CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Francesco Petrucco Toffolo
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 15/06/2023 al n. 1125/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
(C.F ), con sede in Venezia-Mestre, via Bruno Maderna n. 7, in P.IVA_1
persona del curatore dott. rappresentato e difeso in causa Parte_2
dall'avv. Marco Greggio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Padova, Passeggiata A. Miolati n. 2, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- pagina 1 di 20 CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante sig. con sede in Parma, Strada della Repubblica Controparte_2
n. 66, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Gabriele Gilioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via San Giovanni Bosco n. 9, Bibbiano (RE),
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.3.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o disattesa;
in riforma della sentenza 761/2023 pubblicata il 3.5.2023 nella causa n.
2358/2020 R.G. e notificata in data 5.5.2023,
Nel merito,
a) accertare e dichiarare la revoca ex art. 67, secondo comma, l.f. dei pagamenti
Pa effettuati da nei confronti di nel periodo dal 27.3.17 al Controparte_1
10.8.17 per complessivi € 950.183,24, per i motivi esposti in atto di citazione;
b) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui sub lett. a) condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, Controparte_1
in favore del , la somma complessiva di € 950.183,24, o la Parte_4
diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre
rivalutazione e interessi legali dalla data della domanda al saldo;
pagina 2 di 20 c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, ridurre
l'importo delle spese di lite così come liquidato in Sentenza dal Giudice di prime
cure in favore di per effetto della ridotta attività istruttoria Controparte_1
espletata nel corso del giudizio di primo grado;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi
di giudizio;
”
Si insiste per l'accoglimento della prova per testi sui capitoli di prova indicati in
atto di citazione d'appello
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Visto il provvedimento del Consigliere Istruttore della Prima Sezione Civile
reso in data 4.12.2023, il sottoscritto dall'Avv. Gabriele Gilioli, nell'interesse di
richiamando quanto dedotto, eccepito ed argomento nel Controparte_1
proprio atto di costituzione e risposta in appello, nonché negli atti di primo
grado, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni:
In via principale:
- senza rinunciare alla proposta eccezione preliminare, respingere l'appello
proposto dal nei confronti di Parte_5
siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, Controparte_1
indimostrato, infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente
atto, confermando in ogni sua parte la Sentenza n. 761/2023 pronunciata dal
Tribunale di Venezia, e, comunque, respingere ogni domanda proposta dal
nei confronti di Parte_5 CP_1
o come meglio;
[...]
pagina 3 di 20 - con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi professionali, oltre rimborso
spese generali 15%, IVA e CPA di legge del doppio grado di giudizio. In via
subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non accogliesse
le precedenti domande, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si ripropongono
espressamente le seguenti domande ed eccezioni formulate in primo grado:
“Nel merito, in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta preclusione pro iudicato dell'azione
revocatoria e/o inefficacia spiegate dall'attore, conseguente alle determinazioni
assunte dalla Curatela del Fallimento in sede di formazione dello stato passivo
oggetto di correzione, nonché in sede di opposizione ex art. 98 L.F.;
- per effetto, rigettare le domande dell'attore e, quindi, dichiarare il presente
giudizio inammissibile e/o improcedibile o come meglio, per le ragioni
superiormente esposte;
- con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e compensi del presente
procedimento, compresi spese generali 15%, IVA e CPA di legge.
Nel merito, in via principale:
- nella denega e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della questione
preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi e le ragioni di fatto e di diritto
esposti in narrativa, la legittimità e la conseguente efficacia dei pagamenti di €
Pa 950.183,24 effettuati da nei confronti di nel periodo Controparte_1
intercorrente dal 27.03.2017 al 10.08.2017 e, per l'effetto, rigettare tutte le
domande esperite, ex art. 67, II comma, L.F., dal
[...]
nei confronti di siccome Parte_5 Controparte_1
pagina 4 di 20 improponibili, inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto,
indimostrate, o come meglio;
- accertare e dichiarare la mancanza del presupposto soggettivo dell'azione
revocatoria fallimentare (scientia decotionis) richiesta per la proponibilità della
stessa ex art. 67, II comma L.F. e, conseguentemente, rigettare le domande
esperite dal nei confronti di Parte_5
siccome improponibili, inammissibili, improcedibili, infondate Controparte_1
in fatto ed in diritto, indimostrate, o come meglio;
- sempre nella denega e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della
questione preliminare sollevata, accertare e dichiarare la legittimità e la
Par conseguente efficacia del pagamento di € 17.080,00 effettuato da nei
confronti di in data 22.09.2017 e, per l'effetto, rigettare tutte le Controparte_1
domande esperite, ex art. 44, I comma, L.F. e, in subordine, ex art. 67, II
comma, L.F., dal nei confronti Parte_5
di siccome improponibili, inammissibili, improcedibili, Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto, indimostrate, o come meglio;
- con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e compensi del presente
procedimento, compresi spese generali 15%, IVA e CPA di legge.
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 67, comma 3, lettera a) L.F.,
riguardante l'esenzione dei pagamenti nei termini d'uso effettuati nell'esercizio
dell'attività d'impresa e, conseguentemente, rigettare tutte le domande esperite
dal nei confronti di Parte_5 CP_1
pagina 5 di 20 siccome improponibili, inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed CP_1
in diritto, indimostrate, o come meglio;
- con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e compensi del presente
procedimento, compresi spese generali 15%, IVA e CPA di legge.”
- con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi professionali, oltre rimborso
spese generali 15%, IVA e CPA di legge del doppio grado di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 conveniva in giudizio avanti Parte_5
il Tribunale di Venezia chiedendo la revoca ai sensi dell'art. Controparte_1
67, comma 1, n. 2 L.F. dei pagamenti effettuati nel periodo dal 27.3.2017 al
10.08.2017 per complessivi Euro 930.183,24 e la declaratoria di inefficacia ex art. 44 primo comma l.f. o in subordine la revoca ex art. 67, comma 2, l.f. del pagamento effettuato dalla fallita in data 22.9.2017 pari ad Euro 17.080,00.
Il periodo sospetto era stato calcolato tenendo conto del deposito in data
8.8.2017 del ricorso c.d. in bianco ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. con contestuale istanza ex art. 182 quinquies, terzo comma, l.f.
La curatela dava atto dei rapporti intrattenuti dalla società in bonis con la convenuta, cui era stata affidata la gestione del magazzino ove si trovavano i
Par capi di abbigliamento commercializzati da sulla base del contratto del
31.7.2014, come modificato con scrittura privata del 27.3.2017. I contenuti di quest'ultima scrittura, unitamente alla diffusione di articoli di giornale sulle condizioni della fallita, al ritardo nell'esecuzione dei pagamenti ed alla mancata pubblicazione nel registro delle imprese dei bilanci successivi all'esercizio del pagina 6 di 20 2014, dimostravano secondo l'attore la conoscenza dello stato di insolvenza della società.
