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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 6 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 717/2023 R.G. promossa da
, in Parte_1
persona del legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di
Messina; appellante contro nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente a[...], C.F. , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in S. Stefano di Camastra alla Via Manzoni n.51, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Gerbino appellato
Avente ad oggetto: infortunio professionale.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso al tribunale di Patti del 29 agosto 2019 esponeva di Controparte_1
avere subito in data 25 gennaio 2008 un infortunio sul lavoro a seguito del quale riportava la “frattura completa scomposta terzo medio diafisario tibia e perone dx. trauma contusivo spalla dx”. Precisava di avere subito due interventi chirurgici, il primo alla gamba destra ed il secondo alla spalla dx (per la rottura della cuffia dei rotatori) e che l' sottopostolo a visita, gli aveva riconosciuto un'invalidità dell'8% Pt_1
con possibilità di riprendere attività lavorativa dopo il 31.12.2017 senza però attribuirgli alcun grado d'invalidità per la rottura della cuffia dei rotatori ritenendo carente il nesso causale.
Considerata errata la valutazione del danno, l'istante adiva il tribunale di Patti per l'accertamento di postumi inabilitanti nella misura del 26 % con condanna dell' al Pt_1 pagamento della correlativa rendita nonché al pagamento di un'indennità per inabilità temporanea assoluta per giorni 90, per inabilità temporanea parziale al 50% per successivi giorni 120, per inabilità parziale al 30% per ulteriori giorni 210.
Nella resistenza dell'Istituto, il Tribunale adito istruiva la causa con consulenza tecnica d'ufficio che accertava la sussistenza in capo all' di un'invalidità del 23 %. CP_1
Con sentenza n.1068/2022 del 25 maggio 2023 il Tribunale dichiarava - in aderenza alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio - il diritto del ricorrente al riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 23% ed ad un indennizzo per giorni 90 per inabilità assoluta, per giorni 120 per inabilità temporanea al 50% e per giorni 210 per inabilità parziale al 30% e, per l'effetto, condannava l' alla Pt_1
corresponsione delle somme a tal titolo dovute ed alla rifusione delle spese di lite.
Con atto del 28 settembre 2023 proponeva appello l'Istituto cui resisteva l'appellato.
Esaminati gli atti, veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio; indi disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istituto appellante contesta la valutazione peritale richiamandosi alle note medico legali depositate in atti (una del 15 marzo 2023 l'altra del 19 giugno 2023) immotivatamente pretermesse in sede giudiziale e denunziando errori nella relazione peritale acriticamente trasfusa in sentenza relativamente sia alla descrizione della obiettività clinica sia alla quantificazione del danno stante l'accertamento di voci non previste dal legislatore (indennità temporanea parziale e danno alla capacità lavorativa specifica).
Tali le critiche alla sentenza, l'appello è fondato per quanto di ragione.
Pag. 2 di 5 Il perito nominato in questo grado ha rilevato che dall'infortunio occorso il 29 maggio
2017 l' ha ripotato “ Esiti di frattura tibia e perone a dx ed Esiti rottura cuffia CP_1
dei rotatori spalla dx ” e che per la guarigione clinico funzionale è stato necessario il ricorso ad interventi chirurgici, inizialmente per osteosintesi della tibia a dx e successivamente di ricostruzione artrotomica dei muscoli sovraspinoso e sottoscapolare alla spalla destra.
Ciò posto, ha ritenuto sussistere il nesso di causalità con le lesioni subite a carico della spalla dx stante la compatibilità della dinamica dell'incidente (nel sollevare un motore di autovettura che era intento a riparare, il lavoratore scivolava procurandosi trauma alla gamba dx ed alla spalla dx) con la rottura dei tendini della cuffia dei rotatori e tenuto conto delle certificazioni del Pronto Soccorso attestanti un trauma contusivo alla spalla dx oltre che lesioni fratturative alla gamba dx.
Ha, inoltre, aggiunto che le alterazioni degenerative ai tendini della cuffia dei rotatori sono congrue, avuto riguardo all'età anagrafica del sig. , e che non possono CP_1
essere considerate preesistenze poiché permettevano prima del suddetto infortunio, lo svolgimento delle normali attività lavorative di meccanico. Il consulente ha, infine, rilevato che gli esiti dell'infortunio si sono stabilizzati, determinando discreta limitazione funzionale all'arto inferiore dx ed alla spalla dx, quantificabile - in applicazione dei seguenti codici tabellari ex DM 12.07.2000: Codice 226 danno biologico 6%, Codice 292 danno biologico 8%, Codice 275 danno biologico 4% per analogia - nella misura complessiva del 17% mentre il periodo di malattia indennizzabile si è protratto dalla data del 29.05.2017 al 14.07.2018.
