Articolo 2770 del Codice civile
Articolo 2769Articolo 2771
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19 aprile 1942
Art. 2770.

(Crediti per atti conservativi o di espropriazione).

I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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