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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. IN MO Presidente
2) dott. RI GR Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1078 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dall'Avvocato CACCIATORE Parte_1
ANGELO
- Appellante - C O N T R O in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. DINGHILE MICHELE
- Appellato - All'udienza del 23/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 274/2023 del 18.09.2023 il Tribunale di Sciacca ha respinto la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
10.06.2020, diretta a sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- Ordinare al Comune di di cessare immediatamente nei confronti della sig.ra CP_1 la ripetuta e diffusa condotta di mobbing e di straining posta in essere, nonché di Parte_1 cessare ogni atto discriminatorio di isolamento e lesivo della sua dignità umana e professionale;
- Ordinare al Comune di di attribuire alla sig.ra quelle CP_1 Parte_1 mansioni inerenti alla qualifica rivestita e relativi agli incarichi precedentemente svolti di istruttore amministrativo, categoria C, nell'ambito del servizio anagrafe, stato civile e ausiliare del traffico.
- Ordinare al Comune di di consentire alla sig.ra di poter CP_1 Parte_1 adempiere, in ogni caso, al dovere di rendere la sua prestazione lavorativa, disponendo che vengano predisposti tutti gli strumenti e le misure necessarie e che essa venga posta in un luogo di lavoro idoneo e sicuro;
1 - Condannare il al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra Controparte_1
a causa delle condotte descritte in premessa, danni da liquidarsi in via Parte_1 equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo. Con il beneficio delle spese, competenze ed onorari.” Il Tribunale ha preliminarmente preso atto della cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande dirette ad ordinare un “facere” all'ente locale, atteso l'intervenuto collocamento a riposo della ricorrente e della conseguente ineseguibilità dell'eventuale condanna;
nondimeno ha ritenuto necessario esaminare il merito delle domande medesime sia ai fini dell'accertamento del danno, di cui si chiedeva ristoro, sia ai fini della regolazione delle spese. Ha, dunque, escluso il configurarsi di una fattispecie di mobbing, mancando, nella prospettazione attrice, financo l'allegazione di uno dei suoi elementi costitutivi, segnatamente della volontà persecutoria unificante le condotte datoriali. Esaminando, in via subordinata, la questione della configurabilità di un'ipotesi di straining (non necessariamente caratterizzata dalla continuità delle condotte vessatorie e dalla sussistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro), l'ha parimenti esclusa alla luce degli esiti dell'istruzione, che avevano smentito la tesi del totale svuotamento delle mansioni e della asserita marginalizzazione della ricorrente, dovendo piuttosto contestualizzarsi gli atti organizzativi che l'avevano riguardata all'interno di una complessiva operazione di riorganizzazione degli uffici, posta in essere dal inoltre, la Controparte_1 mancanza di climatizzatori al tempo della permanenza della ricorrente presso il museo etno-antropologico ed il malfunzionamento delle dotazioni informatiche, circostanze delle quali la prova aveva offerto conferma, non apparivano di tale gravità da rivelare, neanche in via presuntiva, una natura stressogena e da integrare, pertanto, la fattispecie dello straining. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_1 riforma. Il ha resistito al gravame. Controparte_1
All'udienza del 23/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia escluso la sussistenza di un'ipotesi di mobbing, che avrebbe dovuto, invece, essere ravvisata nella concatenazione logico-temporale delle diverse condotte denunciate, nella loro protrazione per lungo tempo e nella loro finalizzazione ad isolare la demansionandola ed escludendola da occasioni di formazione e Pt_1
2 dall'organizzazione dell'ente; dalle circostanze evidenziate in ricorso (in punto di fatto non contestate dal avrebbe infatti, a suo dire, dovuto desumersi, CP_1 anche in via presuntiva, l'intento vessatorio e discriminatorio del datore di lavoro, puntualmente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio (ove aveva ipotizzato che siffatte condotte avessero trovato causa nella “presunta appartenenza politica della ricorrente allo schieramento politico opposto” a quello dell'amministrazione insediatasi dopo l'ultima tornata elettorale) e ribadito nelle note difensive depositate nel corso del giudizio. Con il secondo motivo censura la sentenza gravata perché avrebbe minimizzato gli effetti dei provvedimenti organizzativi adottati dal e CP_1 riguardanti la sua posizione lavorativa, giustificandone altresì l'adozione alla luce di una mera esigenza di riorganizzazione degli uffici;
evidenzia piuttosto che, al di là del dato formale, tali provvedimenti avevano complessivamente determinato delle condizioni lavorative (progressivo isolamento, svuotamento delle mansioni, confinamento in ambienti inidonei) che l'avevano posta in una “costante condizione di inferiorità”. Quanto, in particolare, alla deprivazione delle mansioni, circostanza sulla quale si sofferma con il terzo motivo, deduce come la stessa fosse chiaramente emersa dalla compiuta istruzione, con particolare riguardo al periodo in cui la stessa era stata adibita alla biblioteca;
sottolinea, a tal proposito, il malfunzionamento delle dotazioni informatiche, neppure collegate ad internet, la scarsa affluenza dell'utenza presso detta struttura dalla quale, peraltro, dal 2018, era stata asportata la quasi totalità dei libri;
evidenzia, altresì, di non aver ricevuto alcuna formazione, in vista della sua adibizione a tali compiti, né alcun ordine di servizio che le indicasse le mansioni da svolgere. Lamenta, ancora, che il Tribunale non avrebbe valutato l'illogicità della scelta organizzativa dell'ente di adibirla alla biblioteca anziché ad altri uffici, dove avrebbe potuto mettere a frutto l'esperienza acquisita grazie alle sue pregresse esperienze lavorative (impiegata presso l'Ufficio di Anagrafe, ausiliario del traffico, impiegata ai servizi socio assistenziali, culturali e pubblica istruzione, ed infine destinataria di delega di autenticazione di copie e sottoscrizioni); uffici il cui fabbisogno di personale era stato, invece, soddisfatto mediante il ricorso allo straordinario o all'applicazione di lavoratori provenienti da altri comuni. Conclude deducendo che, una volta ritenuta provata la natura mobbizzante delle condotte denunciate, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere accertato altresì il danno alle stesse conseguenti, dimostrato dal fatto che dal 2012 la stessa era in cura presso il Centro di Salute Mentale dell' e sottoposta a terapia farmacologica per
3 curare i disturbi di tipo psichiatrico (“sindrome ansioso-depressiva”) indotti dalle descritte condizioni lavorative. L'appello non può essere accolto. La condotta datoriale illecita lamentata dalla dalla quale deduce di Pt_1 aver subito un danno non patrimoniale, è stata dalla stessa ricondotta alla fattispecie del mobbing – o, in subordine, dello straining –; essa risulterebbe integrata da una serie di provvedimenti o comportamenti con i quali l'amministrazione l'avrebbe, sin dal 2008, “isolata anche fisicamente, svuotato di contenuto le sue mansioni costringendola a rimanere totalmente inerte, relegata in luoghi di lavoro non idonei e non conformi alle normative sulla sicurezza, privata degli strumenti necessari per svolgere una qualsivoglia attività lavorativa, non l'ha mai formata e l'ha discriminata, preferendo altri nelle mansioni che ben poteva svolgere;
ed ancora, ha disatteso le sue richieste e non l'ha mai coinvolta nella organizzazione di quelle iniziative in qualche modo connesse o riconducibili ai luoghi (museo e/o biblioteca) nei quali essa stazionava totalmente inerte e inattiva”. Orbene, ritiene la Corte che gli esiti della compiuta istruzione non abbiano offerto convincente conferma di quelli che, secondo i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, sono gli elementi costitutivi delle fattispecie illecite dedotte dall'appellante. Appare opportuno ricordare che “Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico- fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (ex multis Cass. n. 3785 del 17.02.2009 e, da ultimo Cass. 10992 del 09/06/2020, ove si precisa che “Ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione”).
4 La fonte della responsabilità risarcitoria (contrattuale) derivante da siffatte condotte viene ricondotta al precetto di cui all'art. 2087 c.c. il quale - “norma di chiusura” interpretabile estensivamente alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ai quali deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro - include nell'obbligo datoriale di “tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” anche quello dell'adozione di ogni misura “atipica” diretta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (v. Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291). Questo implica anche l'obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici (v. Cass. 7 febbraio 2023, n. 3692, la quale ha affermato che: “è illegittimo che il datore di lavoro consenta colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ. È, infatti, comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 cod. civ.); si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1509) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972) e questa S.C. ha del resto già ritenuto che le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico (Cass. 3028/2013 cit. e, prima Cass. 21 ottobre 1997, n. 10361), per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica (d.P.R. n. 1124/1965 e d.lgs. n. 38/2000, nelle forme della c.d. "costrittività organizzativa"), non sono in sé ragione di responsabilità datoriale, se appunto non si ravvisino gli estremi della colpa comunque insiti nel disposto dell'art. 2087 cod. civ.”. Fonte di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. è, dunque, anche il c.d. straining, che si verifica “quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164) o esse siano limitate nel numero (Cass. 29 marzo 2018, n. 7844), ma anche
5 nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291)” (v. Cass. n. 33428/2022). In sostanza, ciò che conta ai fini della verifica di una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. è il configurarsi di una condotta, imputabile al datore di lavoro anche a titolo di colpa, atta a provocare - o anche soltanto a consentire il mantenimento di - un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori;
derivando da ciò la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio (cfr. Cass.
7.2.2023 n. 3692; n. 31912/2024); con l'avvertenza che – chiarisce ancora la Suprema Corte - si resta invece al di fuori del perimetro di tale responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (in termini v., oltre alla giurisprudenza sopra citata, anche Cass. n. 15159 del 2019; Cass. n. 16580 del 2022; Cass. n. 27685 del 2025). Di qui l'obbligo del giudice di valutare, anche in assenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi sotto la fattispecie del mobbing, se dai fatti dedotti e provati - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale o altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (Cass. n. 3291/2016; v. anche Cass. n. 18164/2018); la ricordata portata costituzionale della materia trattata comporta, infatti, la necessità che le condotte potenzialmente lesive dei diritti di cui si tratta siano soggette a prove presuntive;
ciò esige che il Giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri e quindi esclude che, avendo a disposizione una pluralità di indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. 9 marzo 2012, n. 3703); in tale procedimento deduttivo occorre altresì fare ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., anche a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (vedi per tutte: Cass. 5 novembre 2012, n. 18927 cit.; Cass. n. 4664/2024). Calando tali condivisi principi al caso di specie, va anzitutto osservato che l'allegazione dell'intento persecutorio, proprio del mobbing, benché non chiaramente esposta nel ricorso introduttivo del giudizio (nel quale, alle pagg. 3 e 12, si era
6 piuttosto ipotizzato un intento discriminatorio, asseritamente provocato dalla presunta appartenenza della ricorrente “ad uno schieramento politico opposto a quello della amministrazione in carica”, intento, questo, ontologicamente diverso da quello che sorregge il mobbing, essendo la condotta discriminatoria diretta a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione della sussistenza del fattore di rischio, a prescindere da un intento di emarginazione, invece proprio del mobbing), era comunque entrato nella dialettica processuale a mezzo delle note difensive del 15.03.2021; ivi, infatti, modificando in parte qua la prospettazione contenuta in ricorso (mediante un'ammissibile emendatio libelli), la aveva dedotto che, una Pt_1 volta venuta a conoscenza delle sue fragili condizioni di salute psichica, l'amministrazione comunale aveva voluto “far peggiorare il suo stato di salute con l'isolamento e con la inattività totale”. Tale asserzione rende, dunque, necessario indagare la ricorrenza o meno di tale fine illecito, in tesi unificatore delle diverse condotte lamentate dalla lavoratrice, in quanto astrattamente idoneo ad integrare l'elemento soggettivo del mobbing. Ebbene, ritiene la Corte che l'esclusione del dedotto intento persecutorio emerga, anzitutto, dalla natura pluridirezionale di taluni provvedimenti, additati, invece, dalla quali elementi indiziari dell'illecito denunciato;
al contrario, tale Pt_1 caratteristica ne rivela la valenza neutra rispetto alla verifica di che trattasi, dovendosene escludere l'idoneità oggettiva, ancor prima che l'intenzionalità, ad incidere (peggiorandole) in modo esclusivo sulle condizioni lavorative della Pt_1
Viene, sotto tale profilo, in considerazione, anzitutto il provvedimento del 4.09.2008 (doc. 13 prod. appellante), con cui alla stessa venne revocata la delega all'autentica delle copie e delle sottoscrizioni, provvedimento che riguardò contestualmente ben otto dipendenti, in vista della redistribuzione di tali compiti ad altro personale. Viene ancora in rilievo il provvedimento organizzativo del 23.09.2011 (doc. 14) con cui il provvide ad una nuova complessiva distribuzione del CP_1 personale tra i diversi settori, nel contesto di una integrale riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
in tale contesto, vennero destinati al 5° settore (nel quale erano compresi il teatro, il museo etno-antropologico e la biblioteca) ben cinque dipendenti (tra cui la , oltre la responsabile, mentre con Pt_1 Testimone_1 tale provvedimento tre dipendenti vennero subito assegnati alla biblioteca, la venne, invece, assegnata al museo etno-antropologico con altra determina Pt_1 immediatamente successiva (del 30.09.2011, v. doc. 15) che, sebbene formalmente separata, si inserisce, a formarne un unicum, nel contesto del precedente provvedimento organizzativo;
tale ultimo provvedimento, in particolare – come si
7 legge nella sua motivazione, attuava l'intento dell'amministrazione di “istituire ed attivare… presso lo stabile denominato ex ...” il predetto museo: trattavasi, Parte_2 dunque, di una nuova iniziativa intrapresa dall'amministrazione appena insediatasi, diretta a valorizzare tale risorsa culturale del territorio;
l'assegnazione della Pt_1 alla struttura museale, pertanto, lungi da assumere un significato marginalizzante, va letta nell'alveo di tale progettualità, alla cui attuazione la avrebbe dovuto, in Pt_1 quanto alla stessa assegnata, collaborare. Anche il successivo provvedimento del 1°.07.2013, con cui l'odierna appellante venne assegnata alla biblioteca, non rivela, di per sé, il benché minimo indizio di un intento marginalizzante;
va, infatti, osservato, che la stessa vi venne destinata insieme alla quest'ultima con incarico di responsabile, la quale vi Tes_1 prestò servizio, insieme alla sino al 2016 (per essere, poi, trasferita al Pt_1
Settore Affari Genali con determinazione n. 10 del 14.12.2016, v. doc. 33); l'assegnazione di due dipendenti – e prima ancora, dal 2011 al 2013, di ben tre lavoratori - alla biblioteca, oltre ad escludere l'asserito intento marginalizzante della destinazione della a tale servizio, testimonia altresì la sussistenza di un Parte_1 effettivo fabbisogno di personale, necessario ad assicurarne la funzionalità; la scelta, poi, di destinarvi la – oltre che la – anziché altri dipendenti, non Pt_1 Tes_1 appare affatto illogica quanto piuttosto giustificata dalla loro pregressa assegnazione al medesimo settore oltre che dalla concomitante chiusura del museo, cui inizialmente la era stata assegnata (v. relazione di sopralluogo del Pt_1
Dipartimento di prevenzione dell' del 20.9.2013; v. doc. nn. 27 e 28 prod. appellante). D'altronde, in assenza di specifiche deduzioni comparative con i soggetti che, nel medesimo periodo, erano stati destinati ad altri servizi, e dei motivi per i quali la avrebbe vantato un vero e proprio diritto ad esservi assegnata al Pt_1 loro posto, le scelte operate dal in merito alla distribuzione dei propri CP_1 dipendenti tra i diversi uffici, rispettose dei rispettivi livelli professionali, restano del tutto insindacabili in questa sede, non potendo le stesse essere censurate per motivi di mera opportunità, come pare dedurre l'appellante. Rileva, ancora, al fine di escluderne l'intento persecutorio, la consecuzione temporale dei provvedimenti indicati dall'appellante come indizi della condotta mobbizzante. A tal proposito non è di poco rilievo che tra il primo ed il secondo dei menzionati provvedimenti sia trascorso circa un triennio, lasso temporale decisamente incongruo rispetto alla dedotta concatenazione logica di siffatti atti nel senso della dimostrazione (presuntiva) di un'intenzione persecutoria;
viene ancora
8 in considerazione il fatto che, poco prima della revoca della delega per le autentiche, con provvedimento del 20.08.2008, la medesima amministrazione comunale aveva adibito la ai servizi demografici, provvedimento questo che Pt_1 certamente il Sindaco non avrebbe adottato ove avesse meditato nei suoi confronti propositi marginalizzanti. Lamenta, ancora, la che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito Pt_1 conto l'inidoneità degli ambienti di lavoro cui la stessa era stata assegnata, privi di impianto di climatizzazione (v. deposizione teste e – per quanto riguarda Tes_2 il museo - non rispettosi delle basilari norme di salubrità e sicurezza (tant'è che il museo venne per questo chiuso nel 2013), oltre che sforniti di dotazioni informatiche funzionanti (v. doc. 16 e deposizione teste ). Testimone_3
Ebbene, premesso che nessun danno alla salute è stato lamentato come diretta conseguenza della mancanza di climatizzazione degli ambienti di lavoro o del mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, che portò alla chiusura del tali circostanze non possono rilevare neppure quali condotte (volutamente CP_3
