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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1048/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai SI.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1048/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 8 aprile 2025 e promossa da:
– CF - rappresentata e difesa dall'Avv. ARMANDO Parte_1 C.F._1
CHIRUMBOLO – CF - in forza di mandato e procura speciale a margine del ricorso C.F._2 ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via
Giosuè Carducci n. 10;
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - elettivamente domiciliata in VIA A. TURCO, Controparte_1 C.F._3
n. 12, 88100 , presso lo studio dell'avv. STAIANO RITA ROSA – CF CP_1 C.F._4
- che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 09/10/2024, la SI.ra premetteva, in punto Parte_1 di fatto, di essere stata convivente more uxorio del SI. sino al 25 settembre 2018, Controparte_1 giorno in cui, lo stesso era è stato tratto in arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia
Terme, in esecuzione del provvedimento n. SIEP 373/2018;
- che, dalla loro convivenza, in data 28 dicembre 2018, era nata la piccola , nel Persona_1 momento in cui il si trovava ancora in regime detentivo;
Controparte_1
1 - che la minore come sopra generalizzata, sin dalla nascita, aveva da sempre vissuto con la madre, la quale si era sempre presa cura della stessa, provvedendo da sola al mantenimento della medesima ed occupandosi di ogni sua necessità;
- che, gli incontri tra padre figlia, sin dalla nascita di , erano stati per forza di cose assai sporadici e Per_1 per brevi momenti, proprio in considerazione della limitata possibilità di liberi spostamenti del;
CP_1
- che, con sentenza resa in data 8 giugno 2023 nell'ambito del Giudizio R.G. 269/2022, il Tribunale di Lamezia
Terme autorizzava il SI. , nato a Curinga (CZ) il [...], a [...] al Controparte_1 riconoscimento, quale propria figlia, di , nata a [...] il [...] e Persona_1 disponeva che quest'ultima aggiungesse al cognome della madre quello paterno, posponendo il cognome del padre all'attuale ed ordinava al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle conseguenti, necessarie annotazioni di legge (Cfr. sentenza resa in data 8 giugno 2023 – Causa RG 269/2022 – Tribunale di Lamezia Terme);
- che, il SI. procedeva – quindi - al formale riconoscimento della figlia Controparte_1 [...]
; Persona_2
- che, nelle more, i Servizi Sociali del Comune di Lamezia Terme trasmettevano - al Tribunale di Lamezia
Terme ed alla competente Procura della Repubblica - relazione di aggiornamento , con segnalazione urgente relativa al nucleo familiare del con la quale evidenziavano che lo stesso portava via Controparte_1 con sé le figlie minori per ospitarle non presso il luogo stabilito con i Servizi Sociali incaricati (ossia l'abitazione dei nonni paterni, sita in Acconia di Curinga), bensì presso una differente abitazione, sita nel
Comune di San Ferdinando (RC) ove, a seguito di accesso ispettivo, era stata riscontrata una situazione di promiscuità estremamente preoccupante e sul punto, nello specifico, così si esprimevano: “la situazione all'interno dell'appartamento appare inusuale e non sono del tutto chiari né i termini delle relazioni all'interno del nucleo, né i possibili, ulteriori, sviluppi della situazione” (Cfr. Relazione centro per le famiglie del 13 luglio 2023; in atti);
- che, successivamente il non cercava più la figlia e faceva perdere ogni Controparte_1 Per_1 propria traccia (vedi in tal senso, pressoché testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Tanto premesso, la SI.ra come in atti domiciliata, rappresentata e difesa, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme, affinché - previa fissazione di udienza di comparizione e termine per la notifica del ricorso e dell'emanando decreto - al SI. volesse: Controparte_1
I) Ordinare che la minore fosse affidata in via esclusiva alla madre;
Persona_2
II) Pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre SI.
e - nello specifico - disporre che il padre possa vedere la figlia solo per il tramite dei Controparte_1
Servizi Sociali, ovvero disporre ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
III) in subordine, ordinare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile della medesima presso la madre e modalità di visita da parte del padre come sopra indicate;
2 IV) condannare il SI. a contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1 Per_1 con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 150,00 (in modalità “tracciabile”), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ogni giorno 5 del mese sulle coordinate bancarie intestate alla SI.ra
in possesso del medesimo, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo Parte_1 esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive ecc. ecc. ) in ragione del 50% con la ricorrente;
V) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come per legge.
Si costituiva in giudizio il SI. chiedendo e ottenendo di essere rimesso in termini per Controparte_1 una nuova comparizione in giudizio che ne assicurasse la formale ed adeguata difesa e - con comparsa depositata di seguito in cancelleria in data 4 aprile 2025 - osservava funditus di avere nel corso degli anni sempre cercato di vedere le proprie figlie, nonostante i forti contrasti con la madre, SI.ra , che Pt_1 avevano reso il diritto di visita padre -figlie estremamente difficoltoso.
Dichiarava – infatti - che la ricorrente aveva da sempre e costantemente tenuto un atteggiamento reiteratamente e dichiaratamente ostativo alla relazione delle figlie con il padre, risultando non collaborativa, oltre che con il resistente. anche con i Servizi Sociali e con i professionisti incaricati nei vari procedimenti instaurati a tutela delle minori e (Tribunale di Lamezia Terme, Tribunale Per i Minorenni di Catanzaro). Per_3 Per_1
La lesione del diritto alla bigenitorialità induceva il SI. – già nel 2019 - ad adire il Tribunale CP_1 per i Minorenni competente ed il Presidente incaricava il Servizio Sociale di Lamezia Terme di promuovere interventi di orientamento, di sostegno e di rafforzamento della genitorialità in favore della madre, di attivare servizio di educativa domiciliare e di coordinarsi con il Consultorio.