Tale giudizio è integralmente condiviso da questo Collegio perché privo di vizi logici ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Il perito ha altresì esaurientemente risposto ai rilievi critici sollevati da ambo le parti evidenziando, quanto alla frattura della tibia e del perone a destra, trattate con chiodo bloccato, di aver fatto riferimento alla riduzione dell'escursione articolare in gradi, nonché alla ipotrofia dei muscoli sia del quadricipite che dei muscoli surali con edema perimalleolare, segni di indebolimento a carico di tutto l'arto inferiore, ribadendo così la correttezza dei codici di riferimento applicati anche per analogia, mentre, con riguardo all'individuazione della percentuale complessiva del danno biologico, di aver fatto
Pag. 3 di 5 applicazione della formula, non già aritmetica, bensì riduzionistica, comprendendo l'indebolimento d'organo nel caso specifico dell'arto inferiore destro.
In aderenza alle conclusioni sopra riportate, va pertanto ridotta l'entità dei postumi indennizzabili.
L' ha in sede di note precisato di aver erogato l'indennizzo per l'8% e che, Pt_1
successivamente, nelle more del presente grado di giudizio, ha dato esecuzione, in via provvisoria e con riserva di ripetizione, alla sentenza appellata, costituendo la rendita nella misura del 23% ; sicché alla luce delle rinnovate risultanze peritali deve essere ora condannata alla costituzione della rendita nella minor misura del 17% previa decurtazione degli importi già corrisposti, in aderenza ai comma 4 (“L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto”)
e 5 (“L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”) dell'art. 13 d.l.vo n. 38/2000 .
Quanto al periodo di inabilità temporanea, occorre osservare che il Tribunale, pur avendo operato un distinguo tra inabilità assoluta ed inabilità parziale - in ciò fuorviato dall' errata impostazione “civilistica” seguita dal ctu - non ha inteso circoscrivere la durata dell'impedimento di fatto dell'infortunato alla ripresa dell'attività lavorativa ai soli 90 giorni riconosciuti per inabilità assoluta bensì fare riferimento all'intero lasso temporale (14 mesi) di riscontrata inabilità; prova ne sia che, a ritenere diversamente, si dovrebbe pervenire all'aberrante conclusione di ritenere perfezionata la guarigione dell'odierno appellato ad una data (27 agosto 2017, coincidente con la scadenza del 90° giorno successivo alla data dell'infortunio) di molto antecedente a quella (31.12.2017) riconosciuta in sede amministrativa dallo stesso Pt_1
Orbene il ctu nominato in questo grado ha confermato che il periodo di malattia conseguente ad infortunio si è protratto sino al 14 luglio 2018 e su tale conclusione la difesa dell' non ha sollevato alcuna obiezione, limitandosi a precisare di aver Pt_1
CP_ liquidato l'indennità per il periodo fino al 30/12/2017 e che l' ha invece provveduto per una parte dell'ulteriore periodo chiesto, precisamente per il periodo dal 23/3/18 fino al 3/8/18, come da comunicazione del 20/5/2019 versata in atti.
Pag. 4 di 5 Ne discende che per il periodo 23/3/2018-3/8/18, avendo l' già ricevuto, come CP_1
CP_ risulta documentalmente, la prestazione economica dall' non ha diritto a ricevere un ulteriore indennizzo dall' (ciò per evitare duplicazione di prestazione) restando Pt_1
CP_ piuttosto quest'ultimo ente tenuto al rimborso all' dell'esborso sostenuto. L' Pt_1
va, pertanto, condannato al pagamento della prestazione per i.t.a. solo dal 31/12/17 al
22/3/18.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite appare equo compensare tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell'istituto appellante la restante quota liquidata come in dispositivo.
