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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2277 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(P.I. ), in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. , con sede in Parte_2 Pt_1
alla Circonvallazione Ragusa n. 1, elettivamente domiciliata in Giulianova Lungomare Zara
n.47, presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Orlandi (C.F. ) che la C.F._1
rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, giusta deliberazione n. 1421 del
5/07/2024 e procura in atti che dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176, comma 2, c.p.c., come modificato dal D.L. 14.03.2005, n. 35, conv. con modificazioni dalla
Legge 14.05.2005, n. 80, gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni di Cancelleria al fax n.
0858028450 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
Contro nata a [...] l'11 Controparte_1 CodiceFiscale_2
ottobre 1974 e residente in [...];
RESISTENTE-contumace
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “-Accertare e dichiarare che la sig.ra nata a [...] l'[...] e residente in [...], C.F. è debitrice dell' C.F._2 [...]
(P.I. ) della complessiva somma di € 3.046,40 data Parte_1 P.IVA_1 da: € 1972,48 per indennità sostitutiva da mancato preavviso, € 920,50 per indennità da congedo parentale nella misura del 50% ex art. 42, comma 5, D.Lgs 151/200, € 153,42 quale rateo tredicesima mensilità maturata nel periodo illegittimamente erogatale e per l'effetto condannarla al pagamento della complessiva somma di € 3.046,40 in favore dell'
[...]
(P.I. in persona del Direttore Generale e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, dott. , oltre gli interessi legali a far Parte_2 data dalla domanda fino all'integrale soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia anche a seguito della espletanda CTU contabile. Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente procedura.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Part 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.11.2024, la di ha Pt_1
agito in giudizio nei confronti di al fine di ottenere il pagamento della CP_1 somma di € 3.046,40, di cui € 1972,48 per indennità sostitutiva da mancato preavviso, €
920,50 per indennità da congedo parentale nella misura del 50% ex art. 42, comma 5, D.Lgs
151/200, € 153,42 quale rateo tredicesima mensilità illegittimamente erogatale.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, deduceva:
- che la assumeva alle proprie dipendenze, in Parte_1 CP_1
qualità di C.P.S. collaboratore professionale sanitario Infermiere, cat. D, di cui al
CCNL di categoria Comparto Sanità vigente, con Contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.06.2020;
- che con comunicazione del 18.12.2020, acquisita al prot. n. 0125928/20 del
22/12/2020, la dipendente, in servizio presso il Presidio di Giulianova, rassegnava le dimissioni volontarie con decorrenza dal 20 dicembre 2020, senza preavviso;
- che con nota prot. N. 0012121/21 del 21/01/2021 la di prendeva Pt_3 Pt_1
atto della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con decorrenza 21/12/2020 e comunicava alla dipendente che con ordinanza n. 81 del
20/01/2021 dell'UOC Gestione del Personale, era stata accolta l'istanza, disponendo altresì che non avendo la medesima rispettato il termine di preavviso ex art. 72 comma 4 del CCNL del Comparto Sanità del 21/05/2018, era tenuta a corrispondere l'indennità dovuta per il mancato preavviso, pari ad € 1775,23, previsto dal contratto individuale di lavoro come da prospetto economico allegato;
- che con successiva nota prot. N.0042029/22 del 08/04/2022, l' contestava Pt_1
alla il mancato rispetto del termine di preavviso che aveva comportato il CP_1 pagamento dell'intera mensilità di dicembre, provocando l'indebito pagamento di
2 10 giornate eccedenti quelle effettivamente lavorate. Aggiungeva inoltre che nel mese di luglio, la stessa aveva usufruito di 28 giorni di congedo parentale retribuito al 50% mentre nel relativo cedolino si era applicata la percentuale intera, generandosi così un debito residuo di nette € 2.272,10 di cui chiedeva la restituzione;
- che con nota n. 0046731 del 22/04/2022 a rettifica della precedente, l'Azienda comunicava che la somma da restituire era pari a nette € 3.408,83;
- che con nota del 28/02/2023, prot. N. 0018146/23, nel richiamare le precedenti note, relative all'indennità di mancato preavviso, all'indebito pagamento di n.10 giornate eccedenti quelle effettivamente lavorate nel mese di dicembre 2020 e alla fruizione di 28 giorni di congedo parentale retribuito al 50% nel mese di luglio
