Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2016, n. 8206
CASS
Sentenza 22 aprile 2016

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Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2016, n. 8206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8206
Data del deposito : 22 aprile 2016

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