancanza di prova che il motociclo SH condotto da avesse subito Parte_1 danni sulla parte posteriore (cosa che avrebbe potuto lasciar presumere l'avvenuto tamponamento da parte di un altro veicolo). Sul punto, il rapporto dei Carabinieri di Passoscuro si limita a riportare la presenza di danni sul parabrezza e di graffi sulla carena, con la precisazione che, al momento dell'arrivo degli operanti, il motociclo SH (identificato come “veicolo B”) era stato rimosso.
La domanda attorea merita quindi di essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 260.001 ad € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 19.375,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
5 di 6 Civitavecchia, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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