1.2 Si costituiva che eccepiva il giudicato in relazione agli esiti del CP_1
giudizio di opposizione allo stato passivo conclusosi con ordinanza n.
9942/2018 dell'11.12.2018 e sollecitava il rigetto della domanda, non essendo stata provata la scientia decoctionis e comunque in quanto trovava applicazione l'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) l.f. (pagamenti eseguiti nei termini d'uso).
1.3 Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, definiva il giudizio con la sentenza n. 761/2023 pronunciata in data 29.4.2023, che, pur ritenendo insussistente il giudicato relativamente alle prestazioni oggetto di lite, rigettava le domande attoree in quanto i pagamenti effettuati dal 27.3.2017 al
10.08.2017 (come pure quello risalente al 22.9.2017) dovevano considerarsi eseguiti nei termini d'uso, non potendo, inoltre, trovare applicazione alla domanda di concordato l'art. 44 l.f. in quanto norma relativa alla procedura fallimentare non richiamata dall'art. 69 bis l. fall,
Le spese seguivano la soccombenza.
Il Tribunale, quanto all'accezione ex art. 67, comma 3, lett. a) l.f., ritenuta “più
liquida” e quindi da valutarsi “anteriormente ai fatti costitutivi della domanda”,
osservava che:
- la modifica contrattuale del 27.3.2017 riguardava solo il prosieguo dei rapporti commerciali, non modificando le modalità di pagamento dei debiti maturati in forza delle precedenti pattuizioni e, pertanto, non integrava un piano di rientro degli eventuali insoluti precedenti;
pagina 7 di 20 - l'esecuzione dei pagamenti successivi alla stipula di detta scrittura privata era pacificamente avvenuta con le modalità ivi stabilite e, per la maggior parte, nel rispetto dei termini temporali in essa dettati;
- i ritardi nei pagamenti che si erano verificati erano di pochi giorni ed erano stati tollerati dalla convenuta, che aveva proseguito il rapporto contrattuale;
- non aveva esercitato la facoltà di sospensione delle proprie CP_1
prestazioni, minacciata con la lettera dimessa quale doc. 12 della curatela a fronte nel ritardo nell'effettuazione di alcuni pagamenti, a comprova del fatto che vi erano tolleranze nei riardi di pagamenti (anche superiori al termine di 5
giorni che secondo il primo giudice era desumibile dal doc. 7 attoreo).
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il che con il Parte_4
primo motivo ha lamentato violazione e/o errata applicazione dell'art. 67,
comma 3, lett. a) l.f., evidenziando al riguardo che:
- i pagamenti dovevano avvenire, in forza del contratto del 31.7.2014, entro 90
giorni;
- con la scrittura del 27.3.2017 i termini di pagamento sono mutati in senso peggiorativo per la committente senza alcuna necessità o motivazione apparente posto che il precedente contratto aveva una durata di 6 anni, costituendo tale scrittura l'imposizione da parte di di tempistiche di pagamento CP_1
anticipate e vista fattura proprio perché a conoscenza dello stato di insolvenza di
Pt_6
Con il secondo motivo la curatela ha lamentato violazione e/o errata
[...]
applicazione dell'art. 67, comma 2, l.f. per non avere il Tribunale riconosciuto la pagina 8 di 20 sussistenza del presupposto oggettivo e di quello soggettivo dell'azione revocatoria.
2.2.1 Il primo è stato ritenuto sussistente in quanto si tratta di pagamenti intervenuti nel semestre antecedente la domanda prenotativa di concordato depositata nel registro delle imprese in data 11.8.2017.
2.2.2. Il secondo è stato ritenuto sussistente in quanto:
- in data 27.3.2017 ha imposto la rinegoziazione delle clausole CP_1
Par contrattuali (pagamenti anticipati con obbligo per di versare acconti all'inizio del mese e conguagli alla fine del mese, eliminazione della penale prevista dall'art. 3 del contratto del 2014 e della clausola risolutiva espressa
Par prevista in favore di dall'art. 17 del contratto del 2014);
Par
- ha ritardato i pagamenti, provocando la reazione di come da CP_1
mail dimesse in primo grado, essendo l'appaltatrice arrivata a minacciare la sospensione dei servizi prestati a partire dal 10.07.2017;
- la condizione di insolvenza era evincibile dagli articoli di giornale dimessi in causa, dal mancato deposito dei bilanci relativi al periodo successivo al
31.12.2014 e dall'attivazione da parte di Cassa Integrazione Guadagni Parte_7
Straordinaria.
2.3 Con il terzo motivo ha impugnato il capo sulle spese in quanto l'importo liquidato a titolo di compenso (Euro 29.193,00) è eccessivo, non avendo il
Tribunale tenuto conto che la fase istruttoria si era esaurita nel deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, pertanto, avrebbe dovuto essere liquidata al minimo.
pagina 9 di 20 3. Si è costituita anche nel grado d'appello riproponendo l'eccezione CP_1
di giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e sollecitando la reiezione del gravame.
4. La causa, trattenuta in decisione dopo lo scambio degli scritti conclusionali come da ordinanza del C.I. del 4.12.2023, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza collegiale del 13.2.2025 per la sostituzione di uno dei componenti del collegio risultato incompatibile e, quindi, è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2025.
*****
5. L'eccezione di giudicato riproposta dall'appellata è inammissibile.
Costituisce, invero, orientamento consolidato (cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n.
9505 del 09/04/2024) quello secondo cui qualora l'eccezione (in quel caso di prescrizione) sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Il primo giudice alle pagg. 7 e 8 della sentenza ha espressamente preso in considerazione, rigettandola, l'eccezione proposta da che, pertanto, CP_1
avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la statuizione del Tribunale.
*****
pagina 10 di 20 6. Incontestato il presupposto c.d. oggettivo, ritiene il Collegio di dover indagare
Par se fosse consapevole dello stato di insolvenza di all'epoca dei CP_1
pagamenti, posto che, come si approfondirà nel prosieguo, l'esenzione di cui al terzo comma dell'art. 67 l.f. non può coprire tutti i pagamenti contestati.
Ogni indagine deve essere effettuata considerando che (cfr. Cass. sez. 1 ,
Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023) alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo,
facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è
trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.
6.1. Risulta innanzitutto opportuno ricordare che l'art. 9 del contratto stipulato in data 31.7.2014 prevedeva che il pagamento dei servizi di movimentazione di magazzino e/o approntamento delle spedizioni dei capi di abbigliamento di
Par proprietà di venisse effettuato “con ricevuta bancaria 90 gg fine mese” e
Par che con addeundum del 12.7.2016 l'appellata aveva messo a disposizione di anche il magazzino di (che si andava così ad aggiungere a quello di Parte_8
EV di Ponte di Piave).
Con scrittura del 27.3.2017 è stato pattuito che, a partire dal mese di aprile di quell'anno, le prestazioni svolte nel magazzino di EV sarebbero state remunerate mediante un acconto settimanale di Euro 22.500,00 IVA compresa pagina 11 di 20 con conguaglio da effettuarsi alla fine di ogni mese, dovendo i pagamenti essere effettuati su base settimanale “il lunedì successivo alla settimana lavorativa,
vista fattura tramite bonifico bancario e il venerdì della settimana successiva
per il conguaglio mensile”. La scrittura ha altresì previsto altresì la corresponsione di un acconto di Euro 67.500,00 IVA compresa per tre settimane con conguaglio da effettuarsi al 31.3.2017.
La medesima scrittura, quanto, invece, alle prestazioni svolte presso il magazzino di , ha previsto che il pagamento (della somma di Euro Parte_8
14.400,00) sarebbe avvenuto entro i primi 5 giorni di ogni mese e precisamente
“il lunedì successivo alla settimana lavorativa” e ciò “vista fattura sempre
tramite bonifico bancario”
Con tale accordo, inoltre, vennero eliminate la penale e la clausola risolutiva espressa precedentemente pattuite in favore di Pt_9
modifiche costituiscono un primo indice rilevatore della diffidenza che
[...]
Par nutriva sulle capacità di di onorare le proprie obbligazioni, CP_1
volendo sostanzialmente neutralizzare il rischio di insoluti mediante la previsione di pagamenti anticipati che, nel caso di ritardo superiore ai 5 giorni,
l'avrebbero legittimata, ai sensi dell'art. 4 della predetta scrittura privata,
all'interruzione del servizio.
Le citate modifiche non paiono corrispondere ad alcuna logica produttiva posto che il precedente contratto aveva durata di sei anni e, come dato atto nelle premesse della scrittura, i volumi dei capi programmati nella stagione PE 2017
erano drasticamente diminuiti.
pagina 12 di 20 L'appellata ha replicato che tale scrittura sarebbe stata stipulata per venire
Par incontro alle esigenze di , che aveva deciso di cambiare il gestore del proprio magazzino, affidando l'incarico a Traconf s.r.l. a partire dalla stagione autunno/inverno 2017 e che l'anticipazione dei pagamenti era funzionale a
“pagare la maggiore forza lavoro messa a disposizione per aumentare i livelli di
servizio al fine di rispettare i più alti quantitativi di merce programmata da
Pa
”
Osserva il Collegio che la volontà della committente di rivolgersi ad un competitor avrebbe semmai dovuto spingere l'appaltatore ad applicare
Par condizioni migliorative (per ) rispetto al precedente accordo.
Si ricorda, inoltre, che con tale accordo si dava atto della chiusura del magazzino di EV (nel quale venivano movimentati i capi riguardanti le stagioni
“correnti”) e che i volumi dei capi programmati per la stagione PE 2017 erano
“drasticamente ridotti”. Il , sin dalla memoria ex art, 183, comma VI, Parte_5
n. 3 c.p.c., ha evidenziato, prendendo come riferimento proprio i dati indicati nella relazione di controparte dimessa con la memoria istruttoria, che nel 2017
era diminuito sia il numero di capi appesi (che, secondo quanto argomentato dall'appaltatrice, avrebbe dovuto generare maggiore redditività) sia quello di capi stesi, passati rispettivamente da 64.679 e 236.790 nel 2016 a 26.504 e
98.699 nel 2017.
La curatela ha poi correttamente messo in evidenza che, a fronte della chiusura del magazzino destinato alla movimentazione dei nuovi capi, rimaneva da allestire solo il magazzino di destinato ai “capi di abbigliamento finiti Parte_8
Par obsoleti e prodotti accessori”. , in altri termini, si apprestava a movimentare pagina 13 di 20 i soli capi invenduti ed obsoleti, rappresentando tale contrazione dell'attività un chiaro segnale di crisi che non poteva non essere colto da CP_1
Le vere ragioni della modifica contrattuale risultano più comprensibili anche laddove si consideri la mail inviata in data 10.2.2017 (quindi, pochi giorni prima
Par della stipula del negozio) da , dipendente di , a vari Testimone_1
collaboratori del fondo Emersique (che controllava la fallita) in cui si ricordava la richiesta di un incontro da parte di che aveva espresso CP_1
“preoccupazione per la nostra condizione”.
Par
6.2 A quanto sin qui detto si aggiunga che sin dal 2015 era stata ammessa alla procedura della cassa integrazione guadagni straordinaria con la motivazione di “crisi aziendale”. ha evidenziato che negli incontri tenutisi nei CP_1
primi mesi del 2015 presso il MISE il fondo Emersique, aveva preannunciato un programma di investimenti, con la crescita e l'acquisizione di nuovi marchi nel settore moda. Tuttavia, proprio la situazione esistente all'epoca della stipula dell'accordo del 27.3.2017 dimostra che la proprietà non era (più) disposta ad
Par investire in (ammesso che la controllante abbia dato almeno parziale attuazione all'impegni all'epoca assunti nei confronti del Ministero dello
Sviluppo Economico e della Regione Veneto): l'azienda fallita nel 2017 non aveva affatto risolto le problematiche che l'avevano portata a richiedere ormai
Part due anni prima la ed era semmai in fase di significativa contrazione della propria attività produttiva come si è sopra spiegato.
Par
6.3 Ulteriore indice rilevatore della condizione di insolvenza di è il mancato deposito dei bilanci a partire dal 2015. E' irrilevante che non sia un CP_1
operatore bancario o finanziario giacché, se è vero che - come evidenziato dalla pagina 14 di 20 giurisprudenza citata dall'appellata - di regola solo gli istituti di credito e le società finanziarie hanno le competenze richieste per svolgere un'approfondita analisi dei dati economico/finanziari dei propri clienti, è altrettanto vero che qualunque operatore economico è in grado di percepire l'anomalia costituita dal mancato protratto deposito dei bilanci (tanto più che era un partner CP_1
Par strategico di , avendo la gestione dei magazzini in cui si trovavano i capi venduti dalla fallita).
6.4 A fronte di tali dati può ritenersi senz'altro provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'appellata senza necessità di approfondire il contenuto degli articoli di giornale on line prodotti dalla curatela.
*****
7.1 Quanto poi all'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) l.f., è
costante nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 8384/25)
l'orientamento secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3°, lett. a),
cit., è volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, (solo per questo) escludendo la revocabilità dei pagamenti (del prezzo) di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti con modalità e in tempi diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili in precedenza invalse tra le parti (si veda anche Cass. n. 30127 del 2024).
Se, quindi, anche una prassi consolidata può integrare gli estremi dell'esenzione,
a maggior ragione si deve fare riferimento alle modifiche contrattuali che,
laddove non oggetto di specifica impugnativa come nel caso di specie, sono pagina 15 di 20 senz'altro idonee a configurare nuovi termini d'uso (si intende per le prestazioni successivamente svolte).
Si è poi fatto osservare che (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27939 del
07/12/2020) l'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti, potendo a tal fine darsi rilievo (cfr. Cass. Sez. 1,
ordinanza n. 7580 del 18/03/2019) anche all'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute.