Le spese c.t.u., liquidate separatamente, restano a carico dell'istituto appellante.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che a seguito dell'infortunio del 29.5.2007 al ricorrente, odierno appellato, signor è residuata una i.t.a. fino al 14/7/18 ed un danno Controparte_1
biologico del 17%; condanna l' al pagamento della indennità temporanea assoluta per il periodo dal Pt_1
31/12/17 al 22/3/2018 ed alla costituzione della rendita per il 17%, ai sensi dell'art. 13,
II comma, lett.b), d.l.vo 38/2000, previa decurtazione degli importi dell'indennizzo in conto capitale già corrisposto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell' la Pt_1
restante quota che liquida quanto al primo grado in euro 1905 e quanto al presente grado in euro 2500 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Le spese di ctu restano a carico dell'istituto appellante
Messina 7.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 6 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 717/2023 R.G. promossa da
, in Parte_1
persona del legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di
Messina; appellante contro nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente a[...], C.F. , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in S. Stefano di Camastra alla Via Manzoni n.51, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Gerbino appellato
Avente ad oggetto: infortunio professionale.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso al tribunale di Patti del 29 agosto 2019 esponeva di Controparte_1
avere subito in data 25 gennaio 2008 un infortunio sul lavoro a seguito del quale riportava la “frattura completa scomposta terzo medio diafisario tibia e perone dx. trauma contusivo spalla dx”. Precisava di avere subito due interventi chirurgici, il primo alla gamba destra ed il secondo alla spalla dx (per la rottura della cuffia dei rotatori) e che l' sottopostolo a visita, gli aveva riconosciuto un'invalidità dell'8% Pt_1
con possibilità di riprendere attività lavorativa dopo il 31.12.2017 senza però attribuirgli alcun grado d'invalidità per la rottura della cuffia dei rotatori ritenendo carente il nesso causale.
Considerata errata la valutazione del danno, l'istante adiva il tribunale di Patti per l'accertamento di postumi inabilitanti nella misura del 26 % con condanna dell' al Pt_1 pagamento della correlativa rendita nonché al pagamento di un'indennità per inabilità temporanea assoluta per giorni 90, per inabilità temporanea parziale al 50% per successivi giorni 120, per inabilità parziale al 30% per ulteriori giorni 210.
Nella resistenza dell'Istituto, il Tribunale adito istruiva la causa con consulenza tecnica d'ufficio che accertava la sussistenza in capo all' di un'invalidità del 23 %. CP_1
Con sentenza n.1068/2022 del 25 maggio 2023 il Tribunale dichiarava - in aderenza alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio - il diritto del ricorrente al riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 23% ed ad un indennizzo per giorni 90 per inabilità assoluta, per giorni 120 per inabilità temporanea al 50% e per giorni 210 per inabilità parziale al 30% e, per l'effetto, condannava l' alla Pt_1
corresponsione delle somme a tal titolo dovute ed alla rifusione delle spese di lite.
Con atto del 28 settembre 2023 proponeva appello l'Istituto cui resisteva l'appellato.
Esaminati gli atti, veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio; indi disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istituto appellante contesta la valutazione peritale richiamandosi alle note medico legali depositate in atti (una del 15 marzo 2023 l'altra del 19 giugno 2023) immotivatamente pretermesse in sede giudiziale e denunziando errori nella relazione peritale acriticamente trasfusa in sentenza relativamente sia alla descrizione della obiettività clinica sia alla quantificazione del danno stante l'accertamento di voci non previste dal legislatore (indennità temporanea parziale e danno alla capacità lavorativa specifica).
Tali le critiche alla sentenza, l'appello è fondato per quanto di ragione.
Pag. 2 di 5 Il perito nominato in questo grado ha rilevato che dall'infortunio occorso il 29 maggio
2017 l' ha ripotato “ Esiti di frattura tibia e perone a dx ed Esiti rottura cuffia CP_1
dei rotatori spalla dx ” e che per la guarigione clinico funzionale è stato necessario il ricorso ad interventi chirurgici, inizialmente per osteosintesi della tibia a dx e successivamente di ricostruzione artrotomica dei muscoli sovraspinoso e sottoscapolare alla spalla destra.
Ciò posto, ha ritenuto sussistere il nesso di causalità con le lesioni subite a carico della spalla dx stante la compatibilità della dinamica dell'incidente (nel sollevare un motore di autovettura che era intento a riparare, il lavoratore scivolava procurandosi trauma alla gamba dx ed alla spalla dx) con la rottura dei tendini della cuffia dei rotatori e tenuto conto delle certificazioni del Pronto Soccorso attestanti un trauma contusivo alla spalla dx oltre che lesioni fratturative alla gamba dx.
Ha, inoltre, aggiunto che le alterazioni degenerative ai tendini della cuffia dei rotatori sono congrue, avuto riguardo all'età anagrafica del sig. , e che non possono CP_1
essere considerate preesistenze poiché permettevano prima del suddetto infortunio, lo svolgimento delle normali attività lavorative di meccanico. Il consulente ha, infine, rilevato che gli esiti dell'infortunio si sono stabilizzati, determinando discreta limitazione funzionale all'arto inferiore dx ed alla spalla dx, quantificabile - in applicazione dei seguenti codici tabellari ex DM 12.07.2000: Codice 226 danno biologico 6%, Codice 292 danno biologico 8%, Codice 275 danno biologico 4% per analogia - nella misura complessiva del 17% mentre il periodo di malattia indennizzabile si è protratto dalla data del 29.05.2017 al 14.07.2018.
