Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 30/05/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00904/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00986/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2020, proposto da
NA BA, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, per l’Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Asti, per l’Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Alessandria, nonché per l’Istituto di Istruzione Superiore “Nicola Pellati” di ZZ FE (AT), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento adottato in data 1 ottobre 2020, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Nicola Pellati”, prot. n. 3955/2020, con il quale non è stato convalidato l’inserimento della ricorrente nella I^ fascia delle Graduatorie Provinciali d’Istituto 2020/2022;
- del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico per il Piemonte – Ufficio IV e Ambiti Territoriali di Alessandria e Asti, in data 13 novembre 2020, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalle Graduatorie Provinciali e d’Istituto, prima e seconda fascia;
- della nota in data 13 novembre 2020 del Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Nicola Pellati” con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro stipulato con la ricorrente stipulato in data 11 settembre 2020,
ed infine, per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento;
e per ogni eventuale consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 30/11/2020, NA BA è insorta avverso le determinazioni, meglio individuate in epigrafe, a mezzo delle quali ella è stata esclusa dalle graduatorie provinciali e di istituto per l’insegnamento a norma dell’art. 4 co. 6- bis e 6- ter legge n. 124/1999, nella classe di concorso A-46 di cui all’Allegato A al D.M. del 09/05/2017 n. 259 (“Scienze giuridico-economiche”).
Dagli atti di causa si apprende che l’Amministrazione ha valutato che la ricorrente non avesse i requisiti per l’inserimento nelle graduatorie, in quanto il diploma di specializzazione dalla stessa conseguito, segnatamente quello della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, non rientrerebbe tra i titoli automaticamente abilitanti all’insegnamento ai sensi dell’art. 4 co. 2 legge n. 341/1990.
BA ha contestato la legittimità di tale valutazione sulla scorta di due motivi di impugnazione, di seguito compendiati:
« 1) Violazione di legge in relazione alla legge 19 novembre 1990 n. 341 ed al d.p.r. 10 marzo 1982 n. 162; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; carenza e/o insufficienza di motivazione. Illegittimità derivata », a mezzo del quale la ricorrente invoca in proprio favore le previsioni dell’art. 4, co. 2 legge 19/11/1990 n 341, che abiliterebbe all’insegnamento nelle scuole secondarie chi sia in possesso di un diploma erogato da una Scuola di specializzazione, quale sarebbe appunto la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, dalla stessa frequentata;
« 2) Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione », diretto a censurare la lesione delle prerogative partecipative della ricorrente, sotto il profilo del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, nonché l’inconsistenza e l’incoerenza delle motivazioni poste a fondamento della determinazione impugnata.
2. – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese di controparte. La Difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la pretesa avanzata in giudizio atterrebbe alla legittimità di atti di gestione delle graduatorie scolastiche, non concretanti esercizio di poteri autoritativi; rispetto a questi sarebbero configurabili unicamente posizioni di diritto soggettivo, da azionarsi dinanzi al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro. Nel merito, l’Amministrazione ha rivendicato la correttezza del proprio operato ed escluso la sussistenza del vizio motivazionale lamentato in atti, a fronte del carattere vincolato della determinazione assunta.
3. – La causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 15/04/2025, previa discussione delle parti.
4. – L’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Amministrazione resistente è fondata.
Per concorde orientamento della giustizia amministrativa, l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto (GI) prescinde dall’espletamento di una procedura concorsuale, non essendo previsto un bando di concorso, né una procedura selettiva, né la valutazione degli aspiranti docenti o la comparazione tra i titoli da questi ultimi maturati. L’accesso alle graduatorie in parola dipende unicamente dal possesso dei titoli e dal rispetto delle modalità e termini di presentazione previsti dai relativi atti regolatori, con conseguente esercizio, da parte dell’Amministrazione, di poteri vincolati di verifica ed accertamento dei requisiti di legge (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 18/03/2024 n. 212).
Il regime giuridico di accesso alle graduatorie si riverbera sul riparto giurisdizionale, giacché – per opinione unanime del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione, cui questo Tribunale ha già aderito (TAR Piemonte, Sez. II, 10/02/2021 n. 130; Id. 26/01/2021 n. 955) – « ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria - l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, sull’assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario » (Cass. Civ, SS.UU. 23/04/2020 n. 8098; in senso conforme da ultimo ex permultis Cons. Stato, Sez. I, 25/07/2024 n. 890; nonché TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 24/02/2025 n. 448; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19/02/2025 n. 367; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 23/05/2024 n. 652; TAR Lazio, Roma, Sez. III- bis , 27/02/2024 n. 3893; Id. 26/08/2023 n. 13452; cfr. anche Trib. Torino, Sez. lav., 20/02/2024, n. 421).
Detto orientamento è applicabile anche alla fattispecie controversa, avente ad oggetto l’esclusione di BA dalle graduatorie provinciali e dalle correlate graduatorie di istituto, e la sua pretesa al reinserimento.
Le censure proposte dalla ricorrente non sono rivolte avverso le modalità esercizio della funzione regolatoria esercitata a monte dal Ministero dell’Istruzione, al momento della definizione dei criteri di accesso alle graduatorie, bensì avverso i provvedimenti estromissivi a valle assunti dall’Istituto scolastico intimato, con funzioni stricto sensu datoriali. Il fondamento della pretesa avanzata in questo giudizio va pertanto ravvisato nel riconoscimento del diritto di BA ad essere inserita nelle graduatorie in conformità alla legge. Ne consegue la devoluzione della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario.
In senso contrario non può ritenersi decisiva la circostanza per cui fra gli « atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi » oggetto di impugnazione figuri anche l’OM 10/07/2020 n. 60, ossia l’atto amministrativo generale di disciplina dell’accesso alle graduatorie per l’anno scolastico di riferimento.
Per un verso, la domanda è proposta con formula dubitativa (« occorrendo, in quanto di ragione ») e per finalità dichiaratamente prudenziali (« in via prudenziale »), di talché il passaggio assume i connotati della clausola di stile, insufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa.
Per altro verso, i motivi di doglianza articolati dalla ricorrente sono indubbiamente rivolti agli atti a valle della “procedura” di inserimento nelle graduatorie, e sono dunque diretti a censurare l’esercizio dei poteri datoriali da parte dell’Istituto scolastico convenuto.
Per altro e decisivo verso ancora, va ribadito che la posizione giuridica azionata, petitum sostanziale della pretesa, è costituita dal diritto della ricorrente ad essere collocata in graduatoria, posizione che ella assume scaturire direttamente dalla legge e che le assicurerebbe il reinserimento in sede lavorativa. Non è invece azionato in questo giudizio l’interesse legittimo al corretto espletamento della funzione regolatoria generale, da esplicarsi in sede di riedizione del potere. Viene perciò in questione unicamente il diritto al lavoro di BA, di talché la domanda odierna non può che ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/200.
Alla luce di tali considerazioni, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione di rito e di merito proposta dalle parti.
5. – La peculiarità della questione controversa e l’esito in rito del giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione ex art. 11 c.p.a. in favore del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO