TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/11/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 224/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. Maria Guaglianone, per il , impugna tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi depositati in atti e chiedendone l'accoglimento. Si riporta, altresì, alle conclusioni già rassegnate e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Andrea Zoccali, per si riporta alle note conclusive del 03/01/2025, già CP_2 depositate per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 07/03/2025, nonché - con riferimento all'eccezione di nullità sollevata d'ufficio dal Giudice all'udienza del 07/03/2025 - alle note difensive depositate il 04/04/2025, alla produzione documentale del 20/05/2025 e al verbale di udienza del 13/06/2025. Conclude, pertanto, chiedendo: in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 179.447,74 (oltre ulteriori interessi moratori dal 01/12/2019 sino al saldo, con anatocismo semestrale dalla data della domanda ai sensi dell'art. 1283 cod. civ.) o quella maggior o minor somma che risultasse accertata;
in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo a seguito di declaratoria di nullità del contratto ex art. 191 TUEL, accertare ex art. 2041 cod. civ. l'arricchimento senza giusta causa del e condannarlo a corrispondere in Controparte_1 favore di un indennizzo, da determinare in ragione delle fatture azionate con il CP_2 decreto ingiuntivo opposto, o nella maggiore o minore misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.. In ogni caso, con il favore delle spese di lite da determinare ai sensi del D.M. 55/2014, ivi incluse le spese generali.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
TE TA
pagina 1 di 7 R.G.N. 224/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TE TA, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 224/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Guaglianone (C.F. ); C.F._1
Opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti Andrea Zoccali (C.F. , Luca Szegö (C.F. C.F._2
e IA PI (C.F. ); C.F._3 C.F._4
Resistente
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il , in persona del Sindaco pro tempore, ha proposto opposizione al Controparte_1
Decreto Ingiuntivo n. 603/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 20/12/2019 e notificatogli il 07/01/2020 (proc. n. 533/2019 RG), con cui gli è stato ordinato il pagamento, in favore della società del complessivo importo di € 179.447,74, oltre interessi di mora e CP_2 spese e competenze della procedura monitoria.
pagina 2 di 7 1.1. A sostegno della domanda, parte opponente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda per carenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, nonché la nullità e l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto per carenza di procura. Nel merito, deduce di aver stipulato con la società in CP_3 data 20/02/2007, contratto di gestione temporanea dei tre depuratori siti in CP_1
(località Sottocastello, San Filippo-Zampolo e San Angelo) e che il 07/02/2008 la predetta società ha, poi, comunicato all'Ente locale di aver ceduto in favore della CP_4 il rapporto contrattuale per cui è causa, nonché i crediti vantati nei confronti del
[...]
e maturati a far data dal 01/02/2007, previa cessione in favore di questa del CP_1 proprio ramo di azienda relativo al servizio idrico, fognario e depurativo svolto nella provincia di avvenuta il 28/01/2008. Deduce, quindi, che a seguito di plurimi CP_4 sopralluoghi effettuati tra agosto e dicembre 2011 dai tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale (Ingg. , , e ) sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 emerse gravi inadempienze della nella gestione dei depuratori comunali, in CP_4 violazione degli artt. 10 ss. del contratto di appalto, il quale è stato poi dichiarato risolto dal con racc. a/r del 12/01/2012, prot. 247, giusta art. 53 del capitolato d'oneri di cui CP_1 al contratto, con conseguente riconsegna degli impianti da parte della in CP_4 data 31/01/2012. Deduce, quindi, che a causa delle inadempienze riscontrate ed al fine di ripristinare il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, nonché al fine di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria all'uopo necessari, ha dovuto affidare la gestione degli impianti ad altra ditta, dietro il corrispettivo di € 47.976,50, somma finanziata con le detrazioni, di pari importo, sulle liquidità delle mensilità (ottobre 2011 – gennaio 2012) pretese dalla suddetta società, oltre a corrispondere il diverso importo di € 18.104,89 in favore di in qualità di terzo pignorato per somme Controparte_5 dovute dalla alla a compensazione delle fatture nn. 575/2008 CP_4 CP_3
e 106/2009 e, infine, a versare l'importo di € 36.550,00 in favore di e Controparte_6
, dipendenti della previo esercizio del potere sostitutivo ex Persona_1 CP_4 art. 5 del D.P.R. n. 207/2010. Eccepisce, quindi, che nulla è dovuto in favore della
[...]
in virtù della compensazione del credito vantato dalla stessa mediante i suindicati CP_4 pagamenti, per un importo superiore al quantum richiesto dalla società opposta, nonché per prescrizione degli interessi moratori, precisando infine che gli importi oggetto delle fatture indicate nel ricorso monitorio alle lettere a) e g) non sono dovuti, in virtù di quanto previsto all'art. 8 del contratto di appalto del 20/02/2007 ed in quanto la seconda era stata emessa successivamente al 12/01/2012, data della risoluzione contrattuale. Conclude, pertanto, chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per inammissibilità e improponibilità del rito e per mancanza di procura;
nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal alla Controparte_1 società per quanto sopra indicato, nonché per prescrizione del credito e, per CP_2
l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto.
1.2. nel contestare le avverse doglianze, deduce preliminarmente che il credito CP_2 azionato è liquido ed esigibile. Deduce, inoltre, il rituale deposito della procura e del ricorso per ingiunzione e l'impossibilità di ricondurre eziologicamente l'inefficienza della gestione pagina 3 di 7 degli impianti di depurazione del a un inadempimento fraudolento da Controparte_1 parte del gestore, bensì all'inadeguatezza strutturale ed alla fatiscenza degli impianti stessi, come confermato dall'assoluzione degli amministratori della Controparte_4 pronunciata dal Tribunale di Paola nell'ambito del procedimento penale instaurato nei loro confronti. Eccepisce, quindi, la mancanza di prova del pagamento dell'importo di € 47.976,50, atteso peraltro che la non era tenuta ad eseguire lavori di manutenzione CP_4 straordinaria finalizzati alla rimessa in funzione di tutte le fasi della depurazione relative agli impianti per cui è causa, attività non ricomprese nell'oggetto dell'appalto del 20/02/2007. Eccepisce, inoltre, l'impossibilità del Comune di opporre in compensazione: i. la somma di € 18.104,89, atteso che i mandati di pagamento oggetto della procedura esecutiva non sono firmati e che gli stessi fanno riferimento a pignoramenti subiti da e non da CP_3
ii. il credito quantificato in € 36.550,00, atteso che la cessione in Controparte_4 favore di è già avvenuta al netto di tali pagamenti. La società opposta deduce, CP_2 ancora, che l'importo di € 7.337,00, di cui alla fattura n. 324/2008, è dovuto dal CP_1 per la “sostituzione integrale di lamiere in acciaio inox dei profili Thompson e delle canale di raccolta dei sedimentatori del depuratore in località Sottocastello” e, dunque, per attività estranea alla manutenzione straordinaria già pagata in via forfettaria dal e che CP_1 pure l'importo di € 19.613,92, relativo alla fattura n. 19 del 31/01/2012 per servizi prestati nel mese di gennaio 2012, è dovuto in ragione della prosecuzione della gestione dell'impianto fino al giorno della sua riconsegna, avvenuta il 31/01/2012. Evidenzia, inoltre, che la prescrizione è stata interrotta per effetto dell'invio della fattura n. 54 del 30/11/2013 e delle richieste di pagamento di avvenute nel 2012 e nel 2013 e di del CP_4 CP_2
03/11/2015. Conclude, pertanto, chiedendo: la declaratoria della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; il rigetto dell'opposizione e la conferma il Decreto de quo o, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 179.447,74, oltre ulteriori interessi moratori dal 01/12/2019 sino al saldo, con anatocismo semestrale dalla data della domanda ex art. 1283 cod. civ.
1.3. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale (
[...]
, , e ed è stato deciso con Tes_1 Parte_1 Parte_2 Testimone_2 sentenza contestuale, previa discussione della causa trattata in modalità cartolare.
2. L'opposizione è fondata e va accolta, per le ragioni che seguono.
2.1. Va premesso che, in materia di inadempimento del contratto di appalto, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto – tanto con azione ordinaria, quanto col ricorso monitorio – ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera o il servizio in conformità al contratto e alle regole dell'arte [cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024 (Rv. 672294 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010 (RV. 611262)]. Così, in caso di contestazione da parte del committente circa l'entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore e la loro corretta esecuzione, spetta a quest'ultimo la prova dell'entità, della natura e della regolare esecuzione dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento [Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025 (Rv. 673503 – 01); Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019 (Rv. 652214 - 01)], potendo la prova della pagina 4 di 7 sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata. Tali principi trovano applicazione anche in materia di appalto di servizi, essendo identica la disciplina e la ratio in punto di inadempimento.
2.2. Nella specie, l'Ente ha contestato l'inadempimento della nella Controparte_4 conduzione degli impianti di depurazione a partire dal mese di agosto 2011 fino a giungere alla risoluzione effettuata in data 12/01/2012 e alla ripresa in consegna degli impianti avvenuta in data 31/01/2012. La contestazione dell'inadempimento risale al mese di agosto 2011 (ma agli atti di causa vi sono anche contestazioni risalenti al mese di marzo dello stesso anno) e trova conferma sia dalla documentazione prodotta (cfr. e titolo esemplificativo doc. 17 produzione di parte opponente: nota prot. 6610 del 18/08/2011 di diffida trasmessa a mezzo telefax;
doc. 19 produzione di parte opponente: verbale di sopralluogo del 01/12/2011 effettuato dai tecnici incaricati dal doc. 22 CP_1 produzione di parte opponente: verbale di consistenza per la riconsegna degli impianti) sia dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio. Il teste , sentito all'udienza del 10/03/2023, all'epoca dei fatti dirigente Testimone_1 dell'Ufficio manutenzione del , ha riferito che nel mese di agosto 2011, Controparte_1 sono stati effettati diversi sopralluoghi presso gli impianti di depurazione e che “le apparecchiature non funzionavano […] la aveva degli obblighi di manutenzione sia CP_4 ordinaria che straordinaria. La avrebbe dovuto sostituire i macchinari perché CP_4 obbligata ed eseguire manutenzione straordinaria […] abbiamo fatto delle contestazioni alla società, la quale non ha però mai ottemperato, tant'è che siamo arrivati alla risoluzione del contratto” (cfr. verbale di udienza del 10/03/2023). Anche il teste , Parte_1 ingegnere in servizio alle dipendenze del all'epoca all'Ufficio manutenzione, ha CP_1 confermato di aver partecipato ai sopralluoghi e di essere a conoscenza delle contestazioni mosse alla ditta appaltatrice. Egli ha riferito che “Per ogni depuratore è stata individuata una serie di criticità […] l'impianto di Sotto Castello ci ha dato più problemi, anche perché si trovava a ridosso del mare. C'erano delle schiume su liquame in uscita. Ricordo di aver fatto notare al Geometra che non era possibile sversare in mare liquami in tali condizioni” (cfr. verbale di udienza del 10/03/2023). Il teste ha poi aggiunto di aver Parte_2 effettuato, insieme agli altri tecnici, “un sopralluogo nel mese di agosto [….] sono state messe a verbale le criticità rilevate in quell'occasione. In un verbale in particolare costatammo che i reflui in ingresso erano più chiari rispetto a quelli in uscita, in quanto c'era trascinamento dei fanghi […] Ricordo criticità relative inoltre al rotostaccio, che si trova nella fase iniziale della depurazione, come anche ai bidoni di raccolta dei fanghi, e anche l'ossidazione dei fanghi non avveniva regolarmente. Si denotava dalla colorazione e anche dalla schiuma presente in superfice. Nella sala dei compressori v'erano altre criticità, come sono state indicate nel verbale. Anche la griglia meccanica aveva delle disfunzioni” (verbale di udienza del 10/03/2023). A fronte di tali contestazioni, da circoscriversi temporalmente al periodo di gestione che va dal mese di agosto 2011 fino alla data del rilascio, avvenuta il 31 gennaio 2012, l'appaltatore non ha fornito alcuna prova di avere correttamente e integralmente pagina 5 di 7 adempiuto alle sue obbligazioni, concernenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto (così prevede espressamente il contratto) e la regolare tenuta di tutti i registri e formulari relativi al trattamento delle acque reflue e allo smaltimento dei rifiuti prescritti dalla normativa vigente. Alla mancanza di prova in ordine all'effettivo conseguimento da parte del creditore della prestazione (l'ente committente) del risultato promesso (la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione) segue il rigetto della domanda di pagamento del corrispettivo preteso per i mesi in questione. Al riguardo, non assume rilievo la sentenza di assoluzione n. 641/2018 resa dal Tribunale di Paola il 29/10/2018, né la menzionata pronuncia può essere considerata opponibile in questo giudizio ai sensi dell'art. 654 c.p.p. La sentenza in questione, infatti, manda assolti gli imputati dai reati loro ascritti per prescrizione o, comunque sia, per insufficienza della prova ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22883 del 30/10/2007 (Rv. 600388 - 01)]. Di certo nella citata pronuncia non vi è alcuna statuizione – né, del resto, poteva esserci, dato il diverso tipo di accertamento richiesto al Giudice e la diversa ripartizione degli oneri probatori nel processo penale – in ordine alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali gravanti sulla società opposta. Parimenti non può assumersi che, alla luce della richiamata sentenza, la conclamata condizione di inadeguatezza o di scarsa funzionalità degli impianti di depurazione gestiti dalla – caratteristica a quanto CP_4 pare comune a tanti altri impianti di depurazione della costa tirrenica – abbia reso impossibile l'esecuzione della prestazione con modalità diverse da quelle effettivamente adottate, perché anche