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25 aprile 1974
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20 settembre 1975
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9 giugno 1983
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25 luglio 1996
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28 febbraio 2023
28 febbraio 2023
Art. 156.
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1966, n. 131), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 156, primo comma, del Codice civile , nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei". ------------- AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177), ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell' art. 156, quinto comma, del codice civile , nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio". ------------- AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 18 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedelta', non limita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge".
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1966, n. 131), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 156, primo comma, del Codice civile , nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei". ------------- AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177), ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell' art. 156, quinto comma, del codice civile , nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio". ------------- AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 18 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedelta', non limita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge".
Commentari • +500
- 1. Separazione. L’assegno di mantenimento deve parametrarsi al tenore di vita - Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 maggio 2023 n. 14343https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 60.36073
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi In materia di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato ai sensi dell'art. 156 c.c., il giudice deve verificare la mancanza da parte del richiedente di adeguati redditi propri, ovvero di redditi sufficienti a garantire la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. […] Leg. art. 156 cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Civitavecchia, sentenza 29/10/2025, n. 1213Provvedimento: […] che la successiva sentenza di separazione dei coniugi recepiva e faceva propria l'ordinanza ex art 156 c.c.; […] Controparte_1 non aveva voluto eseguire l'ordinanza ex art. 156 cc emessa con sentenza pronunziata nell'ambito del procedimento di separazione richiedendo un esplicito provvedimento alla stessa diretto. […] Essendo mutato il c.d. “datore di lavoro” rispetto all'Arma dei Carabinieri la richiesta ex art.156 c.c. va, […] la richiesta di versamento diretto dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. impone che vi siano elementi da cui desumere il ritardo nell'adempimento o l'inadempimento stesso tanto che nel giudizio promosso per la modifica delle condizioni del divorzio sulle domande svolte da parte convenuta oggi l'attuale ricorrente, […]Leggi di più...
- soccombenza·
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