(Spese per atti conservativi o di espropriazione).
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
[…] Il Tribunale di Macerata, a seguito dell'opposizione presentata da Combustili Nuova Prenestina CNP s.p.a., riteneva che le spese relative alla presentazione dell'istanza di fallimento non potessero essere ammesse al passivo con il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2777 c.c.; […] Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L.Fall., art. 54, comma 3, artt. 2755 e 2770 c.c., in quanto il Tribunale, […] Il collegio di merito ha negato il riconoscimento del privilegio richiesto reputando “coerente con la ratio dell'art. 2755 c.c. ritenere rientranti nel diritto al pagamento in prededuzione solamente le spese effettuate nei confronti di tutta la massa dei creditori (cfr. […]
Leggi di più…[…] Benché con riferimento ai beni mobili, ai sensi dell'art. 2755 c.c. rientrano tra i crediti privilegiati “le spese di giustizia per atti conservativi”. […]
Leggi di più…[…] Tale approdo dottrinale e della giurisprudenza di merito non pare, a chi scrive, sostenuto anzitutto da una valida base normativa: l'art. 2770 c.c., al pari dell'analogo art. 2755 c.c. in materia mobiliare, attribuisce alle spese di giustizia, da intendersi come spese processuali o procedurali per perfezionare atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nel comune interesse dei creditori, il privilegio d'esser soddisfatte per prime nell'ambito dell'espropriazione forzata: la ratio è che tali esborsi assicurano l'intero ceto creditorio di poter conservare la destinazione del bene immobile al soddisfacimento delle rispettive ragioni di credito, […]
Leggi di più…[…] Tale approdo dottrinale e della giurisprudenza di merito non pare, a chi scrive, sostenuto anzitutto da una valida base normativa: l'art. 2770 c.c., al pari dell'analogo art. 2755 c.c. in materia mobiliare, attribuisce alle spese di giustizia, da intendersi come spese processuali o procedurali per perfezionare atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nel comune interesse dei creditori, il privilegio d'esser soddisfatte per prime nell'ambito dell'espropriazione forzata: la ratio è che tali esborsi assicurano l'intero ceto creditorio di poter conservare la destinazione del bene immobile al soddisfacimento delle rispettive ragioni di credito, […]
Leggi di più…[…] di insinuarsi al passivo fallimentare per una somma corrispondente all'onere di bonifica, preventivamente determinato in via amministrativa in base ad apposita stima. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 5 luglio 2012). (massima n. 2) Al creditore che abbia ottenuto nei confronti del debitore successivamente fallito un sequestro conservativo va riconosciuto il privilegio speciale di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c.,ancorché a questo non sia seguito il pignoramento, atteso che la ratio del privilegio per atti conservativi è quella di assicurare proprio la conservazione dei beni, impedendone l'alienazione a terzi, […]
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