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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2044/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2023 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
N.R.G.2044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi
1
dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2044/2024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità medica- vertente: tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4 sia (C.F. ), tutti in proprio e quali eredi della Pt_1 C.F._4 sig.ra , (C.F. ), rapp.ti e difesi Persona_1 C.F._5 dall'avvocato Stefano Carnevale (C.f. ) ed elett.te domici- C.F._6 liata in Napoli alla Via Mario Morgantini, 33, in virtù della procura posta in atti;
-ricorrenti-
e
, in persona del Direttore Generale, Dott. Controparte_1
(C.F. ), con sede in , Via Unità Controparte_2 C.F._7 CP_1
Italiana n. 28, (C.F. e P. IVA ), rapp.ta e difesa dall'Avv.to France- P.IVA_1 sco Paura (C.F. ) ed elett.te domiciliata presso la propria C.F._8 sede in , Via Unità Italiana n. 28, in virtù di procura in atti;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 17.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'udienza del 17.11.25 trattata.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
I ricorrenti, in qualità di eredi della signora , hanno agito in giudi- Persona_1 zio deducendo che la stessa era affetta da ipertensione e hanno rappresentato che, il giorno 8 dicembre 2023, la signora si è recata al Pronto Soccorso Persona_1 di Aversa, lamentando dolori osteo-muscolari diffusi soprattutto braccia e gamba, nonché lamentava vertigini.
I ricorrenti hanno precisato che i sanitari, dopo una valutazione solo verbale dei
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sintomi, hanno consigliato alla paziente di rivolgersi al medico di base, senza pro- cedere all'accettazione, nonostante l'insistenza del marito, che rappresentava l'indisponibilità del medico curante per la festività dell'Immacolata.
La signora è rientrata a casa, pur presentando dolori sempre più Persona_1 intensi.
I ricorrenti hanno poi dedotto che il giorno successivo la sig.ra si Persona_1
è recata nuovamente al P.S di Aversa, dove si è proceduto all'accettazione alle
10:13 in codice bianco per vertigini ed episodio epigastrico e vomito. Gli attori hanno osservato che la signora è stata visitata solo alle 19:45 e ri- Persona_1 coverata in cardiologia dell'ospedale di Aversa con diagnosi di Miosite. Il giorno successivo, alle ore 15:50, è stata rilevata una bradicardia estrema e, alle 16:40, dopo manovre rianimatorie, la paziente è deceduta per miocardite acuta, polimiosi- te e arresto cardiaco.
Hanno concluso chiedendo : “- accertare e dichiarare che il danno subito dagli odierni ricorrenti è riconducibile ad un comportamento colposo dell' CP_3
[...
e comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla con- venuta e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno, patri- moniale e non patrimoniale, subito dai ricorrenti nella misura indicata in ricorso
(salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli interessi ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c. e la rivalutazione monetaria.”
Con atto di costituzione e risposta, si è costituita l' la quale ha ec- CP_4 cepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. Cont L più precisamente, ha sostenuto che il diritto azionato sarebbe prescritto in quanto l'evento dannoso si sarebbe verificato il 10 ottobre 2017 ed ha altresì de- dotto la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Infine, l'azienda sanitaria locale di ha dedotto che in ogni caso la presta- CP_1 zione sanitaria sarebbe stata eseguita con professionalità e osservanza delle prati- che mediche.
Ha rilevato la mancanza di prova del danno patrimoniale e ha contestato la quanti- ficazione del danno ritenendola generica.
Inoltre, l'azienda sanitaria resistente ha negato la sussistenza del danno catastrofale e del danno biologico terminale poiché non è stato dimostrato che la vittima abbia avuto consapevolezza di morte imminente. Infine, la resistente ha contestato anche la domanda di danno da perdita del rapporto parentale, sostenendo che non siano stati allegati né provati gli elementi necessari a fondare le richieste risarcitorie.
