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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.430/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “danno biologico_indennizzo ”, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
rappr. e dif. da avv. Stefania Pollicoro Parte_1
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Bianco CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11 novembre 2020 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 24 luglio 2020 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la propria domanda di indennizzo per danno biologico da malattia professionale, nella specie CP_1
““spondilodiscoartrosi con ernie discali in L4/L5, L3/L4, protusione L1/L2”, patologie assertivamente contratte nello svolgimento delle attività di bracciante agricola e di addetta alle pulizie espletate dal 1972 al 2014 e dal 2014 in poi, disimpegnando le mansioni specificatamente descritte nel ricorso introduttivo, comportanti movimentazione di carichi, assunzione di posizioni incongrue, movimenti bruschi e deviazioni innaturali della colonna vertebrale”.
Si è costituito l' . CP_1
La causa, all'udienza del 26 febbraio 2024, è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Premesso che, pacificamente non contestate dall' in primo grado specificamente contestato le CP_1 puntuali allegazioni in ordine all'attività lavorativa e delle mansioni disimpegnate dalla sig.ra il Pt_1 Giudice di prime cure procedeva direttamente a disporre CTU officiando il dr. , ortopedico, parte Persona_1 appellante lamenta vizio di erronea valutazione della esposizone a rischio” della odierna appellante, rilevando dapprima la ininfluenza ai fini della valutazione la “non occasionalità della movimentazione dei carichi, poiché la “non occasionalità” si riferisce alla continua movimentazione dei carichi nel corso della singola giornata lavorativa, e non al numero di giornate lavorative svolte nell'anno.
1 Nello specifico, l'appellante espone testualmente:
L'allegato XXXII del D.Lgs. 81/2008, infatti,indica le norme tecniche da utilizzare per valutare effettivamente la quotidiana esposizione a rischio: esse muovono dalle seguenti valutazioni:
- i carichi non devono superare i Kg 3;
- le azioni di movimentazione devono avere una frequenza di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa tipo;
- le azioni occasionali ma con sollevamento di peso vicino ai valori massimi non devono comportare posture incongrue;
- il sollevamento dei pesi non deve avvenire in posizioni incongrue ovvero seduti o inginocchiati;
- le tre attività di movimentazione manuale (trasportare spingere, tirare) devono essere svolte in maniera minimale;
- la frizione statica tra piedi (suola) e pavimento deve essere minima ( il fondo non deve essere sconnesso);
- il lavoro quotidiano non deve avvenire in condizioni climatiche sfavorevoli (troppo caldo/troppo freddo).
Appare dunque evidente come, ai fini della valutazione della esposizione a rischio, non sia affatto rilevante considerare il numero di giornate lavorative dell'operaio agricolo nel corso dell'anno, quanto, piuttosto, la continuità ed intensità della movimentazione dei carichi nel corso della giornata lavorativa. Al contrario, proprio lo svolgimento dell'attività di bracciante agricolo a tempo determinato riscontra peculiari rischi da sovraccarico biomeccanico come riconosciuti in numerosi studi compiuti anche dallo stesso ente previdenziale appellato attraverso un esame dell'esposizione a rischio non in termini di giorni lavorativi ma di ore di esposizione a rischio ( cfr. lo studio Part pubblicato dalla di Verona già versato in atti) e evidentemente non conosciuti dal CTU.
Il CTU, inoltre, non avrebbe valutato il ruolo concausale dell'attività lavorativa, ampiamente usurante sull'apparato osteoarticolare svolto dalla signora Pt_1
---§§ooo§§---
E' opportuna a tal punto la disamina completa delle considerazioni e conclusioni del CTU, alla cui relazione integralmente in questa sede ci si riporta.
Rileva il CTU, che si ricorderà è specialista ortopedico, quanto segue.
“Dall'anamnesi e dall'Estratto Conto risulta l'attività di bracciante agricola dal gennaio 1972 al 2017, intervallata da ampi periodi di malattia e disoccupazione agricola. La sua attività consisteva nella cura dei vigneti, ossia acinellatura, potatura di tralci secchi e “incassettamento” dell'uva e della frutta. Ha escluso l'utilizzo di strumenti vibranti, posizioni incongrue e movimentazione di carichi superiori ai 10 kg. La sua attività, quindi, si è svolta in maniera discontinua senza utilizzare attrezzature che potessero trasmettere vibrazioni al sistema mano/braccia non ha movimentato carichi in misura superiore ai 10 kg. Posso escludere, avvalendomi delle dichiarazioni della Ricorrente, sindromi da sovraccarico biomeccanico del rachide.
La patologia vertebrale denunciata è documentata dalla sola rm del 7/4/2018, manca documentazione medica che possa illustrare l'evoluzione fenomenologica della malattia vertebrale: nega ricoveri e consulti specialistici, uno solo nell'aprile 2018 in cui si fa cenno alla lombalgia con irritazione agli arti inferiori.
2 Premesso che la malattia non può considerarsi tabellata poiché la Ricorrente non faceva uso di strumenti vibranti e la movimentazione dei carichi era occasionale e non continuativa nei turni di lavoro, posso affermare che comunque non è possibile ammettere che il rischio lavorativo possa essere considerato qualificato e altamente probabile per quelle uniche certificazioni allegate al fascicolo: rm del 7/4/2018 e 23/4/2018 referto di visita ortopedica in cui si fa cenno alla lombalgia. Per tutto quanto detto, ritengo di poter escludere il nesso causale tra rischio lavorativo e patologia vertebrale denunciata.
Ebbene. doverosamente comparando quanto rilevato e ritenuto dal CTU con le argomentazioni sviluppate in sede di appello, non rileva questa Corte alcuna criticità nella detta elazione medico- legale.
Intanto, non può obliterarsi che dall'anamnesi e dall'Estratto Conto risulta l'attività di bracciante agricola dal gennaio 1972 al 2017, intervallata da ampi periodi di malattia e disoccupazione agricola: ebbene, a fronte di tale dato, e pur volendo e dovendo prendere in considerazione i criteri indicati dalla appellante, e cioè che la “non occasionalità” si riferisce alla continua movimentazione dei carichi nel corso della singola giornata lavorativa, e non al numero di giornate lavorative svolte nell'anno, certamente gli ampi intervalli per periodi di malattia e disoccupazione non possono considerarsi “neutri” e quindi privi di valore considerando le singole giornate lavorative disimpegnate;
e ciò pur considerando – sempre alla luce dei lunghi intervalli non lavorativi della appellante - ciò che quest'ultima rileva (Volume Agricoltura e sicurezza sul lavoro a 100 anni dall'introduzione della tutela assicurativa) che il rischio è particolarmente rilevante per i lavoratori stagionali …: vanno citati i carichi di lavoro spesso molto elevati e concentrati nel tempo, la mancanza delle necessarie pause di recupero, il mancato uso di attrezzature idonee a ridurre il carico di lavoro.
Ma, ben condividendo tali principi, tutto va riportato al caso concreto.
E nel caso concreto assume un ruolo determinante la presenza di lunghi intervalli di tempo in cui l'appellante non ha svolto mansioni di bracciante agricola e di addetta alle pulizie, di talchè la discontinuità assume un valore determinante, e del pari non consente, a giudizio di questa Corte, la presa in considerazione di alcun nesso di concausalità, come l'appellante lamenta non esservisi pronunciato il consulente medico-legale.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado oggi appellata vada confermata, con rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ai sensi degli artt. 76 e 77 T.U. 115/2000 e ss. modd. e art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 26 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “danno biologico_indennizzo ”, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
rappr. e dif. da avv. Stefania Pollicoro Parte_1
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Bianco CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11 novembre 2020 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 24 luglio 2020 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la propria domanda di indennizzo per danno biologico da malattia professionale, nella specie CP_1
““spondilodiscoartrosi con ernie discali in L4/L5, L3/L4, protusione L1/L2”, patologie assertivamente contratte nello svolgimento delle attività di bracciante agricola e di addetta alle pulizie espletate dal 1972 al 2014 e dal 2014 in poi, disimpegnando le mansioni specificatamente descritte nel ricorso introduttivo, comportanti movimentazione di carichi, assunzione di posizioni incongrue, movimenti bruschi e deviazioni innaturali della colonna vertebrale”.
Si è costituito l' . CP_1
La causa, all'udienza del 26 febbraio 2024, è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Premesso che, pacificamente non contestate dall' in primo grado specificamente contestato le CP_1 puntuali allegazioni in ordine all'attività lavorativa e delle mansioni disimpegnate dalla sig.ra il Pt_1 Giudice di prime cure procedeva direttamente a disporre CTU officiando il dr. , ortopedico, parte Persona_1 appellante lamenta vizio di erronea valutazione della esposizone a rischio” della odierna appellante, rilevando dapprima la ininfluenza ai fini della valutazione la “non occasionalità della movimentazione dei carichi, poiché la “non occasionalità” si riferisce alla continua movimentazione dei carichi nel corso della singola giornata lavorativa, e non al numero di giornate lavorative svolte nell'anno.
1 Nello specifico, l'appellante espone testualmente:
L'allegato XXXII del D.Lgs. 81/2008, infatti,indica le norme tecniche da utilizzare per valutare effettivamente la quotidiana esposizione a rischio: esse muovono dalle seguenti valutazioni:
- i carichi non devono superare i Kg 3;
- le azioni di movimentazione devono avere una frequenza di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa tipo;
- le azioni occasionali ma con sollevamento di peso vicino ai valori massimi non devono comportare posture incongrue;
- il sollevamento dei pesi non deve avvenire in posizioni incongrue ovvero seduti o inginocchiati;
- le tre attività di movimentazione manuale (trasportare spingere, tirare) devono essere svolte in maniera minimale;
- la frizione statica tra piedi (suola) e pavimento deve essere minima ( il fondo non deve essere sconnesso);
- il lavoro quotidiano non deve avvenire in condizioni climatiche sfavorevoli (troppo caldo/troppo freddo).
Appare dunque evidente come, ai fini della valutazione della esposizione a rischio, non sia affatto rilevante considerare il numero di giornate lavorative dell'operaio agricolo nel corso dell'anno, quanto, piuttosto, la continuità ed intensità della movimentazione dei carichi nel corso della giornata lavorativa. Al contrario, proprio lo svolgimento dell'attività di bracciante agricolo a tempo determinato riscontra peculiari rischi da sovraccarico biomeccanico come riconosciuti in numerosi studi compiuti anche dallo stesso ente previdenziale appellato attraverso un esame dell'esposizione a rischio non in termini di giorni lavorativi ma di ore di esposizione a rischio ( cfr. lo studio Part pubblicato dalla di Verona già versato in atti) e evidentemente non conosciuti dal CTU.
Il CTU, inoltre, non avrebbe valutato il ruolo concausale dell'attività lavorativa, ampiamente usurante sull'apparato osteoarticolare svolto dalla signora Pt_1
---§§ooo§§---
E' opportuna a tal punto la disamina completa delle considerazioni e conclusioni del CTU, alla cui relazione integralmente in questa sede ci si riporta.
Rileva il CTU, che si ricorderà è specialista ortopedico, quanto segue.
“Dall'anamnesi e dall'Estratto Conto risulta l'attività di bracciante agricola dal gennaio 1972 al 2017, intervallata da ampi periodi di malattia e disoccupazione agricola. La sua attività consisteva nella cura dei vigneti, ossia acinellatura, potatura di tralci secchi e “incassettamento” dell'uva e della frutta. Ha escluso l'utilizzo di strumenti vibranti, posizioni incongrue e movimentazione di carichi superiori ai 10 kg. La sua attività, quindi, si è svolta in maniera discontinua senza utilizzare attrezzature che potessero trasmettere vibrazioni al sistema mano/braccia non ha movimentato carichi in misura superiore ai 10 kg. Posso escludere, avvalendomi delle dichiarazioni della Ricorrente, sindromi da sovraccarico biomeccanico del rachide.
La patologia vertebrale denunciata è documentata dalla sola rm del 7/4/2018, manca documentazione medica che possa illustrare l'evoluzione fenomenologica della malattia vertebrale: nega ricoveri e consulti specialistici, uno solo nell'aprile 2018 in cui si fa cenno alla lombalgia con irritazione agli arti inferiori.
2 Premesso che la malattia non può considerarsi tabellata poiché la Ricorrente non faceva uso di strumenti vibranti e la movimentazione dei carichi era occasionale e non continuativa nei turni di lavoro, posso affermare che comunque non è possibile ammettere che il rischio lavorativo possa essere considerato qualificato e altamente probabile per quelle uniche certificazioni allegate al fascicolo: rm del 7/4/2018 e 23/4/2018 referto di visita ortopedica in cui si fa cenno alla lombalgia. Per tutto quanto detto, ritengo di poter escludere il nesso causale tra rischio lavorativo e patologia vertebrale denunciata.
Ebbene. doverosamente comparando quanto rilevato e ritenuto dal CTU con le argomentazioni sviluppate in sede di appello, non rileva questa Corte alcuna criticità nella detta elazione medico- legale.
Intanto, non può obliterarsi che dall'anamnesi e dall'Estratto Conto risulta l'attività di bracciante agricola dal gennaio 1972 al 2017, intervallata da ampi periodi di malattia e disoccupazione agricola: ebbene, a fronte di tale dato, e pur volendo e dovendo prendere in considerazione i criteri indicati dalla appellante, e cioè che la “non occasionalità” si riferisce alla continua movimentazione dei carichi nel corso della singola giornata lavorativa, e non al numero di giornate lavorative svolte nell'anno, certamente gli ampi intervalli per periodi di malattia e disoccupazione non possono considerarsi “neutri” e quindi privi di valore considerando le singole giornate lavorative disimpegnate;
e ciò pur considerando – sempre alla luce dei lunghi intervalli non lavorativi della appellante - ciò che quest'ultima rileva (Volume Agricoltura e sicurezza sul lavoro a 100 anni dall'introduzione della tutela assicurativa) che il rischio è particolarmente rilevante per i lavoratori stagionali …: vanno citati i carichi di lavoro spesso molto elevati e concentrati nel tempo, la mancanza delle necessarie pause di recupero, il mancato uso di attrezzature idonee a ridurre il carico di lavoro.
Ma, ben condividendo tali principi, tutto va riportato al caso concreto.
E nel caso concreto assume un ruolo determinante la presenza di lunghi intervalli di tempo in cui l'appellante non ha svolto mansioni di bracciante agricola e di addetta alle pulizie, di talchè la discontinuità assume un valore determinante, e del pari non consente, a giudizio di questa Corte, la presa in considerazione di alcun nesso di concausalità, come l'appellante lamenta non esservisi pronunciato il consulente medico-legale.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado oggi appellata vada confermata, con rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ai sensi degli artt. 76 e 77 T.U. 115/2000 e ss. modd. e art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 26 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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