tale circostanza andava adeguatamente provata, al fine di verificare l'imputabilità della condotta oggettivamente inadempiente del creditore opposto, a tacere del fatto che, a fronte di una prestazione inesigibile e di fatto non resa (o resa difformemente rispetto agli obblighi assunti), non può di certo opporsi il diritto a ricevere comunque il corrispettivo. D'altra parte, con particolare riferimento alle specifiche contestazioni risalenti all'anno 2011 (e non alle criticità strutturali dell'impianto di depurazione segnalate negli anni pregressi), il creditore opposto non ha fornito evidenza di aver rappresentato alla committente la necessità di interventi manutentivi (anche straordinari) per il ripristino della normale funzionalità delle attrezzature guaste, come aveva fatto in precedenza in altre occasioni. Pertanto, e in conclusione, al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ceditore opposto segue la perdita del diritto al corrispettivo per i mesi in cui è stato contestato l'inadempimento (ossia da agosto 2011 fino alla data di effettivo rilascio degli impianti di depurazione, avvenuto il 31/01/2012). Ne consegue che non può essere accolta la domanda di pagamento relativamente alle fatture nn. 593/2011 di € 1.005,75; 645/2011 di € 9.896,70; 698/2011 di € 19.005,75; 19/2012 di € 19.613,92. Così come non sono dovuti gli interessi moratori contabilizzati sulle fatture in questione e indicati nelle fatture emesse successivamente e indicate nel ricorso monitorio dalle lettere A-h alla lettera A-p e dalla lettera B-a alla lettera B-h.
2.3. Diverse considerazioni debbono essere effettuate per quanto riguarda le prestazioni eseguite nell'anno 2008. L'opposto ha chiesto il pagamento sia per lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel mese di luglio 2008 (fattura n. 324/2018) sia del corrispettivo pagina 6 di 7 per la gestione degli impianti relativa al mese di dicembre 2008 (fatture nn. 575/2008 di euro 15.854,29 e 106/2009 di euro 2.250,33). Il totale del credito ammonterebbe a € 25.4441,62 (iva inclusa). Ora, al di là delle contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla esigibilità del credito riportato dalla fattura n. 324/2018, in ragione del fatto che il contratto comprendeva anche l'esecuzione dei lavori straordinari, prevedendo un compenso forfettario del 10% sull'ammontare del corrispettivo annuo pattuito, deve rilevarsi che il ha opposto in compensazione (impropria) il
contro
-credito CP_1 maturato, tra l'altro, per aver dovuto sostenere i costi di ripristino degli impianti nella misura di € 47.976,50 [rectius € 39.650,00 (cfr. doc. 23, 24, 25 e 26). L'aver dovuto corrispondere ad altro soggetto la somma in questione per il ripristino della corretta funzionalità degli impianti con le attrezzature ivi esistenti, anche se in alcune componenti sostituite, e non già per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione – interventi manutentivi che “secondo quanto accertato dalle analisi chimico-fisiche e batteriologiche, hanno consentito il raggiungimento dei risultati attesi, ovvero lo scarico nei corpi ricettori finali dei reflui perfettamente depurati” (cfr. delibera n. 111 del 03/08/2012), onde non è vero che era impossibile con gli impianti affidati in gestione depurare correttamente i reflui
– induce a ritenere che le opere commissionate alla ditta rientravano negli Parte_5 obblighi contrattuali assunti dalla (cfr. artt. 4 e 6 del contratto) e da questa non CP_4 adempiuti, sicché le spese in questione debbono essere addebitate al creditore opposto secondo quanto dispone l'art. 125, co. 6, D. Lgs. 163/2006. Pertanto, nulla è dovuto anche per il pagamento delle fatture relative alle prestazioni effettuate da Controparte_4 nei mesi di luglio e dicembre 2008 e per gli interessi moratori relativamente a queste contabilizzate. Nulla è altresì dovuto anche per gli interessi moratori di cui alla fattura n. 54/2013, relativamente al periodo che precede la stipula del contratto di appalto, per mancanza di prova dell'esistenza del relativo titolo negoziale.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 603/2016. Rigetta la domanda formulata da e condanna il creditore opposto al pagamento CP_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 379,50 per esborsi ed € 14.103,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi. Paola, 22 novembre 2025. Il Giudice TE TA
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. Maria Guaglianone, per il , impugna tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi depositati in atti e chiedendone l'accoglimento. Si riporta, altresì, alle conclusioni già rassegnate e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Andrea Zoccali, per si riporta alle note conclusive del 03/01/2025, già CP_2 depositate per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 07/03/2025, nonché - con riferimento all'eccezione di nullità sollevata d'ufficio dal Giudice all'udienza del 07/03/2025 - alle note difensive depositate il 04/04/2025, alla produzione documentale del 20/05/2025 e al verbale di udienza del 13/06/2025. Conclude, pertanto, chiedendo: in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 179.447,74 (oltre ulteriori interessi moratori dal 01/12/2019 sino al saldo, con anatocismo semestrale dalla data della domanda ai sensi dell'art. 1283 cod. civ.) o quella maggior o minor somma che risultasse accertata;
