Articolo 23 della Legge 14 novembre 2016, n. 220
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11 dicembre 2016
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26 maggio 2021
Art. 23. Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensita' d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana. ((Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma 1.)) 2. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa e' determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24.
Entrata in vigore il 26 maggio 2021
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