Art. 53.
Sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9, entrino in alcuna delle borse del Regno.
Coloro che operano come mediatori in borsa, senza avere ottenuto l'inscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1500.
Sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9, entrino in alcuna delle borse del Regno.
Coloro che operano come mediatori in borsa, senza avere ottenuto l'inscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1500.