Nello stesso anno veniva instaurato dalla SInora il giudizio n. 1554/2019 presso il Tribunale Pt_1 ordinario di Lamezia Terme;
il Presidente, con Ordinanza n. 4502/2020, affidava la minore alla madre Per_3 disponendo altresì che “sino a tutta la durata della detenzione il padre avrà facoltà di tenere contatti telefonici con la figlia minore che dovranno essere facilitati, stante la tenera età della minore, dalla madre” … “tale prescrizione in ragione della situazione attuale dei genitori, assume valore particolarmente pregnante nei confronti della madre la quale dovrà garantire ai familiari del resistente la possibilità di incontrare con frequenza la piccola senza opporre alcun impedimento o assumere alcun atteggiamento non Per_3 collaborativo o ostativo al riguardo” (vedi, in tal senso, il contenuto della seconda comparsa costitutiva in atti).
Nonostante le prescrizioni del Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, la ricorrente manteneva l'atteggiamento ostruzionistico nei confronti del SI. e la Procura della Repubblica presso lo CP_1 stesso Tribunale richiedeva emissione di decreto penale di condanna “perché eludeva l'applicazione del provvedimento emesso dal Giudice di Lamezia Terme il 18.5.2020 nell'ambito del procedimento
n.1554/2019”.
Nel 2021 il PMM proponeva ricorso presso il Tribunale Per i Minorenni chiedendo: la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, con nomina di curatore speciale, severe prescrizioni nei confronti della
3 madre, con riserva di richiedere la decadenza dalla responsabilità genitoriale all'esito della osservazione della condotta materna.
Durante l'istruttoria, i Servizi Sociali di Lamezia Terme depositavano apposita relazione, riferendo che era stato organizzato un programma di incontri tra la minore e il padre e che: ”la madre ha denotato Per_3 scarsa adesione e collaborazione allo svolgimento degli incontri anche adducendo difficoltà negli spostamenti, pur essendo stato attivato uno spazio in prossimità del domicilio materno;
che sono state osservate relazioni positive tra la bambina ed il padre”….”che la scarsa collaborazione della madre non ha sortito effetti positivi, nonostante la disponibilità della nonna paterna a prelevare la bambina dal domicilio materno”….”che il successivo trasferimento della madre con la bambina a Nocera Terinese hanno complicato la situazione”.
All'udienza del 30 settembre 2021, il Curatore speciale aveva inoltre richiesto l'imposizione di severe prescrizioni nei confronti della madre, affinchè seguisse un percorso di sostegno alla genitorialità e non continuasse ad ostacolare le relazioni con il padre, chiedendo altresì che, qualora la SInora avesse continuato con l'atteggiamento ostruzionistico, la piccola fosse affidata temporaneamente ai nonni paterni e Per_3 collocata presso questi.
Il 22 ottobre 2021 il Tribunale per i Minorenni emetteva decreto, prescrivendo alla : Pt_1
“A pena di decadenza della responsabilità genitoriale, dell'allontanamento della minore dalla casa familiare
e/o di diverso affidamento-collocamento della minore: di non ostacolare le relazioni tra il padre e la minore
di seguire le indicazioni dei Servizi Sociali.” Persona_4
L'excursus storico - processuale succintamente riportato, sebbene riguardi - nella specie - la figlia maggiore
, appariva utile – a suo modo di vedere - per far comprendere, nel caso in oggetto, il contesto familiare Per_3
e la personalità della ricorrente. Pers Se, come scritto da controparte in ricorso, gli incontri tra il e la piccola sono stati molto CP_1 sporadici e per brevi momenti” la causa era da individuarsi esclusivamente nella SI.ra . Pt_1
Nelle more, il resistente si era inoltre attivato al fine di addivenire ad un accordo con la SI.ra , Pt_1 soprattutto per disciplinare il diritto di visita, non trovando, tuttavia, alcuna disponibilità al riguardo.
Il SI. era sempre stato un padre amorevole e attento ai bisogni delle figlie ed era tuttora suo CP_1 desiderio riprendere la relazione con la piccola e con la figlia maggiore , proponendo, a Per_1 Per_3 tal proposito, il seguente esercizio del diritto di visita:
Il padre prenderà e terrà con sé la bambina ogni due settimane, prelevandole a Lamezia il sabato mattina alle ore 10,00 e riportandola domenica sera alle ore 19,00 in inverno e alle ore 20,30 d'estate. Pers Durante le festività natalizie la piccola trascorrerà la Vigilia e il Santo Natale con un genitore e il 31 e
Capodanno con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza; la Santa Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre seguendo il criterio dell'alternanza.
Per quanto alle vacanze estive la bambina trascorrerà 7 giorni a luglio e 7 giorni ad agosto con il papà, rilevando che si opera una scelta così limitata nel tempo per abituare la bambina (bambine).
4 In merito alla relazione dei Servizi riferita da controparte, evidenziava che, da più di un anno, aveva trasferito la propria residenza in , via Magna Grecia n. 272, ove attualmente viveva unitamente alla compagna, CP_1 SI.ra , e con i figli della stessa. Parte_2
In merito al mantenimento, precisava di non avere un'occupazione lavorativa stabile, ma che era comunque suo intendimento contribuire economicamente al mantenimento delle figlie con una somma proporzionata al proprio reddito e – dunque - non superiore alla somma complessiva di euro 200,00 per e Per_1 Per_3
e concludeva nei termini di cui in premessa, ovvero:
a) Disporre l'affidamento congiunto della piccola ad entrambi i genitori;
Persona_2
b) Stabilire che il SI. possa vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: CP_1
Il padre prenderà e terrà con sé la bambina ogni due settimane, prelevandole a Lamezia il sabato mattina alle ore 10,00 e riportandola la domenica sera alle ore 19,00 in inverno e alle ore 20,30 d'estate. Pers Durante le festività natalizie la piccola trascorrerà la Vigilia e il Santo Natale con un genitore e il 31 e
Capodanno con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza; la Santa Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre seguendo il criterio dell'alternanza.
Per quanto alle vacanze estive la bambina trascorrerà 7 giorni a luglio e 7 giorni ad agosto con il papà.
c) stabilire a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1 [...] Per_
che non sia superiore ad euro 100,00 in considerazione delle ragioni sopra esposte;
d) ammonire la madre, ex art. 473-bis 39 c.p.c., ad essere collaborativa e a non ostacolare il diritto di visita del padre che verrà esercitato anche nei confronti di . Per_3
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025, tenutasi in forma cartolare, precisate le conclusioni, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nella controversia in oggetto, il thema decidendum verte sulla necessità di disciplinare i rapporti tra i genitori, SI.ra e SI. e la figlia minore , Parte_1 Controparte_1 Persona_5 debitamente riconosciuta dal padre (vedi sentenza in atti).
La pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento della figlia minore , oltre la regolamentazione del Per_1 diritto di visita del genitore non collocatario-figlia minore ed il mantenimento della stessa, nonché
l'ammonimento del genitore ex art 473-bis 39 c.p.c., per come alternativamente richiesto dalle parti all'interno dei rispettivi atti costitutivi.
Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
5 All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (tra tutte,
Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Il non adempiere al mantenimento – pertanto - incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell 'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le eSIenze di vita dei figli.
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento esclusivo, ci sono, inoltre, quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Detto questo, in merito all'affidamento di non essendo emersi nel corso del giudizio profili di Per_1 specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento della figlia minore ad uno di essi in via esclusiva – il SI. , non più sottoposto al regime di detenzione, si è CP_1 dimostrato ben disposto ad occuparsi della figlia, chiedendo fermamente di poterla vedere più spesso - può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
tutto ciò anche perché le ragioni in astratto ostative afferenti i rapporti tra i genitori e la prole anno precipuamente riguardato non tanto, non già e non solo , figlia naturale riconosciuta dal padre, ma l'altra figlia (vedi Per_1 Per_3 in atti).
In ogni caso la collocazione abitativa del minore sarà sempre presso il domicilio materno, avendo Per_1 vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti, anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle eSIenze di cura della figlia;
tutto ciò si ricava anche dal fatto che il padre – dichiaratamente -
è stato a lungo detenuto, e che – allo stato – lo stesso risulta comunque inserito in un differente contesto abitativo e di vita paraconiugale, avendo pubblicamente intrapreso una – nuova – relazione sentimentale e di vita, stabile e continuativa, con la SI.ra . Parte_2
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlia, mentre il padre ha chiesto di poter vedere la figlia in modalità libera, la madre ha chiesto che questo avvenga solo per il tramite dei servizi sociali.
6 Ebbene, nel caso di specie, occorre tenere conto dell'età della minore, della situazione conflittuale tra i genitori, nonché della particolare collocazione abitativa del SERRATORE.
In merito ed in unto di diritto, va, anzitutto, rilevato che l'art. 337 ter c.c. sancisce il principio in base al quale
“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Particolare pregio, in tal senso, merita l'Ordinanza n. 16125/2020 della Corte di Cassazione, che, riconoscendo il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di appena due anni, ha enunciato un principio-guida secondo cui “la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”; deve, infatti, in via principale essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole”) a tutela del minore.
Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell'interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un pregiudizio.
La madre deve, dunque, dimostrare che trascorrere una notte o maggiore tempo presso l'abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi, quindi, a ribadire l'inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo.
Ciò posto, nel caso in esame, è stato dimostrato (così pure come affermato dal nella comparsa CP_2 Pers di costituzione) che gli incontri tra il resistente e la piccola “sono stati molto sporadici e per brevi momenti” (vedi ricorso in atti).
Orbene, ritiene questo Collegio che, indipendentemente a chi sia imputabile tale circostanza - il resistente accusa la SI.ra di impedire gli incontri padre-figlia - non si possa sorvolare su quanto ne discende, Pt_1 ossia l'inesistente rapporto tra il e a parte ciò occorre considerare che la situazione CP_2 Per_1 abitativa del appare allo stato a dir poco nebulosa ed indistinta, stante l'inusuale commistione CP_1 con diversi soggetti, tutti comunque gravitanti nell'orbita familiare della nuova compagna, estranea - deve reputarsi - all'ambito delle conoscenze della minore;
questo al di là del fatto che il viva ancora CP_1 nel reggino o si sia invece trasferito a (vedi certificato in atti), in quanto in entrambi i casi trattasi si CP_1 location distanti dagli affetti di . Per_1
Si può dunque affermare che – verosimilmente - il padre neanche conosca appieno le attuali eSIenze della minore, né la sua propensione a stabilire un rapporto con lui;
pertanto, appare più opportuno prevedere, in un
7 primo momento - stabilito in mesi sei - che gli incontri tra padre-figlia avvengano per il tramite dei servizi sociali del comune di residenza della minore.
Al termine di detto periodo e previo parere favorevole dei servizi sociali predetti, il padre potrà incontrare la figlia minore : due pomeriggi a settimana - il lunedì e il giovedì – dall'uscita di scuola alle ore 20,00 Per_1
(nel periodo estivo dalle 10,00 alle ore 20,00; in merito alle vacanze natalizie la bambina trascorrerà ad anni alterni le festività di capodanno e di natale con il padre, ossia, il Natale e la vigilia di Capodanno negli anni pari, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e, negli anni dispari la vigilia di Natale e il Capodanno, sempre dalle ore
10,00 alle ore 20,00; le festività dell'1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio verranno trascorse negli anni pari con il padre e con la madre negli anni dispari, mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio verranno trascorse con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari con orari fissati sempre dalle ore 10,00 alle ore 20:00; le vacanze pasquali seguono anch'esse il criterio dell'alternanza, dunque la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua negli anni pari ed il giorno di pasquetta negli anni dispari e viceversa;
il giorno del suo compleanno il padre potrà incontrare la figlia l'intera mattinata (ricadendo il 28 dicembre nelle festività natalizie), dalle ore 10,00 alle ore 14,00; il giorno del compleanno del padre (5 novembre) la minore trascorrerà
l'intera giornata con lo stesso (in caso di giornata scolastica dall'uscita da scuola sino alle 20,00), così come il giorno del compleanno della madre (26 febbraio) la minore lo trascorrerà con la stessa;
durante le vacanze estive, si seguirà il regime di visita ordinario sopradetto per le motivazioni che seguono.
Si deve pertanto recisamente escludere il pernotto della minore presso l'abitazione paterna.
Già nelle precedenti procedure che avevano visto come protagonisti le odierne parti, nonché la figlia maggiore dei due, , erano stati attivati i servizi sociali, i quali, con relazione di aggiornamento del 13.07.2023 - Per_3 con segnalazione urgente relativa al nucleo familiare del al Tribunale di Lamezia Terme Controparte_1 ed alla competente Procura della Repubblica - evidenziavano che in data 6 luglio Controparte_1
2023, si era presentato, come d'accordo, presso il Centro per le Famiglie, per prendere con se le figlie minori
( e ed ospitarle presso una abitazione sita nel Comune di San Ferdinando (RC) ove, a Per_3 Per_1 seguito di accesso ispettivo, veniva riscontrata una situazione anomala caratterizzata da un nucleo familiare, presente in loco, formato da diversi adulti, i quali, ad eccezione del , non avevano legami di CP_1 Pers parentela con le minori e e sul punto, nello specifico così si esprimevano: “la situazione Per_3 all'interno dell'appartamento appare inusuale e non sono del tutto chiari né i termini delle relazioni all'interno del nucleo, né i possibili, ulteriori, sviluppi della situazione”; specificatamente, il nucleo familiare, residente nella medesima casa, era così composto: 1) – odierno resistente;
2) - Controparte_1 Parte_2 compagna di;
3) - marito della;
4) , CP_1 Controparte_3 Pt_2 CP_4 [...]
e – figli della nati da un precedente matrimonio;
5) CP_5 Controparte_6 Pt_2 [...]
– figlia della e di (cfr. Relazione centro per le famiglie CP_7 Pt_2 Controparte_3 del 13.07.2023; in atti).
Nel caso che ci occupa ed in merito a quanto appena detto, il SI. , nella sua comparsa di CP_1 costituzione, dichiarava: “In merito alla relazione dei Servizi riferita da controparte, si rileva che il resistente,
8 da più di un anno, ha trasferito la propria residenza in alla via Magna Grecia n. 272 ove vive CP_1 unitamente alla compagna, SI.ra , e con i figli della stessa, come da certificato contestuale di Parte_2 residenza e di Stato di Famiglia che si allega”; tuttavia, proprio dal certificato di residenza allegato in atti emerge, sì, che il resistente ha cambiato residenza fissandola in , viale Magna Grecia n. 272, ma CP_1 risulta anche un non specificato SI. mai nominato dal . Persona_6 CP_1
Per i sopra esposti motivi deve motivatamente escludersi la possibilità di pernotto della minore Per_1 presso l'abitazione paterna, salvo eventuali modifiche anagrafiche sulla residenza del resistente e previo ricorso per la modifica delle condizioni sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle eSIenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
3. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per la figlia minore . Per_1
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento della figlia minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali eSIenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, vista l'assenza di qualsivoglia documentazione reddituale delle parti e delle richieste minimali di mantenimento avanzate da entrambe le parti (la SI.ra ha chiesto euro 150,00, mentre il SI. Pt_1 euro 100,00), appare equo determinare in € 150,00 al mese – misura non dissimile dalle richieste CP_2 lato sensu peggiorative del resistente - il contributo mensile che dovrà versare alla Controparte_8 ricorrente per il sostentamento della figlia minore con decorrenza dal mese successivo alla Per_1 pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Inoltre, le spese straordinarie per la figlia minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune
9 accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Quanto alla richiesta avanzata da di procedere all'ammonizione del genitore Controparte_8 inadempiente, l'art. 473 bis 39 c.p.c. statuisce che “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica,
o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza
10 successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre Controparte_9 condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”.
Per l'applicazione dei provvedimenti citati non occorre provare il pregiudizio causato al minore: infatti, l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e regolazione delle responsabilità genitoriali stabilite da un provvedimento giudiziale di per sé giustifica l'irrogazione della condanna;
tuttavia, deve essere provato l'inadempimento.
Ciò posto, nel caso in esame, il resistente ha asserito di non vedere la figlia a causa del Per_1 comportamento ostruzionistico posto in essere dalla SI.ra , mancando, però, di specifica prova sul Pt_1 punto;
il dettagliato excursus storico rappresentato dallo stesso nella propria comparsa di costituzione
(condanne e richiami alla resistente per il suo comportamento ostruzionistico) utile a far comprendere la personalità della donna, non sono state corroborate da specifiche allegazioni, oltretutto trattasi di vicende che afferiscono alla figlia maggiore . Per_3
Dal suo canto, la SI.ra ha dichiarato - nel ricorso introduttivo - che proprio il resistente, dopo la Pt_1 Pers relazione dei servizi sociali del 13 luglio 2023, non aveva più, volontariamente, cercato la figlia
Per questi motivi
, la richiesta di ammonizione avanzata dal resistente deve essere rigettata poiché sorretta da due versioni alternative dei fatti i quali, peraltro, risultano animati da ragioni di astio e rancore reciproco;
non appare pertanto raggiunta la soglia probatoria minimale per l'accoglimento della domanda in tal senso avanzata.