in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo a seguito di declaratoria di nullità del contratto ex art. 191 TUEL, accertare ex art. 2041 cod. civ. l'arricchimento senza giusta causa del e condannarlo a corrispondere in Controparte_1 favore di un indennizzo, da determinare in ragione delle fatture azionate con il CP_2 decreto ingiuntivo opposto, o nella maggiore o minore misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.. In ogni caso, con il favore delle spese di lite da determinare ai sensi del D.M. 55/2014, ivi incluse le spese generali.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
TE TA
pagina 1 di 7 R.G.N. 224/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TE TA, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 224/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Guaglianone (C.F. ); C.F._1
Opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti Andrea Zoccali (C.F. , Luca Szegö (C.F. C.F._2
e IA PI (C.F. ); C.F._3 C.F._4
Resistente
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il , in persona del Sindaco pro tempore, ha proposto opposizione al Controparte_1
Decreto Ingiuntivo n. 603/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 20/12/2019 e notificatogli il 07/01/2020 (proc. n. 533/2019 RG), con cui gli è stato ordinato il pagamento, in favore della società del complessivo importo di € 179.447,74, oltre interessi di mora e CP_2 spese e competenze della procedura monitoria.
pagina 2 di 7 1.1. A sostegno della domanda, parte opponente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda per carenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, nonché la nullità e l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto per carenza di procura. Nel merito, deduce di aver stipulato con la società in CP_3 data 20/02/2007, contratto di gestione temporanea dei tre depuratori siti in CP_1
(località Sottocastello, San Filippo-Zampolo e San Angelo) e che il 07/02/2008 la predetta società ha, poi, comunicato all'Ente locale di aver ceduto in favore della CP_4 il rapporto contrattuale per cui è causa, nonché i crediti vantati nei confronti del
[...]
e maturati a far data dal 01/02/2007, previa cessione in favore di questa del CP_1 proprio ramo di azienda relativo al servizio idrico, fognario e depurativo svolto nella provincia di avvenuta il 28/01/2008. Deduce, quindi, che a seguito di plurimi CP_4 sopralluoghi effettuati tra agosto e dicembre 2011 dai tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale (Ingg. , , e ) sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 emerse gravi inadempienze della nella gestione dei depuratori comunali, in CP_4 violazione degli artt. 10 ss. del contratto di appalto, il quale è stato poi dichiarato risolto dal con racc. a/r del 12/01/2012, prot. 247, giusta art. 53 del capitolato d'oneri di cui CP_1 al contratto, con conseguente riconsegna degli impianti da parte della in CP_4 data 31/01/2012. Deduce, quindi, che a causa delle inadempienze riscontrate ed al fine di ripristinare il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, nonché al fine di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria all'uopo necessari, ha dovuto affidare la gestione degli impianti ad altra ditta, dietro il corrispettivo di € 47.976,50, somma finanziata con le detrazioni, di pari importo, sulle liquidità delle mensilità (ottobre 2011 – gennaio 2012) pretese dalla suddetta società, oltre a corrispondere il diverso importo di € 18.104,89 in favore di in qualità di terzo pignorato per somme Controparte_5 dovute dalla alla a compensazione delle fatture nn. 575/2008 CP_4 CP_3
e 106/2009 e, infine, a versare l'importo di € 36.550,00 in favore di e Controparte_6
, dipendenti della previo esercizio del potere sostitutivo ex Persona_1 CP_4 art. 5 del D.P.R. n. 207/2010. Eccepisce, quindi, che nulla è dovuto in favore della
[...]
in virtù della compensazione del credito vantato dalla stessa mediante i suindicati CP_4 pagamenti, per un importo superiore al quantum richiesto dalla società opposta, nonché per prescrizione degli interessi moratori, precisando infine che gli importi oggetto delle fatture indicate nel ricorso monitorio alle lettere a) e g) non sono dovuti, in virtù di quanto previsto all'art. 8 del contratto di appalto del 20/02/2007 ed in quanto la seconda era stata emessa successivamente al 12/01/2012, data della risoluzione contrattuale. Conclude, pertanto, chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per inammissibilità e improponibilità del rito e per mancanza di procura;
nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal alla Controparte_1 società per quanto sopra indicato, nonché per prescrizione del credito e, per CP_2
l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto.
