Provvedimento: […] Per giurisprudenza costante, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario la cognizione delle questioni inerenti al procedimento di esecuzione relativo a crediti di somme di denaro, così come, conseguenzialmente e in via generale, l'adozione dei provvedimenti preordinati alla declaratoria dell'inefficacia del pignoramento e alla cancellazione della trascrizione (cfr. art. 562 c.p.c.). […] In caso di sopravvenuta inefficacia di questo o della relativa formalità, l'ordine di cancellazione non può che essere dato dal giudice dell'esecuzione (ex artt. 562 c.p.c. e 172 disp. att. c.p.c.), che, giusta quanto sopra, è il giudice ordinario. […]
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