Sentenza 22 aprile 2016
Massime • 1
Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
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Cassazione civile sez. I, 05/08/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 05/08/2021), n.22411 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente – Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 35859-2018 proposto da: C.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Masuelli, giusta procura rilasciata con separato atto allegato al …
Leggi di più… - 2. L’opera creata da I.A. e lo status soggettivo degli automi di ultima generazione nell’ambito della soggezione potestativa del Diritto romanohttps://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2016, n. 8206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8206 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2016 |
Testo completo
6 1 / 6 0 2 8 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA 0 0 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *APPALTO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 22552/2011 Cron. 8206 SECONDA SEZIONE CIVILE ет.Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Od. 25/01/2016 Dott. ETTORE BUCCIANTE Dott. LORENZO ORILIA Rel. Consigliere - PU ConsigliereDott. ANTONIO ORICCHIO Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere Consigliere - Dott. ANTONELLO COSENTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22552-2011 proposto da: NI MO NA UC [...], [...], [...], COLLINA IADER CRISTOFORI PAOLA [...], domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della C difesi CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati dall'avvocato CRISTINA RIMONDI;
2016 ricorrenti 138
contro
COOP. COSTRUZIONI S. C. p.iva 00291390375, in persona elettivamente del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDORI n.4, presso dell'avvocato LORENZO SPANGARO, che lalo studio rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN VITO CALIFANO ed all'avvocato SILVIA CALIFANO;
controricorrente avverso la sentenza n. 1130/2010 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/10/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Con citazione 21.12.1994 un gruppo di proprietari di appartamenti facenti parte del fabbricato sito in Bologna in via Martiri di Montesole 17 convenner in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la società costruttrice Edilfornaciari Coop. a r.l. (oggi Cooperativa Costruzioni s.c.r.l.) chiedendo risarcimento dei danni per una serie di difetti allail pavimentazione. All'udienza del 25.9.1996 intervennero volontariamente nel processo anche altri proprietari, i signori LU NN c NI NI nonché IA NA e PA RI, lamentando i medesimi vizi e formulando anch'essi domanda risarcitoria contro il costruttore. 2 Per quanto ancora interessa in questa sede le domande di questi ultimi vennero respinte dal Tribunale e la Corte incidentale, d'Appello di Bologna, rigettando 1'impugnazione 9 confermò tale decisione rilevando che mai la Cooperativa Costruzioni aveva riconosciuto i vizi e che la sentenza di primo grado aveva accolto non l'eccezione di decadenza, ma quella di prescrizione sollevata dalla società costruttrice ex art. 1669 secondo comma cc. Ritenne quindi corretta la decisione del primo giudice considerando le date delle denunzie di vizi presentate dai NA-RI e NN-NI rispetto a quella del loro intervento in causa. 3 Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione 3 avverso tale decisione sulla base di tre motivi a cui resiste la Cooperativa costruzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1-2 Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi : dell'art. 360 n. 3 cpc la violazione dell'art. 1669 CC: a loro avviso la Corte d'Appello ha errato nel ritenere che la mera "segnalazione di interventi" potesse valere come denunzia di vizi idonea а far decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 1669 comma 2 cc;
osservano i ricorrenti di avere invece : avuto compiuta conoscenza dei vizi solo al momento del deposito della consulenza tecnica di ufficio e richiamano una pronuncia di giurisprudenza ritenuta utile alla loro tesi difensiva. Con la seconda censura si denunzia ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc la motivazione contraddittoria c insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: sostengono ricorrenti che il giudice а quo era ben a conoscenza della sentenza n. 11740/2003 avendola più volte menzionata;