o colposamente) mortificanti della dignità della lavoratrice. Tali inefficienze, in linea generale espressione di una mera negligenza da parte dell'amministrazione comunale – come detto, però, non foriera ex se di alcun danno concreto per la -, per quanto riguarda, più in particolare il museo, Pt_1 sembrano doversi contestualizzare alla luce dell'incipiente utilizzo di quei locali per tale attività, cui, come detto, s'era dato avvio con l'insediamento della nuova amministrazione;
tant'è vero che, nel periodo in cui la vi prestò servizio, Pt_1 vennero adottati alcuni accorgimenti diretti a renderlo maggiormente fruibile per l'uso programmato;
come, infatti, riferito dalla teste che si occupava delle Tes_3 pulizie del museo, inizialmente il locale era dotato di una sola porta di ingresso, mentre in un secondo momento vi fu collocata un'altra porta e una vetrata. E' poi documentale che tale progetto non ebbe seguito, atteso che, sulla scia di segnalazioni da parte della e del precedente sindaco, l' avviò Pt_3 un'attività ispettiva per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e che, nel corso di tale attività, non potendo ottemperare a tutte le prescrizioni impartite, il Comune provvide a chiudere la struttura. Orbene, in disparte l'esclusione, per i motivi appena chiariti, di qualsivoglia intento lesivo nelle rilevate inadeguatezze dei locali museali, non può neppure affermarsi che esse abbiano costituito, in modo oggettivo, un serio impedimento allo svolgimento delle mansioni della (difettando ogni allegazione e prova Pt_1 sul punto), né abbiano integrato condizioni di lavoro mortificanti;
è, anzi, emerso che il venne, in quello stesso periodo, utilizzato per iniziative culturali CP_3
9 (segnatamente attività didattico musicali ed altri eventi “come ad esempio la festa di San Vincenzo”: v. deposizione del teste ) che confermano l'intento di Testimone_4 valorizzare la struttura e la circostanza che le accertate inadeguatezze non ne impedirono comunque la fruizione da parte della cittadinanza;
anche tale utilizzo generalizzato dei predetti locali, rende, dunque, alquanto inconsistente la doglianza circa l'idoneità del servizio in essi prestato a ledere la propria dignità professionale. Non appare neppure condivisibile quanto dedotto dalla circa la sua Pt_1 esclusione dalle iniziative culturali che ebbero sede presso il museo, organizzate da soggetti esterni all'amministrazione comunale (v. deposizione : Persona_1
“negli anni 2012/13 la sig. frequentava il museo, occupandosi degli aspetti gestionali e Per_2 dell'arredamento del museo”); in difetto di allegazioni circa la sussistenza di espliciti provvedimenti che disponessero in tal senso, non si comprende come, stante il suo incarico di addetta alla struttura museale, la stessa non dovesse piuttosto ritenersi direttamente coinvolta, a vario titolo, nella loro realizzazione, quanto meno nella cura degli aspetti logistici o nell'accoglienza degli utenti. Anche le carenze afferenti alla funzionalità della biblioteca non rivelano alcuna intenzionalità offensiva né alcuna oggettiva efficacia mortificante della dignità lavorativa della Pt_1
Va anzitutto ricordato che tali locali – dei quali si lamenta ancora una volta la mancanza di climatizzazione - erano stati utilizzati, oltre che dagli utenti, anche da altri dipendenti (almeno fino al 2016) e destinati, in parte, anche ad altri scopi istituzionali (ad es. come sala consiliare); sicché eventuali carenze nelle loro dotazioni si riverberavano necessariamente a danno di tutti i soggetti – diversi dalla
- che, per ragioni di servizio o di ufficio, li frequentavano. Pt_1
Siffatte carenze costituiscono, dunque, meri disagi o scomodità di trascurabile rilevanza, inidonee a costituire, anche sul piano meramente oggettivo, situazioni stressogene in grado di rappresentare un concreto ed effettivo pregiudizio per la salute psicofisica della lavoratrice. Altro aspetto che l'appellante valorizza a sostegno della domanda è l'isolamento cui la stessa sarebbe stata sottoposta a motivo delle superiori assegnazioni, isolamento che la stessa appellante riferisce, in modo particolare, agli anni dal 2016 al 2021, ossia al periodo successivo al trasferimento della Tes_1 dalla biblioteca ad altri uffici;
tale situazione va, infatti, certamente esclusa per i periodi precedenti, sia presso il museo (come visto utilizzato per svariate iniziative culturali e, dunque, all'evidenza variamente frequentato), sia presso la biblioteca, non foss'altro che per la compresenza, sino al 2016, della responsabile, Tes_1
[...]
10 Premesso che il periodo lungo il quale si sarebbe protratta tale situazione di isolamento andrebbe limitato a circa tre anni, intercorrenti tra la metà dicembre del 2016 (epoca del trasferimento della d altro ufficio) sino al 1°.11.2019, data Tes_1 in cui la contestualmente alla sua stabilizzazione ex art. 20 comma 2 D. Pt_1
Lgs. n. 75/2017, venne assegnata, quale Istruttore Amministrativo cat. C, al Settore Amministrativo/Affari Generali (v. provvedimento del 25.10.2019, doc 45 prod. appellante), va osservato che l'isolamento di cui si duole l'appellante non può farsi discendere ex se dalla sua adibizione in via esclusiva alle mansioni di responsabile della biblioteca (v. doc. 1 prod. , dal momento che i locali dove si CP_1 espletava tale attività lavorativa, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, erano ubicati a poca distanza dagli altri uffici comunali e venivano utilizzati anche come sala consiliare, come riferito dal teste il che ne comportava, all'evidenza, Tes_2 la frequentazione non solo da parte dei consiglieri comunali durante le sedute del consiglio, ma, intuitivamente, anche dal personale amministrativo destinato alle attività connesse. Resta da esaminare l'ultimo aspetto evidenziato dalla relativo al Pt_1 dedotto demansionamento che lamenta, con riguardo al periodo della sua adibizione alla biblioteca, sotto diversi profili: anzitutto, deduce, la stessa non aveva ricevuto alcuna formazione mirata alla sua assegnazione alla biblioteca né le erano state indicate quali specifiche mansioni vi avrebbe dovuto svolgere;
inoltre, aggiunge, l'affluenza alla biblioteca era scarsissima (come testimoniato dai registri relativi ai prestiti di libri) e le sue mansioni, già ridottissime ed impedite dalla mancanza di strumenti di lavoro (dotazioni informatiche, linea internet), erano state ulteriormente svilite allorché, nel 2018, la maggior parte dei libri e degli scaffali era stata trasferita presso altri locali. Tutti questi aspetti sono stati puntualmente esaminati dal primo giudice, il cui esame viene censurato dall'appellante in quanto, a suo dire, ne avrebbe minimizzato l'efficacia lesiva travisando le risultanze istruttorie. Anche tali censure non meritano di essere condivise. Appare, anzitutto, corretta l'osservazione del Tribunale secondo cui, contrariamente a quanto lamentato dalla dalla prova espletata è emerso Pt_1
l'effettivo svolgimento, da parte sua, delle mansioni proprie dell'incarico ricoperto. La teste ha infatti riferito: “ci occupavamo insieme dei servizi da svolgere, Tes_1 tenuto conto anche delle piccole dimensioni del Comune e del poco afflusso di utenza”; la teste ha dichiarato: “posso affermare che la ricorrente cercava e mi portava i libri di cui Per_1 avevo bisogno”; similmente la teste “Durante il periodo in cui la ricorrente è stata in Tes_3 biblioteca, l'ho vista parlare con gli utenti della biblioteca per poi prendere i libri che consegnava
11 successivamente agli utenti della biblioteca”; il teste a ancora dichiarato: Testimone_4
“Mi sono recato qualche volta in biblioteca, circa una volta al mese, per consultare libri e anche per salutare la ricorrente e la sig.ra alle quali mi rivolgevo per il prestito del libro”. Tes_1
Ciò che emerge dalle riportate risultanze istruttorie è che, al di là della scarna affluenza di utenti, attestata dai registri prodotti e giustificata alla luce della non elevata popolazione del Comune di comunque il dovesse CP_1 CP_1 assicurare la funzionalità di tale servizio – effettivamente attivo - e che l'assegnazione della alla biblioteca fosse proprio finalizzata a tale scopo;
la Pt_1 rarefazione dei compiti che l'appellante vi doveva svolgere non dipendeva dunque affatto da un intento marginalizzante o mortificante, ma dalle caratteristiche stesse del tipo di servizio, che comunque doveva essere assicurato tramite (almeno) un lavoratore allo stesso addetto. Peraltro, come si ricava dal mansionario dei dipendenti comunali (prodotto dall'ente appellato), l'adibizione alla biblioteca di dipendenti di cat. C con il profilo professionale di istruttore amministrativo (come l'appellante) comportava l'espletamento delle seguenti mansioni: “…cura l'individuazione, descrizione, classificazione e/o trascrizione dei codici, manoscritti ed incunaboli per i quali sono previste specifiche conoscenze. Provvede ad inventariare la registrazione di fondi archivistici e delle membrane depositate in Biblioteca. Svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione nel campo bibliografico, biblioteconomico e delle tecnologie applicate alla conservazione, al ripristino e alla gestione, alla sicurezza ed alla fruizione del materiale librario ed, in genere, del materiale documentario custodito presso l'Amministrazione. Progetta nuove acquisizioni librarie e mantiene l'aggiornamento dell'evoluzione delle pubblicazioni e delle novità scientifiche e bibliografiche. Predispone proposte, relazioni ed atti amministrativi in ordine al servizio cui è preposto, provvedendo, in quanto necessario alla copia dattilografica o telematica del proprio lavoro comprese quelle riguardanti mostre ed esposizioni. Verifica le consegne ed i ritorni dei libri consegnati ai lettori.” Ben si comprende, dunque, che i compiti che la avrebbe dovuto Pt_1 svolgere presso la biblioteca (ed il cui contenuto la stessa avrebbe dovuto conoscere, in ragione del suo inquadramento contrattuale e delle responsabilità allo stesso connesse) non si esaurivano nella mera consegna dei libri ai lettori e nella verifica della loro restituzione (mansioni pure ordinariamente svolte dalla Pt_1 come accertato dalla prova testimoniale assunta), comprendendo invece un ampio ventaglio di attività in riferimento alle quali la stessa non ha dedotto alcunché, neppure di condotte datoriali ostative al loro svolgimento, ed il cui mancato espletamento, dunque, deve imputare soltanto a se stessa.
12 Viene, anzi, a tal proposito, in rilievo l'allegazione contenuta nel ricorso di primo grado secondo cui nel 2017, a seguito del decesso di un concittadino di moltissimi libri vennero donati alla biblioteca;
circostanza questa che, CP_1 lungi dall'integrare una causa di stress da costrittività lavorativa, avrebbe piuttosto dovuto rappresentare per la un'occasione per prodigarsi in un pieno e Pt_1 soddisfacente svolgimento delle mansioni proprie del suo ruolo, segnatamente nell'attività di catalogazione e sistemazione dei libri al fine di consentirne la consultazione all'utenza; anche sul punto nulla viene dedotto sui motivi del mancato impegno della stessa nel senso indicato. Non poteva, poi, certamente costituire una condizione ostativa all'espletamento delle menzionate mansioni la circostanza di non aver ricevuto – come peraltro riferito dalla anche con riferimento a se stessa - alcuna Tes_1 formazione in merito a tali compiti, trattandosi di mansioni afferenti al suo livello contrattuale (all'interno del quale, ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, vale il principio dell'equivalenza formale delle mansioni, prescindendo dagli specifici contenuti professionali), e dunque dalla stessa esigibili senza che si configurasse alcun obbligo formativo da parte del datore di lavoro e senza, pertanto, che la relativa omissione potesse assumere alcun significato marginalizzante. La situazione sopra descritta, dalla quale non è possibile trarre, neppure in via indiziaria, alcuna conferma della sussistenza di condizioni di lavoro stressogene perché mortificanti o marginalizzanti, ebbe, tuttavia, a subire un significativo mutamento nel 2018 allorché, come riferito dal teste “furono portati via Tes_2 dalla biblioteca la maggior parte dei libri unitamente agli scaffali e per questo il locale rimase quasi vuoto”. Il teste ha fatto riferimento al trasferimento della biblioteca presso altri locali, attività che si protrasse per diversi mesi, come emerge dalla lettura della nota del 5.02.2019 redatta dal segretario generale provinciale della CISL F.P. (all.40). Tale comunicazione, indirizzata al riveste indubbio rilievo nella CP_1 vicenda in esame in quanto con essa, per la prima volta, la per tramite della Pt_1 suddetta organizzazione sindacale, ebbe a lamentare il suo “mancato coinvolgimento” nonché “l'assenza di carico di lavoro compatibile con il suo profilo”, collegando tale situazione proprio alla circostanza dello smantellamento della biblioteca;
sebbene, infatti, con tale nota, si fosse precisato che la “da tempo, anche verbalmente, ha Pt_1 richiesto una giusta allocazione ed un carico di lavoro compatibile con il suo profilo”, non si ha tuttavia prova, in atti, di tale asserite precedenti segnalazioni;
né, comunque, la genericità dell'asserzione citata consente di stabilire a partire da che epoca la Pt_1 avrebbe avvertito e fatto presente il riferito disagio.
13 Orbene, stando al contenuto della menzionata nota e dalla registrazione delle conversazioni intrattenute a questo proposito, nel medesimo periodo, dalla stessa e dal di lei figlio con rappresentanti dell'amministrazione comunale (il cui contenuto non è stato minimamente contestato dal appellato;
v. doc. 47), si ritiene CP_1 che la lamentata situazione di inoperosità e di oggettivo svuotamento delle mansioni possa essersi protratta dalla metà del 2018 sino all'assegnazione della ad altro ufficio (1.11.2019); infatti, nella conversazione di cui s'è detto è la Pt_1 stessa che, dopo aver detto che sin dal 2011 avrebbe chiesto di lavorare, in Pt_1 seguito si contraddice ribadendo: “Allora, io è da un anno che vi dico, ho fatto un anno a giugno che chiedo di lavorare…”; la frase, riagganciandosi, confermandola, alla nota sindacale sopra ricordata, sorregge la tesi per cui la sua forzata inattività sarebbe sostanzialmente da collegare al processo di smantellamento della biblioteca che aveva di fatto svuotato le sue mansioni, sino a quel momento effettivamente svolte. D'altronde, non avendo il neppure dedotto di aver coinvolto la CP_1 nelle attività di trasferimento della biblioteca presso i nuovi locali, non si Pt_1 vede quali mansioni la stessa potesse ancora svolgere in quelli ormai svuotati di libri e scaffali;
sicché della situazione rappresentata dalla l'amministrazione Pt_1 avrebbe dovuto avere contezza sin dall'inizio del procedimento di smantellamento della biblioteca, dal quale non poteva ignorare sarebbe derivata la totale impossibilità per la stessa di svolgere qualsivoglia mansione. Deve, conclusivamente, ritenersi che, in disparte l'esclusione del fine persecutorio (la cui prova non è stata fornita dall'appellante, sulla quale gravava il relativo onere), non può negarsi che l'omessa assegnazione alla nel periodo Pt_1 sopra indicato, protrattosi per circa un anno, di un carico di lavoro compatibile con il suo inquadramento contrattuale, ha provocato – o consentito - una situazione di involontaria inoperosità astrattamente idonea a provocare un danno all'integrità psicofisica o alla personalità morale della lavoratrice. Trattandosi di una responsabilità contrattuale, la giurisprudenza di legittimità si è univocamente espressa nel senso che la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale, delle regole di condotta che assume essere state violate e del nesso di causalità tra tali condotte ed il danno subito (v. ex multis Cass. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. 13 ottobre 2015, n. 20533; Cass. 9 giugno 2017, n. 14468).
14 Ciò posto, pur nella dimostrata sussistenza di un comportamento datoriale integrante un inadempimento contrattuale, in relazione agli esiti dell'istruzione e, in particolare, alla documentazione medica prodotta dalla deve escludersi la Pt_1 sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva appena evidenziata ed il danno non patrimoniale lamentato dall'appellante. Esclusa, infatti, per tutte le motivazioni sopra esposte, alcun'efficacia costrittiva o stressogena collegabile alle condizioni di lavoro nelle quali la stessa ha prestato servizio sino alla metà del 2018, la patologia psichica dalla stessa sofferta sin dal 2012 (v. documentazione medica in atti) non può essere riferita alle suddette condizioni (prive, come detto, di alcuna oggettiva idoneità lesiva); la stessa non può tuttavia neppure essere eziologicamente collegata all'effettivo svuotamento delle sue mansioni (risalente alla metà del 2018) dal momento che non risulta allegato, né men che meno dimostrato, un aggravamento del suo stato di salute a seguito di tale evento. L'attestazione rilasciata nel 2019 dal Centro di Salute Mentale di Agrigento - presso il quale la stessa era “seppur saltuariamente” in cura - a mente della quale la
“sindrome ansioso depressiva” dalla quale la stessa era affetta sarebbe insorta come reazione a “particolari condizioni socio lavorative”, non è affatto in grado di dimostrare la risalenza di tale eziologia ad epoca anteriore al 2018, non essendo stata prodotta alcuna anamnesi di tal genere, di data anteriore all'attestazione stessa ed ai referti medici che certificano – peraltro sulla base di quanto riferito dalla paziente - tale presunta eziologia, rinvenendosi nella produzione documentale dell'appellante soltanto prescrizioni farmaceutiche comprovanti la (pacifica) risalenza della patologia al 2012, non la sua origine. Depone, ancora, nel senso dell'esclusione di una situazione di disturbo psichico conseguente ad una situazione di costrittività lavorativa, anche l'assenza, prima del 2018, di qualsivoglia segnalazione, da parte della di situazioni Pt_1 dalla stessa ritenute stressogene: non si reputano affatto sufficienti a tal fine né la segnalazione a sua firma del 18.01.2012 (doc.16) con cui la aveva fatto Pt_1 presente l'esigenza di munire il museo etno-antropologico di computers, stampante e di materiale per la pulizia e l'igiene (e con la quale non lamentava alcuna situazione di particolare disagio personale nello svolgimento delle mansioni assegnatele), né le lamentele da costei rivolte al sindacato e, per tramite di questo (v. nota del 4.11.2011, doc. 21), portate a conoscenza dell'ente pubblico, relative alla mancanza dei requisiti di sicurezza ex d. lgs. n. 81/2008 presso il medesimo museo. Né sono stati articolati mezzi istruttori per dimostrare la sussistenza di un patimento morale, anche avulso da una connotazione propriamente biologica, in
15 tesi conseguito al sofferto demansionamento;
sicché neppure sotto tale profilo può giungersi dall'affermazione di una responsabilità risarcitoria a carico dell'ente appellato. Pertanto l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 274/2023 resa il 18.09.2023 dal Tribunale di Sciacca. Condanna l'appellante a rifondere al le spese processuali Controparte_1 che liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 23/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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