2020, al quale era stata invece applicata la percentuale intera, l'Azienda diffidava la ad adempiere alla restituzione dell'importo di € 3.331,34 . Inoltre, con CP_1
riferimento alla nota n. 0059162 del 30/05/2022 con la quale la sig.ra CP_1
aveva fatto presente di voler provvedere al pagamento delle somme dovute, previo Parte conguaglio con le ferie maturate e non godute, l' replicava che queste non potevano essere compensate per espressa previsione di legge, ex art. 49, commi 9 e
11 del CCNL 2/11/2022 che nel prevedere la monetizzazione solo all'atto di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti delle vigenti norme di legge, fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia che all'art. 5, comma 8 del
D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012 prevede che le ferie maturate e non godute “non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”. Concludeva affermando che parte del debito era stata compensata con le somme dovute alla dipendente per gli arretrati contrattuali in applicazione del CCNL 2/11/2022, residuando quindi un debito di € 3.331,34.
In punto di diritto richiamava, in ordine all'indennità per mancato preavviso, l'articolo
85 del CCNL Comparto Sanità, il quale prevedeva un periodo di preavviso di un mese per il caso di dimissioni del dipendente con anzianità fino a 5 anni, quantificate nel caso di specie, in € 1972,48.
3 Aggiungeva che per il periodo 1/07/2020-28/07/2020 la dipendente aveva presentato in ritardo richiesta di congedo parentale, percependo l'intera retribuzione, anziché il 50% ai sensi dell'articolo 42 comma 5 D.Lvo 251/2001, con conseguente diritto dell' Parte_1
a pretenderle la restituzione del maggior importo corrisposto, ai sensi dell'articolo 2033 c.c..
1.2. La parte resistente, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita ed a seguito della integrazione documentazione di parte ricorrente in ordine alla correttezza dell'indirizzo pec usato per la notifica, ne va dichiarata la contumacia.
1.3. La causa veniva, dunque, rinviata per la discussione all'udienza del 26.3.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti, per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Prima di passare al merito della vicenda è necessario verificare la corretta integrazione del contradditorio ed in particolare è necessario dichiarare la contumacia di parte resistente. Part La ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1 all'indirizzo pec di parte resistente, per come risultante dal Email_3
Pubblico Registro ì I.N.A.D. (Indice Nazionale dei Domicili Digitali).
Riguardo alla possibilità di notificare atti giudiziari all'indirizzo pec della persona fisica è opportuno richiamare la normativa di riferimento.
Ai sensi dell'articolo 3 ter della Legge del 21/01/1994 - N. 53, applicabile ratione temporis, l'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo
6-quater del medesimo decreto.
4 L'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede quanto segue:
“
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere
o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater.
Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee guida (5) .
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza”.
Nel caso di specie l'indirizzo pec usato dalla parte ricorrente per la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio corrisponde a quello risultante dal pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, come risultante dalla documentazione prodotta dalla
Part i in sede di note del 21.3.2025. Pt_1
Ne consegue che la notifica del ricorso deve ritenersi correttamente perfezionata, con conseguente dichiarazione di contumacia di parte resistente.
3. Nel merito la domanda merita accoglimento.
La pretende nei confronti della sua ex dipendente il pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso, in ragione delle dimissioni volontarie rilasciate senza il rispetto del termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, nonché il diritto alla restituzione di alcune somme corrisposte indebitamente nel corso della prestazione lavorativa: si tratta della retribuzione al 100% anziché al 50% per la mensilità di luglio 2020, durante la quale la lavoratrice ha usufruito di congedo parentale facoltativo (periodo
1/07/2020-28/07/2020), nonché l'incidenza del rateo di 13° mensilità al 50% nello stesso periodo.