criticano ancora una volta la Corte d'Appello per avere considerato denunce di vizi quelle che - a loro parere - erano solo mere lettere inviate prima della acquisizione della relazione e quindi prima della completa e adeguata acquisizione del difetto. Queste due censure che ben $1 prestano a trattazione unitaria - si espongono ad una pregiudiziale declaratoria di inammissibilità per difetto di autosufficienza. Come questa Corte ha precisato a più riprese e ribadito anche recentemente e a seguito della novellazione dell'art. 366 c.p.c., ad opera della L. n. 40 del 2006, art. 5, che ha aggiunto ai precedenti il n. 6, in forza del quale "il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", codificando in tal modo il principio di autosufficienza, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Si è perciò di nuovo ricordato che la disposizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma : 1, n. 6, "costituente la conseguenza de l principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione", impone di indicare specificamente, а pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne È avvenuta la produzione, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (v. tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120; V. altresì Sez. L, Sentenza n. 14541 del 2014; Sez. 3, Sentenza n. 7610 del 31/03/2006 Rv. 588134). È del tutto evidente che, traguardate alla luce di questi criteri, le doglianze in disamina si rivelano del tutto prive della necessaria compiutezza atta ad assicurarne l'autosufficienza, perché i ricorrenti a fronte di una solida argomentazione della Corte d'Appello fondata sul decorso del termine prescrizionale di un anno alla data (25.9.1996) della domanda giudiziale rispetto alle precedenti denunzie di vizi presentate il 7.3.1994, il 6.5.1995 e, infine, il 3.6.1996 si sono limitati a dedurre semplicemente, sulla scorta di una massima di giurisprudenza (la sentenza 11740/2003), che le "le lettere di segnalazione е richieste di intervento non possono essere qualificate como denunzie di vizi nella accezione di cui all'art 1669 cc per carenza di informazioni tecniche necessarie a qualificare la gravità del difetto", senza tuttavia darsi cura alcuna ne' di allegare né almeno di riprodurre il contenuto delle lettere costituenti il perno del convincimento della Corte di merito ai fini dell'intervenuta prescrizione (essendo evidente che già tra la denunzia del 7.3.1994 € quella del 6.5.1995 era già decorso abbondantemente il termine annuale previsto dal comma dell'art. 1669 cc.): in tal modo i secondo ricorrenti si sono sottratti al prescritto adempimento in punto di autosufficienza, precludendo alla Corte di Cassazione di poter attingere il contenuto delle censure dalla diretta lettura del ricorso e di verificare l'eventuale fondatezza dell'assunto. La grave sanzione prescritta dalla citata disposizione si rende pertanto inevitabile. 3 Col terzo ed ultimo motivo 1 ricorrenti denunziano infine ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc la violazione degli artt. 2938 CC e 112 cpc: a loro dire il giudice ha rigettato la domanda di ufficio in assenza di eccezioni di prescrizione. Rilevano in ogni caso di avere inviato raccomandate il 30.5.1995 e il 30.6.1996 così interrompendo il corso della prescrizione annuale. Contestano infine i calcoli fatti dai giudici di merito sulle date delle denunzie. Questa doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata. Innanzitutto, è inammissibile perché pone una questione di diritto (pronuncia sulla prescrizione in assenza della relativa eccezione) che non risulta abbia formato oggetto di dibattito nel giudizio di merito ed anzi la la Corte bolognese dà per scontata la proposizione di una siffatta eccezione (v. pag. 25). La giurisprudenza di legittimità è rigorosa in proposito: qualora -una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al 7 giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, Sentenza n. RV. 584872) 15422 del 22/07/2005 Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945). Per il resto, la doglianza è infondata parchè si risolve in una rivisitazione degli atti del giudizio (le lettere inviate - -come già detto neppure risultano allegate alla società) che sollecitando così ancora una volta la Corte di 0 trascritte, Cassazione a compiere valutazioni di merito previo esame degli atti di causa. di In conclusione, il ricorso va respinto con addebito spese ai ricorrenti in via solidale.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 25.1.2016. Il Presidente Il cons. est а то ая Чтом Впитолий Il Funzionario Gadario Dott.ssa Donatella D/ANNA DEPOSITATO IN CANCELLERA Roma, 22 APR. 2015 8 Panziona iario NA