Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2023, n. 28562
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Sentenza 13 ottobre 2023

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Ogni atto del giudice dell'esecuzione, se immediatamente lesivo e non meramente preparatorio, è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, da proporre - a prescindere dalla gravità del vizio dedotto - entro il termine perentorio previsto dall'art 617 c.p.c., in mancanza determinandosi la sanatoria; anche per far valere nullità radicali - per le quali non è configurabile la predetta sanatoria e che sono tali da impedire all'atto illegittimo di produrre i suoi effetti - il rimedio nell'esecuzione forzata è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi, ma, in tal caso, sono pure possibili sia la revoca dell'atto illegittimo, d'ufficio e in ogni tempo, da parte del giudice dell'esecuzione, sia la contestazione degli effetti dell'atto coi mezzi ordinari. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da terzi che erano stati destinatari di un ordine di pagamento "abnorme", emesso dal giudice dell'esecuzione per recuperare alla procedura, dagli eredi del professionista delegato, il prezzo di aggiudicazione non versato dall'ausiliario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2023, n. 28562
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28562
    Data del deposito : 13 ottobre 2023

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