Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00705/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2635 del 2025, proposto da
AH DA MA TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di emersione, avente n. prot. n. P-NA/L/Q/2020/116168, emesso in data 29.04.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. CC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente risultava beneficiario di una domanda, presentata in data 4 agosto 2020 ex art. 103 d.l. 34/20 volta alla emersione da lavoro domestico irregolare, ad opra del suo datore di lavoro.
1.1. In data 1 agosto 2024 veniva emanato il cd. “preavviso di rigetto”, stante la insufficienza dei redditi del datore di lavoro, dopo il quale il ricorrente avviava la interlocuzione procedimentale con la Autorità chiarendo che per l’anno 2019 era emersa la mancata dichiarazione di ulteriori redditi pari a € 8.040,00, rivenienti a titolo di canone di locazione di immobile di proprietà, per complessivi redditi pari a circa € 30.000,00, trasmettendo copia dell’avviso di accertamento della Agenzia delle Entrate comprovante, giustappunto, la omessa indicazione di tale ulteriore reddito nella dichiarazione relativa all’anno 2019.
Seguiva un nuovo preavviso di rigetto del 10 aprile 2025, con cui si richiedeva una ulteriore integrazione volta a comprovare la percezione di redditi anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare dell’indicato datore di lavoro.
Con il decreto impugnato, al fine, veniva rigettata la istanza, sul presupposto della insufficienza dei redditi del datore di lavoro ai fini che ne occupano.
1.2. Con il gravame oggetto dell’odierno scrutinio, il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, ad unico mezzo di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione del decreto legge 34/2020 art. 103 – nullità del provvedimento di diniego per eccesso di potere e mancata valutazione degli elementi sopravvenuti rappresentati con le memorie difensive - violazione del decreto legislativo 286/98 art. 5 comma 5 – violazione della legge 241/90, attesa la sufficienza dei redditi del datore di lavoro, siccome comprovato in sede procedimentale; di qui le carenze di istruttoria che affliggerebbero l’operato della Amministrazione, che non avrebbe adeguatamente valorizzato tutta la documentazione presentata dal ricorrente in sede procedimentale.
1.3. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 18 dicembre 2025.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. E, invero, la istruttoria su cui si fonda il provvedimento si appalesa carente, non mai essendosi prese in considerazione – al fine della determinazione del reddito percepito dall’indicato datore di lavoro– le risultanze documentali attestanti (cfr., avviso di accertamento della Agenzia delle Entrate) la effettiva percezione di ulteriori redditi, per un importo complessivamente congruo e sufficiente ai fini che ne occupano. In tal guisa tenendo in non cale e ingiustificatamente obnubilando la documentazione pur introdotta in sede procedimentale da esso ricorrente e promanante dalla Agenzia delle Entrate.
2.1.1. Talchè per l’anno 2019, non si è affatto valutata la perdurante “capacità reddituale” del datore di lavoro, come risultante dall’ulteriore importo (non indicato dapprincipio nella dichiarazione dei redditi), pari a circa € 8.000,00, per un totale, indi, lievitato a circa € 30.000,00.
2.2. Sul punto, e di contro, la ricostruzione fornita dal ricorrente è stata supportata da idonee evidenze documentali.
2.3. Orbene, la resistente Amministrazione -a fronte delle allegazioni del ricorrente e delle evidenze documentali colà, in sede procedimentale, e quivi ancora prodotte- non ha opposto persuasive contestazioni, “immotivatamente” richiedendo -con il successivo preavviso di rigetto del 10 aprile 2025, di poi pedissequamente recepito con il provvedimento oggetto di impugnazione- ulteriori elementi documentali atti a comprovare la percezione di “altri” flussi reddituali da parte dei componenti del nucleo familiare del datore di lavoro istante.
2.4. Il ricorso, indi, è fondato, atteso che già in sede di riscontro alla richiesta di integrazione documentale dell’1.8.24, circa il requisito reddituale del datore di lavoro, il ricorrente ha fornito seri elementi probatori circa la esistenza dei requisiti reddituali. Con la memoria del 29.8.24, invero, il ricorrente ha allegato e comprovato, per ciò che attiene ai redditi 2019, la emersione di ulteriori flussi reddituali che depongono, pertanto, per la complessiva adeguatezza della situazione economica del datore di lavoro e per la sostanziale “capacità” di assumere il lavoratore.
2.5. E, invero i documenti prodotti dal ricorrente in sede procedimentale e giurisdizionale valgono ad assolvere l’onere di fornire un principio di prova circa il regolare svolgimento di una attività lavorativa; tali circostanze non sono state oggetto di una puntuale smentita da parte della Amministrazione.
2.6. Il ricorrente lamenta, indi, in guisa fondata, la mancata valutazione da parte della Amministrazione della sostanziale composizione del quadro reddituale complessivo riferibile all’anno precedente a quello di presentazione della istanza di emersione, siccome lumeggiato in sede procedimentale.
2.7. Nella fattispecie per cui è causa, gli elementi di fatto afferenti alla adeguatezza dei redditi complessivamente percepiti dal datore di lavoro, avrebbero dovuto e potuto entrare nel processo decisionale della Amministrazione, in quanto:
- esistenti già in data antecedente alla emanazione del gravato diniego;
- rappresentati in sede procedimentale.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NT UD, Presidente
CC AM, Primo Referendario, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC AM | NT UD |
IL SEGRETARIO