CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 605/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 27/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239027631036000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3678/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 0972023027631036000 notificata il 24/3/2023 e la presupposta cartella di pagamento n. 09720120148074535001 emessa nel 2012, relativa ad IVA ed altro anno 2008 chiedendone l'annullamento per prescrizione della pretesa tributaria. non essendo stato notificato alcun atto al ricorrente.
Con sentenza n. 10760/2024 la CGT di primo grado di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto mai notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione che non si è costituita in primo grado.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma. L'appellante ha altresì richiesto la sospensiva, istanza respinta da questa Corte con ordinanza n. 796/25 del 15/4/2025.
AdER non si è costituita in appello.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha proposto appello contestando la declaratoria di inammissibilità del ricorso e chiedendo che lo stesso fosse deciso nel merito.
Preliminarmente rileva la Corte che la contestazione relativa alla dichiarata inammissibilità del ricorso è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti prodotta agli atti del fascicolo di primo grado la ricevuta di accettazione da parte del sistema della notifica telematica del ricorso all'AdER inviata all'indirizzo pec Email_2, nonchè la successiva ricevuta di avvenuta consegna proveniente dall'indirizzo pec Email_3, entrambe datate 27/4/2023 ore 15.58.
Conseguentemente il ricorso in appello risulta notificato all'AdER ed è, quindi, da ritenersi ammissibile dovendosi conseguentemente riformare la sentenza impugnata.
Nel merito l'appellante eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa tributaria.
L'eccezione è fondata. La presupposta cartella di pagamento n. 09720120148074535001 è relativa ad IVA anno 2008 e nella impugnata intimazione è indicato che sarebbe stata notificata in data 28/6/2012.
Orbene, dalla documentazione anagrafica prodotta in atti dal ricorrente emerge che lo stesso è
Nominativo_1Nazione_1emigrato all'estero ed è stato residente a ( dal 16/2/2007 al 7/1/20016 quando ha nuovamente trasferito la residenza a Roma.
Conseguentemente alla data del 28/6/2012 in cui la cartella gli sarebbe stata notificata, il ricorrente era residente all'estero.
Rileva in proposito la Corte che AdER, che in primo grado non si è costituita, non ha prodotto la prova della notifica della cartella che sarebbe avvenuta in data 28/6/2012.
Da ciò discende che non vi è prova in atti né che la cartella sia stata notificata a mani del Ricorrente_1, che
Ricorrente_1all'epoca risiedeva all'estero, né a persona idonea a ricevere l'atto per conto del e, quindi, non vi è prova che in data 28/6/2012 sia stato validamente notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Conseguentemente il termine decennale di prescrizione dell'IVA inerente l'anno di imposta 2008, in mancanza di validi atti interruttivi intervenuti nelle more, era ampiamente decorso alla data del 24/3/2023 quando è stata notificata l'intimazione n. 0972023027631036000 impugnata in questa sede.
Ricorrente_1Conclusivamente l'appello di deve essere accolto con totale riforma della impugnata sentenza n. 10760/2024 della CGT di primo grado di Roma e conseguente annullamento dell'intimazione n. 0972023027631036000 e della presupposta cartella di pagamento n.
09720120148074535001, per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Spese compensate in considerazione del fatto che AdER non si è costituita e non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 605/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 27/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239027631036000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3678/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 0972023027631036000 notificata il 24/3/2023 e la presupposta cartella di pagamento n. 09720120148074535001 emessa nel 2012, relativa ad IVA ed altro anno 2008 chiedendone l'annullamento per prescrizione della pretesa tributaria. non essendo stato notificato alcun atto al ricorrente.
Con sentenza n. 10760/2024 la CGT di primo grado di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto mai notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione che non si è costituita in primo grado.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma. L'appellante ha altresì richiesto la sospensiva, istanza respinta da questa Corte con ordinanza n. 796/25 del 15/4/2025.
AdER non si è costituita in appello.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha proposto appello contestando la declaratoria di inammissibilità del ricorso e chiedendo che lo stesso fosse deciso nel merito.
Preliminarmente rileva la Corte che la contestazione relativa alla dichiarata inammissibilità del ricorso è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti prodotta agli atti del fascicolo di primo grado la ricevuta di accettazione da parte del sistema della notifica telematica del ricorso all'AdER inviata all'indirizzo pec Email_2, nonchè la successiva ricevuta di avvenuta consegna proveniente dall'indirizzo pec Email_3, entrambe datate 27/4/2023 ore 15.58.
Conseguentemente il ricorso in appello risulta notificato all'AdER ed è, quindi, da ritenersi ammissibile dovendosi conseguentemente riformare la sentenza impugnata.
Nel merito l'appellante eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa tributaria.
L'eccezione è fondata. La presupposta cartella di pagamento n. 09720120148074535001 è relativa ad IVA anno 2008 e nella impugnata intimazione è indicato che sarebbe stata notificata in data 28/6/2012.
Orbene, dalla documentazione anagrafica prodotta in atti dal ricorrente emerge che lo stesso è
Nominativo_1Nazione_1emigrato all'estero ed è stato residente a ( dal 16/2/2007 al 7/1/20016 quando ha nuovamente trasferito la residenza a Roma.
Conseguentemente alla data del 28/6/2012 in cui la cartella gli sarebbe stata notificata, il ricorrente era residente all'estero.
Rileva in proposito la Corte che AdER, che in primo grado non si è costituita, non ha prodotto la prova della notifica della cartella che sarebbe avvenuta in data 28/6/2012.
Da ciò discende che non vi è prova in atti né che la cartella sia stata notificata a mani del Ricorrente_1, che
Ricorrente_1all'epoca risiedeva all'estero, né a persona idonea a ricevere l'atto per conto del e, quindi, non vi è prova che in data 28/6/2012 sia stato validamente notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Conseguentemente il termine decennale di prescrizione dell'IVA inerente l'anno di imposta 2008, in mancanza di validi atti interruttivi intervenuti nelle more, era ampiamente decorso alla data del 24/3/2023 quando è stata notificata l'intimazione n. 0972023027631036000 impugnata in questa sede.
Ricorrente_1Conclusivamente l'appello di deve essere accolto con totale riforma della impugnata sentenza n. 10760/2024 della CGT di primo grado di Roma e conseguente annullamento dell'intimazione n. 0972023027631036000 e della presupposta cartella di pagamento n.
09720120148074535001, per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Spese compensate in considerazione del fatto che AdER non si è costituita e non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri