Legge 19 ottobre 2017, n. 155

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    https://www.michelebana.it/notizie/

    Il 18 giugno 2020 sarò a Roma per partecipare, come coordinatore e relatore, alla Giornata di Studio Eutekne sul tema “Adeguati assetti societari, indici di crisi e strumenti di allerta”.... L'art. 14 della Legge 155/2017 aveva prospettato l'introduzione dell'obbligo civilistico dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione... Il 17 giugno 2020 sarò a Firenze per partecipare, come coordinatore e relatore, alla Giornata di Studio Eutekne sul tema “Adeguati assetti societari, indici di crisi e strumenti di allerta̶... Il 15 aprile 2020 sarò relatore alla Giornata di Studio Eutekne – Formula Webinar, sul tema “Il codice della crisi …

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  • 2Come Ristrutturare I Debiti Spiegato Per Tutti
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 30 ottobre 2025

    Hai accumulato debiti fiscali, contributivi o bancari e non riesci più a sostenerli? Molti imprenditori, artigiani e privati si trovano in questa situazione a causa di cali di lavoro, ritardi nei pagamenti, crisi economiche o semplicemente errori di gestione. Quando i debiti iniziano a moltiplicarsi e le scadenze diventano ingestibili, ristrutturare i debiti è la soluzione più efficace per evitare pignoramenti, proteggere i beni personali e tornare a respirare. La ristrutturazione del debito non significa “sfuggire ai creditori”, ma riorganizzare i pagamenti in modo sostenibile e legale, per pagare solo ciò che è possibile, nei tempi compatibili con la propria capacità economica. Cosa …

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  • 3Contratto preliminare trascritto prima casa e cancellazione gravami
    Support@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 2 ottobre 2024

  • 4Blog ilCaso.it
    https://www.ilcaso.it/

    Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 20 luglio 2023 – est. Intravaia Tribunale di Ravenna 17 luglio 2023 – est. Farinella Nella procedura di liquidazione controllata va confermata l'ultrattivita? del privilegio processuale riconosciuto dall'art.4l, comma 2, D. Lgs. n.385/1993 al titolare del credito fondiario, in virtu? della clausola di riserva contemplata dall'art. 150 CCII richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII dettato nella procedura di liquidazione controllata. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata) Tribunale di Modena 3 marzo 2023 – est. Bianconi Tribunale di Verona 20 dicembre 2022 – est. Burti L'art. 41 t.u.b., derogando al generale principio della concorsualita? nella …

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  • 5Circolare del Giorno
    https://www.fiscoetasse.com/
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6481
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36026-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato EL SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro G.M. EDILIZIA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6481 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36026/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3709/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 31/10/2018. Udita la …
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    • art. 307 c.p.c.·
    • trascrizione domanda·
    • art. 72 l. fall.·
    • risoluzione contrattuale·
    • giurisdizione fallimentare·
    • inammissibilità domanda·
    • art. 2652 c.c.·
    • improcedibilità domanda·
    • fallimento·
    • art. 52 l. fall.·
    • accertamento passivo·
    • art. 45 l. fall.·
    • art. 2668 c.c.·
    • art. 2915 c.c.·
    • competenza giurisdizionale

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6498
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 28928-2016 proposto da: FALLIMENTO COSTRUZIONI NAPOLETANE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato BRUNO TASSONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERGIUSEPPE DI NOLA; - ricorrente - contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, Civile Sent. Sez. U Num. 6498 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 28928/2016 udienza pubblica 11.11.2025 2 …
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    • art. 295 c.p.c.·
    • opposizione stato passivo·
    • par condicio creditorum·
    • ammissione condizionale credito·
    • cristallizzazione patrimonio fallimentare·
    • art. 72 l. fall.·
    • risoluzione contrattuale·
    • giurisdizione fallimentare·
    • improcedibilità domanda·
    • fallimento·
    • art. 52 l. fall.·
    • art. 96 l. fall.·
    • competenza tribunale fallimentare·
    • ammissione al passivo con riserva·
    • trascrizione domanda risolutoria

