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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5766 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1729/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1729/2022 R.G. - avente ad oggetto appello VV la sentenza n.10001/2021 emessa il 10.12.2021 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti riuniti n.
5808/2011, 8781/2011 e 9916/2011 - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
UA DI, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Corso Arnaldo Lucci, n. 137; appellante principale
e
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), nella qualità di C.F._3 Parte_4 C.F._4 eredi di rappresentate e difese dall'Avvocato SE Conte, Persona_1 elettivamente domiciliate presso lo studio del loro difensore in GR NO (NA), Via G.
Amendola, n°18; appellanti incidentali nonché
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) , (C.F. ), rappresentati e C.F._6 Controparte_3 CodiceFiscale_7 difesi dall'Avvocato Maria Orlando, elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore in Cimitile, Via Forno, n. 13; appellati nonché
pagina 1 di 12 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_4 C.F._8
SE DO, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Sant'Anastasia, Via Mario De Rosa, n. 26 appellata nonché
(C.F. ), domiciliato in Cimitile, Via Forno, n. 13; Controparte_5 C.F._9 appellato contumace nonché
, in persona dell'amministratore pro Controparte_6 tempore, domiciliato in Napoli, Via G. Tropeano, n. 32; appellato contumace nonché
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._10 Controparte_8
), eredi di (C.F. ) deceduta C.F._11 Persona_2 C.F._12 il 14.8.2022, citati impersonalmente, tutti in proprio e nella qualità di eredi di Per_3
, nonché eredi di (C.F. deceduto in data
[...] Controparte_9 C.F._13
27.3.23, citati impersonalmente, nonché (C.F. ), CP_10 C.F._14 CP_11
(C.F. ) e (C.F. );
[...] C.F._15 Controparte_12 C.F._16 appellati contumaci
CONCLUSIONI
Per : come da note di trattazione scritta;
Parte_1
Per , : come da note di Parte_2 Parte_3 Parte_4 trattazione scritta;
Per : come da note di trattazione scritta. Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 24.2.2011, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e per sentir accertare l'avvenuto acquisto per
[...] Controparte_3 Controparte_2 usucapione, in proprio favore, del diritto di proprietà su una porzione di terreno facente parte della maggiore consistenza portata dalla particella 398 del foglio 6 del catasto terreni del
Comune di Napoli, e acquistata dai convenuti il 25.9.2009.
Si costituivano in giudizio questi ultimi, chiedendo in via preliminare disporsi la riunione al giudizio avente R.G. n. 9916/2011 da essi incardinato VV anche l'attrice, e, comunque, impugnando la domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale per sentir condannare alla cessazione dell'occupazione senza titolo del terreno, nonché Parte_1 al pagamento dell'indennità di occupazione da liquidarsi separatamente;
chiedevano, altresì, di chiamare in causa , da cui avevano acquistato il terreno, al fine di essere Controparte_4
pagina 2 di 12 garantiti in caso di accoglimento della domanda attrice.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità della domanda formulata nei suoi Controparte_4 confronti e chiedendone, nel merito, il rigetto.
A detto giudizio, recante n. R.G. 5808/2011, venivano riuniti sia quello iscritto al n.
8781/2011, promosso da VV , e Persona_1 Controparte_1 Controparte_3
, per accertare l'acquisto per usucapione di un'altra zona di terreno facente Controparte_2 parte anch'essa della maggiore consistenza della citata particella 398 del foglio 6, sia il giudizio recante n. R.G. 9916/2011 - promosso da , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , VV , ,
[...] Controparte_5 Persona_1 Parte_1 Controparte_6
, , , , ,
[...] CP_7 Persona_3 Controparte_9 CP_10 CP_11
e - volto sia all'accertamento della proprietà, dei RI ,
[...] Controparte_12 CP_1 dell'appartamento ubicato nel condominio sito in Napoli, e dell'intera Controparte_6 area di terreno portata dalla p.lla 398 foglio 6 del C.T. del Comune di Napoli, sia alla cessazione delle turbative descritte in citazione e alla rimozione delle opere abusive realizzate.
In data 27.01.2016, in qualità di eredi di , si costituivano , Persona_1 Parte_2
e . Parte_4 Parte_3
Espletato approfondimento tecnico ed escussi i testimoni, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra i , , e (in dispositivo CP_1 CP_1 CP_3 CP_2 non viene indicato , da una parte, e , , , CP_5 CP_7 Persona_3 Controparte_9
, , , , dall'altra. CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_4
Il Giudice di prime cure ha condannato e (e per esso i Parte_1 Persona_1 suoi eredi) alla restituzione in favore dei germani dell'area in questione ed alla CP_1 riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di quelle opere indicate dal CTU, arch. , a pag. 29 della sua relazione depositata in data 03.08.2017”. Persona_4
Il Tribunale, infine, compensato le spese di lite.
1.2 Secondo il Giudice di primo grado: “le risultanze processuali appaiono, invero, inidonee a comprovare la sussistenza dei presupposti per l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di
e della proprietà del terreno per cui è causa. Parte_1 Persona_1
Dall'istruttoria espletata ed in particolare dalle dichiarazioni testimoniali non è risultato provato l'assunto dei suindicati attori.
Emerge invero una notevole discrasia tra le affermazioni dei testi escussi su indicazione dell'attrice e quelle dei testimoni escussi su indicazione dell'attore . Parte_1 Per_1
Alcuna certezza può pertanto ricavarsi in merito alla intervenuta usucapione del terreno rispettivamente rivendicato, non sussistendo elementi tali da indurre a privilegiare le deposizioni di alcuni testi a discapito di quelle degli altri. Risulta dunque evidente come in assenza di ulteriori elementi di prova idonei ad attribuire maggiore attendibilità all'uno o all'altro teste o all'una o all'altra versione dei fatti non sia possibile ritenere assolto l'onere
pagina 3 di 12 probatorio a carico dei suindicati attori. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1547/2015).
Di contro, dalle allegazioni documentali allegati alla produzione dei germani e di CP_1
[…]si evince il pieno esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà Controparte_4 sul terreno de quo da parte di dante causa dei germani , intestatari Controparte_4 CP_1 formali del bene, fino alla vendita avvenuta nel 2009: pertanto non risulta raggiunta la prova né del possesso pacifico, pubblico ed indisturbato degli attori e né Parte_1 Per_1 dell'elemento psicologico di possedere la cosa uti dominus, per il periodo richiesto dall'art.
1158 e ss. c.c.. Ciò posto, deve rigettarsi la domanda di usucapione formulata da Parte_1
e (e per esso i suoi eredi) i quali vanno pertanto condannati alla
[...] Persona_1 restituzione in favore dei germani dell'area in questione ed alla riduzione in pristino CP_1 dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di quelle opere indicate dal CTU, arch. Per_4
a pag. 29 della sua relazione depositata in data 03.08.2017. Le ulteriori domande
[...] proposte dai germani sono rimaste totalmente sfornite di prova e devono rigettarsi”. CP_1
1.3 Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 29.3.2022, con atto del 13.4.2022,
ha promosso appello, costituendosi in data 20.4.2022 e deducendo la Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 132, comma 4, e 244 c.p.c., nonché la non correttezza della valutazione delle prove.
L'appellante ha anche lamentato: 1) l'inesistenza di “discrasia” tra le dichiarazioni rese dai testi escussi su indicazione dell'attrice e quelle dei testi di Parte_1 Persona_1 richiamate in sentenza, in quanto si riferivano a porzioni diverse di terreno;
2) l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni Testimone_1 Testimone_2
, e 3) la non idoneità delle missive Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 inviate dalla OR al Sig. ad avere efficacia interruttiva del termine ad CP_4 Per_3 usucapire;
4) l'omessa considerazione che la prima missiva del 29.05.2000 spedita al Sig.
era pervenuta quando la OR aveva già usucapito il terreno;
5) l'omessa Per_3 Parte_1 considerazione che non era stato prodotto il contratto di locazione tra la OR e CP_4
, oltre che la mancanza di contestazione. Controparte_9
L'appellante ha chiesto, previa sospensione cautelare, la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda di usucapione proposta.
1.4 In data 10.11.2022 si sono costituite , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di , proponendo appello incidentale con il quale hanno
[...] Persona_1 chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda di usucapione proposta dal proprio de cuius.
Anche i predetti hanno dedotto l'erronea valutazione ed interpretazione dei mezzi istruttori acquisiti.
1.5 In data 22.11.2022 si sono costituiti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nonché , contestando ogni VV dedotto ed eccependo l'inammissibilità Controparte_4
pagina 4 di 12 dell'appello incidentale proposto dalle IG Di , stante la sua tardività, e contestando, Per_1 sia in rito sia nel merito, l'appello principale proposto da . Parte_1
Il processo è stato poi riassunto a seguito del decesso di , con notifica Persona_2 impersonale anche agli eredi di (entrambi appellati contumaci). Controparte_9
2. Il Merito
2.1 In via preliminare, va doverosamente rilevato che l'oggetto del presente grado di giudizio è limitato alla verifica dell'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di e Parte_1 degli eredi di , di due distinte zone di terreno facenti parte della particella Persona_1
398 del foglio 36, non altro.
Ed infatti, non solo è cessata la materia del contendere nei rapporti tra i RI (si CP_1 presume anche e le altre parti, ma non è chiara la risoluzione di tutte le questioni CP_5 oggetto del giudizio 9916/2011 (come visto, nella sentenza si legge: “Le ulteriori domande proposte dai germani sono rimaste totalmente sfornite di prova e devono rigettarsi”). CP_1
In ogni caso, tenuto conto dei motivi di impugnazione, ex art. 342 cpc, ogni altra questione deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2. Sempre in via preliminare, si ritiene che l'appello incidentale delle IG Parte_2
e sia inammissibile, in quanto proposto con
[...] Parte_3 Parte_4 comparsa depositata il 10.11.2022 a fronte della notifica della sentenza impugnata, indicata come avvenuta in data 29.3.2022 (la detta parte ha prodotto sentenza comunicata dalla cancelleria, ma si vedano la comparsa di costituzione con appello incidentale delle IG
[...]
, così come comparsa conclusionale;
ma anche il termine lungo è decorso a fronte della Per_1 pubblicazione della sentenza avvenuta in data 10.12.2021).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado) (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/11/2024, n. 29448).
Si è ancora sostenuto, con maggiore riferimento al caso in esame, che in ipotesi “di cumulo soggettivo ed oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte per
l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi spettante autonomamente rispetto all'altro, vertendosi, ab origine, in situazione di cause scindibili, l'interesse ad impugnare la pronuncia di primo grado, da parte di quello degli attori ivi rimasto interamente soccombente, sorge, evidentemente, fin da detta pronuncia, senza che l'assetto di interessi da questa per lui configurato possa in alcun modo essere rimesso in discussione dall'appello principale
pagina 5 di 12 proposto dalla parte convenuta soccombente verso l'altro attore, chiaramente finalizzato a ridiscutere il solo rapporto per il quale quella medesima parte sia risultata soccombente nei suoi confronti” (Cass. civ., I, 28/02/2025, n. 5290).
Dunque, per la Suprema Corte: “…il ricorso incidentale tardivo è quello che trova interesse dalla proposizione del ricorso incidentale a difesa dell'assetto di interessi derivante dall'impugnata sentenza (ex multis, Cass. 31136/2024; Cass.SU 8486/2024; Cass. S.U.
23903/2020; Cass., 10/4/2019, n. 10934; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 14596 del 09/07/2020; Sez.
U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007), da valutarsi in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata (cfr. anche Cass. Sez. 3, ord. N. 29448 del 14/11/2024)”
(Cass. civ., III, 08/10/2025, n. 277052).
In definitiva, il ricorso non sfugge alla pronuncia in rito alla luce del principio secondo cui
“l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/08/2020, n. 17614; Cass. civ., II,
08/01/2025, n. 401).
Nella specie, non solo le statuizioni si reputano autonome, in quanto aventi ad oggetto due distinte domande di usucapione, riferite a parti diverse del terreno (cfr. allegati D1 e D2 alla relazione tecnica redatta nel giudizio di primo grado del 3.8.2017; cfr anche foto n. 1 dell'allegato E), ma la statuizione sulle spese è stata di compensazione, per cui l'accoglimento dell'appello incidentale non avrebbe potuto incidere in alcun modo, men che meno in senso negativo, sulla posizione delle IG . Per_1
L'appello incidentale si reputa pertanto inammissibile.
2.2 Si reputa invece che l'appello di soddisfi il requisito formale prescritto Parte_1 dal novellato art. 342 c.p.c., essendo stati individuati i motivi di appello ed i capi della sentenza sottoposti ad impugnazione, e che questo sia ammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la controvertibilità delle questioni poste.
Ciò posto, è noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n. 12984).
Occorre verificare se l'istante abbia assolto al proprio onere ex art. 2697 cc.
Ad avviso del Collegio la riposta è negativa per una serie di ragioni.
Ed infatti, si rileva innanzitutto che i capi di prova articolati da nelle proprie Parte_1 memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. non sono specifici sull'imprescindibile circostanza temporale: basti pensare che molteplici capi si limitano ad indicare la durata del possesso pagina 6 di 12 necessaria ed usucapire con l'espressione “da oltre 20 anni”.
Ed è noto che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord., 02/02/2015, n. 1808).
Gli stessi capi sono eccessivamente generici [a) La signora , unitamente alla Parte_1 sua famiglia ed in particolare la sua defunta zia , da oltre vent'anni ha Persona_5 posseduto, pacificamente, ininterrottamente ed indisturbatamente, una vasta zona di terreno sita in Napoli, delimitata nord…; b) Tutta la sua famiglia, unitamente alle zie, ha vissuto, da oltre 20 anni, nell'appartamento sito in Napoli alla , utilizzando Controparte_6
l'appezzamento di terreno, senza alcuna preclusione, senza riconoscere alcunché ad altri, con un comportamento indisturbato e pacifico come legittimi proprietari;
c) La ricorrente si è sempre occupata personalmente della piccola manutenzione, e per i lavori più consistenti, si è avvalsa dell'aiuto di operai da essa retribuiti;
d) Il dante causa dei non si è Persona_6 mai occupato della zona di terreno indicata ed utilizzata esclusivamente dalla ricorrente anche per la coltivazione di ortaggi, agrumi e per la sosta di autovetture;
e) L'utilizzo della zona di terreno indicata, da oltre 20 anni, è stato effettuato dalla signora e Parte_1 della sua famiglia senza corrispondere nulla ad alcuno e senza che mai alcunché le fosse richiesto;
f) La signora , unitamente alla sua famiglia, da oltre 20 anni, uti Parte_1 dominus, ha sempre provveduto alla messa in ordine e sistemazione della zona di terreno indicata, che è attualmente in ottimo stato e perfettamente agibile;
g) da oltre 20 anni, tali lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sono stati effettuati non solo uti dominus, ma pacificamente ed indisturbatamente;
h) da oltre 20 anni solo ed esclusivamente la ricorrente, unitamente alla sua famiglia, si è occupata della zona di terreno indicata, ponendo in essere tutte quelle opere necessarie per una perfetta conservazione della stessa;
i) da oltre 20 anni, la signora , grazie unitamente alla sua famiglia, ha fatto propri, pacificamente ed Parte_1 indisturbatamente i frutti degli alberi piantati nella zona di terreno indicati…].
Conseguentemente, le dichiarazioni testimoniali scontano altrettanta genericità, in quanto prive di univoca ed analitica descrizione della durata (tempi e continuità ininterrotta) e della modalità di utilizzo dei beni.
escussa all'udienza del 28.6.2018, ha premesso: “quando ero ragazza Testimone_1 abitavo nella zona di Capodichino e conoscevo le sorelle e i fratelli di e Parte_1 tuttora frequento le loro case e la casa di ”; ha poi riferito: (sul capo a): “è vero e Pt_1 riconosco nel grafico che mi viene mostrato e richiesto sul capo, la zona di terreno che ho sempre considerato di proprietà delle sorelle e di ”; [sul capo b)]: Tes_2 Parte_1
“è vero, preciso che fosse la effettiva proprietaria”; [sul capo c)]: “è vero e Parte_1
pagina 7 di 12 preciso che mio fratello qualche volta a titolo amichevole su richiesta di dava una Pt_1 mano a pulire il terreno e raccogliere i frutti”; (sul capo d)]: “non conosco i e il loro CP_1 dante causa, ma nessuno è intervenuto per coltivare il terreno e per la sosta di autovetture se non e la sua famiglia”; [sul capo e)]: “per quanto di mia conoscenza Parte_1 [...]
e la sua famiglia non hanno mai pagato alcun canone”; [sui capi f), g), h), i)]: “ è Parte_1 vero. In particolare preciso che, negli anni sessanta e settanta, mio padre si riforniva di frutta
e verdura coltivata dalla zia di e da . Attualmente non è più possibile Pt_1 Parte_1 perché è cambiata la normativa”.
Il teste escussa alla medesima udienza, ha riferito: “è vero e riconosco Testimone_2 nella relazione dell'architetto l'appezzamento di terreno in questione”; [sui Persona_7 capi b) e c)]: “ E' vero… del terreno si occupava mia cugina da oltre venti anni e veniva aiutata nella manutenzione da qualche operaio, quest'ultima circostanza mi è stata riferita da lei, in quanto non abito lì e ci vado occasionalmente” [sul capo d)]: “non conosco il dante causa dei mentre conosco questi ultimi e so che non si sono mai occupati di questo CP_1 terreno che so che era di mia zia e di ”; [sul capo e)] ha risposto di non saper Parte_1 nulla al riguardo, mentre sui capi f), g), h), i) ha risposto: “è vero. questo lo posso dire perché mi raccontava e mi mostrava che la terra era curata e qualche volta mi dava anche i frutti della terra”.
Il teste , nel confermare i capi, ha dichiarato: “è vero e riconosco Testimone_3
l'appezzamento del terreno come evidenziato nel grafico dell'architetto Persona_7
Preciso che è andata a vivere dalla zia nel 1978, in seguito al mio Parte_1 Tes_2 matrimonio ed era rimasta da sola in casa come donna…ho visto operai che si dedicavano alla manutenzione del terreno ed erano pagati da mia cognata. La circostanza del pagamento mi è stata riferita da mia cognata…ho sempre saputo che l'appezzamento di terreno fosse di mia cognata. …ho sempre saputo che l'appezzamento di terreno fosse di mia cognata ma non so se i e il loro dante causa erano andati sul posto anche perché frequento la zona CP_1 saltuariamente”.
Il teste , escusso all'udienza del 21.11.2019, ha anche lui confermato i capi e Testimone_4 ha dichiarato: “riconosco l'area in oggetto come evidenziata nella relazione di parte che mi viene esibita… ho visto gli operai personalmente che si interessavano dell'area in questione…posso solo dire che non ho mai visto nessuno che si interessava del terreno. Non ho mai visto chiedere alcunché a mia cognata o alla sua famiglia … tanto posso dire perché frequento la casa dagli inizi degli anni '80”. Il teste ha poi confermato il capo f).
Anche i testi e (udienza del 31.1.2020) hanno Testimone_5 Persona_7 confermato i capi di prova (quest'ultimo è stato tecnico di parte e ha precisato di “aver frequentato la (non perfettamente leggibile) solo in occasione degli incarichi via via ricevuti per l'espletamento degli stessi”.
pagina 8 di 12 Ebbene, si reputa si tratti di dichiarazioni eccessivamente generiche, senza univoca ed analitica descrizione dei cespiti, nonché, ad esempio, degli specifici lavori che sarebbero stati realizzati nel corso degli anni, per cui dalle stesse non è possibile desumere, se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni, un possesso con le caratteristiche ad usucapionem.
Inoltre, varie dichiarazioni o sono state rese de relato, o sono frutto di deduzioni soggettive e comunque non idonee a riferire in ordine all'esercizio, da parte della OR , dello Parte_1 ius excludendi alios.
Si sono già viste le dichiarazioni de relato rese da che ha aggiunto di Testimone_2 recarsi occasionalmente sul posto, così come quelle di teste , che ha raccontato Testimone_3 di frequentare la zona saltuariamente.
Ancora, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, neppure la documentazione fotografica allegata può servire allo scopo.
I rilievi fotografici (all. Rilievi fotografici.pdf), già privi di certezza in ordine alla data ed al luogo di realizzazione, hanno un contenuto inconferente e comunque assolutamente neutro rispetto ai requisiti indispensabili ad usucapire prima indicati, e medesime considerazioni vanno rese in ordine alla presenza di un frutteto nella porzione del terreno, riportata dal CTU a pagina n. 18 della relazione tecnica d'ufficio, in quanto – per le motivazioni sopra esposte – la coltivazione non vale ad escludere l'altrui dominio e non prova di certo la durata e la continuità del possesso (cfr. anche subito infra).