3.1. Quanto al diritto della al pagamento dell'indennità sostitutiva del Parte_1 mancato preavviso, come noto, in punto di diritto, l'art. 2118 c.c. prescrive che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente
è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso….”.
5 L'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750
c.c. per il contratto di agenzia, l'art. 1833 c.c. per il contratto di conto corrente etc.), adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 c.c. - adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente;
in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.
Nel caso di specie, la disciplina contrattualistica a cui fare riferimento per la determinazione del periodo di preavviso è contenuta nel CCNL relativo al personale del comparto sanità del 2.11.2022, valido per il triennio 2019-2022, il quale, all'articolo 85 prevede quanto segue:
“1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:
a. 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b. 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c. 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
Per anzianità deve intendersi quella maturata presso l'Azienda o Ente in cui si verifica la risoluzione salvo il caso in cui il dipendente provenga da un'altra amministrazione mediante il passaggio diretto di personale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Azienda o Ente ha diritto di
6 trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 49 comma 11 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all'art. 56 comma 11, lett. a) (Assenze per malattia).
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 72 (Termini di preavviso) del
CCNL del 21 maggio 2018.”
Trasponendo tali principi al caso di specie appare evidente che la dipendente resistente, con anzianità lavorativa fino a cinque anni, avrebbe dovuto garantire un termine di preavviso di un mese.
Al contrario, risulta che abbia rassegnato le dimissioni volontarie con comunicazione del 18.12.2020, acquisita al prot. n. 0125928/20 del 22/12/2020, con efficacia dal 21.12.2020.
Più in particolare, risulta che è stata assunta dalla in CP_1 Parte_1
data 1.6.2020 in qualità di C.P.S. collaboratore professionale sanitario Infermiere, cat. D, di cui al CCNL di categoria Comparto Sanità vigente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per poi presentare dimissioni volontarie con comunicazione del 18.12.2020, con efficacia dal 21.12.2020.
In tale comunicazione la dipendente dava atto di aver presentato domanda di comando per il Lazio e che contattata da Roma per il colloquio, aveva ottenuto la presa di servizio immediata entro il 21.12.2020, in quanto si trattava di un poso c.d. “Covid”, chiedendo di essere esonerata dal rispetto del periodo di preavviso.
Orbene, scegliendo di non costituirsi in giudizio, la parte resistente ha omesso di provare la sussistenza dei presupposti di urgenza posti a sostegno della immediatezza della
7 Part presa di servizio presso la i Roma, senza considerare che non è chiaro a quale normativa speciale la dipendente intendesse fare riferimento (vi sono state, infatti, ordinanze regionali nel periodo Covid-19 volte a facilitare lo spostamento di operatori socio sanitari, che però facevano riferimento al possibile esonero di periodi di preavviso superiori ad un mese e quindi non inerenti il caso di specie).
Alla luce delle precedenti considerazioni non può, dunque, negarsi il diritto della
[...]
di pretendere dalla ex dipendente l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, Parte_1 pari alla retribuzione per il periodo di preavviso da questa non dato, ammontante ad €
1972,48.
3.2. Va altresì riconosciuto il diritto della di recuperare la retribuzione Parte_1
corrisposta alla dipendente nella mensilità di luglio 2020, quando la stessa usufruiva del congedo parentale retribuito al 50%, mentre nel relativo cedolino veniva applicata la percentuale intera e quindi corrisposta la intera retribuzione.
In particolare, la dipendente nel mese di luglio 2020, usufruiva del congedo CP_1
parentale per 28 giorni, per il periodo 1/07/2020-28/07/2020, percependo lo stipendio per intero, pari ad € 1.439,00 al netto. L'indennità di congedo parentale doveva invece essere corrisposta nella misura del 50% ex art. 42 comma 5 D.Lvo 151/2001.
Il valore della retribuzione al 50% ex art. 42, comma 5, D.Lgs 151/2001 per congedo parentale per 28 giorni, ammonta ad € 920,50 e il rateo di tredicesima mensilità al 50% nello stesso periodo ammonta ad € 153,42.