Tale giudizio è integralmente condiviso da questo Collegio perché privo di vizi logici ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Il perito ha altresì esaurientemente risposto ai rilievi critici sollevati da ambo le parti evidenziando, quanto alla frattura della tibia e del perone a destra, trattate con chiodo bloccato, di aver fatto riferimento alla riduzione dell'escursione articolare in gradi, nonché alla ipotrofia dei muscoli sia del quadricipite che dei muscoli surali con edema perimalleolare, segni di indebolimento a carico di tutto l'arto inferiore, ribadendo così la correttezza dei codici di riferimento applicati anche per analogia, mentre, con riguardo all'individuazione della percentuale complessiva del danno biologico, di aver fatto
Pag. 3 di 5 applicazione della formula, non già aritmetica, bensì riduzionistica, comprendendo l'indebolimento d'organo nel caso specifico dell'arto inferiore destro.
In aderenza alle conclusioni sopra riportate, va pertanto ridotta l'entità dei postumi indennizzabili.
L' ha in sede di note precisato di aver erogato l'indennizzo per l'8% e che, Pt_1
successivamente, nelle more del presente grado di giudizio, ha dato esecuzione, in via provvisoria e con riserva di ripetizione, alla sentenza appellata, costituendo la rendita nella misura del 23% ; sicché alla luce delle rinnovate risultanze peritali deve essere ora condannata alla costituzione della rendita nella minor misura del 17% previa decurtazione degli importi già corrisposti, in aderenza ai comma 4 (“L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto”)
e 5 (“L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”) dell'art. 13 d.l.vo n. 38/2000 .
Quanto al periodo di inabilità temporanea, occorre osservare che il Tribunale, pur avendo operato un distinguo tra inabilità assoluta ed inabilità parziale - in ciò fuorviato dall' errata impostazione “civilistica” seguita dal ctu - non ha inteso circoscrivere la durata dell'impedimento di fatto dell'infortunato alla ripresa dell'attività lavorativa ai soli 90 giorni riconosciuti per inabilità assoluta bensì fare riferimento all'intero lasso temporale (14 mesi) di riscontrata inabilità; prova ne sia che, a ritenere diversamente, si dovrebbe pervenire all'aberrante conclusione di ritenere perfezionata la guarigione dell'odierno appellato ad una data (27 agosto 2017, coincidente con la scadenza del 90° giorno successivo alla data dell'infortunio) di molto antecedente a quella (31.12.2017) riconosciuta in sede amministrativa dallo stesso Pt_1
Orbene il ctu nominato in questo grado ha confermato che il periodo di malattia conseguente ad infortunio si è protratto sino al 14 luglio 2018 e su tale conclusione la difesa dell' non ha sollevato alcuna obiezione, limitandosi a precisare di aver Pt_1
CP_ liquidato l'indennità per il periodo fino al 30/12/2017 e che l' ha invece provveduto per una parte dell'ulteriore periodo chiesto, precisamente per il periodo dal 23/3/18 fino al 3/8/18, come da comunicazione del 20/5/2019 versata in atti.
Pag. 4 di 5 Ne discende che per il periodo 23/3/2018-3/8/18, avendo l' già ricevuto, come CP_1
CP_ risulta documentalmente, la prestazione economica dall' non ha diritto a ricevere un ulteriore indennizzo dall' (ciò per evitare duplicazione di prestazione) restando Pt_1
CP_ piuttosto quest'ultimo ente tenuto al rimborso all' dell'esborso sostenuto. L' Pt_1
va, pertanto, condannato al pagamento della prestazione per i.t.a. solo dal 31/12/17 al
22/3/18.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite appare equo compensare tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell'istituto appellante la restante quota liquidata come in dispositivo.
Le spese c.t.u., liquidate separatamente, restano a carico dell'istituto appellante.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che a seguito dell'infortunio del 29.5.2007 al ricorrente, odierno appellato, signor è residuata una i.t.a. fino al 14/7/18 ed un danno Controparte_1
biologico del 17%; condanna l' al pagamento della indennità temporanea assoluta per il periodo dal Pt_1
31/12/17 al 22/3/2018 ed alla costituzione della rendita per il 17%, ai sensi dell'art. 13,
II comma, lett.b), d.l.vo 38/2000, previa decurtazione degli importi dell'indennizzo in conto capitale già corrisposto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell' la Pt_1
restante quota che liquida quanto al primo grado in euro 1905 e quanto al presente grado in euro 2500 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Le spese di ctu restano a carico dell'istituto appellante
Messina 7.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
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