1.2. nel contestare le avverse doglianze, deduce preliminarmente che il credito CP_2 azionato è liquido ed esigibile. Deduce, inoltre, il rituale deposito della procura e del ricorso per ingiunzione e l'impossibilità di ricondurre eziologicamente l'inefficienza della gestione pagina 3 di 7 degli impianti di depurazione del a un inadempimento fraudolento da Controparte_1 parte del gestore, bensì all'inadeguatezza strutturale ed alla fatiscenza degli impianti stessi, come confermato dall'assoluzione degli amministratori della Controparte_4 pronunciata dal Tribunale di Paola nell'ambito del procedimento penale instaurato nei loro confronti. Eccepisce, quindi, la mancanza di prova del pagamento dell'importo di € 47.976,50, atteso peraltro che la non era tenuta ad eseguire lavori di manutenzione CP_4 straordinaria finalizzati alla rimessa in funzione di tutte le fasi della depurazione relative agli impianti per cui è causa, attività non ricomprese nell'oggetto dell'appalto del 20/02/2007. Eccepisce, inoltre, l'impossibilità del Comune di opporre in compensazione: i. la somma di € 18.104,89, atteso che i mandati di pagamento oggetto della procedura esecutiva non sono firmati e che gli stessi fanno riferimento a pignoramenti subiti da e non da CP_3
ii. il credito quantificato in € 36.550,00, atteso che la cessione in Controparte_4 favore di è già avvenuta al netto di tali pagamenti. La società opposta deduce, CP_2 ancora, che l'importo di € 7.337,00, di cui alla fattura n. 324/2008, è dovuto dal CP_1 per la “sostituzione integrale di lamiere in acciaio inox dei profili Thompson e delle canale di raccolta dei sedimentatori del depuratore in località Sottocastello” e, dunque, per attività estranea alla manutenzione straordinaria già pagata in via forfettaria dal e che CP_1 pure l'importo di € 19.613,92, relativo alla fattura n. 19 del 31/01/2012 per servizi prestati nel mese di gennaio 2012, è dovuto in ragione della prosecuzione della gestione dell'impianto fino al giorno della sua riconsegna, avvenuta il 31/01/2012. Evidenzia, inoltre, che la prescrizione è stata interrotta per effetto dell'invio della fattura n. 54 del 30/11/2013 e delle richieste di pagamento di avvenute nel 2012 e nel 2013 e di del CP_4 CP_2
03/11/2015. Conclude, pertanto, chiedendo: la declaratoria della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; il rigetto dell'opposizione e la conferma il Decreto de quo o, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 179.447,74, oltre ulteriori interessi moratori dal 01/12/2019 sino al saldo, con anatocismo semestrale dalla data della domanda ex art. 1283 cod. civ.
1.3. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale (
[...]
, , e ed è stato deciso con Tes_1 Parte_1 Parte_2 Testimone_2 sentenza contestuale, previa discussione della causa trattata in modalità cartolare.
2. L'opposizione è fondata e va accolta, per le ragioni che seguono.
2.1. Va premesso che, in materia di inadempimento del contratto di appalto, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto – tanto con azione ordinaria, quanto col ricorso monitorio – ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera o il servizio in conformità al contratto e alle regole dell'arte [cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024 (Rv. 672294 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010 (RV. 611262)]. Così, in caso di contestazione da parte del committente circa l'entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore e la loro corretta esecuzione, spetta a quest'ultimo la prova dell'entità, della natura e della regolare esecuzione dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento [Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025 (Rv. 673503 – 01); Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019 (Rv. 652214 - 01)], potendo la prova della pagina 4 di 7 sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata. Tali principi trovano applicazione anche in materia di appalto di servizi, essendo identica la disciplina e la ratio in punto di inadempimento.
