Sentenza 12 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di concordato con riserva, qualora pendano ricorsi per la dichiarazione di fallimento, è escluso che al debitore possa assegnarsi un termine per il deposito della proposta e del piano non coincidente con quello fisso di sessanta giorni espressamente previsto dall'art. 161, comma 10, l.fall., in quanto la norma esclude che il tribunale possa operare al riguardo una valutazione discrezionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/10/2018, n. 25602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25602 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2018 |
Testo completo
25 602/20 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati Dott. Rosa Maria DI VIRGILIO Presidente Oqqetto concorcatc preveril vD;
Dott. Alberto PAZZI Consigliere concordal con riserva;
proroga Gel Dott. Paola VELLA Consigliere termine sospensione ferale. Dott. Eduardo CAMPESE Consigliere Dott. Aldo CENICCOLA Consigliere est. R.G.N. 24395/2015 Cron. 25602 Rep. Ud. 24.5.2018 SENTENZA sul ricorso n. 24395\2015 proposto da HOTEL FIERA s.r.l. Unipersonale (CF 01697540431), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. Sergio Gabrielli, elettivamente domiciliato in Roma al viale Mazzini n. 114/b presso lo studio legale dell'avv. Andrea Guidi ricorrente contro @ BE NO, BE FA, BE DE, SI AR AM, ES MO, TU LI EL, NI LA, TT AU, GN DR, AT NA XA, NI IO NI CO, NG RD, LA FR, Fallimento Hotel Fiera s.r.l. in persona del curatore p.t. intimati - avverso la sentenza n. 972/2015 della Corte di Appello di Ancona 73 depositata il 3 settembre 2015; 8 1 0 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 24 maggio 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Soldi Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 972 del 3.9.2015 la Corte di Appello di Ancona respingeva il reclamo proposto da Hotel Fiera s.r.l. Unipersonale avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Macerata, dichiarata l'inammissibilità del concordato preventivo con riserva, ne aveva dichiarato il fallimento. Osservava la Corte chc, sebbene in relazione al procedimento prefallimentare pendente il Tribunale avesse fissato una successiva udienza (per il 3.3.2015), al fine di discutere dei ricorsi di fallimento presentati da alcuni creditori, ben poteva il fallimento essere dichiarato unitamente all'inammissibilità del concordato preventivo, pur senza comunicare al debitore l'avviso di cui all'art. 15, comma 4, 1.fall. e senza concedere il termine per il deposito di memorie difensive, in quanto era sufficiente che al debitore fosse stato garantito il diritto di difesa in relazione all'udienza fissata ex art. 162, comma 2, 1.fall. Quanto poi alla dichiarazione di inammissibilità del concordato, correttamente il Tribunale era pervenuto a tale conclusione senza concedere la proroga del termine originariamente fissato in 45 giorni, in quanto innanzitutto il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 161, comma 10, .fall. costituisce un termine massimo e non un termine da concedere necessariamente ed in secondo luogo non ricorreva alcun giustificato motivo tale da indurre il Tribunale a concedere la proroga richiesta. In relazione alla doglianza secondo cui il Tribunale aveva omesso di esaminare la proposta di concordato preventivo, comunque depositata dal ricorrente nel corso dell'udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità, osservava la Corte che se in linea generale il piano tardivamente presentato andava comunque preso in considerazione dal Tribunale, in concreto però quello depositato dal debitore era mancante dei requisiti e degli allegati prescritti dall'art. 161, commi 2 e 3, 1.fall. Correttamente dunque il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, attesa la riscontrata carenza documentale. Avverso tale sentenza Hotel Fiera s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t., propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. Sono rimasti intimati BE NO, BE FA, BE DE, SI AR AM, ES MO, TU LI EL, NI LA, TT AU, GN DR, AT NA XA, NI IO NI CO, NG RD, LA FR ed il Fallimento Hotel Fiera s.r.l. in persona del curatore p.t. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 l.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'omessa, insufficiente illogica 0 contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ.), la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 15 .fall., e la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. In particolare il ricorrente si duole della circostanza secondo cui il Tribunale, attraverso un procedimento avallato dalla Corte territoriale, ha dichiarato l'inammissibilità del concordato con riserva contestualmente dichiarato il fallimento nonostante per la trattazione dei ricorsi di fallimento fosse stata fissata, con un decreto mai revocato, un'apposita udienza successiva (per il 3.3.2015) e senza che il decreto di fissazione dell'udienza per la declaratoria di inammissibilità del concordato contenesse l'avviso che tale udienza era volta anche all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 15, comma 4, 1.fall. Dunque, secondo il ricorrente, l'udienza del 4.11.2014 poteva essere destinata unicamente alle valutazioni concernenti il concordato preventivo e non ad una finalità completamente diversa (riservata espressamente ad un'udienza successiva). Il motivo è infondato. Sulla questione della pendenza contestuale del procedimento prefallimentare e del procedimento concordatario è opportuno preliminarmente ricordare che le Sez.U. con sentenza 15/5/2015, n. 9935 hanno affermato due importanti principi: in primo luogo la necessità del previo esaurimento del procedimento concordatario, per cui il fallimento può essere dichiarato solo a seguito di una formale declaratoria di inammissibilità del concordato;
in secondo luogo l'esigenza, in ogni caso, di promuovere un coordinamento tra le due procedure, riconducibile al fenomeno della continenza, sicchè nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi allo stesso giudice deve procedersi alla riunione ai sensi dell'art. 273 cod.proc.civ. In particolare, secondo le Sez.U. "la riunione delle procedure comporta non solo la fruibilità in ciascuna procedura dei materiale probatorio raccolto nell'altra, ma anche lo svolgimento di un pieno contraddittorio tra le parti in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi di entrambe le procedure concorsuali, garantendo il diritto di difesa del debitore. Ne consegue che al momento della pronunzia negativa ex art. 162 (...) I.fall. in ordine alla proposta di concordato, il tribunale può decidere in via definitiva anche le istanze di fallimento riunite". Tali principi sono stati ribaditi, con riferimento all'ipotesi di revoca del concordato seguita da dichiarazione di fallimento, da Cass. 31/1/2014, n. 2130 secondo cui "nel caso di proposta di concordato preventivo presentata nel corso di un procedimentoprocedimento prefallimentare, con conseguente riunione dei due procedimenti, non è necessario che il decreto di convocazione delle parti, emesso dal tribunale ai fini dell'instaurazione del subprocedimento di revoca del concordato, rechi l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, I.fall., atteso che, da un lato, il rinvio contenuto nell'art. 173, secondo comma, l.fall, alla menzionata norma deve intendersi nei limiti della compatibilità e, dall'altro, in siffatta ipotesi, il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato ed il debitore è già a conoscenza che, in di convocazione ex art. 173 Lfall, caso l'accertamento del tribunale e, correlativamente, l'ambito della sua difesa attengono ad una fattispecie più complessa di quella della sola revocabilità dell'ammissione al concordato, rappresentando la revoca uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento" (nello stesso senso v. da ultimo Cass. 6/3/2018, n. 5273). Ciò che dunque emerge dai richiamati precedenti e che condiziona la possibilità per il Tribunale di procedere alla dichiarazione di fallimento contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità del concordato è che al debitore sia stata concretamente concessa la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione a tale eventualità, rendendolo edotto della possibilità che l'arresto della procedura concordataria (dovuto alla pronuncia di revoca o, come nel caso in esame, alla dichiarazione di inammissibilità del concordato) può essere accompagnata dall'apertura del fallimento. E che tale informazione, nella fattispecie in oggetto, sia stata fornita al debitore emerge chiaramente dall'esame del decreto con il quale il Tribunale ha provveduto convocarlo per la declaratoria di inammissibilità del concordato: dopo aver rilevato, infatti, che nel termine fissato a seguito della presentazione del concordato in bianco, il debitore non aveva provveduto a depositare la proposta di concordato, il Tribunale dava atto della pendenza di istanze di fallimento nei riguardi del ricorrente, disponendo che per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 162 1.fall. venisse convocato anche