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In virtù delle predette deduzioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio;
- Ancora in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale delle richieste dei ricorrenti nonché la carenza di legittimazione attiva in capo ai medesimi;
- Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica depositata in seno al giudizio contrassegnato da RG 3263/2019 per le ragioni ivi argomentate;
- Nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda giudiziale, anche individual- mente e a qualsiasi titolo formulata ed intesa, in quanto infondata in fatto e in di- ritto ed errata nella sua quantificazione;
- In via del tutto subordinata, nella ma- laugurata ipotesi di accoglimento della domanda dei ricorrenti, ridurre a quanto di ragione la pretesa economica di parte istante, secondo quanto eventualmente emerso dopo l'espletamento delle attività istruttorie necessarie alla conclusione del giudizio, indispensabili a fornire, nella denegata e non creduta ipotesi di acco- glimento della domanda, l'esatta quantificazione”
L'evento morte
Orbene, la vicenda in esame trae origine da un fatto accaduto l'08 dicembre 2017, quando la signora , affetta da ipertensione, si è recata in Pronto Persona_1
Soccorso di Aversa a causa di forti dolori agli arti e vertigini. In tale occasione i medici, dopo una valutazione solo verbale, non documentata, l'hanno rimandata a casa, ritenendo opportuno che si rivolgesse al medico di base. Il giorno seguente, a causa dell'acuirsi dei dolori, la de cuius si è recata nuovamente al Pronto Soccorso di Aversa dove è stata ricoverata in cardiologia, e il giorno successivo, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta.
Ciò premesso, va osservato che il giudizio ha ad oggetto la responsabilità in cui sa- rebbero incorsi i sanitari della struttura sanitaria di Aversa per l'inadeguata gestio- ne clinica della signora sfociata nel decesso della paziente. Orbe- Persona_1 ne, dalla documentazione sanitaria si evince che la signora già af- Persona_1 fetta da ipertensione e scompenso cardiaco ascrivibili alla II classe NYHA, in data
09.12.2017 giungeva al P.O. dell'ospedale di Aversa, a causa di intensi dolori osteomuscolari diffusi, febbricola serotina, vertigini oggettive con episodio di epi- gastralgica e vomito. Gli esami ematochimici e l'ECG, effettuati rispettivamente alle ore 19:11 e 19:33, attestavano un sottoslivellamento diffuso dell'ST e positività degli enzimi di miocardionecrosi. Pertanto, si provvedeva al ricovero presso il me- desimo nosocomio.
Dagli esami ematochimici richiesti il 10-12-2017 alle ore 6:00 mostravano un net-
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to aumento, con particolare riferimento agli enzimi cardiaci, rispetto ai valori del giorno precedente - creatinina 5.0 mg/dl (0,5-1,3) … CPK 5006 UI/L (26-174) … troponina I 75 mg/dl (0-0.30); mioglobina >3000ng/ml (10-92). Alle ore 14:15 del giorno successivo, le condizioni cliniche della signora risultavano Persona_1 stazionarie, ma alle ore 15:50 si determinava una improvvisa e grave bradicardia.
Tuttavia, si verificava un arresto cardiorespiratorio. I sanitari, dunque, avviavano manovre di rianimazione cardiopolmonare e richiedevano l'intervento urgente del rianimatore, il quale provvedeva ad intubazione e continuava le manovre di RCP.
Alle ore 16:05, si assisteva alla ripresa dell'attività cardiaca con fugace ripresa del circolo. Tuttavia, a distanza di qualche minuto, si verificava un nuovo arresto car- diocircolatorio. Si praticavano nuovamente manovre di rianimazione cardiopolmo- nare ma a distanza di circa 45 minuti, venivano interrotte per la mancata ripresa dell'attività cardiocircolatoria. La situazione, peggiorava continuamente sino a giungere ad uno stato di grave arresto cardiaco, e alle ore 16:40 del 10-12-2017 veniva constatato l'exitus della SI.ra . Persona_1
La legittimazione attiva
In primo luogo, va detto che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o pas- siva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al me- rito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il ricono- scimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”. (Cassazione civile sez. un. 16 febbraio 2016 n. 2951).
Gli istanti hanno offerto la prova della titolarità del rapporto giuridico posto a fon- damento della domanda sia sotto il profilo attivo che passivo, mediante la docu- mentazione allegata ovvero il certificato storico del nucleo familiare avverso il quale parte resistente non ha mosso alcuna contestazione. Tra l'altro, la parte resi- stente non ha svolto difese incompatibili con quanto affermato in giudizio dagli istanti in merito alla titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio sotto il profilo attivo e passivo, contestando la domanda in maniera generica, sotto il profi- lo in esame.