2.2. Nella specie, l'Ente ha contestato l'inadempimento della nella Controparte_4 conduzione degli impianti di depurazione a partire dal mese di agosto 2011 fino a giungere alla risoluzione effettuata in data 12/01/2012 e alla ripresa in consegna degli impianti avvenuta in data 31/01/2012. La contestazione dell'inadempimento risale al mese di agosto 2011 (ma agli atti di causa vi sono anche contestazioni risalenti al mese di marzo dello stesso anno) e trova conferma sia dalla documentazione prodotta (cfr. e titolo esemplificativo doc. 17 produzione di parte opponente: nota prot. 6610 del 18/08/2011 di diffida trasmessa a mezzo telefax;
doc. 19 produzione di parte opponente: verbale di sopralluogo del 01/12/2011 effettuato dai tecnici incaricati dal doc. 22 CP_1 produzione di parte opponente: verbale di consistenza per la riconsegna degli impianti) sia dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio. Il teste , sentito all'udienza del 10/03/2023, all'epoca dei fatti dirigente Testimone_1 dell'Ufficio manutenzione del , ha riferito che nel mese di agosto 2011, Controparte_1 sono stati effettati diversi sopralluoghi presso gli impianti di depurazione e che “le apparecchiature non funzionavano […] la aveva degli obblighi di manutenzione sia CP_4 ordinaria che straordinaria. La avrebbe dovuto sostituire i macchinari perché CP_4 obbligata ed eseguire manutenzione straordinaria […] abbiamo fatto delle contestazioni alla società, la quale non ha però mai ottemperato, tant'è che siamo arrivati alla risoluzione del contratto” (cfr. verbale di udienza del 10/03/2023). Anche il teste , Parte_1 ingegnere in servizio alle dipendenze del all'epoca all'Ufficio manutenzione, ha CP_1 confermato di aver partecipato ai sopralluoghi e di essere a conoscenza delle contestazioni mosse alla ditta appaltatrice. Egli ha riferito che “Per ogni depuratore è stata individuata una serie di criticità […] l'impianto di Sotto Castello ci ha dato più problemi, anche perché si trovava a ridosso del mare. C'erano delle schiume su liquame in uscita. Ricordo di aver fatto notare al Geometra che non era possibile sversare in mare liquami in tali condizioni” (cfr. verbale di udienza del 10/03/2023). Il teste ha poi aggiunto di aver Parte_2 effettuato, insieme agli altri tecnici, “un sopralluogo nel mese di agosto [….] sono state messe a verbale le criticità rilevate in quell'occasione. In un verbale in particolare costatammo che i reflui in ingresso erano più chiari rispetto a quelli in uscita, in quanto c'era trascinamento dei fanghi […] Ricordo criticità relative inoltre al rotostaccio, che si trova nella fase iniziale della depurazione, come anche ai bidoni di raccolta dei fanghi, e anche l'ossidazione dei fanghi non avveniva regolarmente. Si denotava dalla colorazione e anche dalla schiuma presente in superfice. Nella sala dei compressori v'erano altre criticità, come sono state indicate nel verbale. Anche la griglia meccanica aveva delle disfunzioni” (verbale di udienza del 10/03/2023). A fronte di tali contestazioni, da circoscriversi temporalmente al periodo di gestione che va dal mese di agosto 2011 fino alla data del rilascio, avvenuta il 31 gennaio 2012, l'appaltatore non ha fornito alcuna prova di avere correttamente e integralmente pagina 5 di 7 adempiuto alle sue obbligazioni, concernenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto (così prevede espressamente il contratto) e la regolare tenuta di tutti i registri e formulari relativi al trattamento delle acque reflue e allo smaltimento dei rifiuti prescritti dalla normativa vigente. Alla mancanza di prova in ordine all'effettivo conseguimento da parte del creditore della prestazione (l'ente committente) del risultato promesso (la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione) segue il rigetto della domanda di pagamento del corrispettivo preteso per i mesi in questione. Al riguardo, non assume rilievo la sentenza di assoluzione n. 641/2018 resa dal Tribunale di Paola il 29/10/2018, né la menzionata pronuncia può essere considerata opponibile in questo giudizio ai sensi dell'art. 654 c.p.p. La sentenza in questione, infatti, manda assolti gli imputati dai reati loro ascritti per prescrizione o, comunque sia, per insufficienza della prova ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22883 del 30/10/2007 (Rv. 600388 - 01)]. Di certo nella citata pronuncia non vi è alcuna statuizione – né, del resto, poteva esserci, dato il diverso tipo di accertamento richiesto al Giudice e la diversa ripartizione degli oneri probatori nel processo penale – in ordine alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali gravanti sulla società opposta. Parimenti non può assumersi che, alla luce della richiamata sentenza, la conclamata condizione di inadeguatezza o di scarsa funzionalità degli impianti di depurazione gestiti dalla – caratteristica a quanto CP_4 pare comune a tanti altri impianti di depurazione della costa tirrenica – abbia reso impossibile l'esecuzione della prestazione con modalità diverse da quelle effettivamente adottate, perché anche tale circostanza andava adeguatamente provata, al fine di verificare l'imputabilità della condotta oggettivamente inadempiente del creditore opposto, a tacere del fatto che, a fronte di una prestazione inesigibile e di fatto non resa (o resa difformemente rispetto agli obblighi assunti), non può di certo opporsi il diritto a ricevere comunque il corrispettivo. D'altra parte, con particolare riferimento alle specifiche contestazioni risalenti all'anno 2011 (e non alle criticità strutturali dell'impianto di depurazione segnalate negli anni pregressi), il creditore opposto non ha fornito evidenza di aver rappresentato alla committente la necessità di interventi manutentivi (anche straordinari) per il ripristino della normale funzionalità delle attrezzature guaste, come aveva fatto in precedenza in altre occasioni. Pertanto, e in conclusione, al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ceditore opposto segue la perdita del diritto al corrispettivo per i mesi in cui è stato contestato l'inadempimento (ossia da agosto 2011 fino alla data di effettivo rilascio degli impianti di depurazione, avvenuto il 31/01/2012). Ne consegue che non può essere accolta la domanda di pagamento relativamente alle fatture nn. 593/2011 di € 1.005,75; 645/2011 di € 9.896,70; 698/2011 di € 19.005,75; 19/2012 di € 19.613,92. Così come non sono dovuti gli interessi moratori contabilizzati sulle fatture in questione e indicati nelle fatture emesse successivamente e indicate nel ricorso monitorio dalle lettere A-h alla lettera A-p e dalla lettera B-a alla lettera B-h.
2.3. Diverse considerazioni debbono essere effettuate per quanto riguarda le prestazioni eseguite nell'anno 2008. L'opposto ha chiesto il pagamento sia per lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel mese di luglio 2008 (fattura n. 324/2018) sia del corrispettivo pagina 6 di 7 per la gestione degli impianti relativa al mese di dicembre 2008 (fatture nn. 575/2008 di euro 15.854,29 e 106/2009 di euro 2.250,33). Il totale del credito ammonterebbe a € 25.4441,62 (iva inclusa). Ora, al di là delle contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla esigibilità del credito riportato dalla fattura n. 324/2018, in ragione del fatto che il contratto comprendeva anche l'esecuzione dei lavori straordinari, prevedendo un compenso forfettario del 10% sull'ammontare del corrispettivo annuo pattuito, deve rilevarsi che il ha opposto in compensazione (impropria) il
contro
-credito CP_1 maturato, tra l'altro, per aver dovuto sostenere i costi di ripristino degli impianti nella misura di € 47.976,50 [rectius € 39.650,00 (cfr. doc. 23, 24, 25 e 26). L'aver dovuto corrispondere ad altro soggetto la somma in questione per il ripristino della corretta funzionalità degli impianti con le attrezzature ivi esistenti, anche se in alcune componenti sostituite, e non già per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione – interventi manutentivi che “secondo quanto accertato dalle analisi chimico-fisiche e batteriologiche, hanno consentito il raggiungimento dei risultati attesi, ovvero lo scarico nei corpi ricettori finali dei reflui perfettamente depurati” (cfr. delibera n. 111 del 03/08/2012), onde non è vero che era impossibile con gli impianti affidati in gestione depurare correttamente i reflui
– induce a ritenere che le opere commissionate alla ditta rientravano negli Parte_5 obblighi contrattuali assunti dalla (cfr. artt. 4 e 6 del contratto) e da questa non CP_4 adempiuti, sicché le spese in questione debbono essere addebitate al creditore opposto secondo quanto dispone l'art. 125, co. 6, D. Lgs. 163/2006. Pertanto, nulla è dovuto anche per il pagamento delle fatture relative alle prestazioni effettuate da Controparte_4 nei mesi di luglio e dicembre 2008 e per gli interessi moratori relativamente a queste contabilizzate. Nulla è altresì dovuto anche per gli interessi moratori di cui alla fattura n. 54/2013, relativamente al periodo che precede la stipula del contratto di appalto, per mancanza di prova dell'esistenza del relativo titolo negoziale.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 603/2016. Rigetta la domanda formulata da e condanna il creditore opposto al pagamento CP_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 379,50 per esborsi ed € 14.103,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi. Paola, 22 novembre 2025. Il Giudice TE TA
pagina 7 di 7