5. Poiché nessuna delle parti ha visto pienamente accolte le proprie domande, e dunque sussiste una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., oltre che in considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso il domicilio materno, Per_1 con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e regola le frequentazioni tra padre e figlia come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
l'assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta,00), quale contributo al mantenimento Parte_1 della figlia minore , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica Per_1 alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione,
necessarie per il figlio Per_1
11 - RIGETTA la richiesta di ammonimento avanzata da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
- MANDA ai servizi sociali del Comune di Lamezia Terme per la predisposizione di un calendario periodico per gli incontri padre-figlia minore, secondo le modalità di cui in motivazione;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConSIlio della Sezione Unica Civile dell'8 aprile
2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai SI.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1048/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 8 aprile 2025 e promossa da:
– CF - rappresentata e difesa dall'Avv. ARMANDO Parte_1 C.F._1
CHIRUMBOLO – CF - in forza di mandato e procura speciale a margine del ricorso C.F._2 ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via
Giosuè Carducci n. 10;
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - elettivamente domiciliata in VIA A. TURCO, Controparte_1 C.F._3
n. 12, 88100 , presso lo studio dell'avv. STAIANO RITA ROSA – CF CP_1 C.F._4
- che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 09/10/2024, la SI.ra premetteva, in punto Parte_1 di fatto, di essere stata convivente more uxorio del SI. sino al 25 settembre 2018, Controparte_1 giorno in cui, lo stesso era è stato tratto in arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia
Terme, in esecuzione del provvedimento n. SIEP 373/2018;
- che, dalla loro convivenza, in data 28 dicembre 2018, era nata la piccola , nel Persona_1 momento in cui il si trovava ancora in regime detentivo;
Controparte_1
1 - che la minore come sopra generalizzata, sin dalla nascita, aveva da sempre vissuto con la madre, la quale si era sempre presa cura della stessa, provvedendo da sola al mantenimento della medesima ed occupandosi di ogni sua necessità;
- che, gli incontri tra padre figlia, sin dalla nascita di , erano stati per forza di cose assai sporadici e Per_1 per brevi momenti, proprio in considerazione della limitata possibilità di liberi spostamenti del;
CP_1
- che, con sentenza resa in data 8 giugno 2023 nell'ambito del Giudizio R.G. 269/2022, il Tribunale di Lamezia
Terme autorizzava il SI. , nato a Curinga (CZ) il [...], a [...] al Controparte_1 riconoscimento, quale propria figlia, di , nata a [...] il [...] e Persona_1 disponeva che quest'ultima aggiungesse al cognome della madre quello paterno, posponendo il cognome del padre all'attuale ed ordinava al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle conseguenti, necessarie annotazioni di legge (Cfr. sentenza resa in data 8 giugno 2023 – Causa RG 269/2022 – Tribunale di Lamezia Terme);
- che, il SI. procedeva – quindi - al formale riconoscimento della figlia Controparte_1 [...]
; Persona_2
- che, nelle more, i Servizi Sociali del Comune di Lamezia Terme trasmettevano - al Tribunale di Lamezia
Terme ed alla competente Procura della Repubblica - relazione di aggiornamento , con segnalazione urgente relativa al nucleo familiare del con la quale evidenziavano che lo stesso portava via Controparte_1 con sé le figlie minori per ospitarle non presso il luogo stabilito con i Servizi Sociali incaricati (ossia l'abitazione dei nonni paterni, sita in Acconia di Curinga), bensì presso una differente abitazione, sita nel
Comune di San Ferdinando (RC) ove, a seguito di accesso ispettivo, era stata riscontrata una situazione di promiscuità estremamente preoccupante e sul punto, nello specifico, così si esprimevano: “la situazione all'interno dell'appartamento appare inusuale e non sono del tutto chiari né i termini delle relazioni all'interno del nucleo, né i possibili, ulteriori, sviluppi della situazione” (Cfr. Relazione centro per le famiglie del 13 luglio 2023; in atti);
- che, successivamente il non cercava più la figlia e faceva perdere ogni Controparte_1 Per_1 propria traccia (vedi in tal senso, pressoché testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Tanto premesso, la SI.ra come in atti domiciliata, rappresentata e difesa, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme, affinché - previa fissazione di udienza di comparizione e termine per la notifica del ricorso e dell'emanando decreto - al SI. volesse: Controparte_1
I) Ordinare che la minore fosse affidata in via esclusiva alla madre;
Persona_2
II) Pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre SI.
e - nello specifico - disporre che il padre possa vedere la figlia solo per il tramite dei Controparte_1
Servizi Sociali, ovvero disporre ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
III) in subordine, ordinare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile della medesima presso la madre e modalità di visita da parte del padre come sopra indicate;
2 IV) condannare il SI. a contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1 Per_1 con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 150,00 (in modalità “tracciabile”), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ogni giorno 5 del mese sulle coordinate bancarie intestate alla SI.ra
in possesso del medesimo, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo Parte_1 esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive ecc. ecc. ) in ragione del 50% con la ricorrente;
V) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come per legge.
Si costituiva in giudizio il SI. chiedendo e ottenendo di essere rimesso in termini per Controparte_1 una nuova comparizione in giudizio che ne assicurasse la formale ed adeguata difesa e - con comparsa depositata di seguito in cancelleria in data 4 aprile 2025 - osservava funditus di avere nel corso degli anni sempre cercato di vedere le proprie figlie, nonostante i forti contrasti con la madre, SI.ra , che Pt_1 avevano reso il diritto di visita padre -figlie estremamente difficoltoso.
Dichiarava – infatti - che la ricorrente aveva da sempre e costantemente tenuto un atteggiamento reiteratamente e dichiaratamente ostativo alla relazione delle figlie con il padre, risultando non collaborativa, oltre che con il resistente. anche con i Servizi Sociali e con i professionisti incaricati nei vari procedimenti instaurati a tutela delle minori e (Tribunale di Lamezia Terme, Tribunale Per i Minorenni di Catanzaro). Per_3 Per_1
La lesione del diritto alla bigenitorialità induceva il SI. – già nel 2019 - ad adire il Tribunale CP_1 per i Minorenni competente ed il Presidente incaricava il Servizio Sociale di Lamezia Terme di promuovere interventi di orientamento, di sostegno e di rafforzamento della genitorialità in favore della madre, di attivare servizio di educativa domiciliare e di coordinarsi con il Consultorio.
