Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 386
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso in primo grado

    La Corte ha ritenuto fondata la contestazione relativa alla dichiarata inammissibilità, accertando la produzione della ricevuta di accettazione e consegna della notifica telematica del ricorso all'indirizzo PEC dell'Agente della Riscossione.

  • Accolto
    Prescrizione decennale della pretesa tributaria

    La Corte ha accertato che il contribuente risiedeva all'estero alla data presunta di notifica della cartella di pagamento e che l'Agente della Riscossione non ha prodotto prova della valida notifica. Pertanto, il termine decennale di prescrizione era ampiamente decorso alla data di notifica dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 386
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 386
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo