Articolo 562 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 23Articolo 473 bis 25
Versione
21 aprile 1942
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Versione
10 giugno 1942
Art. 562.
(Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione).

Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.

Il ((conservatore dei registri immobiliari)) provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.
Entrata in vigore il 10 giugno 1942
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