Parti delle dichiarazioni rese appaiono addirittura in contrasto con alcuni elementi a sostegno della pretesa. ha dichiarato che negli anni 60 e 70 il padre si riforniva di frutta e verdura Testimone_1
“dalle zie di e da ”, a fronte della data di nascita dell'attrice (10.5.1964). Pt_1 Pt_1
Ancora, ha raccontato che “ è andata a vivere dalle zie Testimone_3 Parte_1
nel 1978”, sebbene dal certificato di residenza storico depositato dai RI Tes_2 CP_1 unitamente alle proprie memorie ex art. 183 co. 6 comma 2 c.p.c. si desume che Parte_1
ha trasferito la propria residenza in Napoli, alla , solo dal
[...] Controparte_6
30.4.1996, ovvero dopo la morte di avvenuta il 25.4.1996. Persona_5
Già tali considerazioni si reputano dirimenti.
Vi è però di più.
Il teste , escusso all'udienza del 15.11.2018, legale dei precedenti proprietari Testimone_6
e poi della OR ha dichiarato: ricordo che esisteva un solo colono, CP_4 CP_9
. Che aveva in fitto l'intero appezzamento di terreno di proprietà dei .
[...] Pt_5
Ricordo che si trattava di due moggi di terreno, Mq 6300 6400, che aveva la forma a ferro di cavallo, coltivato dal signor per intero. Tutta l'estensione, ad eccezione di una parte Per_3 scoscesa, prospiciente un fabbricato di Via Cervi ed all'opposto dell'ingresso della Parte_6 tutta la sua estensione il Sig. pagava il fitto per il terreno intero anche Controparte_9
pagina 9 di 12 spesso nelle mie mani in quanto legale prima di e poi di . Per_8 CP_4
Il teste , escusso all'udienza del 21.3.2019, ha riferito: “tutto il terreno veniva Tes_7 coltivato da non ho mai visto la Sig.ra o suoi parenti Persona_9 Parte_1 che si occupavano del terreno. L'unico era dal quale compravo anche la Controparte_9 verdura”.
La teste escussa all'udienza del 26.9.2019, ha raccontato che “il Testimone_8 terreno che è stato comprato dai figli di mio marito prima era utilizzato interamente nella sua estensione da un colono”.
Dunque, anche da queste dichiarazioni, inerenti all'utilizzo del fondo per intero da parte di un unico soggetto si desumono elementi contrari all'accoglimento dell'azione.
A fronte del descritto quadro probatorio, quanto mai equivoco, vale richiamare il principio secondo cui per la configurabilità di un possesso idoneo ad usucapire è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez.
II, 05-10-2010, n. 20670).
Con specifico riferimento al caso in esame, si è evidenziato che “ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr. Cass. N.4931/2022; Cass.
1796/2022; Cass. 6123/2020; Cass. 17376/2018; Cass. 18215/2013)” (Cass. civ., Sez. II, Ord.,
23/02/2024, n. 4819)
E si è ancora sostenuto che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. civ. Sez. II Sent., 30/08/2017, n. 20539).
Quanto fin qui detto, dunque, induce la Corte a ritenere che non sia emersa la prova certa e tranquillizzante di un possesso ventennale, pacifico, pubblico, non interrotto ed esclusivo da parte di . Parte_1
E tanto si dice con motivazione integrata rispetto a quella del Giudice di prime cure (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
pagina 10 di 12 La valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi fin qui resa dal Collegio, autonomamente dirimente, vale anche a superare l'argomentazione dell'appellante basata sul richiamo, da parte del Tribunale, ad una “discrasia tra le affermazioni dei testi escussi su indicazione dell'attrice e quelle dei testimoni escussi su indicazione dell'attore Parte_1 [...]
”, e dunque la dedotta intenzione del Tribunale di accomunare le posizioni della OR Per_1
e del Signor , circa il fondo oggetto di causa. Parte_1 Per_1
Parte appellante ha fatto ancora riferimento a “otto missive inviate dall'avv. per Tes_6 conto della al sig. , soggetto estraneo alle questioni relative CP_4 Controparte_9 all'usucapione azionato nel processo ad istanza della missive trasmesse a Parte_1 CP_9
valorizzate dal Giudice di prime cure, per le quali l'appellante ne ha evidenziato la
[...] sostanziale irrilevanza nei propri confronti”.
Ebbene, innanzitutto va detto come non siano tutte missive (la cui effettiva ricezione non è stata univocamente contestata ex art. 342 cpc).
Vi sono sia missive, sia diffida, sia verbale innanzi ad organismo di conciliazione.
In ogni caso, questa produzione denota un atteggiamento attivo di a tutela del Controparte_4 fondo, che mal si concilia con una condotta inerte.
Solo per completezza va detto poi che i contratti agrari ultranovennali, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi (cfr. art. 41 legge 203/82).
Sempre per doverosa completezza, si rileva che il Tribunale ha valorizzato anche quietanza del
13.11.2006, a firma di legale, per conto di tale (“riceve dall'avv. Pasquale CP_13
Varriale l'importo di € 600,00 a saldo dei canoni di locazione dovuti dal signor alla Per_3 signora in relazione al contratto di locazione agraria del fondo in calata CP_13
Capodichino di proprietà della prima”).
Non si comprende appieno il richiamo, ma non solo non vi è univoco motivo ex art. 342 cpc, e in ogni caso, stante il principio codificato dall'art. 2697 cc, i molteplici motivi di reiezione già indicati (inidoneità delle dichiarazioni dei testi portati dalla OR;
dichiarazioni, di Parte_1 altri testi, di diverso contenuto;
produzione documentale;
principi espressi in materia, etc.) assorbono ogni altra questione prospettabile.
3. Considerazioni conclusive e spese
3.1 Pertanto, per tutti i riferiti motivi, autonomamente e complessivamente considerati,
l'appello principale va rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.
Ogni determinazione cautelare emessa nel corso del giudizio (cfr. ordinanza del
22/29.12.2022) è necessariamente travolta dalla presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione di riduzione massima, stante la non particolare complessità della causa.
Le spese vanno distratte in favore dei difensori, come richiesto.
pagina 11 di 12 3.2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va quindi resa sia per , sia per , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e .
[...] Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello VV la sentenza n.
10001/2021 emessa il 10.12.2021 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti riuniti n.
5808/2011, 8781/2011 e 9916/2011, così provvede:
• rigetta l'appello principale;
• dichiara inammissibile l'appello incidentale;
• condanna , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio
[...] sostenute dalle parti appellate, che liquida: a) in favore di , Controparte_1 [...]
e , in euro 4.996,00, per compensi professionali, oltre CP_2 Controparte_3 rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione, delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
b) in favore di in euro 4.996,00, per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_4 forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione, delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere sia , sia Parte_1 Parte_3
, e , tenute a versare un ulteriore
[...] Parte_4 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1729/2022 R.G. - avente ad oggetto appello VV la sentenza n.10001/2021 emessa il 10.12.2021 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti riuniti n.