La responsabilità
Ciò chiarito, passando al vaglio del merito, avuto riguardo alla vicenda clinica del de cuius per come ricostruita in premessa, si osserva come “In tema di responsabi- lità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di dan- no (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova
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patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.”(Cass. Sez. 3 - , Ord.
n. 20812 del 20/08/2018).
Nel caso in esame i ricorrenti, quindi, avrebbero dovuto provare il nesso tra la morte della signora per arresto cardiaco e la condotta medica cen- Persona_1 surata.
Tuttavia, si ritiene che i ricorrenti non abbiano assolto al proprio onere, in quanto dalla documentazione medica in atti e soprattutto dalla consulenza medica espleta- ta, non si ravvedono elementi sufficienti per ritenere raggiunta la prova relativa- mente all'accertamento del nesso di causalità tra tali condotte e l'evento dannoso, ossia il decesso della . In primo luogo, si ritiene necessario preci- Persona_1 sare che dalla consulenza medico - legale, a firma dei CC.TT.UU. Prof.
[...]
e Dott. depositata all'esito del procedimento per ATP ex Per_2 Persona_3 art. 696 bis c.p.c. - prodromico del presente - sarebbe emersa una condotta colposa di tipo omissivo ma, anche a voler aderire alle risultanze ivi rassegnate, comunque la domanda attorea non risulterebbe fondata.
Infatti, pur ravvedendo profili di responsabilità professionale sanitaria a carico dei sanitari del in quanto ha definito “Sono ravvisabili, Controparte_5 dunque, elementi di censura ascrivibili alla condotta dei sanitari del P.O. di Aver- sa che ebbero in cura la SI.ra dal 9-12- 2017 al 10-12-2017” Persona_1
Ed ancora : “A questo punto, individuati profili di inadeguata condotta medica nell'operato dei sanitari del P.O. di Aversa che ebbero in cura la SI.ra Per_4
per affermare la loro responsabilità bisogna verificare l'esistenza di un nesso
[...] causale tra la condotta medica e l'exitus,” tale condotta omissiva non appare su- periore alla soglia del 50 % di responsabilità.
In effetti, considerata la particolare condizione clinica in quella specifica fase del ricovero (nelle giornate del 09/12, del 10/12 e sino alla serata del 10/12) era oppor- tuno eseguire l'esame strumentale consigliato dallo specialista chirurgo (l'EGDS).
Il CTU a tal fine “le condizioni cliniche della de cuius presentavano criteri di alto rischio, con particolare riferimento all'aumento delle concentrazioni di troponina suggestivi di IM, che imponevano la scelta di una strategia invasiva precoce (<
24h). Infatti, la maggior parte dei pazienti che presentano criteri di rischio alti, sebbene rispondano al trattamento farmacologico iniziale, essendo ad aumentato
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rischio devono comunque essere sottoposta tempestivamente ad angiografia segui- ta dalla rivascolarizzazione”. Le predette indicazioni assistenziali non furono nel caso rispettate, così scaturendo in un'inidonea gestione assistenziale;
tuttavia non emerge la sussistenza di un adeguato nesso causale diretto tra tali omissioni e il decesso del paziente.
Ed infatti, il collegio nella perizia medico -legale ha rassegnato conclusioni dal se- guente tenore letterale “Trascorsero meno di 48 ore tra la documentata diagnosi di
NSTEMI ed il decesso, e, in base a quanto prima riportato, appare ragionevole ri- tenere che un trattamento invasivo precoce – idoneo a meglio inquadrare e dun- que trattare l'evoluzione del quadro clinico - avrebbe forse evitato l'evento morte.
Proprio tenendo conto di un possibile aumento del rischio, il discorso può esser rimodulato affrontando la problematica del danno da perdita di chances. Il model- lo di indagine rimane in questa ipotesi invariato e si fa sempre riferimento al prin- cipio del più probabile che no, ma deve tenersi conto che il danno da perdita di chances è un'entità a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile
d'autonoma valutazione. Quindi la sua perdita, o la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile di cui risulti provata la sussistenza, configura un dan- no concreto ed attuale suscettibile di autonomo risarcimento. Il danno da perdita di chances si fonda sul certo inadempimento dell'obbligazione di protezione sorta per effetto del 'contatto' tra il paziente ed il medico (nonché con la struttura ospe- daliera). E se la condotta medica inadeguata non è tale da consentire di dimostra- re un nesso di causalità tra la stessa e l'evento morte, questo comunque non nega anche la sussistenza di un danno derivante da perdita di chances (Cass.,
04/03/2004, n. 4400, in Cass. pen., 2004, 2537, secondo cui “in una situazione in cui è certo che il medico ha dato alla patologia sottopostagli una risposta errata o in ogni caso inadeguata, è possibile affermare che, in presenza di fattori di ri- schio, detta carenza (che integra l'inadempimento della prestazione sanitaria) ag- grava la possibilità che l'esito negativo si produca. Non è possibile affermare che
l'evento si sarebbe o meno verificato, ma si può dire che il paziente ha perso, per effetto di detto inadempimento, delle chances, che statisticamente aveva, anche te- nuto conto della particolare situazione concreta”). In buona sostanza il pregiudi- zio subito da chi, in conseguenza della mancata o errata prestazione del medico, non ha avuto la possibilità di curarsi adeguatamente e tempestivamente, perdendo, in tal guisa, la possibilità “statistica” di guarire o, almeno, di non aggravare la sua pregressa patologia”
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Sulla scorta della lettura consultata, è ragionevole ritenere che un tempestivo rico- noscimento e trattamento della NSTEMI nel caso riservato alla sig.ra avreb- Per_1 be garantito alla stessa una moderata possibilità di sopravvivenza.
A tal proposito Il CTU “Si è realizzato, dunque, un ritardo diagnostico/terapeutico che ha pregiudicato con ragionevole probabilità una moderata chance di soprav- vivenza in persona della SI.ra Persona_5
È quindi possibile addebitare alle conseguenze della descritta malpractice un'apprezzabile perdita di chances di sopravvivenza della sig.ra non suscet- Per_1 tibile di quantificazione, dal momento che il CTU segnala una possibilità di grado moderato.
Dunque, stante ciò, non vi sarebbe prova del nesso tra il decesso e la carenza e/o l'omissione di adeguata gestione clinica. In realtà, il caso che ci occupa, secondo le risultanze dell'elaborato peritale, si potrebbe far rientrare negli eventi di danno in- certi, secondo la classificazione che la Suprema Corte fa tra le diverse ipotesi di condotte sanitarie colpose (Cass. Sez. III civ. sent. n. 28993/2019).
Ciò chiarito, va precisato che le parti ricorrenti hanno domandato nel presente giu- dizio il risarcimento sia del danno da perdita di chance di sopravvivenza che il danno biologico terminale, oltre a quello non patrimoniale morale cd. danno cata- strofale, tutti da liquidarsi iure hereditatis. Dunque, tali domande rappresentano oggetto dell'odierno scrutinio.
Orbene, va osservato che il danno da premorienza o da perdita anticipata della vi- ta (ossia il danno per non aver avuto una vita che si sarebbe protratta più a lungo
e per un tempo determinato) va concettualmente distinto dal danno da perdita del- la chance di sopravvivere ancora più a lungo, posto che, se la morte è intervenuta,
l'incertezza eventistica, che costituisce la fondamento logico prima ancora che giuridico della chance, è stata, di regola, smentita da quell'evento (Cfr. Cass. n.
5641 del 2018).
In questo senso, costituisce, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la con- giunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza, salva l'ipotesi eccezionale in cui l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza tanto di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibili- tà non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta col-
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pevole dell'agente.
Dunque, se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente, sarà risarcibile il danno biologico differenziale
(peggiore qualità della vita) e il danno morale da futura morte anticipata, predica- bile a far data dalla acquisizione della relativa consapevolezza.