7.2 Come già rilevato dal Tribunale, pertanto, l'accordo raggiunto il 27.3.2017 è
esso stesso costitutivo di nuovi termini d'uso per le successive prestazioni. La
sussistenza dell'esenzione va, pertanto, valutata in relazione ai tempi di pagamento previsti con la citata scrittura poc'anzi ricordati.
7.3 La curatela non ha svolto specifiche allegazioni con riguardo alle tempistiche di tutti i pagamenti di cui è lite e ciò all'evidenza sull'erroneo presupposto che le scadenze cui fare riferimento fossero quelle dell'iniziale accordo del 2014. Dalla
documentazione dimessa dal , tuttavia, vi è prova che almeno una Parte_5
parte dei pagamenti sono stati pagati in ritardo anche rispetto ai nuovi termini d'uso. Così:
a) dai docc 12 e 13 risulta un sollecito per insoluto relativo alle fatture n. da
1021/17 a 1025/17, scadute il 30.06.2017, effettuato da con mail del CP_1
7.7.2017;
pagina 16 di 20 b) con la mail doc. 19 ha sollecitato in data 21.4.2017 il pagamento CP_1
della fattura n. 606/17 del 5.4.2017 per un importo di Euro 17.080,00;
c) con mail del 3.5.2017 (doc. 20) ha sollecitato il pagamento delle CP_1
fatture n. da 413 a 417/17, con scadenza 30.4.2017, per un importo di Euro
60.767,75;
d) con mail dell'11.08.2017 (doc. 23) ha sollecitato il pagamento CP_1
delle fatture n. 31 e 32 del 7.8.2017 per un importo di Euro 23.960,83;
e) con mail del 31.08.2017 (doc. 25) ha sollecitato il pagamento CP_1
delle fatture da 1282 a 1390/17, emesse tra il 7/8 ed il 29/8 per un complessivo importo di Euro 67.299,70; gran parte di tali fatture non sono state pagate neppure dopo tale sollecito come si desume dalla mail del 5.9.2017 (doc. 27) con la quale ha lamentato di non aver ricevuto il bonifico relativo a CP_1
fatture per un totale di Euro 62.084,79.
7.4 In difetto di specifica allegazione del , deve ritenersi che l'assenza Parte_5
Par di solleciti per altre fatture sia dovuta al fatto che ha provveduto ai pagamenti nei termini previsti dalla modifica contrattuale.
7.5. Sulla base di tali dati è allora possibile pervenire alle seguenti conclusioni:
i) Il ritardo del pagamento di pochi giorni rispetto alla scadenza valorizzato dal
Tribunale non può essere inteso, con riferimento alle fatture di cui alla precedente elencazione, come sintomo di acquiescenza, avendo l'appaltatrice intimato il pagamento solo dopo pochi giorni dalla scadenza. Il c.d. margine di tolleranza di 5 giorni cui il primo giudice ha fatto riferimento non può dirsi sussistente sia in ragione della reazione di che si è tradotta nei CP_1
solleciti di cui sopra sia per il fatto che tale termine era quello scaduto il quale pagina 17 di 20 l'appaltatrice era legittimata ex art. 4, comma 2, della scrittura del 27.3.2027, a sospendere il servizio. Quindi, un ritardo compreso tra 1 e 5 giorni, anche se non così grave da legittimare la reazione ex art. 1460 c.c., non può essere ritenuto conforme ai termini d'uso (e maggior ragione non lo è il ritardo superiore a 5
giorni).
La stessa minaccia di sospendere il servizio, pur non attuata, dimostra che l'appaltatrice non era disposta ad accettare siffatti ritardi (potendo ravvisarsi in tali intimazioni un'ulteriore dimostrazione della consapevolezza delle difficoltà,
Par ormai insormontabili per , di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni).
Il totale delle fatture pagate successivamente all'inoltro dei solleciti di cui sopra
è pari ad Euro 210.470,17 e per essi non sussiste l'esenzione invocata da
CP_1
ii) Tutti gli altri pagamenti oggetto delle domande della curatela sono avvenuti in conformità agli accordi del 27.3.2017 e, pertanto, non sono revocabili ex art. 67,
comma 3, lett. a) l.f.
7.6 Consegue da quanto detto che è tenuta a restituire al CP_1 Parte_5
Euro 210.470,17.
Quanto agli accessori, la domanda della curatela di vedersi riconosciuti la rivalutazione e gli interessi legali dalla data della domanda al saldo può trovare solo parziale accoglimento. Invero, come già osservato da Cass. sez. 1, con ordinanza n. 31652 del 09/12/2024, in tema di revocatoria fallimentare, ex art. 67, commi 1 e 2, legge fall., la natura costitutiva dell'azione, il carattere dell'obbligazione restitutoria cui sia condannato l'accipiens, che integra un pagina 18 di 20 debito di valuta (e non di valore) e la conseguente autonomia del diritto, per chi agisce, alla corresponsione sulla somma da restituirsi altresì degli interessi comportano che gli stessi retroagiscono alla data della relativa domanda giudiziale mentre, in difetto, decorrono solo dalla data della sentenza di accoglimento”.
In senso conforme Cass. sez. 1 , ordinanza n. 12850 del 23/05/2018: in tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens"
soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva,
avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito;
ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria,
spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito.
Pertanto, in mancanza di prova del c.d. maggior danno, sono dovuti gli interessi
(nella misura prevista dall'art. 1284, comma IV, cod. civ. per le considerazioni espresse da Cass. ordinanza n. 61/2023) dalla domanda (atto di citazione notificato in data 26.02.2020) sino al saldo.
*****
8. Atteso il parziale accoglimento dell'appello occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado.
Fatta applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro
52.000,01 ed Euro 260.000,00 (con l'eccezione della fase istruttoria, riconosciuta pagina 19 di 20 al minimo per il primo grado ed esclusa per il presente giudizio), le spese della curatela vengono liquidate quanto al primo grado in Euro 11.268,00 per compenso ed Euro 1.713,00 per esborsi , oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e quanto al grado d'appello in Euro 9.991,00 per compenso ed Euro 2.556,00 per esborsi , oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza Parte_5 Controparte_1
n. 761/2023 emessa dal Tribunale di Venezia in data 29.04.2023, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- condanna a pagare in favore della curatela Euro 210.470,17 Controparte_1
oltre interessi, nella misura prevista dall'art. 1284, comma IV, cod. civ., dal
26.02.2020 sino al saldo;
- rigetta nel resto l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese della curatela, che liquida Controparte_1
quanto al primo grado in Euro 11.268,00 per compenso ed Euro 1.713,00 per esborsi , oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e quanto al grado d'appello in Euro 9.991,00 per compenso ed Euro 2.556,00 per esborsi ,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
Venezia, 14 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Alessandro Rizzieri
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Francesco Petrucco Toffolo
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 15/06/2023 al n. 1125/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
(C.F ), con sede in Venezia-Mestre, via Bruno Maderna n. 7, in P.IVA_1
persona del curatore dott. rappresentato e difeso in causa Parte_2
dall'avv. Marco Greggio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Padova, Passeggiata A. Miolati n. 2, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- pagina 1 di 20 CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante sig. con sede in Parma, Strada della Repubblica Controparte_2
n. 66, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Gabriele Gilioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via San Giovanni Bosco n. 9, Bibbiano (RE),
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.3.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o disattesa;
in riforma della sentenza 761/2023 pubblicata il 3.5.2023 nella causa n.
2358/2020 R.G. e notificata in data 5.5.2023,
Nel merito,
a) accertare e dichiarare la revoca ex art. 67, secondo comma, l.f. dei pagamenti
Pa effettuati da nei confronti di nel periodo dal 27.3.17 al Controparte_1
10.8.17 per complessivi € 950.183,24, per i motivi esposti in atto di citazione;
b) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui sub lett. a) condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, Controparte_1
in favore del , la somma complessiva di € 950.183,24, o la Parte_4
diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre
rivalutazione e interessi legali dalla data della domanda al saldo;
pagina 2 di 20 c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, ridurre
l'importo delle spese di lite così come liquidato in Sentenza dal Giudice di prime
cure in favore di per effetto della ridotta attività istruttoria Controparte_1
espletata nel corso del giudizio di primo grado;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi
di giudizio;
”
Si insiste per l'accoglimento della prova per testi sui capitoli di prova indicati in
atto di citazione d'appello
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Visto il provvedimento del Consigliere Istruttore della Prima Sezione Civile
reso in data 4.12.2023, il sottoscritto dall'Avv. Gabriele Gilioli, nell'interesse di
richiamando quanto dedotto, eccepito ed argomento nel Controparte_1
proprio atto di costituzione e risposta in appello, nonché negli atti di primo
grado, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni:
In via principale:
- senza rinunciare alla proposta eccezione preliminare, respingere l'appello
proposto dal nei confronti di Parte_5
siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, Controparte_1
indimostrato, infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente
atto, confermando in ogni sua parte la Sentenza n. 761/2023 pronunciata dal
Tribunale di Venezia, e, comunque, respingere ogni domanda proposta dal
nei confronti di Parte_5 CP_1
o come meglio;
[...]
pagina 3 di 20 - con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi professionali, oltre rimborso
spese generali 15%, IVA e CPA di legge del doppio grado di giudizio. In via
subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non accogliesse
le precedenti domande, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si ripropongono
espressamente le seguenti domande ed eccezioni formulate in primo grado:
“Nel merito, in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta preclusione pro iudicato dell'azione
revocatoria e/o inefficacia spiegate dall'attore, conseguente alle determinazioni
assunte dalla Curatela del Fallimento in sede di formazione dello stato passivo
oggetto di correzione, nonché in sede di opposizione ex art. 98 L.F.;
- per effetto, rigettare le domande dell'attore e, quindi, dichiarare il presente
giudizio inammissibile e/o improcedibile o come meglio, per le ragioni
superiormente esposte;
- con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e compensi del presente
procedimento, compresi spese generali 15%, IVA e CPA di legge.
Nel merito, in via principale:
- nella denega e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della questione
preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi e le ragioni di fatto e di diritto
esposti in narrativa, la legittimità e la conseguente efficacia dei pagamenti di €
Pa 950.183,24 effettuati da nei confronti di nel periodo Controparte_1
intercorrente dal 27.03.2017 al 10.08.2017 e, per l'effetto, rigettare tutte le
domande esperite, ex art. 67, II comma, L.F., dal
[...]
nei confronti di siccome Parte_5 Controparte_1
pagina 4 di 20 improponibili, inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto,
indimostrate, o come meglio;
- accertare e dichiarare la mancanza del presupposto soggettivo dell'azione
revocatoria fallimentare (scientia decotionis) richiesta per la proponibilità della
stessa ex art. 67, II comma L.F. e, conseguentemente, rigettare le domande
esperite dal nei confronti di Parte_5
siccome improponibili, inammissibili, improcedibili, infondate Controparte_1
in fatto ed in diritto, indimostrate, o come meglio;
- sempre nella denega e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della
questione preliminare sollevata, accertare e dichiarare la legittimità e la
Par conseguente efficacia del pagamento di € 17.080,00 effettuato da nei
confronti di in data 22.09.2017 e, per l'effetto, rigettare tutte le Controparte_1
domande esperite, ex art. 44, I comma, L.F. e, in subordine, ex art. 67, II
comma, L.F., dal nei confronti Parte_5
di siccome improponibili, inammissibili, improcedibili, Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto, indimostrate, o come meglio;
- con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e compensi del presente
procedimento, compresi spese generali 15%, IVA e CPA di legge.
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 67, comma 3, lettera a) L.F.,
riguardante l'esenzione dei pagamenti nei termini d'uso effettuati nell'esercizio
dell'attività d'impresa e, conseguentemente, rigettare tutte le domande esperite
dal nei confronti di Parte_5 CP_1
pagina 5 di 20 siccome improponibili, inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed CP_1
in diritto, indimostrate, o come meglio;
- con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e compensi del presente
procedimento, compresi spese generali 15%, IVA e CPA di legge.”
- con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi professionali, oltre rimborso
spese generali 15%, IVA e CPA di legge del doppio grado di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 conveniva in giudizio avanti Parte_5
il Tribunale di Venezia chiedendo la revoca ai sensi dell'art. Controparte_1
67, comma 1, n. 2 L.F. dei pagamenti effettuati nel periodo dal 27.3.2017 al
10.08.2017 per complessivi Euro 930.183,24 e la declaratoria di inefficacia ex art. 44 primo comma l.f. o in subordine la revoca ex art. 67, comma 2, l.f. del pagamento effettuato dalla fallita in data 22.9.2017 pari ad Euro 17.080,00.
Il periodo sospetto era stato calcolato tenendo conto del deposito in data
8.8.2017 del ricorso c.d. in bianco ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. con contestuale istanza ex art. 182 quinquies, terzo comma, l.f.
La curatela dava atto dei rapporti intrattenuti dalla società in bonis con la convenuta, cui era stata affidata la gestione del magazzino ove si trovavano i
Par capi di abbigliamento commercializzati da sulla base del contratto del
31.7.2014, come modificato con scrittura privata del 27.3.2017. I contenuti di quest'ultima scrittura, unitamente alla diffusione di articoli di giornale sulle condizioni della fallita, al ritardo nell'esecuzione dei pagamenti ed alla mancata pubblicazione nel registro delle imprese dei bilanci successivi all'esercizio del pagina 6 di 20 2014, dimostravano secondo l'attore la conoscenza dello stato di insolvenza della società.
1.2 Si costituiva che eccepiva il giudicato in relazione agli esiti del CP_1
giudizio di opposizione allo stato passivo conclusosi con ordinanza n.
9942/2018 dell'11.12.2018 e sollecitava il rigetto della domanda, non essendo stata provata la scientia decoctionis e comunque in quanto trovava applicazione l'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) l.f. (pagamenti eseguiti nei termini d'uso).
1.3 Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, definiva il giudizio con la sentenza n. 761/2023 pronunciata in data 29.4.2023, che, pur ritenendo insussistente il giudicato relativamente alle prestazioni oggetto di lite, rigettava le domande attoree in quanto i pagamenti effettuati dal 27.3.2017 al
10.08.2017 (come pure quello risalente al 22.9.2017) dovevano considerarsi eseguiti nei termini d'uso, non potendo, inoltre, trovare applicazione alla domanda di concordato l'art. 44 l.f. in quanto norma relativa alla procedura fallimentare non richiamata dall'art. 69 bis l. fall,
Le spese seguivano la soccombenza.
Il Tribunale, quanto all'accezione ex art. 67, comma 3, lett. a) l.f., ritenuta “più
liquida” e quindi da valutarsi “anteriormente ai fatti costitutivi della domanda”,
osservava che:
- la modifica contrattuale del 27.3.2017 riguardava solo il prosieguo dei rapporti commerciali, non modificando le modalità di pagamento dei debiti maturati in forza delle precedenti pattuizioni e, pertanto, non integrava un piano di rientro degli eventuali insoluti precedenti;
pagina 7 di 20 - l'esecuzione dei pagamenti successivi alla stipula di detta scrittura privata era pacificamente avvenuta con le modalità ivi stabilite e, per la maggior parte, nel rispetto dei termini temporali in essa dettati;
- i ritardi nei pagamenti che si erano verificati erano di pochi giorni ed erano stati tollerati dalla convenuta, che aveva proseguito il rapporto contrattuale;
- non aveva esercitato la facoltà di sospensione delle proprie CP_1
prestazioni, minacciata con la lettera dimessa quale doc. 12 della curatela a fronte nel ritardo nell'effettuazione di alcuni pagamenti, a comprova del fatto che vi erano tolleranze nei riardi di pagamenti (anche superiori al termine di 5
giorni che secondo il primo giudice era desumibile dal doc. 7 attoreo).
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il che con il Parte_4
primo motivo ha lamentato violazione e/o errata applicazione dell'art. 67,
comma 3, lett. a) l.f., evidenziando al riguardo che:
- i pagamenti dovevano avvenire, in forza del contratto del 31.7.2014, entro 90
giorni;
- con la scrittura del 27.3.2017 i termini di pagamento sono mutati in senso peggiorativo per la committente senza alcuna necessità o motivazione apparente posto che il precedente contratto aveva una durata di 6 anni, costituendo tale scrittura l'imposizione da parte di di tempistiche di pagamento CP_1
anticipate e vista fattura proprio perché a conoscenza dello stato di insolvenza di
Pt_6
Con il secondo motivo la curatela ha lamentato violazione e/o errata
[...]
applicazione dell'art. 67, comma 2, l.f. per non avere il Tribunale riconosciuto la pagina 8 di 20 sussistenza del presupposto oggettivo e di quello soggettivo dell'azione revocatoria.
2.2.1 Il primo è stato ritenuto sussistente in quanto si tratta di pagamenti intervenuti nel semestre antecedente la domanda prenotativa di concordato depositata nel registro delle imprese in data 11.8.2017.
2.2.2. Il secondo è stato ritenuto sussistente in quanto:
- in data 27.3.2017 ha imposto la rinegoziazione delle clausole CP_1
Par contrattuali (pagamenti anticipati con obbligo per di versare acconti all'inizio del mese e conguagli alla fine del mese, eliminazione della penale prevista dall'art. 3 del contratto del 2014 e della clausola risolutiva espressa
Par prevista in favore di dall'art. 17 del contratto del 2014);
Par
- ha ritardato i pagamenti, provocando la reazione di come da CP_1
mail dimesse in primo grado, essendo l'appaltatrice arrivata a minacciare la sospensione dei servizi prestati a partire dal 10.07.2017;
- la condizione di insolvenza era evincibile dagli articoli di giornale dimessi in causa, dal mancato deposito dei bilanci relativi al periodo successivo al
31.12.2014 e dall'attivazione da parte di Cassa Integrazione Guadagni Parte_7
Straordinaria.
2.3 Con il terzo motivo ha impugnato il capo sulle spese in quanto l'importo liquidato a titolo di compenso (Euro 29.193,00) è eccessivo, non avendo il
Tribunale tenuto conto che la fase istruttoria si era esaurita nel deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, pertanto, avrebbe dovuto essere liquidata al minimo.
pagina 9 di 20 3. Si è costituita anche nel grado d'appello riproponendo l'eccezione CP_1
di giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e sollecitando la reiezione del gravame.
4. La causa, trattenuta in decisione dopo lo scambio degli scritti conclusionali come da ordinanza del C.I. del 4.12.2023, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza collegiale del 13.2.2025 per la sostituzione di uno dei componenti del collegio risultato incompatibile e, quindi, è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2025.
*****
5. L'eccezione di giudicato riproposta dall'appellata è inammissibile.
Costituisce, invero, orientamento consolidato (cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n.
9505 del 09/04/2024) quello secondo cui qualora l'eccezione (in quel caso di prescrizione) sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Il primo giudice alle pagg. 7 e 8 della sentenza ha espressamente preso in considerazione, rigettandola, l'eccezione proposta da che, pertanto, CP_1
avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la statuizione del Tribunale.
*****
pagina 10 di 20 6. Incontestato il presupposto c.d. oggettivo, ritiene il Collegio di dover indagare
Par se fosse consapevole dello stato di insolvenza di all'epoca dei CP_1
pagamenti, posto che, come si approfondirà nel prosieguo, l'esenzione di cui al terzo comma dell'art. 67 l.f. non può coprire tutti i pagamenti contestati.
Ogni indagine deve essere effettuata considerando che (cfr. Cass. sez. 1 ,
Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023) alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo,
facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è
trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.
6.1. Risulta innanzitutto opportuno ricordare che l'art. 9 del contratto stipulato in data 31.7.2014 prevedeva che il pagamento dei servizi di movimentazione di magazzino e/o approntamento delle spedizioni dei capi di abbigliamento di
Par proprietà di venisse effettuato “con ricevuta bancaria 90 gg fine mese” e
Par che con addeundum del 12.7.2016 l'appellata aveva messo a disposizione di anche il magazzino di (che si andava così ad aggiungere a quello di Parte_8
EV di Ponte di Piave).
