Ordinanza collegiale 24 giugno 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11283 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11283/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03305/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3305 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Giovanni La Fauci, Massimo Nicoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde 2;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Questore di Roma del -OMISSIS-, notificato alla società ricorrente il 27 gennaio 2022, con il quale è stata disposta la sospensione per giorni sette della licenza del locale “-OMISSIS-”, in Roma, -OMISSIS- nn. 11, 12, 13, 14 e 15, angolo -OMISSIS- nn. 78 e 79, con conseguente chiusura dell'esercizio;
- della circolare M.I. Prot. 557/PAS/U/010024/12000.A(1) del 17 luglio 2019, richiamata nelle premesse del decreto del Questore di Roma del -OMISSIS-, ma non conosciuta dalla Società ricorrente;
- nonché di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso, ai provvedimenti sopra indicati, anche non conosciuto;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione dell'illegittima sospensione dell'attività e per il danno all'immagine della società e del legale rappresentante della stessa, titolare della licenza;
nonché per l'annullamento, ai sensi dell'articolo 116 c.p.a.,
- del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec dalla società ricorrente il 3 febbraio 2022 alla Questura di Roma, tramite il I Distretto -OMISSIS-, al fine di conoscere tutti gli atti che erano stati posti a fondamento della decisione di sospensione della licenza);
e per l'accertamento
del diritto di -OMISSIS- S.r.l. di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nella predetta istanza di accesso, con conseguente condanna della Amministrazione resistente all'ostensione degli stessi, ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11.4.2022:
- del decreto del Questore di Roma del -OMISSIS-, notificato alla società ricorrente il 27 gennaio 2022, con il quale è stata disposta la sospensione per giorni sette della licenza del locale “-OMISSIS-”, in Roma, -OMISSIS- nn. 11, 12, 13, 14 e 15, angolo -OMISSIS- nn. 78 e 79 con conseguente chiusura dell'esercizio;
- della relazione di servizio del 17 gennaio 2022 del Distretto di P.S. “-OMISSIS-”, a firma del Commissario Capo della Polizia di Stato Matteo De Bonis, trasmessa in data 14 marzo 2022 dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma;
- della circolare M.I. Prot. 557/PAS/U/010024/12000.A(1) del 17 luglio 2019, richiamata nelle premesse del decreto del Questore di Roma del -OMISSIS-, ma non conosciuta dalla Società ricorrente;
- nonché di ogni ulteriore atto precedente, anche non conosciuto, susseguente o comunque connesso, ai provvedimenti sopra indicati, ivi inclusi gli atti allegati alla relazione di servizio del 17 gennaio 2022 non conosciuti perché non trasmessi “perché rientrano nelle categorie di documenti inaccessibili essendo atti di polizia giudiziaria”;
nonché per il risarcimento
dei danni subiti e subendi in ragione dell'illegittima sospensione dell'attività e per il danno all'immagine della società e del legale rappresentante della stessa, titolare della licenza;
nonché per l'annullamento, ai sensi dell'articolo 116 c.p.a.
- della nota prot. 424001852 del 14 marzo 2022 con cui la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma ha trasmesso la relazione di servizio del 17 gennaio 2022, negando tuttavia l'accesso agli “atti relativi alla nota sopra citata”, chiesti dalla -OMISSIS- con istanza di accesso agli atti del 3 febbraio 2022, “sottratti all'accesso in quanto osta l'Art. 24 L. 241/90 in relazione all'art.3 co 1, lett. a del D.M. 415 del 10.05.1994, poiché rientrano nelle categorie di documenti inaccessibili essendo atti di polizia giudiziaria, quindi eventuali notizie potranno essere acquisite presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma”;
e per l'accertamento
del diritto di -OMISSIS- S.r.l. di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti indicati nella predetta istanza di accesso e ad oggi non ancora consegnati, con conseguente condanna della Amministrazione resistente all'ostensione degli stessi, ex artt. 22 e ss.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 23.4.2025 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.