il creditore istante il relazione al fallimento. Nessun altro significato, dunque, potrebbe essere assegnato a tali indicazioni se non quello di porre in luce l'eventualità che, nel corso dell'udienza fissata ex art. 162 1.fall., si sarebbe anche discusso delle questioni concernenti lo stato di insolvenza evidenziato dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento: la convocazione di quest'ultimo, nell'ambito di un'udienza disposta al fine di verificare le condizioni di ammissibilità del concordato, costituisce un indice inequivoco della volontà espressa dal Tribunale di procedere alla riunione del procedimento prefallimentare con quello concordatario, aprendo il contraddittorio alla partecipazione di un soggetto che non è parte del procedimento concordatario ma lo è necessariamente nel procedimento prefallimentare. puòIn questa prospettiva, dunque, nessun significato decisivo assegnarsi alla mancata revoca espressa del precedente provvedimento di fissazione dell'udienza prefallimentare o al mancato avviso imposto dall'art. 15 che il procedimento era volto alla verifica dei presupposti per la dichiarazione di fallimento: trattasi, infatti, di omissioni che, vertendo su aspetti volti a tutelare l'affidamento del debitore e diretti ad evitare decisioni a sorpresa da parte del Tribunale, non hanno inciso in alcun modo sulle predette finalità, risultando comunque in altro modo garantito il diritto di difesa del debitore e la conoscibilità dei possibili sbocchi della procedura concordataria. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 161, commi 6 e 10, I.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., e dell'omessa, insufficiente illogica o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ.), per avere la Corte di Appello omesso di valutare l'assenza di discrezionalità del Tribunale nella concessione del termine minimo, non riducibile, di giorni sessanta fissato dalla legge fallimentare. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il termine fissato dall'art. 161, comma 10, 0 1.fall. costituisce il termine massimo concedibile dal Tribunale, ferma restando dunque la possibilità di assegnare anche un termine inferiore. Nella specie il Tribunale ha, in effetti, concesso al ricorrente, per il deposito della documentazione, della proposta e del piano, il termine di 45 giorni, come si ricava implicitamente dal fatto che il decreto del 27.8.2014 aveva fissato come scadenza la data del 13.10.2014. Il motivo é infondato. In proposito va osservato che, come emerge dal chiaro tenore testuale dell'art. 161, comma 10, 1.fall. nel caso in cui pendano ricorsi di fallimento, il termine per completare il concordato con riserva è di 60 giorni e lo scopo perseguito dal legislatore è chiaramente di incidere sulla discrezionalità del Tribunale che, invece, nei casi ordinari spazia tra il minimo di 60 giorni ed il massimo di 120 giorni;
e che nel caso in cui pendano ricorsi di fallimento il Tribunale non disponga di alcun margine di discrezionalità si ricava anche dalla sentenza delle Sez.U. 15/5/2015, n. 9935 ove è espressamente affermato, in relazione alla predetta eventualità, che il termine è di 60 giorni "senza possibilità del Tribunale di stabilirlo". Va tuttavia considerato che, nonostante la concessione di un termine inferiore a quello previsto dalla legge, all'udienza del 4.11.2014 (e dunque in un momento nel quale il termine legale di 60 giorni era già scaduto), il debitore provvedeva comunque a depositare la proposta di concordato, allegando la documentazione ritenuta necessaria e sufficiente, reputando con ciò di cautelarsi per l'ipotesi in cui il Tribunale non avesse ritenuto di concedere la proroga richiesta. A seguito di tale integrazione, il Tribunale ha comunque provveduto a prendere in esame i documenti, giudicandoli però del tutto insufficienti ad integrare la domanda di concordato. Ne consegue che la doglianza concernente la mancata concessione del termine di 60 giorni deve considerarsi del tutto superata dal fatto che il debitore ha comunque provveduto a sfruttare l'auspicato maggior 7 termine, senza tuttavia produrre una documentazione soddisfacente secondo il Tribunale. In ogni caso, come recentemente statuito da Cass. 13/6/2018, n. 15435 (che sul punto richiama anche Cass. 10/01/2017, П. 270) il provvedimento, con il quale la società proponente ha potuto usufruire di complessivi quarantacinque giorni (cioè di un termine inferiore rispetto a quello legale), non risulta impugnato dalla medesima proponente con reclamo alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 26 1.fall., onde non può il ricorrente dolersi, per la prima volta in questa sede, della violazione del termine minimo previsto dalla legge (comunque in punto di fatto sfruttato attraverso il deposito dell'ulteriore documentazione, come più sopra rilevato). Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 161, commi 6 e 10, 1.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. in relazione all'art. 3 I. n. 742 del 1969 e all'art. 92 r.d. n. 12 del 1941, nonché dell'omessa, insufficiente illogica o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ.). La questione, in particolare, attiene all'applicabilità della sospensione feriale al termine concesso dal Tribunale in ordine al concordato con riserva: secondo il ricorrente, considerando il periodo feriale, al momento della dichiarazione di fallimento il termine non era scaduto, per cui, non essendo venuti meno gli effetti protettivi del concordato, il Tribunale non poteva dichiarare il fallimento. Il motivo è infondato. Secondo quanto condivisibilmente statuito da Cass. 13/6/2018, n. 15435 allorchè la domanda di concordato preventivo sia avanzata in pendenza di istanze di fallimento proposte nei confronti della medesima proponente, deve trovare applicazione la regola prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che attraverso il richiamo all'art. 92 del * r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla "dichiarazione e revoca dei fallimenti". Secondo tale arresto, il principio secondo il quale allorchè nel medesimo giudizio siano proposte più domande, alcune soggette alla sospensione dei termini nel periodo feriale ed altre non soggette a tale termine, tutta la causa è soggetta al regime della sospensione (cfr. tra le altre Cass. 6/10/2006, n. 21572), non è invocabile nel caso di riunione dei procedimenti concernenti la dichiarazione di fallimento e la domanda di concordato, in quanto "le esigenze di celerità che sottendono alla scelta del legislatore di non sospendere i termini durante il periodo feriale, quando è in discussione una istanza di fallimento, permangono inalterate anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un c.d. procedimento prefallimentare, si innesti una domanda di concordato preventivo con riserva del deposito della proposta e del piano, ai sensi dell'art. 161, comma 6, I.fall., poiché l'intero procedimento (in cui restano riunite le istanze di fallimento e la domanda di concordato) può definirsi ancora con una sentenza di fallimento dell'imprenditore che abbia avanzato la proposta concordataria”. Ne consegue che nel procedimento per concordato preventivo con riserva, riunito al procedimento prefallimentare pendente nei confronti del medesimo proponente, i termini accordati per il deposito della proposta e del piano decorrono anche durante il periodo feriale. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ.), nonché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., in relazione agli artt. 161 e 162 .fall., dolendosi della mancata concessione della proroga per giustificati motivi e della mancata valorizzazione della proposta di concordato comunque presentata sebbene tardivamente. Il motivo è inammissibile. ( Vengono infatti riproposti aspetti di merito già ampiamente considerati dalla Corte di Appello che, con ampia ed esaustiva motivazione, da un lato ha rimarcato come la necessità di reperire un finanziamento sufficiente a dare attuazione alla proposta di concordato, circostanza originariamente posta a fondamento della richiesta di proroga, non integrasse i giustificati motivi richiesti dall'art. 161, comma 10, I.fall., che andrebbero ricercati piuttosto in aspetti relativi alla complessità del piano o al sopravvenire di fattori imprevisti, e non alla manifestata impossibilità per l'imprenditore in crisi di trovare risorse economiche esterne;
dall'altro ha evidenziato che la società reclamante si era limitata a depositare copia degli ultimi bilanci, gli elenchi dei creditori e la bozza di una fideiussione, documenti ritenuti del tutto insufficienti in assenza della fondamentale relazione del professionista attestatore sulla fattibilità del piano concordatario. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso;
nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 maggio 2018. Il Giudice Est. Il Presidente Atu la (Rosa Maria Di Virgilio) įRi Virgilio) (Aldo Ceniccola) Funziona tindirici Donissa Fabric BARONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA 140 11.... 12-0 7018 11 Funzionare kommeday Dott.ssa Fabereta Numbe