Articolo 53 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 52Articolo 54
Versione
13 luglio 1913
Art. 53.

Sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9, entrino in alcuna delle borse del Regno.

Coloro che operano come mediatori in borsa, senza avere ottenuto l'inscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1500.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913