Con scrittura del 27.3.2017 è stato pattuito che, a partire dal mese di aprile di quell'anno, le prestazioni svolte nel magazzino di EV sarebbero state remunerate mediante un acconto settimanale di Euro 22.500,00 IVA compresa pagina 11 di 20 con conguaglio da effettuarsi alla fine di ogni mese, dovendo i pagamenti essere effettuati su base settimanale “il lunedì successivo alla settimana lavorativa,
vista fattura tramite bonifico bancario e il venerdì della settimana successiva
per il conguaglio mensile”. La scrittura ha altresì previsto altresì la corresponsione di un acconto di Euro 67.500,00 IVA compresa per tre settimane con conguaglio da effettuarsi al 31.3.2017.
La medesima scrittura, quanto, invece, alle prestazioni svolte presso il magazzino di , ha previsto che il pagamento (della somma di Euro Parte_8
14.400,00) sarebbe avvenuto entro i primi 5 giorni di ogni mese e precisamente
“il lunedì successivo alla settimana lavorativa” e ciò “vista fattura sempre
tramite bonifico bancario”
Con tale accordo, inoltre, vennero eliminate la penale e la clausola risolutiva espressa precedentemente pattuite in favore di Pt_9
modifiche costituiscono un primo indice rilevatore della diffidenza che
[...]
Par nutriva sulle capacità di di onorare le proprie obbligazioni, CP_1
volendo sostanzialmente neutralizzare il rischio di insoluti mediante la previsione di pagamenti anticipati che, nel caso di ritardo superiore ai 5 giorni,
l'avrebbero legittimata, ai sensi dell'art. 4 della predetta scrittura privata,
all'interruzione del servizio.
Le citate modifiche non paiono corrispondere ad alcuna logica produttiva posto che il precedente contratto aveva durata di sei anni e, come dato atto nelle premesse della scrittura, i volumi dei capi programmati nella stagione PE 2017
erano drasticamente diminuiti.
pagina 12 di 20 L'appellata ha replicato che tale scrittura sarebbe stata stipulata per venire
Par incontro alle esigenze di , che aveva deciso di cambiare il gestore del proprio magazzino, affidando l'incarico a Traconf s.r.l. a partire dalla stagione autunno/inverno 2017 e che l'anticipazione dei pagamenti era funzionale a
“pagare la maggiore forza lavoro messa a disposizione per aumentare i livelli di
servizio al fine di rispettare i più alti quantitativi di merce programmata da
Pa
”
Osserva il Collegio che la volontà della committente di rivolgersi ad un competitor avrebbe semmai dovuto spingere l'appaltatore ad applicare
Par condizioni migliorative (per ) rispetto al precedente accordo.
Si ricorda, inoltre, che con tale accordo si dava atto della chiusura del magazzino di EV (nel quale venivano movimentati i capi riguardanti le stagioni
“correnti”) e che i volumi dei capi programmati per la stagione PE 2017 erano
“drasticamente ridotti”. Il , sin dalla memoria ex art, 183, comma VI, Parte_5
n. 3 c.p.c., ha evidenziato, prendendo come riferimento proprio i dati indicati nella relazione di controparte dimessa con la memoria istruttoria, che nel 2017
era diminuito sia il numero di capi appesi (che, secondo quanto argomentato dall'appaltatrice, avrebbe dovuto generare maggiore redditività) sia quello di capi stesi, passati rispettivamente da 64.679 e 236.790 nel 2016 a 26.504 e
98.699 nel 2017.
La curatela ha poi correttamente messo in evidenza che, a fronte della chiusura del magazzino destinato alla movimentazione dei nuovi capi, rimaneva da allestire solo il magazzino di destinato ai “capi di abbigliamento finiti Parte_8
Par obsoleti e prodotti accessori”. , in altri termini, si apprestava a movimentare pagina 13 di 20 i soli capi invenduti ed obsoleti, rappresentando tale contrazione dell'attività un chiaro segnale di crisi che non poteva non essere colto da CP_1
Le vere ragioni della modifica contrattuale risultano più comprensibili anche laddove si consideri la mail inviata in data 10.2.2017 (quindi, pochi giorni prima
Par della stipula del negozio) da , dipendente di , a vari Testimone_1
collaboratori del fondo Emersique (che controllava la fallita) in cui si ricordava la richiesta di un incontro da parte di che aveva espresso CP_1
“preoccupazione per la nostra condizione”.
Par
6.2 A quanto sin qui detto si aggiunga che sin dal 2015 era stata ammessa alla procedura della cassa integrazione guadagni straordinaria con la motivazione di “crisi aziendale”. ha evidenziato che negli incontri tenutisi nei CP_1
primi mesi del 2015 presso il MISE il fondo Emersique, aveva preannunciato un programma di investimenti, con la crescita e l'acquisizione di nuovi marchi nel settore moda. Tuttavia, proprio la situazione esistente all'epoca della stipula dell'accordo del 27.3.2017 dimostra che la proprietà non era (più) disposta ad
Par investire in (ammesso che la controllante abbia dato almeno parziale attuazione all'impegni all'epoca assunti nei confronti del Ministero dello
Sviluppo Economico e della Regione Veneto): l'azienda fallita nel 2017 non aveva affatto risolto le problematiche che l'avevano portata a richiedere ormai
Part due anni prima la ed era semmai in fase di significativa contrazione della propria attività produttiva come si è sopra spiegato.
Par
6.3 Ulteriore indice rilevatore della condizione di insolvenza di è il mancato deposito dei bilanci a partire dal 2015. E' irrilevante che non sia un CP_1
operatore bancario o finanziario giacché, se è vero che - come evidenziato dalla pagina 14 di 20 giurisprudenza citata dall'appellata - di regola solo gli istituti di credito e le società finanziarie hanno le competenze richieste per svolgere un'approfondita analisi dei dati economico/finanziari dei propri clienti, è altrettanto vero che qualunque operatore economico è in grado di percepire l'anomalia costituita dal mancato protratto deposito dei bilanci (tanto più che era un partner CP_1
Par strategico di , avendo la gestione dei magazzini in cui si trovavano i capi venduti dalla fallita).
6.4 A fronte di tali dati può ritenersi senz'altro provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'appellata senza necessità di approfondire il contenuto degli articoli di giornale on line prodotti dalla curatela.
*****
7.1 Quanto poi all'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) l.f., è
costante nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 8384/25)
l'orientamento secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3°, lett. a),
cit., è volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, (solo per questo) escludendo la revocabilità dei pagamenti (del prezzo) di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti con modalità e in tempi diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili in precedenza invalse tra le parti (si veda anche Cass. n. 30127 del 2024).
Se, quindi, anche una prassi consolidata può integrare gli estremi dell'esenzione,
a maggior ragione si deve fare riferimento alle modifiche contrattuali che,
laddove non oggetto di specifica impugnativa come nel caso di specie, sono pagina 15 di 20 senz'altro idonee a configurare nuovi termini d'uso (si intende per le prestazioni successivamente svolte).
Si è poi fatto osservare che (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27939 del
07/12/2020) l'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti, potendo a tal fine darsi rilievo (cfr. Cass. Sez. 1,
ordinanza n. 7580 del 18/03/2019) anche all'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute.