Nello stesso anno veniva instaurato dalla SInora il giudizio n. 1554/2019 presso il Tribunale Pt_1 ordinario di Lamezia Terme;
il Presidente, con Ordinanza n. 4502/2020, affidava la minore alla madre Per_3 disponendo altresì che “sino a tutta la durata della detenzione il padre avrà facoltà di tenere contatti telefonici con la figlia minore che dovranno essere facilitati, stante la tenera età della minore, dalla madre” … “tale prescrizione in ragione della situazione attuale dei genitori, assume valore particolarmente pregnante nei confronti della madre la quale dovrà garantire ai familiari del resistente la possibilità di incontrare con frequenza la piccola senza opporre alcun impedimento o assumere alcun atteggiamento non Per_3 collaborativo o ostativo al riguardo” (vedi, in tal senso, il contenuto della seconda comparsa costitutiva in atti).
Nonostante le prescrizioni del Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, la ricorrente manteneva l'atteggiamento ostruzionistico nei confronti del SI. e la Procura della Repubblica presso lo CP_1 stesso Tribunale richiedeva emissione di decreto penale di condanna “perché eludeva l'applicazione del provvedimento emesso dal Giudice di Lamezia Terme il 18.5.2020 nell'ambito del procedimento
n.1554/2019”.
Nel 2021 il PMM proponeva ricorso presso il Tribunale Per i Minorenni chiedendo: la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, con nomina di curatore speciale, severe prescrizioni nei confronti della
3 madre, con riserva di richiedere la decadenza dalla responsabilità genitoriale all'esito della osservazione della condotta materna.
Durante l'istruttoria, i Servizi Sociali di Lamezia Terme depositavano apposita relazione, riferendo che era stato organizzato un programma di incontri tra la minore e il padre e che: ”la madre ha denotato Per_3 scarsa adesione e collaborazione allo svolgimento degli incontri anche adducendo difficoltà negli spostamenti, pur essendo stato attivato uno spazio in prossimità del domicilio materno;
che sono state osservate relazioni positive tra la bambina ed il padre”….”che la scarsa collaborazione della madre non ha sortito effetti positivi, nonostante la disponibilità della nonna paterna a prelevare la bambina dal domicilio materno”….”che il successivo trasferimento della madre con la bambina a Nocera Terinese hanno complicato la situazione”.
All'udienza del 30 settembre 2021, il Curatore speciale aveva inoltre richiesto l'imposizione di severe prescrizioni nei confronti della madre, affinchè seguisse un percorso di sostegno alla genitorialità e non continuasse ad ostacolare le relazioni con il padre, chiedendo altresì che, qualora la SInora avesse continuato con l'atteggiamento ostruzionistico, la piccola fosse affidata temporaneamente ai nonni paterni e Per_3 collocata presso questi.
Il 22 ottobre 2021 il Tribunale per i Minorenni emetteva decreto, prescrivendo alla : Pt_1
“A pena di decadenza della responsabilità genitoriale, dell'allontanamento della minore dalla casa familiare
e/o di diverso affidamento-collocamento della minore: di non ostacolare le relazioni tra il padre e la minore
di seguire le indicazioni dei Servizi Sociali.” Persona_4
L'excursus storico - processuale succintamente riportato, sebbene riguardi - nella specie - la figlia maggiore
, appariva utile – a suo modo di vedere - per far comprendere, nel caso in oggetto, il contesto familiare Per_3
e la personalità della ricorrente. Pers Se, come scritto da controparte in ricorso, gli incontri tra il e la piccola sono stati molto CP_1 sporadici e per brevi momenti” la causa era da individuarsi esclusivamente nella SI.ra . Pt_1
Nelle more, il resistente si era inoltre attivato al fine di addivenire ad un accordo con la SI.ra , Pt_1 soprattutto per disciplinare il diritto di visita, non trovando, tuttavia, alcuna disponibilità al riguardo.
Il SI. era sempre stato un padre amorevole e attento ai bisogni delle figlie ed era tuttora suo CP_1 desiderio riprendere la relazione con la piccola e con la figlia maggiore , proponendo, a Per_1 Per_3 tal proposito, il seguente esercizio del diritto di visita:
Il padre prenderà e terrà con sé la bambina ogni due settimane, prelevandole a Lamezia il sabato mattina alle ore 10,00 e riportandola domenica sera alle ore 19,00 in inverno e alle ore 20,30 d'estate. Pers Durante le festività natalizie la piccola trascorrerà la Vigilia e il Santo Natale con un genitore e il 31 e
Capodanno con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza; la Santa Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre seguendo il criterio dell'alternanza.
Per quanto alle vacanze estive la bambina trascorrerà 7 giorni a luglio e 7 giorni ad agosto con il papà, rilevando che si opera una scelta così limitata nel tempo per abituare la bambina (bambine).
4 In merito alla relazione dei Servizi riferita da controparte, evidenziava che, da più di un anno, aveva trasferito la propria residenza in , via Magna Grecia n. 272, ove attualmente viveva unitamente alla compagna, CP_1 SI.ra , e con i figli della stessa. Parte_2
In merito al mantenimento, precisava di non avere un'occupazione lavorativa stabile, ma che era comunque suo intendimento contribuire economicamente al mantenimento delle figlie con una somma proporzionata al proprio reddito e – dunque - non superiore alla somma complessiva di euro 200,00 per e Per_1 Per_3
e concludeva nei termini di cui in premessa, ovvero:
a) Disporre l'affidamento congiunto della piccola ad entrambi i genitori;
Persona_2
b) Stabilire che il SI. possa vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: CP_1
Il padre prenderà e terrà con sé la bambina ogni due settimane, prelevandole a Lamezia il sabato mattina alle ore 10,00 e riportandola la domenica sera alle ore 19,00 in inverno e alle ore 20,30 d'estate. Pers Durante le festività natalizie la piccola trascorrerà la Vigilia e il Santo Natale con un genitore e il 31 e
Capodanno con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza; la Santa Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre seguendo il criterio dell'alternanza.
Per quanto alle vacanze estive la bambina trascorrerà 7 giorni a luglio e 7 giorni ad agosto con il papà.
c) stabilire a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1 [...] Per_
che non sia superiore ad euro 100,00 in considerazione delle ragioni sopra esposte;
d) ammonire la madre, ex art. 473-bis 39 c.p.c., ad essere collaborativa e a non ostacolare il diritto di visita del padre che verrà esercitato anche nei confronti di . Per_3
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025, tenutasi in forma cartolare, precisate le conclusioni, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nella controversia in oggetto, il thema decidendum verte sulla necessità di disciplinare i rapporti tra i genitori, SI.ra e SI. e la figlia minore , Parte_1 Controparte_1 Persona_5 debitamente riconosciuta dal padre (vedi sentenza in atti).
La pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento della figlia minore , oltre la regolamentazione del Per_1 diritto di visita del genitore non collocatario-figlia minore ed il mantenimento della stessa, nonché
l'ammonimento del genitore ex art 473-bis 39 c.p.c., per come alternativamente richiesto dalle parti all'interno dei rispettivi atti costitutivi.
Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
5 All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (tra tutte,
Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Il non adempiere al mantenimento – pertanto - incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell 'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le eSIenze di vita dei figli.
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento esclusivo, ci sono, inoltre, quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Detto questo, in merito all'affidamento di non essendo emersi nel corso del giudizio profili di Per_1 specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento della figlia minore ad uno di essi in via esclusiva – il SI. , non più sottoposto al regime di detenzione, si è CP_1 dimostrato ben disposto ad occuparsi della figlia, chiedendo fermamente di poterla vedere più spesso - può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
tutto ciò anche perché le ragioni in astratto ostative afferenti i rapporti tra i genitori e la prole anno precipuamente riguardato non tanto, non già e non solo , figlia naturale riconosciuta dal padre, ma l'altra figlia (vedi Per_1 Per_3 in atti).
In ogni caso la collocazione abitativa del minore sarà sempre presso il domicilio materno, avendo Per_1 vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti, anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle eSIenze di cura della figlia;
tutto ciò si ricava anche dal fatto che il padre – dichiaratamente -
è stato a lungo detenuto, e che – allo stato – lo stesso risulta comunque inserito in un differente contesto abitativo e di vita paraconiugale, avendo pubblicamente intrapreso una – nuova – relazione sentimentale e di vita, stabile e continuativa, con la SI.ra . Parte_2
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlia, mentre il padre ha chiesto di poter vedere la figlia in modalità libera, la madre ha chiesto che questo avvenga solo per il tramite dei servizi sociali.
6 Ebbene, nel caso di specie, occorre tenere conto dell'età della minore, della situazione conflittuale tra i genitori, nonché della particolare collocazione abitativa del SERRATORE.
In merito ed in unto di diritto, va, anzitutto, rilevato che l'art. 337 ter c.c. sancisce il principio in base al quale
“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Particolare pregio, in tal senso, merita l'Ordinanza n. 16125/2020 della Corte di Cassazione, che, riconoscendo il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di appena due anni, ha enunciato un principio-guida secondo cui “la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”; deve, infatti, in via principale essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole”) a tutela del minore.
Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell'interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un pregiudizio.
La madre deve, dunque, dimostrare che trascorrere una notte o maggiore tempo presso l'abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi, quindi, a ribadire l'inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo.
Ciò posto, nel caso in esame, è stato dimostrato (così pure come affermato dal nella comparsa CP_2 Pers di costituzione) che gli incontri tra il resistente e la piccola “sono stati molto sporadici e per brevi momenti” (vedi ricorso in atti).
Orbene, ritiene questo Collegio che, indipendentemente a chi sia imputabile tale circostanza - il resistente accusa la SI.ra di impedire gli incontri padre-figlia - non si possa sorvolare su quanto ne discende, Pt_1 ossia l'inesistente rapporto tra il e a parte ciò occorre considerare che la situazione CP_2 Per_1 abitativa del appare allo stato a dir poco nebulosa ed indistinta, stante l'inusuale commistione CP_1 con diversi soggetti, tutti comunque gravitanti nell'orbita familiare della nuova compagna, estranea - deve reputarsi - all'ambito delle conoscenze della minore;
questo al di là del fatto che il viva ancora CP_1 nel reggino o si sia invece trasferito a (vedi certificato in atti), in quanto in entrambi i casi trattasi si CP_1 location distanti dagli affetti di . Per_1
Si può dunque affermare che – verosimilmente - il padre neanche conosca appieno le attuali eSIenze della minore, né la sua propensione a stabilire un rapporto con lui;
pertanto, appare più opportuno prevedere, in un
7 primo momento - stabilito in mesi sei - che gli incontri tra padre-figlia avvengano per il tramite dei servizi sociali del comune di residenza della minore.
Al termine di detto periodo e previo parere favorevole dei servizi sociali predetti, il padre potrà incontrare la figlia minore : due pomeriggi a settimana - il lunedì e il giovedì – dall'uscita di scuola alle ore 20,00 Per_1
(nel periodo estivo dalle 10,00 alle ore 20,00; in merito alle vacanze natalizie la bambina trascorrerà ad anni alterni le festività di capodanno e di natale con il padre, ossia, il Natale e la vigilia di Capodanno negli anni pari, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e, negli anni dispari la vigilia di Natale e il Capodanno, sempre dalle ore
10,00 alle ore 20,00; le festività dell'1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio verranno trascorse negli anni pari con il padre e con la madre negli anni dispari, mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio verranno trascorse con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari con orari fissati sempre dalle ore 10,00 alle ore 20:00; le vacanze pasquali seguono anch'esse il criterio dell'alternanza, dunque la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua negli anni pari ed il giorno di pasquetta negli anni dispari e viceversa;
il giorno del suo compleanno il padre potrà incontrare la figlia l'intera mattinata (ricadendo il 28 dicembre nelle festività natalizie), dalle ore 10,00 alle ore 14,00; il giorno del compleanno del padre (5 novembre) la minore trascorrerà
l'intera giornata con lo stesso (in caso di giornata scolastica dall'uscita da scuola sino alle 20,00), così come il giorno del compleanno della madre (26 febbraio) la minore lo trascorrerà con la stessa;
durante le vacanze estive, si seguirà il regime di visita ordinario sopradetto per le motivazioni che seguono.
Si deve pertanto recisamente escludere il pernotto della minore presso l'abitazione paterna.
Già nelle precedenti procedure che avevano visto come protagonisti le odierne parti, nonché la figlia maggiore dei due, , erano stati attivati i servizi sociali, i quali, con relazione di aggiornamento del 13.07.2023 - Per_3 con segnalazione urgente relativa al nucleo familiare del al Tribunale di Lamezia Terme Controparte_1 ed alla competente Procura della Repubblica - evidenziavano che in data 6 luglio Controparte_1
2023, si era presentato, come d'accordo, presso il Centro per le Famiglie, per prendere con se le figlie minori
( e ed ospitarle presso una abitazione sita nel Comune di San Ferdinando (RC) ove, a Per_3 Per_1 seguito di accesso ispettivo, veniva riscontrata una situazione anomala caratterizzata da un nucleo familiare, presente in loco, formato da diversi adulti, i quali, ad eccezione del , non avevano legami di CP_1 Pers parentela con le minori e e sul punto, nello specifico così si esprimevano: “la situazione Per_3 all'interno dell'appartamento appare inusuale e non sono del tutto chiari né i termini delle relazioni all'interno del nucleo, né i possibili, ulteriori, sviluppi della situazione”; specificatamente, il nucleo familiare, residente nella medesima casa, era così composto: 1) – odierno resistente;
2) - Controparte_1 Parte_2 compagna di;
3) - marito della;
4) , CP_1 Controparte_3 Pt_2 CP_4 [...]
e – figli della nati da un precedente matrimonio;
5) CP_5 Controparte_6 Pt_2 [...]
– figlia della e di (cfr. Relazione centro per le famiglie CP_7 Pt_2 Controparte_3 del 13.07.2023; in atti).
Nel caso che ci occupa ed in merito a quanto appena detto, il SI. , nella sua comparsa di CP_1 costituzione, dichiarava: “In merito alla relazione dei Servizi riferita da controparte, si rileva che il resistente,
8 da più di un anno, ha trasferito la propria residenza in alla via Magna Grecia n. 272 ove vive CP_1 unitamente alla compagna, SI.ra , e con i figli della stessa, come da certificato contestuale di Parte_2 residenza e di Stato di Famiglia che si allega”; tuttavia, proprio dal certificato di residenza allegato in atti emerge, sì, che il resistente ha cambiato residenza fissandola in , viale Magna Grecia n. 272, ma CP_1 risulta anche un non specificato SI. mai nominato dal . Persona_6 CP_1
Per i sopra esposti motivi deve motivatamente escludersi la possibilità di pernotto della minore Per_1 presso l'abitazione paterna, salvo eventuali modifiche anagrafiche sulla residenza del resistente e previo ricorso per la modifica delle condizioni sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle eSIenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
3. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per la figlia minore . Per_1
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento della figlia minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali eSIenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, vista l'assenza di qualsivoglia documentazione reddituale delle parti e delle richieste minimali di mantenimento avanzate da entrambe le parti (la SI.ra ha chiesto euro 150,00, mentre il SI. Pt_1 euro 100,00), appare equo determinare in € 150,00 al mese – misura non dissimile dalle richieste CP_2 lato sensu peggiorative del resistente - il contributo mensile che dovrà versare alla Controparte_8 ricorrente per il sostentamento della figlia minore con decorrenza dal mese successivo alla Per_1 pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Inoltre, le spese straordinarie per la figlia minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune
9 accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Quanto alla richiesta avanzata da di procedere all'ammonizione del genitore Controparte_8 inadempiente, l'art. 473 bis 39 c.p.c. statuisce che “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica,
o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza
10 successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre Controparte_9 condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”.
Per l'applicazione dei provvedimenti citati non occorre provare il pregiudizio causato al minore: infatti, l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e regolazione delle responsabilità genitoriali stabilite da un provvedimento giudiziale di per sé giustifica l'irrogazione della condanna;
tuttavia, deve essere provato l'inadempimento.
Ciò posto, nel caso in esame, il resistente ha asserito di non vedere la figlia a causa del Per_1 comportamento ostruzionistico posto in essere dalla SI.ra , mancando, però, di specifica prova sul Pt_1 punto;
il dettagliato excursus storico rappresentato dallo stesso nella propria comparsa di costituzione
(condanne e richiami alla resistente per il suo comportamento ostruzionistico) utile a far comprendere la personalità della donna, non sono state corroborate da specifiche allegazioni, oltretutto trattasi di vicende che afferiscono alla figlia maggiore . Per_3
Dal suo canto, la SI.ra ha dichiarato - nel ricorso introduttivo - che proprio il resistente, dopo la Pt_1 Pers relazione dei servizi sociali del 13 luglio 2023, non aveva più, volontariamente, cercato la figlia
Per questi motivi
, la richiesta di ammonizione avanzata dal resistente deve essere rigettata poiché sorretta da due versioni alternative dei fatti i quali, peraltro, risultano animati da ragioni di astio e rancore reciproco;
non appare pertanto raggiunta la soglia probatoria minimale per l'accoglimento della domanda in tal senso avanzata.
5. Poiché nessuna delle parti ha visto pienamente accolte le proprie domande, e dunque sussiste una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., oltre che in considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso il domicilio materno, Per_1 con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e regola le frequentazioni tra padre e figlia come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
l'assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta,00), quale contributo al mantenimento Parte_1 della figlia minore , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica Per_1 alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione,
necessarie per il figlio Per_1
11 - RIGETTA la richiesta di ammonimento avanzata da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
- MANDA ai servizi sociali del Comune di Lamezia Terme per la predisposizione di un calendario periodico per gli incontri padre-figlia minore, secondo le modalità di cui in motivazione;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConSIlio della Sezione Unica Civile dell'8 aprile
2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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