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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CA IO, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1293/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1-Societa' Unipersonale -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lomabrdi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TDYCRT100117 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO RECUPERO n. TDYCRT100117 2024 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1042/2025 depositato il 03/11/2025 Richieste delle parti: Ricorrente: dichiarare l'illegittimità e conseguentemente annullare l'atto di recupero n. TDYCRT100117/2024 recante la pretesa di euro 198.439,28 a titolo di disconoscimento del credito di imposta indebitamente utilizzato negli anni 2020 e 2021, con riferimento all'acquisto di beni strumentali rientranti nell'ambito dell'Agevolazione prevista dall'art. 1, commi 98-108 della L. 28/12/2015 n. 208 (credito di Imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno). In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di annullamento totale dell'atto di: - applicare le sanzioni in misura ridotta previste nell'ipotesi di credito non spettante, anziché inesistente. - di rideterminare l'effettivo ammontare del credito spettante. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del difensore. Resistente: rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1, con il presente ricorso, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDYCRT100117/2024, notificato in data 09/12/2024, recante la pretesa di euro 198.439,28 a titolo di disconoscimento del credito di imposta utilizzato negli anni 2020 e 2021, con riferimento all'acquisto di beni strumentali rientranti nell'ambito dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, commi 98-108 della L. 28/12/2015 n. 208 (credito di Imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno). A motivo del ricorso, la società ha eccepito:
1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, co. 1 del d.p.r. n. 600/1973 per omessa allegazione della delega alla firma dell'atto di accertamento;
2. Difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione del comma 98 dell'art. 1, della L.28/12/2015 n. 208;
3. Difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione del comma 100 dell'art. 1, della L.28/12/2015 n. 208;
4. violazione e falsa applicazione dell'art 13, comma 5 del D. Lgs 471/1997. Ha quindi concluso per l'annullamento integrale dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Nell'odierna camera di consiglio il Collegio ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita solo parziale accoglimento.
Giova premettere che l'avviso in parola si fonda su due motivi: il primo attiene alla circostanza che parte degli investimenti (euro 7.152 su euro 198.439,00) sono stati destinati alla sede di BO, quindi al di fuori dei territori agevolati e ciò in contrasto con quanto previsto all'art 1, comma 98, della L. 208/2015, il quale prevede che: "il credito d'imposta spetta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture) produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna", escludendo di fatto gli acquisti destinati ad altre strutture produttive situate in zone diverse da quelle indicate nel suddetto articolo. Il secondo aspetto riguarda l'insussistenza del requisito soggettivo in capo alla società ricorrente per usufruire dell'agevolazione richiesta. In particolare, secondo la resistente, il codice ATECO dichiarato dalla società (42.11.00) equivale a quello per imprese che si occupano di “costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali” e , dunque, come chiarito dalla direzione regionale Puglia a seguito di un quesito posto da società analoga a quella qui ricorrente, si tratterebbe di società addetta al settore delle “infrastrutture dei trasporti”, quindi esclusa dall'agevolazione in parola.
Ebbene, venendo ora alle singole contestazioni mosse in ricorso, quanto al primo motivo, relativo all'omessa allegazione della delega di firma, l'art. 42, co. 1 del d.p.r. n. 600/1973 sancisce che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, non invece prevista la specifica allegazione dell'atto di delega alla firma. In ogni caso, costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto il documento all. 1) da cui risultano le deleghe di firma in vigore dal 03/10/24 al 31/12/24 , documento nel quale si prevede che per atti fino al valore atto di 150.000 € la delega di firma era in capo alla Capo Area Nominativo_1, che in effetti risulta la firmataria dell'avviso di accertamento in questa sede impugnato.
Venendo al secondo motivo di ricorso, nell'avviso di accertamento è chiaramente motivato il recupero del credito in compensazione relativo agli investimenti effettuati fuori dai territori agevolati. Si tratta esattamente delle fatture prodotte dalla società ricorrente dalle quali emerge che nell'anno 2020, la stessa ha acquistato una serie di beni inseriti tra i cespiti ammortizzabili, la cui destinazione è diversa dalla sede produttiva sita in EL Marina (CZ), Indirizzo_1essendo indirizzati presso la sede di BO (Vr), alla (come si deduce dalla TABELLA 1 contenuta nell'atto di accertamento che elenca le relative fatture e documenti di trasporto). Tale territorio è estraneo alle zone che godono di agevolazione secondo quanto previsto all'art. 1, comma 98, della L. 208/2015, secondo cui: "il credito d'imposta spetta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna", escludendo di fatto gli acquisti destinati ad altre strutture produttive situate in zone diverse da quelle indicate nel suddetto articolo. Priva di pregio appare sul punto l'asserzione della ricorrente secondo cui la sede di BO sarebbe comunque un'articolazione secondaria della sede della ricorrente (sita in EL Marina in via Indirizzo_2 SNC, quindi nella Regione Calabria, territorio ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non risulta infatti dimostrato dalla contribuente il nesso funzionale con la struttura produttiva. In effetti, solo in presenza di uno stretto vincolo di connessione funzionale tra bene agevolabile e struttura produttiva situata in uno dei territori agevolabili, può far ritenere che l'investimento contribuisca alla crescita di tale struttura produttiva e può essere considerato come sua mera diramazione, a prescindere dalla presenza fisica dello stesso in azienda (cfr. risoluzione AE n. 118/E del 22 dicembre 2016).
Pure irrilevante è il fatto che l'ammontare del credito sarebbe “irrisorio” rispetto al complessivo investimento (euro 7.152,00 su euro 198.439,00).
Ne segue che sul punto il ricorso deve essere rigettato.
Merita accoglimento, invece, il terzo motivo di ricorso, in base al quale la società in effetti non può essere classificata come società di trasporti dal momento che la stessa svolge attività di installazione di barriere di sicurezza stradali che, nella classificazione ATECO, ricade nell'attività di costruzione di strade, quindi al di fuori del settore dei trasporti. La norma di riferimento è il Regolamento 1893/2006 NACE rev. 2, da cui risultano differenziate le attività di “costruzione strade ed autostrade” , da quelle di “trasporto ed infrastrutture ”, queste ultime in effetti escluse dalle agevolazioni. Si ritiene quindi che l'agevolazione di cui art. 98/106 dell'art. 1 della Legge 208/215 è applicabile anche ai soggetti, come la società ricorrente, operanti nel settore di “ supporto ai trasporti”, che nel caso specifico si realizza attraverso il posizionamento di barriere autostradali.
Quanto, infine, alla doglianza del contribuente relativa alle sanzioni applicabili, la stessa non è fondata.
Secondo la parte ricorrente, nel caso in esame si dovrebbero applicare le sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del D.lgs 471/97; tuttavia, ad avviso del Collegio l'eccedenza di credito d'imposta compensato e utilizzato per un importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge configura un "credito inesistente" e non semplicemente "non spettante". Quest'ultima ipotesi è oggetto di una sanzione più severa ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.lgs 471/97 (Vedi Cass. Ord. 24822 del 9 settembre 2025), trattandosi di caso di “inesistenza del credito”(difettano, a monte, i presupposti legali per la sua utilizzazione, per come stabilito dal terzo periodo del comma 5, art. 13, D. Lgs. n. 471/1997) ed inoltre non è riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. un., 11/12/2023, n.34452).
In definitiva, l'atto impugnato deve essere annullato nella parte in cui impone il recupero del credito per inesistenza del presupposto soggettivo, con conseguente rideterminazione della somma da recuperare, compresi gli interessi e le sanzioni nei termini indicati (credito legittimamente utilizzato nella misura di 84.306,00 in luogo di 92.073,00 con recupero in tassa della differenza sanzionata ai sensi del co.5 del D.lgs 471/97).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro cosi statuisce: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla in parte l'atto impugnato. Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro 27.10.2025
Il giudice rel. AN OM
Il Presidente
NI AR
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CA IO, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1293/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1-Societa' Unipersonale -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lomabrdi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TDYCRT100117 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO RECUPERO n. TDYCRT100117 2024 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1042/2025 depositato il 03/11/2025 Richieste delle parti: Ricorrente: dichiarare l'illegittimità e conseguentemente annullare l'atto di recupero n. TDYCRT100117/2024 recante la pretesa di euro 198.439,28 a titolo di disconoscimento del credito di imposta indebitamente utilizzato negli anni 2020 e 2021, con riferimento all'acquisto di beni strumentali rientranti nell'ambito dell'Agevolazione prevista dall'art. 1, commi 98-108 della L. 28/12/2015 n. 208 (credito di Imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno). In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di annullamento totale dell'atto di: - applicare le sanzioni in misura ridotta previste nell'ipotesi di credito non spettante, anziché inesistente. - di rideterminare l'effettivo ammontare del credito spettante. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del difensore. Resistente: rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1, con il presente ricorso, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDYCRT100117/2024, notificato in data 09/12/2024, recante la pretesa di euro 198.439,28 a titolo di disconoscimento del credito di imposta utilizzato negli anni 2020 e 2021, con riferimento all'acquisto di beni strumentali rientranti nell'ambito dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, commi 98-108 della L. 28/12/2015 n. 208 (credito di Imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno). A motivo del ricorso, la società ha eccepito:
1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, co. 1 del d.p.r. n. 600/1973 per omessa allegazione della delega alla firma dell'atto di accertamento;
2. Difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione del comma 98 dell'art. 1, della L.28/12/2015 n. 208;
3. Difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione del comma 100 dell'art. 1, della L.28/12/2015 n. 208;
4. violazione e falsa applicazione dell'art 13, comma 5 del D. Lgs 471/1997. Ha quindi concluso per l'annullamento integrale dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Nell'odierna camera di consiglio il Collegio ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita solo parziale accoglimento.
Giova premettere che l'avviso in parola si fonda su due motivi: il primo attiene alla circostanza che parte degli investimenti (euro 7.152 su euro 198.439,00) sono stati destinati alla sede di BO, quindi al di fuori dei territori agevolati e ciò in contrasto con quanto previsto all'art 1, comma 98, della L. 208/2015, il quale prevede che: "il credito d'imposta spetta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture) produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna", escludendo di fatto gli acquisti destinati ad altre strutture produttive situate in zone diverse da quelle indicate nel suddetto articolo. Il secondo aspetto riguarda l'insussistenza del requisito soggettivo in capo alla società ricorrente per usufruire dell'agevolazione richiesta. In particolare, secondo la resistente, il codice ATECO dichiarato dalla società (42.11.00) equivale a quello per imprese che si occupano di “costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali” e , dunque, come chiarito dalla direzione regionale Puglia a seguito di un quesito posto da società analoga a quella qui ricorrente, si tratterebbe di società addetta al settore delle “infrastrutture dei trasporti”, quindi esclusa dall'agevolazione in parola.
Ebbene, venendo ora alle singole contestazioni mosse in ricorso, quanto al primo motivo, relativo all'omessa allegazione della delega di firma, l'art. 42, co. 1 del d.p.r. n. 600/1973 sancisce che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, non invece prevista la specifica allegazione dell'atto di delega alla firma. In ogni caso, costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto il documento all. 1) da cui risultano le deleghe di firma in vigore dal 03/10/24 al 31/12/24 , documento nel quale si prevede che per atti fino al valore atto di 150.000 € la delega di firma era in capo alla Capo Area Nominativo_1, che in effetti risulta la firmataria dell'avviso di accertamento in questa sede impugnato.
Venendo al secondo motivo di ricorso, nell'avviso di accertamento è chiaramente motivato il recupero del credito in compensazione relativo agli investimenti effettuati fuori dai territori agevolati. Si tratta esattamente delle fatture prodotte dalla società ricorrente dalle quali emerge che nell'anno 2020, la stessa ha acquistato una serie di beni inseriti tra i cespiti ammortizzabili, la cui destinazione è diversa dalla sede produttiva sita in EL Marina (CZ), Indirizzo_1essendo indirizzati presso la sede di BO (Vr), alla (come si deduce dalla TABELLA 1 contenuta nell'atto di accertamento che elenca le relative fatture e documenti di trasporto). Tale territorio è estraneo alle zone che godono di agevolazione secondo quanto previsto all'art. 1, comma 98, della L. 208/2015, secondo cui: "il credito d'imposta spetta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna", escludendo di fatto gli acquisti destinati ad altre strutture produttive situate in zone diverse da quelle indicate nel suddetto articolo. Priva di pregio appare sul punto l'asserzione della ricorrente secondo cui la sede di BO sarebbe comunque un'articolazione secondaria della sede della ricorrente (sita in EL Marina in via Indirizzo_2 SNC, quindi nella Regione Calabria, territorio ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non risulta infatti dimostrato dalla contribuente il nesso funzionale con la struttura produttiva. In effetti, solo in presenza di uno stretto vincolo di connessione funzionale tra bene agevolabile e struttura produttiva situata in uno dei territori agevolabili, può far ritenere che l'investimento contribuisca alla crescita di tale struttura produttiva e può essere considerato come sua mera diramazione, a prescindere dalla presenza fisica dello stesso in azienda (cfr. risoluzione AE n. 118/E del 22 dicembre 2016).
Pure irrilevante è il fatto che l'ammontare del credito sarebbe “irrisorio” rispetto al complessivo investimento (euro 7.152,00 su euro 198.439,00).
Ne segue che sul punto il ricorso deve essere rigettato.
Merita accoglimento, invece, il terzo motivo di ricorso, in base al quale la società in effetti non può essere classificata come società di trasporti dal momento che la stessa svolge attività di installazione di barriere di sicurezza stradali che, nella classificazione ATECO, ricade nell'attività di costruzione di strade, quindi al di fuori del settore dei trasporti. La norma di riferimento è il Regolamento 1893/2006 NACE rev. 2, da cui risultano differenziate le attività di “costruzione strade ed autostrade” , da quelle di “trasporto ed infrastrutture ”, queste ultime in effetti escluse dalle agevolazioni. Si ritiene quindi che l'agevolazione di cui art. 98/106 dell'art. 1 della Legge 208/215 è applicabile anche ai soggetti, come la società ricorrente, operanti nel settore di “ supporto ai trasporti”, che nel caso specifico si realizza attraverso il posizionamento di barriere autostradali.
Quanto, infine, alla doglianza del contribuente relativa alle sanzioni applicabili, la stessa non è fondata.
Secondo la parte ricorrente, nel caso in esame si dovrebbero applicare le sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del D.lgs 471/97; tuttavia, ad avviso del Collegio l'eccedenza di credito d'imposta compensato e utilizzato per un importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge configura un "credito inesistente" e non semplicemente "non spettante". Quest'ultima ipotesi è oggetto di una sanzione più severa ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.lgs 471/97 (Vedi Cass. Ord. 24822 del 9 settembre 2025), trattandosi di caso di “inesistenza del credito”(difettano, a monte, i presupposti legali per la sua utilizzazione, per come stabilito dal terzo periodo del comma 5, art. 13, D. Lgs. n. 471/1997) ed inoltre non è riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. un., 11/12/2023, n.34452).
In definitiva, l'atto impugnato deve essere annullato nella parte in cui impone il recupero del credito per inesistenza del presupposto soggettivo, con conseguente rideterminazione della somma da recuperare, compresi gli interessi e le sanzioni nei termini indicati (credito legittimamente utilizzato nella misura di 84.306,00 in luogo di 92.073,00 con recupero in tassa della differenza sanzionata ai sensi del co.5 del D.lgs 471/97).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro cosi statuisce: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla in parte l'atto impugnato. Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro 27.10.2025
Il giudice rel. AN OM
Il Presidente
NI AR