7.2 Come già rilevato dal Tribunale, pertanto, l'accordo raggiunto il 27.3.2017 è
esso stesso costitutivo di nuovi termini d'uso per le successive prestazioni. La
sussistenza dell'esenzione va, pertanto, valutata in relazione ai tempi di pagamento previsti con la citata scrittura poc'anzi ricordati.
7.3 La curatela non ha svolto specifiche allegazioni con riguardo alle tempistiche di tutti i pagamenti di cui è lite e ciò all'evidenza sull'erroneo presupposto che le scadenze cui fare riferimento fossero quelle dell'iniziale accordo del 2014. Dalla
documentazione dimessa dal , tuttavia, vi è prova che almeno una Parte_5
parte dei pagamenti sono stati pagati in ritardo anche rispetto ai nuovi termini d'uso. Così:
a) dai docc 12 e 13 risulta un sollecito per insoluto relativo alle fatture n. da
1021/17 a 1025/17, scadute il 30.06.2017, effettuato da con mail del CP_1
7.7.2017;
pagina 16 di 20 b) con la mail doc. 19 ha sollecitato in data 21.4.2017 il pagamento CP_1
della fattura n. 606/17 del 5.4.2017 per un importo di Euro 17.080,00;
c) con mail del 3.5.2017 (doc. 20) ha sollecitato il pagamento delle CP_1
fatture n. da 413 a 417/17, con scadenza 30.4.2017, per un importo di Euro
60.767,75;
d) con mail dell'11.08.2017 (doc. 23) ha sollecitato il pagamento CP_1
delle fatture n. 31 e 32 del 7.8.2017 per un importo di Euro 23.960,83;
e) con mail del 31.08.2017 (doc. 25) ha sollecitato il pagamento CP_1
delle fatture da 1282 a 1390/17, emesse tra il 7/8 ed il 29/8 per un complessivo importo di Euro 67.299,70; gran parte di tali fatture non sono state pagate neppure dopo tale sollecito come si desume dalla mail del 5.9.2017 (doc. 27) con la quale ha lamentato di non aver ricevuto il bonifico relativo a CP_1
fatture per un totale di Euro 62.084,79.
7.4 In difetto di specifica allegazione del , deve ritenersi che l'assenza Parte_5
Par di solleciti per altre fatture sia dovuta al fatto che ha provveduto ai pagamenti nei termini previsti dalla modifica contrattuale.
7.5. Sulla base di tali dati è allora possibile pervenire alle seguenti conclusioni:
i) Il ritardo del pagamento di pochi giorni rispetto alla scadenza valorizzato dal
Tribunale non può essere inteso, con riferimento alle fatture di cui alla precedente elencazione, come sintomo di acquiescenza, avendo l'appaltatrice intimato il pagamento solo dopo pochi giorni dalla scadenza. Il c.d. margine di tolleranza di 5 giorni cui il primo giudice ha fatto riferimento non può dirsi sussistente sia in ragione della reazione di che si è tradotta nei CP_1
solleciti di cui sopra sia per il fatto che tale termine era quello scaduto il quale pagina 17 di 20 l'appaltatrice era legittimata ex art. 4, comma 2, della scrittura del 27.3.2027, a sospendere il servizio. Quindi, un ritardo compreso tra 1 e 5 giorni, anche se non così grave da legittimare la reazione ex art. 1460 c.c., non può essere ritenuto conforme ai termini d'uso (e maggior ragione non lo è il ritardo superiore a 5
giorni).
La stessa minaccia di sospendere il servizio, pur non attuata, dimostra che l'appaltatrice non era disposta ad accettare siffatti ritardi (potendo ravvisarsi in tali intimazioni un'ulteriore dimostrazione della consapevolezza delle difficoltà,
Par ormai insormontabili per , di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni).
Il totale delle fatture pagate successivamente all'inoltro dei solleciti di cui sopra
è pari ad Euro 210.470,17 e per essi non sussiste l'esenzione invocata da
CP_1
ii) Tutti gli altri pagamenti oggetto delle domande della curatela sono avvenuti in conformità agli accordi del 27.3.2017 e, pertanto, non sono revocabili ex art. 67,
comma 3, lett. a) l.f.
7.6 Consegue da quanto detto che è tenuta a restituire al CP_1 Parte_5
Euro 210.470,17.
Quanto agli accessori, la domanda della curatela di vedersi riconosciuti la rivalutazione e gli interessi legali dalla data della domanda al saldo può trovare solo parziale accoglimento. Invero, come già osservato da Cass. sez. 1, con ordinanza n. 31652 del 09/12/2024, in tema di revocatoria fallimentare, ex art. 67, commi 1 e 2, legge fall., la natura costitutiva dell'azione, il carattere dell'obbligazione restitutoria cui sia condannato l'accipiens, che integra un pagina 18 di 20 debito di valuta (e non di valore) e la conseguente autonomia del diritto, per chi agisce, alla corresponsione sulla somma da restituirsi altresì degli interessi comportano che gli stessi retroagiscono alla data della relativa domanda giudiziale mentre, in difetto, decorrono solo dalla data della sentenza di accoglimento”.
In senso conforme Cass. sez. 1 , ordinanza n. 12850 del 23/05/2018: in tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens"
soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva,
avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito;
ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria,
spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito.
Pertanto, in mancanza di prova del c.d. maggior danno, sono dovuti gli interessi
(nella misura prevista dall'art. 1284, comma IV, cod. civ. per le considerazioni espresse da Cass. ordinanza n. 61/2023) dalla domanda (atto di citazione notificato in data 26.02.2020) sino al saldo.
*****
8. Atteso il parziale accoglimento dell'appello occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado.
Fatta applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro
52.000,01 ed Euro 260.000,00 (con l'eccezione della fase istruttoria, riconosciuta pagina 19 di 20 al minimo per il primo grado ed esclusa per il presente giudizio), le spese della curatela vengono liquidate quanto al primo grado in Euro 11.268,00 per compenso ed Euro 1.713,00 per esborsi , oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e quanto al grado d'appello in Euro 9.991,00 per compenso ed Euro 2.556,00 per esborsi , oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza Parte_5 Controparte_1
n. 761/2023 emessa dal Tribunale di Venezia in data 29.04.2023, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- condanna a pagare in favore della curatela Euro 210.470,17 Controparte_1
oltre interessi, nella misura prevista dall'art. 1284, comma IV, cod. civ., dal
26.02.2020 sino al saldo;
- rigetta nel resto l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese della curatela, che liquida Controparte_1
quanto al primo grado in Euro 11.268,00 per compenso ed Euro 1.713,00 per esborsi , oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e quanto al grado d'appello in Euro 9.991,00 per compenso ed Euro 2.556,00 per esborsi ,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
Venezia, 14 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Alessandro Rizzieri
pagina 20 di 20