Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2770.
(Crediti per atti conservativi o di espropriazione).
I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.
(Crediti per atti conservativi o di espropriazione).
I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.
Commentari • 102
- 1. Oneri condominiali e natura privilegiata del relativo creditoEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 10 aprile 2025 · 296.87244
Con memoria del 3 marzo 2025 il Procuratore Generale ha affrontato la seguente questione: se al Condominio creditore del condomino esecutato possa essere riconosciuto il beneficio della prededuzione o il privilegio ex art. 2770 c.c. in relazione al credito per oneri condominiali maturati in pendenza dell'esecuzione immobiliare individuale. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/04/2024, n. 659Provvedimento: […] Il fallimento nella suddetta procedura esecutiva chiedeva la restituzione della somma in parola, precisando che tali importi dovuti ex art 111 L.F., andavano riconosciuti in via di prededuzione ex art 2770 cc in favore del fallimento medesimo. […] 1) Erronea statuizione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che le spese allegate dalla curatela del fallimento fossero state sostenute nell'interesse dei creditori e che rientrassero nella disciplina dell'art. 2770 cc e quindi fossero prededucibili in sede concorsuale.Leggi di più...
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