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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 53424.2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53424 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con gli Avvocati Paolo Ravaglioli e Alessandra C.F._1
Martuscelli presso lo studio della quale in Roma, alla via Cicerone 60, è elettivamente domiciliato
- attore -
E
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F. ) CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Manuela Floccari presso lo studio della quale, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, sono elettivamente domiciliati
- convenuti –
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio la società e il dott. rispettivamente in Controparte_1 CP_2 qualità di editore del quotidiano e di autore dell'articolo, per chiedere la loro
1 condanna, in via solidale, al risarcimento del danno patito in ragione di alcune espressioni diffamatorie e denigratorie contenute nell'articolo dal titolo “Per zittire gli pagheremo un altro stipendio”, pubblicato su in data Pt_1 CP_1
10.10.2016. Chiede, inoltre la condanna dei convenuti al pagamento di una somma a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 L. 47/1948, nonché la pubblicazione, a cura e spese delle controparti, della sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
2. Si sono costituiti i convenuti, eccependo la scriminante del diritto di cronaca e critica, l'infondatezza della domanda nel merito e la mancata prova del danno.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza all'uopo fissata, con termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
5. Ritiene, invero, il Tribunale, che l'articolo in contestazione costituisca legittima espressione del diritto di cronaca e critica.
6. L'attore, dopo aver premesso di essere “un medico di fama internazionale, specializzato in chirurgia generale, chirurgia vascolare e trapianti d'organo, attualmente Professore ordinario di chirurgia e Senior Vice President presso il
“Sidney Kimmel Medical College” della “Thomas Jefferson University” di
Philadelphia e, in passato, figura pubblica di rilievo primario nel panorama politico nazionale, per essere stato Senatore della Repubblica (eletto per tre legislature, dal 2006 al 2013) e, soprattutto, Sindaco di Roma Capitale (negli anni 2013-2015)” - ha lamentato la lesione della propria reputazione, anche professionale, in ragione delle affermazioni, denigratorie e diffamatorie, contenute nell'articolo apparso sul quotidiano Libero in data 10 ottobre 2016 e titolato “Per zittire gli pagheremo un altro stipendio” a firma di Pt_1 CP_2
l'articolo si inserirebbe nel contesto di una diffusa campagna stampa
[...] denigratoria di cui è stato bersaglio e che, attraverso la Pt_1 strumentalizzazione e la mistificazione di condotte lecite poste in essere dall'odierno attore, avrebbe distorto la realtà allo scopo di mettere in ridicolo la persona del prof. rappresentato come una figura patetica e miserabile. Pt_1
7. I brani dell'articolo lesivi del suo onore e della sua reputazione sono del seguente tenore: “Da incapace a vittima”. “Per zittire gli pagheremo un altro Pt_1
2 stipendio”; - “Da che è stato indagato per peculato, falso e truffa con argomentazioni tanto leggere da essere assolto a tempo record, è diventato una vittima e sono tre giorni che gira per le tv gridando al complotto e chiedendo di essere risarcito con una poltrona”; - “Sarà ricordato per la DA rossa in perenne divieto di sosta e per le note spese in osteria con vini da 80 euro giustificate come cene di lavoro anche a Santo Stefano che non saranno un reato ma certo i romani non le hanno digerite”;- “Niente di politico, l'ex sindaco si dichiara deluso dal
Palazzo e rivendica un impiego nella Sanità. Speriamo bene. Roma è causa persa
(…) Ma la sanità è cosa seria, attiene alle vite umane, e l'allegro chirurgo non la pratica da tempo; - “Questo per dire che, comunque finisca il conto sarà presentato ai cittadini, ai quali resterà una Capitale allo sfascio e uno stipendio da elargire a uno che in tanti non vorrebbero più vedere.”; - “D'altronde, in politica come nella giustizia chi sbaglia non paga e i cocci sono i nostri”; -“Il lamentoso ha Pt_1 ragione, ha subito un'ingiustizia ma forse dovrebbe ringraziare la sua buona stella. Meglio una poltrona di consolazione in quanto vittima di he essere al Per_1 posto della ggi”. CP_3
8. Ad avviso del Tribunale, le espressioni contenute nell'articolo in esame, considerate non in modo atomistico, bensì contestuale e unitario (ex plurimis,
Cass. n. 38945 del 2021) in parte non hanno un'oggettiva natura diffamatoria e, sotto diverso profilo, risultano consentite dall'ordinamento, poiché sono esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica.
9. In diritto, si osserva che i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca sono: (i) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d.
“pertinenza”) (cfr. Cassazione Civile, n. 16917/2010); (ii) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti (i.e. la continenza), nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro e, dunque, non deve eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire (cfr.
Cassazione Civile, sez. I, n. 5259/1984); (iii) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera solo inesattezze irrilevanti, riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (cfr. Cassazione Civile,
III, 18.10.2005, n. 20140).
10. Il diritto di critica si differenzia inoltre da quello di cronaca in quanto “il primo
3 non si concretizza, come l'altro, nella mera narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti" (Cass., sez. V, 16 aprile 1993, Barile, m.
194300).
11. Per questa ragione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass., sez. V. 24 Novembre 1993, Paesini, m. 196459).
12. Ciò significa che "il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta" (Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, Saviane, m. 163712 e, più di recente, Cassazione penale, sez. V, sentenza 6 settembre 2024, n. 33994.)
13. Con riguardo alla vicenda che ci occupa, dalla lettura integrale dell'articolo
(cfr. doc. 2 dei convenuti), si evince che l'argomento trattato dal giornalista concerne le alterne vicende, anche giudiziarie, che avevano coinvolto l'attore nel periodo in cui ricopriva la carica di sindaco di Roma. Parte_1
14. Tuttavia, l'articolo non fornisce un mero resoconto cronologico delle stesse, bensì un'analisi giornalistica dei fatti che hanno interessato Parte_1 all'epoca del suo mandato, con le possibili implicazioni future che possano derivarne in ragione del ruolo politico dell'odierno attore.
15. Va osservato, in primo luogo, che dalla stessa documentazione depositata in atti dall'attore e dal contenuto delle sue argomentazioni, si evince che il nucleo centrale dei fatti esaminati dal giornalista risulta vero;
ciò vale sia per il coinvolgimento di nell'inchiesta conclusasi con la sentenza di Pt_1 assoluzione della Cassazione del 2019, sia per la vicenda della c.d. “panda rossa” che, come esposto dallo stesso attore, aveva all'epoca suscitato un vivo interesse
4 per la stampa.
16. Per quanto concerne, invece, le opinioni espresse dal giornalista in relazione ai possibili sviluppi della carriera politica di si tratta di un'attività Pt_1 speculativa del giornalista stesso, che si concreta in una legittima manifestazione delle libertà sancite dall'art. 21 Cost. In ogni caso, tali affermazioni vanno valutate alla luce del contesto complessivo dell'articolo e non appaiono prive di connotati di verità, quantomeno putativa.
17. In secondo luogo, si osserva che le espressioni utilizzate sono chiaramente riferite ai comportamenti e alle vicende politiche dell'attore e non alla persona di
. Conseguentemente, esse non eccedono i limiti della continenza Parte_1
e rientrano nell'esercizio del diritto di critica.
18. In particolare, i toni e le modalità dell'esposizione non sembrano travalicare i limiti della forma espositiva corretta. La critica appare strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione che vuole esternare e le espressioni utilizzate non trasmodano nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione.
19. L'attribuzione a di comportamenti, espressioni ed opinioni è Parte_1 strettamente connessa alle circostanze e ai fatti oggetto di analisi e commento del giornalista e non può essere in alcun modo interpretata come espressione di una volontà di infondere tra i lettori una negativa immagine professionale dell'attore, quanto invece, come già detto, l'estrinsecazione del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero in ordine ad argomenti di indubbia rilevanza pubblica.
20. Secondo la costante giurisprudenza “Qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per
l'esimente dell'esercizio del diritto di critica.” (Cass. civ., Sent n. 25/2009 e più recentemente, Cass. civ., Ord. N. 6464/2024)
5 21. Alla luce di quanto affermato, si ritiene pertanto che le affermazioni contenute nell'articolo in esame non possano in alcun modo ritenersi lesive dell'onore e della reputazione professionale dell'odierno attore.
22. Le considerazioni svolte appaiono assorbenti e sollevano il Tribunale dall'analisi del profilo del danno, che in ogni caso non appare sufficientemente provato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
23. Invero, com'è noto “il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni” (Cfr. per tutte Cass. Civ., Sez.
I, n° 9385/2018). Nel caso di specie le allegazioni appaiono del tutto carenti.
24. Per i motivi sopra esposti, la domanda merita di essere respinta sotto ogni profilo.
25. Alla soccombenza integrale dell'attore segue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (scaglione onorari tra 26.001,00 e
52.000,00, complessità media, valori minimi, fase studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Respinge le domande proposte;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dei convenuti, che liquida in complessivi € 1.453,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Giacomini
6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53424 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con gli Avvocati Paolo Ravaglioli e Alessandra C.F._1
Martuscelli presso lo studio della quale in Roma, alla via Cicerone 60, è elettivamente domiciliato
- attore -
E
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F. ) CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Manuela Floccari presso lo studio della quale, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, sono elettivamente domiciliati
- convenuti –
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio la società e il dott. rispettivamente in Controparte_1 CP_2 qualità di editore del quotidiano e di autore dell'articolo, per chiedere la loro
1 condanna, in via solidale, al risarcimento del danno patito in ragione di alcune espressioni diffamatorie e denigratorie contenute nell'articolo dal titolo “Per zittire gli pagheremo un altro stipendio”, pubblicato su in data Pt_1 CP_1
10.10.2016. Chiede, inoltre la condanna dei convenuti al pagamento di una somma a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 L. 47/1948, nonché la pubblicazione, a cura e spese delle controparti, della sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
2. Si sono costituiti i convenuti, eccependo la scriminante del diritto di cronaca e critica, l'infondatezza della domanda nel merito e la mancata prova del danno.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza all'uopo fissata, con termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
5. Ritiene, invero, il Tribunale, che l'articolo in contestazione costituisca legittima espressione del diritto di cronaca e critica.
6. L'attore, dopo aver premesso di essere “un medico di fama internazionale, specializzato in chirurgia generale, chirurgia vascolare e trapianti d'organo, attualmente Professore ordinario di chirurgia e Senior Vice President presso il
“Sidney Kimmel Medical College” della “Thomas Jefferson University” di
Philadelphia e, in passato, figura pubblica di rilievo primario nel panorama politico nazionale, per essere stato Senatore della Repubblica (eletto per tre legislature, dal 2006 al 2013) e, soprattutto, Sindaco di Roma Capitale (negli anni 2013-2015)” - ha lamentato la lesione della propria reputazione, anche professionale, in ragione delle affermazioni, denigratorie e diffamatorie, contenute nell'articolo apparso sul quotidiano Libero in data 10 ottobre 2016 e titolato “Per zittire gli pagheremo un altro stipendio” a firma di Pt_1 CP_2
l'articolo si inserirebbe nel contesto di una diffusa campagna stampa
[...] denigratoria di cui è stato bersaglio e che, attraverso la Pt_1 strumentalizzazione e la mistificazione di condotte lecite poste in essere dall'odierno attore, avrebbe distorto la realtà allo scopo di mettere in ridicolo la persona del prof. rappresentato come una figura patetica e miserabile. Pt_1
7. I brani dell'articolo lesivi del suo onore e della sua reputazione sono del seguente tenore: “Da incapace a vittima”. “Per zittire gli pagheremo un altro Pt_1
2 stipendio”; - “Da che è stato indagato per peculato, falso e truffa con argomentazioni tanto leggere da essere assolto a tempo record, è diventato una vittima e sono tre giorni che gira per le tv gridando al complotto e chiedendo di essere risarcito con una poltrona”; - “Sarà ricordato per la DA rossa in perenne divieto di sosta e per le note spese in osteria con vini da 80 euro giustificate come cene di lavoro anche a Santo Stefano che non saranno un reato ma certo i romani non le hanno digerite”;- “Niente di politico, l'ex sindaco si dichiara deluso dal
Palazzo e rivendica un impiego nella Sanità. Speriamo bene. Roma è causa persa
(…) Ma la sanità è cosa seria, attiene alle vite umane, e l'allegro chirurgo non la pratica da tempo; - “Questo per dire che, comunque finisca il conto sarà presentato ai cittadini, ai quali resterà una Capitale allo sfascio e uno stipendio da elargire a uno che in tanti non vorrebbero più vedere.”; - “D'altronde, in politica come nella giustizia chi sbaglia non paga e i cocci sono i nostri”; -“Il lamentoso ha Pt_1 ragione, ha subito un'ingiustizia ma forse dovrebbe ringraziare la sua buona stella. Meglio una poltrona di consolazione in quanto vittima di he essere al Per_1 posto della ggi”. CP_3
8. Ad avviso del Tribunale, le espressioni contenute nell'articolo in esame, considerate non in modo atomistico, bensì contestuale e unitario (ex plurimis,
Cass. n. 38945 del 2021) in parte non hanno un'oggettiva natura diffamatoria e, sotto diverso profilo, risultano consentite dall'ordinamento, poiché sono esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica.
9. In diritto, si osserva che i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca sono: (i) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d.
“pertinenza”) (cfr. Cassazione Civile, n. 16917/2010); (ii) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti (i.e. la continenza), nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro e, dunque, non deve eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire (cfr.
Cassazione Civile, sez. I, n. 5259/1984); (iii) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera solo inesattezze irrilevanti, riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (cfr. Cassazione Civile,
III, 18.10.2005, n. 20140).
10. Il diritto di critica si differenzia inoltre da quello di cronaca in quanto “il primo
3 non si concretizza, come l'altro, nella mera narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti" (Cass., sez. V, 16 aprile 1993, Barile, m.
194300).
11. Per questa ragione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass., sez. V. 24 Novembre 1993, Paesini, m. 196459).
12. Ciò significa che "il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta" (Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, Saviane, m. 163712 e, più di recente, Cassazione penale, sez. V, sentenza 6 settembre 2024, n. 33994.)
13. Con riguardo alla vicenda che ci occupa, dalla lettura integrale dell'articolo
(cfr. doc. 2 dei convenuti), si evince che l'argomento trattato dal giornalista concerne le alterne vicende, anche giudiziarie, che avevano coinvolto l'attore nel periodo in cui ricopriva la carica di sindaco di Roma. Parte_1
14. Tuttavia, l'articolo non fornisce un mero resoconto cronologico delle stesse, bensì un'analisi giornalistica dei fatti che hanno interessato Parte_1 all'epoca del suo mandato, con le possibili implicazioni future che possano derivarne in ragione del ruolo politico dell'odierno attore.
15. Va osservato, in primo luogo, che dalla stessa documentazione depositata in atti dall'attore e dal contenuto delle sue argomentazioni, si evince che il nucleo centrale dei fatti esaminati dal giornalista risulta vero;
ciò vale sia per il coinvolgimento di nell'inchiesta conclusasi con la sentenza di Pt_1 assoluzione della Cassazione del 2019, sia per la vicenda della c.d. “panda rossa” che, come esposto dallo stesso attore, aveva all'epoca suscitato un vivo interesse
4 per la stampa.
16. Per quanto concerne, invece, le opinioni espresse dal giornalista in relazione ai possibili sviluppi della carriera politica di si tratta di un'attività Pt_1 speculativa del giornalista stesso, che si concreta in una legittima manifestazione delle libertà sancite dall'art. 21 Cost. In ogni caso, tali affermazioni vanno valutate alla luce del contesto complessivo dell'articolo e non appaiono prive di connotati di verità, quantomeno putativa.
17. In secondo luogo, si osserva che le espressioni utilizzate sono chiaramente riferite ai comportamenti e alle vicende politiche dell'attore e non alla persona di
. Conseguentemente, esse non eccedono i limiti della continenza Parte_1
e rientrano nell'esercizio del diritto di critica.
18. In particolare, i toni e le modalità dell'esposizione non sembrano travalicare i limiti della forma espositiva corretta. La critica appare strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione che vuole esternare e le espressioni utilizzate non trasmodano nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione.
19. L'attribuzione a di comportamenti, espressioni ed opinioni è Parte_1 strettamente connessa alle circostanze e ai fatti oggetto di analisi e commento del giornalista e non può essere in alcun modo interpretata come espressione di una volontà di infondere tra i lettori una negativa immagine professionale dell'attore, quanto invece, come già detto, l'estrinsecazione del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero in ordine ad argomenti di indubbia rilevanza pubblica.
20. Secondo la costante giurisprudenza “Qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per
l'esimente dell'esercizio del diritto di critica.” (Cass. civ., Sent n. 25/2009 e più recentemente, Cass. civ., Ord. N. 6464/2024)
5 21. Alla luce di quanto affermato, si ritiene pertanto che le affermazioni contenute nell'articolo in esame non possano in alcun modo ritenersi lesive dell'onore e della reputazione professionale dell'odierno attore.
22. Le considerazioni svolte appaiono assorbenti e sollevano il Tribunale dall'analisi del profilo del danno, che in ogni caso non appare sufficientemente provato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
23. Invero, com'è noto “il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni” (Cfr. per tutte Cass. Civ., Sez.
I, n° 9385/2018). Nel caso di specie le allegazioni appaiono del tutto carenti.
24. Per i motivi sopra esposti, la domanda merita di essere respinta sotto ogni profilo.
25. Alla soccombenza integrale dell'attore segue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (scaglione onorari tra 26.001,00 e
52.000,00, complessità media, valori minimi, fase studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Respinge le domande proposte;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dei convenuti, che liquida in complessivi € 1.453,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Giacomini
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