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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/11/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- FR TO Presidente
- Alessandro Carra Componente
- LE GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4899/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di omologazione della separazione consensuale e dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte da
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Alessandro Stomeo;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv.ti Vincenzo Maggiulli e Paolo Stefanizzi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Lecce in data 06/08/1979 e trascritto nei registri R.G.V.G. 4899/2024
dello stato civile del predetto Comune (atto n. 282, parte II, serie A, anno
1979. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati figli ormai economicamente autosufficienti.
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) I coniugi continueranno a vivere nella dimora familiare in
Lizzanello alla via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa n.3/5, suddivisa in due unità abitative dotate di accessi separati e indipendenti: in particolare la sig.ra continuerà ad Pt_1 occupare il piano terra dell'immobile con accesso contraddistinto dal numero civico 5, mentre il sig. CP_1 continuerà ad abitare il seminterrato con accesso dal civico
3 di via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa. Entrambi provvederanno a dividere al 50% le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelle relative alle utenze domestiche, sino a che la proprietà dell'immobile non sarà trasferita a terzi.
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali, i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento, nonché all'assegno divorzile.
4) I coniugi sono concordi nel porre in vendita tutto il patrimonio immobiliare in comunione e a dividerne il ricavato al 50%.
5) A tal proposito entrambi i coniugi fin da subito sono autorizzati a reperire potenziali interessati all'acquisto, anche a mezzo di intermediari (agenzia immobiliari congiuntamente e/o disgiuntamente individuate) per porre in vendita gli immobili, consentendo le visite all'uopo concordate.
2 R.G.V.G. 4899/2024
6) I mobili, gli arredi e pertinenze presenti all'interno degli immobili innanzi specificati saranno divisi, al di fuori di quest'atto, nel momento dell'eventuale vendita e con la sottoscrizione del ricorso, essi coniugi ratificano ciò.
7) I ricorrenti dichiarano, altresì, di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già concordate anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
25/07/2025).
1.3.- Con sentenza non definitiva n. 127/2025 depositata il
19/02/2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, disponendo con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
1.4.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
19/09/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e della conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4899/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 19/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
3 R.G.V.G. 4899/2024
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 06/08/1979 tra (Lecce (LE), Parte_1
12/03/1961) e (Lizzanello (LE), 25/04/1960) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 282, parte II, serie A, anno 1979;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 30/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
LE GR FR TO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- FR TO Presidente
- Alessandro Carra Componente
- LE GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4899/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di omologazione della separazione consensuale e dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte da
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Alessandro Stomeo;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv.ti Vincenzo Maggiulli e Paolo Stefanizzi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Lecce in data 06/08/1979 e trascritto nei registri R.G.V.G. 4899/2024
dello stato civile del predetto Comune (atto n. 282, parte II, serie A, anno
1979. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati figli ormai economicamente autosufficienti.
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) I coniugi continueranno a vivere nella dimora familiare in
Lizzanello alla via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa n.3/5, suddivisa in due unità abitative dotate di accessi separati e indipendenti: in particolare la sig.ra continuerà ad Pt_1 occupare il piano terra dell'immobile con accesso contraddistinto dal numero civico 5, mentre il sig. CP_1 continuerà ad abitare il seminterrato con accesso dal civico
3 di via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa. Entrambi provvederanno a dividere al 50% le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelle relative alle utenze domestiche, sino a che la proprietà dell'immobile non sarà trasferita a terzi.
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali, i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento, nonché all'assegno divorzile.
4) I coniugi sono concordi nel porre in vendita tutto il patrimonio immobiliare in comunione e a dividerne il ricavato al 50%.
5) A tal proposito entrambi i coniugi fin da subito sono autorizzati a reperire potenziali interessati all'acquisto, anche a mezzo di intermediari (agenzia immobiliari congiuntamente e/o disgiuntamente individuate) per porre in vendita gli immobili, consentendo le visite all'uopo concordate.
2 R.G.V.G. 4899/2024
6) I mobili, gli arredi e pertinenze presenti all'interno degli immobili innanzi specificati saranno divisi, al di fuori di quest'atto, nel momento dell'eventuale vendita e con la sottoscrizione del ricorso, essi coniugi ratificano ciò.
7) I ricorrenti dichiarano, altresì, di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già concordate anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
25/07/2025).
1.3.- Con sentenza non definitiva n. 127/2025 depositata il
19/02/2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, disponendo con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
1.4.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
19/09/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e della conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4899/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 19/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
3 R.G.V.G. 4899/2024
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 06/08/1979 tra (Lecce (LE), Parte_1
12/03/1961) e (Lizzanello (LE), 25/04/1960) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 282, parte II, serie A, anno 1979;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 30/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
LE GR FR TO
4