Se, invece, è incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente, il pa- ziente può avere patito, in relazione al tempo di vita vissuto (e trasmesso agli ere- di), un danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ma non un danno da “per- dita anticipata della vita”. In tal senso, “il danno da perdita di chance di sopravvi- venza sarà invece risarcito, equitativamente, se, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an). La valutazione equitativa di tale ri- sarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologi- co temporaneo” (Cfr. Cass., sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851). La peculiarità di tale tipo di danno emerge a fortiori se sol si considera che la stessa giurispru- denza di legittimità ha ritenuto che il “danno da perdita di chance di sopravviven- za" spetta anche al malato terminale (cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza
27/03/2014 n° 7195).
In particolare, con la predetta pronuncia è stato riconosciuto il diritto del malato a mantenere integre le proprie chances di sopravvivenza, il che equivale a presup- porre il riconoscimento della tutela ad un "bene intermedio" diverso da quello della vita e da quello della salute, con ciò determinando l'autonomia della chance rispet- to al risultato utile prefigurato. Dunque, dà luogo a danno risarcibile l'errata o tar- diva esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l'esito infau- sto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissu- to.
In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo cri- teri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effetti- va e quella della sopravvivenza possibile in caso di gestione operatoria corretta.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha aperto le porte alla autonoma
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risarcibilità del cosiddetto "danno da perdita di chance di guarigione" con la pro- nuncia n. 4400/04.
La Suprema Corte ha definito la chance perduta come la concreta ed effettiva oc- casione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, e non una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed econo- micamente suscettibile d'autonoma valutazione, per cui la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, era considerata tale da configurare un danno con- creto ed attuale.
La peculiarità di tale danno consisterà, pur sempre, nella possibilità di risarcire un danno futuro ed incerto, ma probabile, indipendentemente dall'avverarsi del pre- giudizio, costituendo oggetto del risarcimento la chance perduta e non il danno ef- fettivo.
Ciò precisato, va evidenziato che, al pari di ogni altro evento di danno,
l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accer- tamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole (commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costi- tuente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologi- co. Tuttavia, per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprez- zabile, seria e consistente. La Suprema Corte con la sentenza n. 28993/2019 è tor- nata a [...] problema in sintonia con i principi già affermati nella prece- dente decisione: “la perdita di chance consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sop- portazione di minori sofferenze), conseguente - secondo gli ordinari criteri di de- rivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario, e integra un evento di danno risarcibile da liquidare in via equitativa se la perduta possibilità sia ap- prezzabile, seria e consistente”.
La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto rispetto all'eventualità di maggior durata della vita o di minori soffe- renze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle me- todologie di cura del tempo.
Tale possibilità perduta di un evento incerto è la chance perduta ed è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del pazien- te) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
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Ciò chiarito si ritiene che nel caso in esame alcun danno da perdita di chance possa essere liquidato, in quanto la percentuale di incidenza che l'inadeguata gestione clinica ha avuto sulle possibilità di sopravvivenza della signora Persona_1 risulta inferiore al 50% ed è, dunque, a parere di questo giudice inadeguata a sor- reggere la domanda di risarcimento.
Il collegio, infatti, ha chiarito che “Avendo gli ausiliari stimato una perdita di chance di sopravvivenza di grado moderato, volendo ipotizzare una gradazione di tale voce di danno in lieve, moderata e severa ed avendo gli stessi CC.TT.UU. precisato che la perdita di chance si estende da > 0% a < a 50%, si può quindi ri- tenere che nel caso in esame possa configurarsi una perdita di chance intorno al valore medio del predetto intervallo, ovvero pari al 25- 30%.”
In conclusione, la condotta colposa omissiva da “inadeguata gestione clinica” non ha avuto effetto determinante sul decesso, ma solamente sulle possibilità di so- pravvivenza, però non a tal punto (misura inferiore al 50% nell'ambito di un qua- dro clinico soggettivo già compromesso) da legittimare una domanda di risarci- mento per perdita di chance.
Per quanto sinora esposto, del pari non possono trovare accoglimento le domande inerenti al risarcimento del danno biologico terminale e del danno non patrimonia- le morale cd. danno catastrofale, ciò in ragione del fatto che in assenza di una con- dotta colposa dei sanitari in misura superiore al 50% non può neppure riconoscersi il danno tanatologico.