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6495
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36028-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato LL SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro EDILIZIA ARTENA 2007 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6495 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36028/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3769/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/11/2018. Udita …
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    • art. 1453 c.c.·
    • art. 295 c.p.c.·
    • art. 307 c.p.c.·
    • art. 99 l. fall.·
    • art. 92 l. fall.·
    • art. 50 c.p.c.·
    • art. 72 l. fall.·
    • art. 2690 n. 1 c.c.·
    • art. 98 l. fall.·
    • art. 103 l. fall.·
    • art. 172 c.c.i.i.·
    • art. 2652 c.c.·
    • art. 42 l. fall.·
    • art. 52 l. fall.·
    • art. 24 l. fall.

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6496
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36032-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato NT SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro EDILIZIA ADRIANA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6496 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36032/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3766/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/11/2018. Udita la …
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    • art. 1453 c.c.·
    • art. 295 c.p.c.·
    • art. 307 c.p.c.·
    • art. 99 l. fall.·
    • art. 92 l. fall.·
    • art. 50 c.p.c.·
    • art. 72 l. fall.·
    • art. 98 l. fall.·
    • art. 20 settembre 2013, n. 21669·
    • art. 172 c.c.i.i.·
    • art. 2652 c.c.·
    • art. 42 l. fall.·
    • art. 52 l. fall.·
    • art. 24 l. fall.·
    • art. 44 l. fall.

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2023, n. 8557
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 27263-2015 proposto da: FALLIMENTO BRAI-COST S.P.A., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la Civile Sent. Sez. U Num. 8557 Anno 2023 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 27/03/2023 Sez. U – RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 2 rappresenta e difende; ricorrente contro UNICREDIT S.P.A. e per essa doBANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UN BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA CESARINI; …
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    • inclusione nel (o esclusione dal) riparto·
    • procedimento di verificazione dello stato passivo·
    • configurabilità·
    • ammissibilità·
    • creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore·
    • intervento per la ripartizione dell’attivo·
    • esclusione·
    • rimedi esperibili·
    • fallimento ed altre procedure concorsuali·
    • fallimento·
    • passivita' fallimentari (accertamento del passivo)·
    • ammissione al passivo
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Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni generali
  • Art. 1. Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 , nonche' per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
    2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonche' dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresi' il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.
    3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.
    N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

    Note all' art. 1:
    - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
    - La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24.
    - La raccomandazione 2014/135/UE del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, e' pubblicata nella GUUE n. L 74/65 del 14 marzo 2014 .
  • Art. 2.

    Principi generali

    1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali:
    a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuita' delle fattispecie criminose;
    b) eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio, di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ;
    c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilita' di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all' articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
    d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformita' all' articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e con caratteristiche di particolare celerita', anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;
    e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attivita' commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarita' soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell' articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge;
    f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea;
    g) dare priorita' di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuita' aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purche' funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purche' la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;
    h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
    i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che da' inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non e' possibile o non ha esito positivo, individuando le modalita' e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalita'; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalita' telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;
    l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresi' ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;
    m) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge;
    n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:
    1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;
    2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e);
    3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:
    3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
    3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;
    3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;
    3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
    3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
    3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
    3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 3.6);
    o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalita', indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;
    p) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30 , e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , nonche' nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 , come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
    2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o), e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell' art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 ):
    «Art. 3 (Accertamento dello stato di insolvenza). - 1.
    Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'art. 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in Camera di consiglio.
    2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (" legge fallimentare "), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.».
    - Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 15 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 :
    «Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici.
    Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
    a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
    b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
    c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
    I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».
    «Art. 5 (Stato d'insolvenza). - L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito.
    Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.».
    «Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). - Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in Camera di consiglio.
    Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
    Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell' art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , presso la sede risultante dal registro delle imprese.
    Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
    L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
    Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti.
    I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.
    Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
    Le parti possono nominare consulenti tecnici.
    Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
    Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'art. 1.».
    - La legge 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44, S.O.
    - La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, e' pubblicata nella GUUE n. L 283/36 del 28 ottobre 2008 .
    - La direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e' pubblicata nella GUUE n. L 283/36 del 28 ottobre 2008 .