5808/2011, 8781/2011 e 9916/2011 - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
UA DI, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Corso Arnaldo Lucci, n. 137; appellante principale
e
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), nella qualità di C.F._3 Parte_4 C.F._4 eredi di rappresentate e difese dall'Avvocato SE Conte, Persona_1 elettivamente domiciliate presso lo studio del loro difensore in GR NO (NA), Via G.
Amendola, n°18; appellanti incidentali nonché
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) , (C.F. ), rappresentati e C.F._6 Controparte_3 CodiceFiscale_7 difesi dall'Avvocato Maria Orlando, elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore in Cimitile, Via Forno, n. 13; appellati nonché
pagina 1 di 12 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_4 C.F._8
SE DO, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Sant'Anastasia, Via Mario De Rosa, n. 26 appellata nonché
(C.F. ), domiciliato in Cimitile, Via Forno, n. 13; Controparte_5 C.F._9 appellato contumace nonché
, in persona dell'amministratore pro Controparte_6 tempore, domiciliato in Napoli, Via G. Tropeano, n. 32; appellato contumace nonché
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._10 Controparte_8
), eredi di (C.F. ) deceduta C.F._11 Persona_2 C.F._12 il 14.8.2022, citati impersonalmente, tutti in proprio e nella qualità di eredi di Per_3
, nonché eredi di (C.F. deceduto in data
[...] Controparte_9 C.F._13
27.3.23, citati impersonalmente, nonché (C.F. ), CP_10 C.F._14 CP_11
(C.F. ) e (C.F. );
[...] C.F._15 Controparte_12 C.F._16 appellati contumaci
CONCLUSIONI
Per : come da note di trattazione scritta;
Parte_1
Per , : come da note di Parte_2 Parte_3 Parte_4 trattazione scritta;
Per : come da note di trattazione scritta. Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 24.2.2011, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e per sentir accertare l'avvenuto acquisto per
[...] Controparte_3 Controparte_2 usucapione, in proprio favore, del diritto di proprietà su una porzione di terreno facente parte della maggiore consistenza portata dalla particella 398 del foglio 6 del catasto terreni del
Comune di Napoli, e acquistata dai convenuti il 25.9.2009.
Si costituivano in giudizio questi ultimi, chiedendo in via preliminare disporsi la riunione al giudizio avente R.G. n. 9916/2011 da essi incardinato VV anche l'attrice, e, comunque, impugnando la domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale per sentir condannare alla cessazione dell'occupazione senza titolo del terreno, nonché Parte_1 al pagamento dell'indennità di occupazione da liquidarsi separatamente;
chiedevano, altresì, di chiamare in causa , da cui avevano acquistato il terreno, al fine di essere Controparte_4
pagina 2 di 12 garantiti in caso di accoglimento della domanda attrice.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità della domanda formulata nei suoi Controparte_4 confronti e chiedendone, nel merito, il rigetto.
A detto giudizio, recante n. R.G. 5808/2011, venivano riuniti sia quello iscritto al n.
8781/2011, promosso da VV , e Persona_1 Controparte_1 Controparte_3
, per accertare l'acquisto per usucapione di un'altra zona di terreno facente Controparte_2 parte anch'essa della maggiore consistenza della citata particella 398 del foglio 6, sia il giudizio recante n. R.G. 9916/2011 - promosso da , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , VV , ,
[...] Controparte_5 Persona_1 Parte_1 Controparte_6
, , , , ,
[...] CP_7 Persona_3 Controparte_9 CP_10 CP_11
e - volto sia all'accertamento della proprietà, dei RI ,
[...] Controparte_12 CP_1 dell'appartamento ubicato nel condominio sito in Napoli, e dell'intera Controparte_6 area di terreno portata dalla p.lla 398 foglio 6 del C.T. del Comune di Napoli, sia alla cessazione delle turbative descritte in citazione e alla rimozione delle opere abusive realizzate.
In data 27.01.2016, in qualità di eredi di , si costituivano , Persona_1 Parte_2
e . Parte_4 Parte_3
Espletato approfondimento tecnico ed escussi i testimoni, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra i , , e (in dispositivo CP_1 CP_1 CP_3 CP_2 non viene indicato , da una parte, e , , , CP_5 CP_7 Persona_3 Controparte_9
, , , , dall'altra. CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_4
Il Giudice di prime cure ha condannato e (e per esso i Parte_1 Persona_1 suoi eredi) alla restituzione in favore dei germani dell'area in questione ed alla CP_1 riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di quelle opere indicate dal CTU, arch. , a pag. 29 della sua relazione depositata in data 03.08.2017”. Persona_4
Il Tribunale, infine, compensato le spese di lite.
1.2 Secondo il Giudice di primo grado: “le risultanze processuali appaiono, invero, inidonee a comprovare la sussistenza dei presupposti per l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di
e della proprietà del terreno per cui è causa. Parte_1 Persona_1
Dall'istruttoria espletata ed in particolare dalle dichiarazioni testimoniali non è risultato provato l'assunto dei suindicati attori.
Emerge invero una notevole discrasia tra le affermazioni dei testi escussi su indicazione dell'attrice e quelle dei testimoni escussi su indicazione dell'attore . Parte_1 Per_1
Alcuna certezza può pertanto ricavarsi in merito alla intervenuta usucapione del terreno rispettivamente rivendicato, non sussistendo elementi tali da indurre a privilegiare le deposizioni di alcuni testi a discapito di quelle degli altri. Risulta dunque evidente come in assenza di ulteriori elementi di prova idonei ad attribuire maggiore attendibilità all'uno o all'altro teste o all'una o all'altra versione dei fatti non sia possibile ritenere assolto l'onere
pagina 3 di 12 probatorio a carico dei suindicati attori. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1547/2015).
Di contro, dalle allegazioni documentali allegati alla produzione dei germani e di CP_1
[…]si evince il pieno esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà Controparte_4 sul terreno de quo da parte di dante causa dei germani , intestatari Controparte_4 CP_1 formali del bene, fino alla vendita avvenuta nel 2009: pertanto non risulta raggiunta la prova né del possesso pacifico, pubblico ed indisturbato degli attori e né Parte_1 Per_1 dell'elemento psicologico di possedere la cosa uti dominus, per il periodo richiesto dall'art.
1158 e ss. c.c.. Ciò posto, deve rigettarsi la domanda di usucapione formulata da Parte_1
e (e per esso i suoi eredi) i quali vanno pertanto condannati alla
[...] Persona_1 restituzione in favore dei germani dell'area in questione ed alla riduzione in pristino CP_1 dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di quelle opere indicate dal CTU, arch. Per_4
a pag. 29 della sua relazione depositata in data 03.08.2017. Le ulteriori domande
[...] proposte dai germani sono rimaste totalmente sfornite di prova e devono rigettarsi”. CP_1
1.3 Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 29.3.2022, con atto del 13.4.2022,
ha promosso appello, costituendosi in data 20.4.2022 e deducendo la Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 132, comma 4, e 244 c.p.c., nonché la non correttezza della valutazione delle prove.
L'appellante ha anche lamentato: 1) l'inesistenza di “discrasia” tra le dichiarazioni rese dai testi escussi su indicazione dell'attrice e quelle dei testi di Parte_1 Persona_1 richiamate in sentenza, in quanto si riferivano a porzioni diverse di terreno;
2) l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni Testimone_1 Testimone_2
, e 3) la non idoneità delle missive Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 inviate dalla OR al Sig. ad avere efficacia interruttiva del termine ad CP_4 Per_3 usucapire;
4) l'omessa considerazione che la prima missiva del 29.05.2000 spedita al Sig.
era pervenuta quando la OR aveva già usucapito il terreno;
5) l'omessa Per_3 Parte_1 considerazione che non era stato prodotto il contratto di locazione tra la OR e CP_4
, oltre che la mancanza di contestazione. Controparte_9
L'appellante ha chiesto, previa sospensione cautelare, la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda di usucapione proposta.
1.4 In data 10.11.2022 si sono costituite , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di , proponendo appello incidentale con il quale hanno
[...] Persona_1 chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda di usucapione proposta dal proprio de cuius.
Anche i predetti hanno dedotto l'erronea valutazione ed interpretazione dei mezzi istruttori acquisiti.
1.5 In data 22.11.2022 si sono costituiti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nonché , contestando ogni VV dedotto ed eccependo l'inammissibilità Controparte_4
pagina 4 di 12 dell'appello incidentale proposto dalle IG Di , stante la sua tardività, e contestando, Per_1 sia in rito sia nel merito, l'appello principale proposto da . Parte_1
Il processo è stato poi riassunto a seguito del decesso di , con notifica Persona_2 impersonale anche agli eredi di (entrambi appellati contumaci). Controparte_9
2. Il Merito
2.1 In via preliminare, va doverosamente rilevato che l'oggetto del presente grado di giudizio è limitato alla verifica dell'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di e Parte_1 degli eredi di , di due distinte zone di terreno facenti parte della particella Persona_1
398 del foglio 36, non altro.
Ed infatti, non solo è cessata la materia del contendere nei rapporti tra i RI (si CP_1 presume anche e le altre parti, ma non è chiara la risoluzione di tutte le questioni CP_5 oggetto del giudizio 9916/2011 (come visto, nella sentenza si legge: “Le ulteriori domande proposte dai germani sono rimaste totalmente sfornite di prova e devono rigettarsi”). CP_1
In ogni caso, tenuto conto dei motivi di impugnazione, ex art. 342 cpc, ogni altra questione deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2. Sempre in via preliminare, si ritiene che l'appello incidentale delle IG Parte_2
e sia inammissibile, in quanto proposto con
[...] Parte_3 Parte_4 comparsa depositata il 10.11.2022 a fronte della notifica della sentenza impugnata, indicata come avvenuta in data 29.3.2022 (la detta parte ha prodotto sentenza comunicata dalla cancelleria, ma si vedano la comparsa di costituzione con appello incidentale delle IG
[...]
, così come comparsa conclusionale;
ma anche il termine lungo è decorso a fronte della Per_1 pubblicazione della sentenza avvenuta in data 10.12.2021).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado) (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/11/2024, n. 29448).
Si è ancora sostenuto, con maggiore riferimento al caso in esame, che in ipotesi “di cumulo soggettivo ed oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte per
l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi spettante autonomamente rispetto all'altro, vertendosi, ab origine, in situazione di cause scindibili, l'interesse ad impugnare la pronuncia di primo grado, da parte di quello degli attori ivi rimasto interamente soccombente, sorge, evidentemente, fin da detta pronuncia, senza che l'assetto di interessi da questa per lui configurato possa in alcun modo essere rimesso in discussione dall'appello principale
pagina 5 di 12 proposto dalla parte convenuta soccombente verso l'altro attore, chiaramente finalizzato a ridiscutere il solo rapporto per il quale quella medesima parte sia risultata soccombente nei suoi confronti” (Cass. civ., I, 28/02/2025, n. 5290).
Dunque, per la Suprema Corte: “…il ricorso incidentale tardivo è quello che trova interesse dalla proposizione del ricorso incidentale a difesa dell'assetto di interessi derivante dall'impugnata sentenza (ex multis, Cass. 31136/2024; Cass.SU 8486/2024; Cass. S.U.
23903/2020; Cass., 10/4/2019, n. 10934; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 14596 del 09/07/2020; Sez.
U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007), da valutarsi in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata (cfr. anche Cass. Sez. 3, ord. N. 29448 del 14/11/2024)”
(Cass. civ., III, 08/10/2025, n. 277052).
In definitiva, il ricorso non sfugge alla pronuncia in rito alla luce del principio secondo cui
“l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/08/2020, n. 17614; Cass. civ., II,
08/01/2025, n. 401).
Nella specie, non solo le statuizioni si reputano autonome, in quanto aventi ad oggetto due distinte domande di usucapione, riferite a parti diverse del terreno (cfr. allegati D1 e D2 alla relazione tecnica redatta nel giudizio di primo grado del 3.8.2017; cfr anche foto n. 1 dell'allegato E), ma la statuizione sulle spese è stata di compensazione, per cui l'accoglimento dell'appello incidentale non avrebbe potuto incidere in alcun modo, men che meno in senso negativo, sulla posizione delle IG . Per_1
L'appello incidentale si reputa pertanto inammissibile.
2.2 Si reputa invece che l'appello di soddisfi il requisito formale prescritto Parte_1 dal novellato art. 342 c.p.c., essendo stati individuati i motivi di appello ed i capi della sentenza sottoposti ad impugnazione, e che questo sia ammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la controvertibilità delle questioni poste.
Ciò posto, è noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n. 12984).
Occorre verificare se l'istante abbia assolto al proprio onere ex art. 2697 cc.
Ad avviso del Collegio la riposta è negativa per una serie di ragioni.
Ed infatti, si rileva innanzitutto che i capi di prova articolati da nelle proprie Parte_1 memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. non sono specifici sull'imprescindibile circostanza temporale: basti pensare che molteplici capi si limitano ad indicare la durata del possesso pagina 6 di 12 necessaria ed usucapire con l'espressione “da oltre 20 anni”.
Ed è noto che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord., 02/02/2015, n. 1808).
Gli stessi capi sono eccessivamente generici [a) La signora , unitamente alla Parte_1 sua famiglia ed in particolare la sua defunta zia , da oltre vent'anni ha Persona_5 posseduto, pacificamente, ininterrottamente ed indisturbatamente, una vasta zona di terreno sita in Napoli, delimitata nord…; b) Tutta la sua famiglia, unitamente alle zie, ha vissuto, da oltre 20 anni, nell'appartamento sito in Napoli alla , utilizzando Controparte_6
l'appezzamento di terreno, senza alcuna preclusione, senza riconoscere alcunché ad altri, con un comportamento indisturbato e pacifico come legittimi proprietari;
c) La ricorrente si è sempre occupata personalmente della piccola manutenzione, e per i lavori più consistenti, si è avvalsa dell'aiuto di operai da essa retribuiti;
d) Il dante causa dei non si è Persona_6 mai occupato della zona di terreno indicata ed utilizzata esclusivamente dalla ricorrente anche per la coltivazione di ortaggi, agrumi e per la sosta di autovetture;
e) L'utilizzo della zona di terreno indicata, da oltre 20 anni, è stato effettuato dalla signora e Parte_1 della sua famiglia senza corrispondere nulla ad alcuno e senza che mai alcunché le fosse richiesto;
f) La signora , unitamente alla sua famiglia, da oltre 20 anni, uti Parte_1 dominus, ha sempre provveduto alla messa in ordine e sistemazione della zona di terreno indicata, che è attualmente in ottimo stato e perfettamente agibile;
g) da oltre 20 anni, tali lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sono stati effettuati non solo uti dominus, ma pacificamente ed indisturbatamente;
h) da oltre 20 anni solo ed esclusivamente la ricorrente, unitamente alla sua famiglia, si è occupata della zona di terreno indicata, ponendo in essere tutte quelle opere necessarie per una perfetta conservazione della stessa;
i) da oltre 20 anni, la signora , grazie unitamente alla sua famiglia, ha fatto propri, pacificamente ed Parte_1 indisturbatamente i frutti degli alberi piantati nella zona di terreno indicati…].
Conseguentemente, le dichiarazioni testimoniali scontano altrettanta genericità, in quanto prive di univoca ed analitica descrizione della durata (tempi e continuità ininterrotta) e della modalità di utilizzo dei beni.
escussa all'udienza del 28.6.2018, ha premesso: “quando ero ragazza Testimone_1 abitavo nella zona di Capodichino e conoscevo le sorelle e i fratelli di e Parte_1 tuttora frequento le loro case e la casa di ”; ha poi riferito: (sul capo a): “è vero e Pt_1 riconosco nel grafico che mi viene mostrato e richiesto sul capo, la zona di terreno che ho sempre considerato di proprietà delle sorelle e di ”; [sul capo b)]: Tes_2 Parte_1
“è vero, preciso che fosse la effettiva proprietaria”; [sul capo c)]: “è vero e Parte_1
pagina 7 di 12 preciso che mio fratello qualche volta a titolo amichevole su richiesta di dava una Pt_1 mano a pulire il terreno e raccogliere i frutti”; (sul capo d)]: “non conosco i e il loro CP_1 dante causa, ma nessuno è intervenuto per coltivare il terreno e per la sosta di autovetture se non e la sua famiglia”; [sul capo e)]: “per quanto di mia conoscenza Parte_1 [...]
e la sua famiglia non hanno mai pagato alcun canone”; [sui capi f), g), h), i)]: “ è Parte_1 vero. In particolare preciso che, negli anni sessanta e settanta, mio padre si riforniva di frutta
e verdura coltivata dalla zia di e da . Attualmente non è più possibile Pt_1 Parte_1 perché è cambiata la normativa”.
Il teste escussa alla medesima udienza, ha riferito: “è vero e riconosco Testimone_2 nella relazione dell'architetto l'appezzamento di terreno in questione”; [sui Persona_7 capi b) e c)]: “ E' vero… del terreno si occupava mia cugina da oltre venti anni e veniva aiutata nella manutenzione da qualche operaio, quest'ultima circostanza mi è stata riferita da lei, in quanto non abito lì e ci vado occasionalmente” [sul capo d)]: “non conosco il dante causa dei mentre conosco questi ultimi e so che non si sono mai occupati di questo CP_1 terreno che so che era di mia zia e di ”; [sul capo e)] ha risposto di non saper Parte_1 nulla al riguardo, mentre sui capi f), g), h), i) ha risposto: “è vero. questo lo posso dire perché mi raccontava e mi mostrava che la terra era curata e qualche volta mi dava anche i frutti della terra”.
Il teste , nel confermare i capi, ha dichiarato: “è vero e riconosco Testimone_3
l'appezzamento del terreno come evidenziato nel grafico dell'architetto Persona_7
Preciso che è andata a vivere dalla zia nel 1978, in seguito al mio Parte_1 Tes_2 matrimonio ed era rimasta da sola in casa come donna…ho visto operai che si dedicavano alla manutenzione del terreno ed erano pagati da mia cognata. La circostanza del pagamento mi è stata riferita da mia cognata…ho sempre saputo che l'appezzamento di terreno fosse di mia cognata. …ho sempre saputo che l'appezzamento di terreno fosse di mia cognata ma non so se i e il loro dante causa erano andati sul posto anche perché frequento la zona CP_1 saltuariamente”.
Il teste , escusso all'udienza del 21.11.2019, ha anche lui confermato i capi e Testimone_4 ha dichiarato: “riconosco l'area in oggetto come evidenziata nella relazione di parte che mi viene esibita… ho visto gli operai personalmente che si interessavano dell'area in questione…posso solo dire che non ho mai visto nessuno che si interessava del terreno. Non ho mai visto chiedere alcunché a mia cognata o alla sua famiglia … tanto posso dire perché frequento la casa dagli inizi degli anni '80”. Il teste ha poi confermato il capo f).
Anche i testi e (udienza del 31.1.2020) hanno Testimone_5 Persona_7 confermato i capi di prova (quest'ultimo è stato tecnico di parte e ha precisato di “aver frequentato la (non perfettamente leggibile) solo in occasione degli incarichi via via ricevuti per l'espletamento degli stessi”.
pagina 8 di 12 Ebbene, si reputa si tratti di dichiarazioni eccessivamente generiche, senza univoca ed analitica descrizione dei cespiti, nonché, ad esempio, degli specifici lavori che sarebbero stati realizzati nel corso degli anni, per cui dalle stesse non è possibile desumere, se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni, un possesso con le caratteristiche ad usucapionem.
Inoltre, varie dichiarazioni o sono state rese de relato, o sono frutto di deduzioni soggettive e comunque non idonee a riferire in ordine all'esercizio, da parte della OR , dello Parte_1 ius excludendi alios.
Si sono già viste le dichiarazioni de relato rese da che ha aggiunto di Testimone_2 recarsi occasionalmente sul posto, così come quelle di teste , che ha raccontato Testimone_3 di frequentare la zona saltuariamente.
Ancora, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, neppure la documentazione fotografica allegata può servire allo scopo.
I rilievi fotografici (all. Rilievi fotografici.pdf), già privi di certezza in ordine alla data ed al luogo di realizzazione, hanno un contenuto inconferente e comunque assolutamente neutro rispetto ai requisiti indispensabili ad usucapire prima indicati, e medesime considerazioni vanno rese in ordine alla presenza di un frutteto nella porzione del terreno, riportata dal CTU a pagina n. 18 della relazione tecnica d'ufficio, in quanto – per le motivazioni sopra esposte – la coltivazione non vale ad escludere l'altrui dominio e non prova di certo la durata e la continuità del possesso (cfr. anche subito infra).
Parti delle dichiarazioni rese appaiono addirittura in contrasto con alcuni elementi a sostegno della pretesa. ha dichiarato che negli anni 60 e 70 il padre si riforniva di frutta e verdura Testimone_1
“dalle zie di e da ”, a fronte della data di nascita dell'attrice (10.5.1964). Pt_1 Pt_1
Ancora, ha raccontato che “ è andata a vivere dalle zie Testimone_3 Parte_1
nel 1978”, sebbene dal certificato di residenza storico depositato dai RI Tes_2 CP_1 unitamente alle proprie memorie ex art. 183 co. 6 comma 2 c.p.c. si desume che Parte_1
ha trasferito la propria residenza in Napoli, alla , solo dal
[...] Controparte_6
30.4.1996, ovvero dopo la morte di avvenuta il 25.4.1996. Persona_5
Già tali considerazioni si reputano dirimenti.
Vi è però di più.
Il teste , escusso all'udienza del 15.11.2018, legale dei precedenti proprietari Testimone_6
e poi della OR ha dichiarato: ricordo che esisteva un solo colono, CP_4 CP_9
. Che aveva in fitto l'intero appezzamento di terreno di proprietà dei .
[...] Pt_5
Ricordo che si trattava di due moggi di terreno, Mq 6300 6400, che aveva la forma a ferro di cavallo, coltivato dal signor per intero. Tutta l'estensione, ad eccezione di una parte Per_3 scoscesa, prospiciente un fabbricato di Via Cervi ed all'opposto dell'ingresso della Parte_6 tutta la sua estensione il Sig. pagava il fitto per il terreno intero anche Controparte_9
pagina 9 di 12 spesso nelle mie mani in quanto legale prima di e poi di . Per_8 CP_4
Il teste , escusso all'udienza del 21.3.2019, ha riferito: “tutto il terreno veniva Tes_7 coltivato da non ho mai visto la Sig.ra o suoi parenti Persona_9 Parte_1 che si occupavano del terreno. L'unico era dal quale compravo anche la Controparte_9 verdura”.
La teste escussa all'udienza del 26.9.2019, ha raccontato che “il Testimone_8 terreno che è stato comprato dai figli di mio marito prima era utilizzato interamente nella sua estensione da un colono”.
Dunque, anche da queste dichiarazioni, inerenti all'utilizzo del fondo per intero da parte di un unico soggetto si desumono elementi contrari all'accoglimento dell'azione.
A fronte del descritto quadro probatorio, quanto mai equivoco, vale richiamare il principio secondo cui per la configurabilità di un possesso idoneo ad usucapire è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez.
II, 05-10-2010, n. 20670).
Con specifico riferimento al caso in esame, si è evidenziato che “ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr. Cass. N.4931/2022; Cass.
1796/2022; Cass. 6123/2020; Cass. 17376/2018; Cass. 18215/2013)” (Cass. civ., Sez. II, Ord.,
23/02/2024, n. 4819)
E si è ancora sostenuto che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. civ. Sez. II Sent., 30/08/2017, n. 20539).
Quanto fin qui detto, dunque, induce la Corte a ritenere che non sia emersa la prova certa e tranquillizzante di un possesso ventennale, pacifico, pubblico, non interrotto ed esclusivo da parte di . Parte_1
E tanto si dice con motivazione integrata rispetto a quella del Giudice di prime cure (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
pagina 10 di 12 La valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi fin qui resa dal Collegio, autonomamente dirimente, vale anche a superare l'argomentazione dell'appellante basata sul richiamo, da parte del Tribunale, ad una “discrasia tra le affermazioni dei testi escussi su indicazione dell'attrice e quelle dei testimoni escussi su indicazione dell'attore Parte_1 [...]
”, e dunque la dedotta intenzione del Tribunale di accomunare le posizioni della OR Per_1
e del Signor , circa il fondo oggetto di causa. Parte_1 Per_1
Parte appellante ha fatto ancora riferimento a “otto missive inviate dall'avv. per Tes_6 conto della al sig. , soggetto estraneo alle questioni relative CP_4 Controparte_9 all'usucapione azionato nel processo ad istanza della missive trasmesse a Parte_1 CP_9
valorizzate dal Giudice di prime cure, per le quali l'appellante ne ha evidenziato la
[...] sostanziale irrilevanza nei propri confronti”.
Ebbene, innanzitutto va detto come non siano tutte missive (la cui effettiva ricezione non è stata univocamente contestata ex art. 342 cpc).
Vi sono sia missive, sia diffida, sia verbale innanzi ad organismo di conciliazione.
In ogni caso, questa produzione denota un atteggiamento attivo di a tutela del Controparte_4 fondo, che mal si concilia con una condotta inerte.
Solo per completezza va detto poi che i contratti agrari ultranovennali, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi (cfr. art. 41 legge 203/82).
Sempre per doverosa completezza, si rileva che il Tribunale ha valorizzato anche quietanza del
13.11.2006, a firma di legale, per conto di tale (“riceve dall'avv. Pasquale CP_13
Varriale l'importo di € 600,00 a saldo dei canoni di locazione dovuti dal signor alla Per_3 signora in relazione al contratto di locazione agraria del fondo in calata CP_13
Capodichino di proprietà della prima”).
Non si comprende appieno il richiamo, ma non solo non vi è univoco motivo ex art. 342 cpc, e in ogni caso, stante il principio codificato dall'art. 2697 cc, i molteplici motivi di reiezione già indicati (inidoneità delle dichiarazioni dei testi portati dalla OR;
dichiarazioni, di Parte_1 altri testi, di diverso contenuto;
produzione documentale;
principi espressi in materia, etc.) assorbono ogni altra questione prospettabile.
3. Considerazioni conclusive e spese
3.1 Pertanto, per tutti i riferiti motivi, autonomamente e complessivamente considerati,
l'appello principale va rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.
Ogni determinazione cautelare emessa nel corso del giudizio (cfr. ordinanza del
22/29.12.2022) è necessariamente travolta dalla presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione di riduzione massima, stante la non particolare complessità della causa.
Le spese vanno distratte in favore dei difensori, come richiesto.
pagina 11 di 12 3.2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va quindi resa sia per , sia per , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e .
[...] Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello VV la sentenza n.
10001/2021 emessa il 10.12.2021 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti riuniti n.
5808/2011, 8781/2011 e 9916/2011, così provvede:
• rigetta l'appello principale;
• dichiara inammissibile l'appello incidentale;
• condanna , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio
[...] sostenute dalle parti appellate, che liquida: a) in favore di , Controparte_1 [...]
e , in euro 4.996,00, per compensi professionali, oltre CP_2 Controparte_3 rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione, delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
b) in favore di in euro 4.996,00, per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_4 forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione, delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere sia , sia Parte_1 Parte_3
, e , tenute a versare un ulteriore
[...] Parte_4 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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