In ordine al recupero da parte del datore di lavoro delle retribuzioni corrisposte indebitamente, è pacifico in giurisprudenza che l'accertamento di un pagamento indebito ed il relativo recupero costituiscono un atto doveroso, a carattere vincolato, e, parimenti, doverosa
è l'azione di recupero dell'indebito ex art. 2033 c.c., che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rilevano ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato.
Il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente costituisce un atto di natura privatistica, riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., e non un atto di esercizio di potestà amministrativa, di conseguenza non è applicabile la disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela.
8 Ne consegue che anche sotto tale profilo la domanda merita accoglimento.
Nella determinazione del quantum debeatur è possibile fare riferimento al conteggio di parte ricorrente, in quanto corretto sotto il profilo logico e di calcolo, oltre che immediatamente percepibili.
La mancata costituzione di parte resistente, che ha scelto di rimanere contumace, non ha peraltro apportato al giudizio elementi di valutazione differenti rispetto a quelli prospettati dalla parte ricorrente, oltre ad evidenziare una sostanziale indifferenza della parte rispetto agli esiti del giudizio.
Per l'effetto, va condannata a corrispondere alla la CP_1 Parte_1 somma di € 3.046,40 di cui: € 1972,48 per indennità sostitutiva da mancato preavviso, €
920,50 per indennità da congedo parentale nella misura del 50% ex art. 42, comma 5, D.Lgs
151/2001, € 153,42 quale rateo tredicesima mensilità maturata nel periodo illegittimamente erogatale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147, come da dispositivo (escludendo la fase istruttoria in quanto non espletata, liquidando i valori minimi stante la natura contumaciale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2277/2024,così provvede:
• in accoglimento della domanda, condanna a corrispondere alla CP_1 [...]
la somma complessiva di € 3.046,40, per i titoli meglio indicati in Parte_1 motivazione, oltre gli interessi legali a far data dalla domanda fino all'integrale soddisfo;
• condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di che liquida in € 49,00 a titolo di esborsi ed € 1.029,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 26.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(P.I. ), in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. , con sede in Parte_2 Pt_1
alla Circonvallazione Ragusa n. 1, elettivamente domiciliata in Giulianova Lungomare Zara
n.47, presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Orlandi (C.F. ) che la C.F._1
rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, giusta deliberazione n. 1421 del
5/07/2024 e procura in atti che dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176, comma 2, c.p.c., come modificato dal D.L. 14.03.2005, n. 35, conv. con modificazioni dalla
Legge 14.05.2005, n. 80, gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni di Cancelleria al fax n.
0858028450 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
Contro nata a [...] l'11 Controparte_1 CodiceFiscale_2
ottobre 1974 e residente in [...];
RESISTENTE-contumace
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “-Accertare e dichiarare che la sig.ra nata a [...] l'[...] e residente in [...], C.F. è debitrice dell' C.F._2 [...]
(P.I. ) della complessiva somma di € 3.046,40 data Parte_1 P.IVA_1 da: € 1972,48 per indennità sostitutiva da mancato preavviso, € 920,50 per indennità da congedo parentale nella misura del 50% ex art. 42, comma 5, D.Lgs 151/200, € 153,42 quale rateo tredicesima mensilità maturata nel periodo illegittimamente erogatale e per l'effetto condannarla al pagamento della complessiva somma di € 3.046,40 in favore dell'
[...]
(P.I. in persona del Direttore Generale e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, dott. , oltre gli interessi legali a far Parte_2 data dalla domanda fino all'integrale soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia anche a seguito della espletanda CTU contabile. Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente procedura.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Part 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.11.2024, la di ha Pt_1
agito in giudizio nei confronti di al fine di ottenere il pagamento della CP_1 somma di € 3.046,40, di cui € 1972,48 per indennità sostitutiva da mancato preavviso, €
920,50 per indennità da congedo parentale nella misura del 50% ex art. 42, comma 5, D.Lgs
151/200, € 153,42 quale rateo tredicesima mensilità illegittimamente erogatale.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, deduceva:
- che la assumeva alle proprie dipendenze, in Parte_1 CP_1
qualità di C.P.S. collaboratore professionale sanitario Infermiere, cat. D, di cui al
CCNL di categoria Comparto Sanità vigente, con Contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.06.2020;
- che con comunicazione del 18.12.2020, acquisita al prot. n. 0125928/20 del
22/12/2020, la dipendente, in servizio presso il Presidio di Giulianova, rassegnava le dimissioni volontarie con decorrenza dal 20 dicembre 2020, senza preavviso;
- che con nota prot. N. 0012121/21 del 21/01/2021 la di prendeva Pt_3 Pt_1
atto della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con decorrenza 21/12/2020 e comunicava alla dipendente che con ordinanza n. 81 del
20/01/2021 dell'UOC Gestione del Personale, era stata accolta l'istanza, disponendo altresì che non avendo la medesima rispettato il termine di preavviso ex art. 72 comma 4 del CCNL del Comparto Sanità del 21/05/2018, era tenuta a corrispondere l'indennità dovuta per il mancato preavviso, pari ad € 1775,23, previsto dal contratto individuale di lavoro come da prospetto economico allegato;
- che con successiva nota prot. N.0042029/22 del 08/04/2022, l' contestava Pt_1
alla il mancato rispetto del termine di preavviso che aveva comportato il CP_1 pagamento dell'intera mensilità di dicembre, provocando l'indebito pagamento di
2 10 giornate eccedenti quelle effettivamente lavorate. Aggiungeva inoltre che nel mese di luglio, la stessa aveva usufruito di 28 giorni di congedo parentale retribuito al 50% mentre nel relativo cedolino si era applicata la percentuale intera, generandosi così un debito residuo di nette € 2.272,10 di cui chiedeva la restituzione;
- che con nota n. 0046731 del 22/04/2022 a rettifica della precedente, l'Azienda comunicava che la somma da restituire era pari a nette € 3.408,83;
- che con nota del 28/02/2023, prot. N. 0018146/23, nel richiamare le precedenti note, relative all'indennità di mancato preavviso, all'indebito pagamento di n.10 giornate eccedenti quelle effettivamente lavorate nel mese di dicembre 2020 e alla fruizione di 28 giorni di congedo parentale retribuito al 50% nel mese di luglio
2020, al quale era stata invece applicata la percentuale intera, l'Azienda diffidava la ad adempiere alla restituzione dell'importo di € 3.331,34 . Inoltre, con CP_1
riferimento alla nota n. 0059162 del 30/05/2022 con la quale la sig.ra CP_1
aveva fatto presente di voler provvedere al pagamento delle somme dovute, previo Parte conguaglio con le ferie maturate e non godute, l' replicava che queste non potevano essere compensate per espressa previsione di legge, ex art. 49, commi 9 e
11 del CCNL 2/11/2022 che nel prevedere la monetizzazione solo all'atto di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti delle vigenti norme di legge, fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia che all'art. 5, comma 8 del
D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012 prevede che le ferie maturate e non godute “non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”. Concludeva affermando che parte del debito era stata compensata con le somme dovute alla dipendente per gli arretrati contrattuali in applicazione del CCNL 2/11/2022, residuando quindi un debito di € 3.331,34.
In punto di diritto richiamava, in ordine all'indennità per mancato preavviso, l'articolo
85 del CCNL Comparto Sanità, il quale prevedeva un periodo di preavviso di un mese per il caso di dimissioni del dipendente con anzianità fino a 5 anni, quantificate nel caso di specie, in € 1972,48.
3 Aggiungeva che per il periodo 1/07/2020-28/07/2020 la dipendente aveva presentato in ritardo richiesta di congedo parentale, percependo l'intera retribuzione, anziché il 50% ai sensi dell'articolo 42 comma 5 D.Lvo 251/2001, con conseguente diritto dell' Parte_1
a pretenderle la restituzione del maggior importo corrisposto, ai sensi dell'articolo 2033 c.c..
1.2. La parte resistente, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita ed a seguito della integrazione documentazione di parte ricorrente in ordine alla correttezza dell'indirizzo pec usato per la notifica, ne va dichiarata la contumacia.
1.3. La causa veniva, dunque, rinviata per la discussione all'udienza del 26.3.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti, per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Prima di passare al merito della vicenda è necessario verificare la corretta integrazione del contradditorio ed in particolare è necessario dichiarare la contumacia di parte resistente. Part La ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1 all'indirizzo pec di parte resistente, per come risultante dal Email_3
Pubblico Registro ì I.N.A.D. (Indice Nazionale dei Domicili Digitali).
Riguardo alla possibilità di notificare atti giudiziari all'indirizzo pec della persona fisica è opportuno richiamare la normativa di riferimento.
Ai sensi dell'articolo 3 ter della Legge del 21/01/1994 - N. 53, applicabile ratione temporis, l'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo
6-quater del medesimo decreto.
4 L'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede quanto segue:
“
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere
o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater.
Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee guida (5) .
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza”.
Nel caso di specie l'indirizzo pec usato dalla parte ricorrente per la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio corrisponde a quello risultante dal pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, come risultante dalla documentazione prodotta dalla
Part i in sede di note del 21.3.2025. Pt_1
Ne consegue che la notifica del ricorso deve ritenersi correttamente perfezionata, con conseguente dichiarazione di contumacia di parte resistente.
3. Nel merito la domanda merita accoglimento.
La pretende nei confronti della sua ex dipendente il pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso, in ragione delle dimissioni volontarie rilasciate senza il rispetto del termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, nonché il diritto alla restituzione di alcune somme corrisposte indebitamente nel corso della prestazione lavorativa: si tratta della retribuzione al 100% anziché al 50% per la mensilità di luglio 2020, durante la quale la lavoratrice ha usufruito di congedo parentale facoltativo (periodo
1/07/2020-28/07/2020), nonché l'incidenza del rateo di 13° mensilità al 50% nello stesso periodo.
3.1. Quanto al diritto della al pagamento dell'indennità sostitutiva del Parte_1 mancato preavviso, come noto, in punto di diritto, l'art. 2118 c.c. prescrive che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente
è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso….”.
5 L'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750
c.c. per il contratto di agenzia, l'art. 1833 c.c. per il contratto di conto corrente etc.), adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 c.c. - adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente;
in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.
Nel caso di specie, la disciplina contrattualistica a cui fare riferimento per la determinazione del periodo di preavviso è contenuta nel CCNL relativo al personale del comparto sanità del 2.11.2022, valido per il triennio 2019-2022, il quale, all'articolo 85 prevede quanto segue:
“1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:
a. 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b. 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c. 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
Per anzianità deve intendersi quella maturata presso l'Azienda o Ente in cui si verifica la risoluzione salvo il caso in cui il dipendente provenga da un'altra amministrazione mediante il passaggio diretto di personale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Azienda o Ente ha diritto di
6 trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 49 comma 11 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all'art. 56 comma 11, lett. a) (Assenze per malattia).
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 72 (Termini di preavviso) del
CCNL del 21 maggio 2018.”
Trasponendo tali principi al caso di specie appare evidente che la dipendente resistente, con anzianità lavorativa fino a cinque anni, avrebbe dovuto garantire un termine di preavviso di un mese.
Al contrario, risulta che abbia rassegnato le dimissioni volontarie con comunicazione del 18.12.2020, acquisita al prot. n. 0125928/20 del 22/12/2020, con efficacia dal 21.12.2020.
Più in particolare, risulta che è stata assunta dalla in CP_1 Parte_1
data 1.6.2020 in qualità di C.P.S. collaboratore professionale sanitario Infermiere, cat. D, di cui al CCNL di categoria Comparto Sanità vigente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per poi presentare dimissioni volontarie con comunicazione del 18.12.2020, con efficacia dal 21.12.2020.
In tale comunicazione la dipendente dava atto di aver presentato domanda di comando per il Lazio e che contattata da Roma per il colloquio, aveva ottenuto la presa di servizio immediata entro il 21.12.2020, in quanto si trattava di un poso c.d. “Covid”, chiedendo di essere esonerata dal rispetto del periodo di preavviso.
Orbene, scegliendo di non costituirsi in giudizio, la parte resistente ha omesso di provare la sussistenza dei presupposti di urgenza posti a sostegno della immediatezza della
7 Part presa di servizio presso la i Roma, senza considerare che non è chiaro a quale normativa speciale la dipendente intendesse fare riferimento (vi sono state, infatti, ordinanze regionali nel periodo Covid-19 volte a facilitare lo spostamento di operatori socio sanitari, che però facevano riferimento al possibile esonero di periodi di preavviso superiori ad un mese e quindi non inerenti il caso di specie).
Alla luce delle precedenti considerazioni non può, dunque, negarsi il diritto della
[...]
di pretendere dalla ex dipendente l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, Parte_1 pari alla retribuzione per il periodo di preavviso da questa non dato, ammontante ad €
1972,48.
3.2. Va altresì riconosciuto il diritto della di recuperare la retribuzione Parte_1
corrisposta alla dipendente nella mensilità di luglio 2020, quando la stessa usufruiva del congedo parentale retribuito al 50%, mentre nel relativo cedolino veniva applicata la percentuale intera e quindi corrisposta la intera retribuzione.
In particolare, la dipendente nel mese di luglio 2020, usufruiva del congedo CP_1
parentale per 28 giorni, per il periodo 1/07/2020-28/07/2020, percependo lo stipendio per intero, pari ad € 1.439,00 al netto. L'indennità di congedo parentale doveva invece essere corrisposta nella misura del 50% ex art. 42 comma 5 D.Lvo 151/2001.
Il valore della retribuzione al 50% ex art. 42, comma 5, D.Lgs 151/2001 per congedo parentale per 28 giorni, ammonta ad € 920,50 e il rateo di tredicesima mensilità al 50% nello stesso periodo ammonta ad € 153,42.
In ordine al recupero da parte del datore di lavoro delle retribuzioni corrisposte indebitamente, è pacifico in giurisprudenza che l'accertamento di un pagamento indebito ed il relativo recupero costituiscono un atto doveroso, a carattere vincolato, e, parimenti, doverosa
è l'azione di recupero dell'indebito ex art. 2033 c.c., che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rilevano ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato.
Il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente costituisce un atto di natura privatistica, riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., e non un atto di esercizio di potestà amministrativa, di conseguenza non è applicabile la disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela.
8 Ne consegue che anche sotto tale profilo la domanda merita accoglimento.
Nella determinazione del quantum debeatur è possibile fare riferimento al conteggio di parte ricorrente, in quanto corretto sotto il profilo logico e di calcolo, oltre che immediatamente percepibili.
La mancata costituzione di parte resistente, che ha scelto di rimanere contumace, non ha peraltro apportato al giudizio elementi di valutazione differenti rispetto a quelli prospettati dalla parte ricorrente, oltre ad evidenziare una sostanziale indifferenza della parte rispetto agli esiti del giudizio.
Per l'effetto, va condannata a corrispondere alla la CP_1 Parte_1 somma di € 3.046,40 di cui: € 1972,48 per indennità sostitutiva da mancato preavviso, €
920,50 per indennità da congedo parentale nella misura del 50% ex art. 42, comma 5, D.Lgs
151/2001, € 153,42 quale rateo tredicesima mensilità maturata nel periodo illegittimamente erogatale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147, come da dispositivo (escludendo la fase istruttoria in quanto non espletata, liquidando i valori minimi stante la natura contumaciale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2277/2024,così provvede:
• in accoglimento della domanda, condanna a corrispondere alla CP_1 [...]
la somma complessiva di € 3.046,40, per i titoli meglio indicati in Parte_1 motivazione, oltre gli interessi legali a far data dalla domanda fino all'integrale soddisfo;
• condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di che liquida in € 49,00 a titolo di esborsi ed € 1.029,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 26.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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