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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 03 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2382/20 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Domenico RESTUCCIA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per la società convenuta, l'avv. Raffaella MASTROENI per delega dell'avv. Aurelio MAIORANA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2382 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], Contesse, elettivamente domiciliato in Messina, Via
Marco Polo, n. 202, presso lo studio dell'avv. Domenico RESTUCCIA dal quale è rappresentato e difeso ATTORE
CONTRO in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. CP_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
con sede in Messina, Vico Pietrasanta, n. 2, ove è anch'egli domiciliato per la CP_3 carica, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio MAIORANA e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Cesare Battisti, n. 101 CONVENUTA avente per OGGETTO: recesso per inadempimento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti della finalizzata ad ottenere l'accertamento del suo diritto di CP_1
recedere, ai sensi dell'art. 1385 c.c., dal contratto preliminare stipulato in data 8/01/2013
2 TRIBUNALE di MESSINA con la società convenuta, stante il grave inadempimento di quest'ultima, nonché la sua condanna al pagamento dell'importo di € 22.000,00.
L'attore ha allegato di aver stipulato, in data 8/01/2013, con la società convenuta un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un'unità immobiliare posta al piano terreno di un edificio da realizzare in Messina, Villaggio Contesse, loc. Carmine o
Calispera, e che, nonostante fosse decorso il termine di mesi 18 previsto per la consegna,
l'immobile non gli era stato ancora consegnato.
Ritenendo sussistente il grave inadempimento della società promittente alienante,
l'attore ha chiesto l'accertamento del suo diritto a recedere dal contratto preliminare e la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 22.000,00, di cui €
11.000,00 a titolo di doppio della caparra confirmatoria versata (€ 5.500,00x2) e €
11.000,00 a titolo di acconti versati nel corso degli anni.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato l'allegato inadempimento chiedendo il rigetto delle domande.
Le domande articolate dall'attore sono fondate e meritano di essere accolte nei limiti di seguito esposti.
Dalla lettura del contratto preliminare in atti si evincono sia il versamento della caparra confirmatoria di € 5.500,00 (iva inclusa), sia la fissazione del termine di mesi 18 per la conclusione dei lavori e la consegna dell'immobile: ad oggi l'immobile non è stato ancora consegnato e non vi è prova che ne sia stata offerta la consegna all'attore e, prima ancora, che sia stato ultimato.
La documentazione allegata in atti dall'attore comprova il pagamento, in favore della società convenuta, della somma di € 16.500,00, di cui € 5.500,00 a titolo di caparra confirmatoria e € 11.000,00 per versamenti successivi di acconti.
In diritto, l'art. 1385 c.c. prevede che “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
3 TRIBUNALE di MESSINA Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
La Corte di legittimità ha affermato che “La consegna di una caparra confirmatoria, nell'ambito di un contratto avente ad oggetto un preliminare di vendita immobiliare, implica, in caso d'inadempimento, il diritto di recesso secondo la disciplina dell'art. 1385, comma 2, c.c., esercitabile dalla parte non inadempiente anche se vi sia stato un principio
d'esecuzione, stante l'inapplicabilità a tale recesso del disposto dell'art. 1373, comma 1,
c.c., dettato in tema di recesso convenzionale” (v. Cass. Civ., ord. n. 32821/23).
Anche nel caso di recesso, trattandosi di un mezzo di risoluzione ex lege del contratto
(v. Cass. Civ., ord. n. 21317/24), occorre valutare la sussistenza dei presupposti della non scarsa importanza e dell'imputabilità dell'inadempimento (v. Cass. Civ., ord. n. 21209/19); presupposti che, nel caso in esame, ricorrono.
L'inadempimento è imputabile a titolo di colpa alla società convenuta la quale non ha allegato alcun elemento dal quale desumere che la mancata consegna dell'immobile e la mancata stipula del contratto definitivo siano imputabili a caso fortuito o a forza maggiore.
L'inadempimento è, altresì, grave tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine previsto per la conclusione dei lavori e la consegna dell'immobile e la data di instaurazione del procedimento, dell'assenza di alcuna motivazione del grave ritardo da parte della e del disinteresse mostrato verso le sorti del contratto – CP_1
manifestato anche dalla mancata comparizione in sede di mediazione – che consente di giustificare il venir meno, nell'attore, dell'interesse al mantenimento in vita del contratto preliminare.
La somma al cui pagamento va condannata la pari a € 21.500,00, è CP_1 così composta: caparra di € 5.500,00 versata alla sottoscrizione del contratto preliminare, alla quale vanno aggiunti € 5.000,00 e € 6.000,00 per acconti e ulteriori € 5.000,00 quale doppio della caparra al netto dell'iva che non va computata in quanto risultato di tassazione non spettante all'attore. 4 TRIBUNALE di MESSINA A questa somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla missiva del 29.08.2017, data di esercizio del diritto di recesso e di messa in mora, ricevuta dalla in data CP_1
06.09.2017, non prodotta in giudizio ma la cui ricezione non è stata contestata dalla promissaria venditrice;
infatti, “L'esercizio del diritto di recesso dal contratto ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente diritto del recedente a trattenere la caparra versata o alla corresponsione del doppio di essa;
ne consegue che
l'obbligazione di corresponsione degli interessi sulla caparra da restituire, trattandosi di debito di valuta, decorre dal momento in cui il creditore chiede la restituzione costituendo in mora il debitore, non dalla data del suo versamento.” (v. Cass. Civ., sent. n. 19110/25).
Per le ragioni sopra esposte, accertato il grave inadempimento della CP_1
in ordine agli obblighi assunti con il contratto preliminare del 8/01/2013, va accertato e dichiarato il diritto dell'attore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1385 c.c.; recesso al quale consegue la condanna della al pagamento, in favore dell'attore, della CP_1
somma di € 21.500,00, oltre interessi legali dal 06.09.2017 sino al soddisfo, così come sopra specificata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico della società convenuta e liquidate in favore dell'attore in complessivi € 4.974,65 di cui € 274,65 per spese vive e € 4.700,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 48,80 per spese di mediazione, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione di legge nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_1 CP_1
1) accoglie le domande formulate da nei confronti della Parte_1
nei limiti di cui in parte motiva;
CP_1
5 TRIBUNALE di MESSINA 2) accerta e dichiara che ha diritto di recedere, ai sensi Parte_1
dell'art. 1385 c.c., dal contratto preliminare stipulato in data 08.01.2013 con la CP_1
stante il grave inadempimento della società convenuta;
[...]
3) condanna la al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 21.500,00, oltre interessi legali dal 06.09.2017 sino al soddisfo;
4) condanna la alla rifusione delle spese del giudizio in favore di CP_1
che liquida in complessivi € 4.974,65 di cui € 274,65 per spese vive e Parte_1
€ 4.700,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 48,80 per spese di mediazione, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione di legge nell'atto di citazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 03.12.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
6
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 03 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2382/20 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Domenico RESTUCCIA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per la società convenuta, l'avv. Raffaella MASTROENI per delega dell'avv. Aurelio MAIORANA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2382 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], Contesse, elettivamente domiciliato in Messina, Via
Marco Polo, n. 202, presso lo studio dell'avv. Domenico RESTUCCIA dal quale è rappresentato e difeso ATTORE
CONTRO in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. CP_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
con sede in Messina, Vico Pietrasanta, n. 2, ove è anch'egli domiciliato per la CP_3 carica, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio MAIORANA e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Cesare Battisti, n. 101 CONVENUTA avente per OGGETTO: recesso per inadempimento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti della finalizzata ad ottenere l'accertamento del suo diritto di CP_1
recedere, ai sensi dell'art. 1385 c.c., dal contratto preliminare stipulato in data 8/01/2013
2 TRIBUNALE di MESSINA con la società convenuta, stante il grave inadempimento di quest'ultima, nonché la sua condanna al pagamento dell'importo di € 22.000,00.
L'attore ha allegato di aver stipulato, in data 8/01/2013, con la società convenuta un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un'unità immobiliare posta al piano terreno di un edificio da realizzare in Messina, Villaggio Contesse, loc. Carmine o
Calispera, e che, nonostante fosse decorso il termine di mesi 18 previsto per la consegna,
l'immobile non gli era stato ancora consegnato.
Ritenendo sussistente il grave inadempimento della società promittente alienante,
l'attore ha chiesto l'accertamento del suo diritto a recedere dal contratto preliminare e la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 22.000,00, di cui €
11.000,00 a titolo di doppio della caparra confirmatoria versata (€ 5.500,00x2) e €
11.000,00 a titolo di acconti versati nel corso degli anni.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato l'allegato inadempimento chiedendo il rigetto delle domande.
Le domande articolate dall'attore sono fondate e meritano di essere accolte nei limiti di seguito esposti.
Dalla lettura del contratto preliminare in atti si evincono sia il versamento della caparra confirmatoria di € 5.500,00 (iva inclusa), sia la fissazione del termine di mesi 18 per la conclusione dei lavori e la consegna dell'immobile: ad oggi l'immobile non è stato ancora consegnato e non vi è prova che ne sia stata offerta la consegna all'attore e, prima ancora, che sia stato ultimato.
La documentazione allegata in atti dall'attore comprova il pagamento, in favore della società convenuta, della somma di € 16.500,00, di cui € 5.500,00 a titolo di caparra confirmatoria e € 11.000,00 per versamenti successivi di acconti.
In diritto, l'art. 1385 c.c. prevede che “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
3 TRIBUNALE di MESSINA Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
La Corte di legittimità ha affermato che “La consegna di una caparra confirmatoria, nell'ambito di un contratto avente ad oggetto un preliminare di vendita immobiliare, implica, in caso d'inadempimento, il diritto di recesso secondo la disciplina dell'art. 1385, comma 2, c.c., esercitabile dalla parte non inadempiente anche se vi sia stato un principio
d'esecuzione, stante l'inapplicabilità a tale recesso del disposto dell'art. 1373, comma 1,
c.c., dettato in tema di recesso convenzionale” (v. Cass. Civ., ord. n. 32821/23).
Anche nel caso di recesso, trattandosi di un mezzo di risoluzione ex lege del contratto
(v. Cass. Civ., ord. n. 21317/24), occorre valutare la sussistenza dei presupposti della non scarsa importanza e dell'imputabilità dell'inadempimento (v. Cass. Civ., ord. n. 21209/19); presupposti che, nel caso in esame, ricorrono.
L'inadempimento è imputabile a titolo di colpa alla società convenuta la quale non ha allegato alcun elemento dal quale desumere che la mancata consegna dell'immobile e la mancata stipula del contratto definitivo siano imputabili a caso fortuito o a forza maggiore.
L'inadempimento è, altresì, grave tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine previsto per la conclusione dei lavori e la consegna dell'immobile e la data di instaurazione del procedimento, dell'assenza di alcuna motivazione del grave ritardo da parte della e del disinteresse mostrato verso le sorti del contratto – CP_1
manifestato anche dalla mancata comparizione in sede di mediazione – che consente di giustificare il venir meno, nell'attore, dell'interesse al mantenimento in vita del contratto preliminare.
La somma al cui pagamento va condannata la pari a € 21.500,00, è CP_1 così composta: caparra di € 5.500,00 versata alla sottoscrizione del contratto preliminare, alla quale vanno aggiunti € 5.000,00 e € 6.000,00 per acconti e ulteriori € 5.000,00 quale doppio della caparra al netto dell'iva che non va computata in quanto risultato di tassazione non spettante all'attore. 4 TRIBUNALE di MESSINA A questa somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla missiva del 29.08.2017, data di esercizio del diritto di recesso e di messa in mora, ricevuta dalla in data CP_1
06.09.2017, non prodotta in giudizio ma la cui ricezione non è stata contestata dalla promissaria venditrice;
infatti, “L'esercizio del diritto di recesso dal contratto ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente diritto del recedente a trattenere la caparra versata o alla corresponsione del doppio di essa;
ne consegue che
l'obbligazione di corresponsione degli interessi sulla caparra da restituire, trattandosi di debito di valuta, decorre dal momento in cui il creditore chiede la restituzione costituendo in mora il debitore, non dalla data del suo versamento.” (v. Cass. Civ., sent. n. 19110/25).
Per le ragioni sopra esposte, accertato il grave inadempimento della CP_1
in ordine agli obblighi assunti con il contratto preliminare del 8/01/2013, va accertato e dichiarato il diritto dell'attore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1385 c.c.; recesso al quale consegue la condanna della al pagamento, in favore dell'attore, della CP_1
somma di € 21.500,00, oltre interessi legali dal 06.09.2017 sino al soddisfo, così come sopra specificata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico della società convenuta e liquidate in favore dell'attore in complessivi € 4.974,65 di cui € 274,65 per spese vive e € 4.700,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 48,80 per spese di mediazione, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione di legge nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_1 CP_1
1) accoglie le domande formulate da nei confronti della Parte_1
nei limiti di cui in parte motiva;
CP_1
5 TRIBUNALE di MESSINA 2) accerta e dichiara che ha diritto di recedere, ai sensi Parte_1
dell'art. 1385 c.c., dal contratto preliminare stipulato in data 08.01.2013 con la CP_1
stante il grave inadempimento della società convenuta;
[...]
3) condanna la al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 21.500,00, oltre interessi legali dal 06.09.2017 sino al soddisfo;
4) condanna la alla rifusione delle spese del giudizio in favore di CP_1
che liquida in complessivi € 4.974,65 di cui € 274,65 per spese vive e Parte_1
€ 4.700,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 48,80 per spese di mediazione, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione di legge nell'atto di citazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 03.12.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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