Inoltre, nel caso di specie, anche a voler prescindere dall'assenza del nesso causale inadeguata gestione clinica /decesso, non è stata offerta prova che effettivamente la vittima abbia avuto consapevolezza della gravità delle lesioni e dell'imminente perdita della vita, per cui alcuna voce di danno è potenzialmente liquidabile agli istanti in tal senso.
Pertanto, le domande azionate dai ricorrenti vanno integralmente rigettate.
Le spese
Per quanto riguarda le spese di lite, la chance di sopravvivenza riscontrata, seppur non apprezzabile ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, si ritiene tuttavia idonea ai fini della compensazione delle spese di lite nei confronti di tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
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- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali.
- pone a carico della parte ricorrente le spese occorse per la CTU redatta in sede di
ATP.
Santa Maria Capua Vetere, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2023 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
N.R.G.2044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi
1
dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2044/2024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità medica- vertente: tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4 sia (C.F. ), tutti in proprio e quali eredi della Pt_1 C.F._4 sig.ra , (C.F. ), rapp.ti e difesi Persona_1 C.F._5 dall'avvocato Stefano Carnevale (C.f. ) ed elett.te domici- C.F._6 liata in Napoli alla Via Mario Morgantini, 33, in virtù della procura posta in atti;
-ricorrenti-
e
, in persona del Direttore Generale, Dott. Controparte_1
(C.F. ), con sede in , Via Unità Controparte_2 C.F._7 CP_1
Italiana n. 28, (C.F. e P. IVA ), rapp.ta e difesa dall'Avv.to France- P.IVA_1 sco Paura (C.F. ) ed elett.te domiciliata presso la propria C.F._8 sede in , Via Unità Italiana n. 28, in virtù di procura in atti;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 17.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'udienza del 17.11.25 trattata.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
I ricorrenti, in qualità di eredi della signora , hanno agito in giudi- Persona_1 zio deducendo che la stessa era affetta da ipertensione e hanno rappresentato che, il giorno 8 dicembre 2023, la signora si è recata al Pronto Soccorso Persona_1 di Aversa, lamentando dolori osteo-muscolari diffusi soprattutto braccia e gamba, nonché lamentava vertigini.
I ricorrenti hanno precisato che i sanitari, dopo una valutazione solo verbale dei
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sintomi, hanno consigliato alla paziente di rivolgersi al medico di base, senza pro- cedere all'accettazione, nonostante l'insistenza del marito, che rappresentava l'indisponibilità del medico curante per la festività dell'Immacolata.
La signora è rientrata a casa, pur presentando dolori sempre più Persona_1 intensi.
I ricorrenti hanno poi dedotto che il giorno successivo la sig.ra si Persona_1
è recata nuovamente al P.S di Aversa, dove si è proceduto all'accettazione alle
10:13 in codice bianco per vertigini ed episodio epigastrico e vomito. Gli attori hanno osservato che la signora è stata visitata solo alle 19:45 e ri- Persona_1 coverata in cardiologia dell'ospedale di Aversa con diagnosi di Miosite. Il giorno successivo, alle ore 15:50, è stata rilevata una bradicardia estrema e, alle 16:40, dopo manovre rianimatorie, la paziente è deceduta per miocardite acuta, polimiosi- te e arresto cardiaco.
Hanno concluso chiedendo : “- accertare e dichiarare che il danno subito dagli odierni ricorrenti è riconducibile ad un comportamento colposo dell' CP_3
[...
e comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla con- venuta e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno, patri- moniale e non patrimoniale, subito dai ricorrenti nella misura indicata in ricorso
(salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli interessi ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c. e la rivalutazione monetaria.”
Con atto di costituzione e risposta, si è costituita l' la quale ha ec- CP_4 cepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. Cont L più precisamente, ha sostenuto che il diritto azionato sarebbe prescritto in quanto l'evento dannoso si sarebbe verificato il 10 ottobre 2017 ed ha altresì de- dotto la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Infine, l'azienda sanitaria locale di ha dedotto che in ogni caso la presta- CP_1 zione sanitaria sarebbe stata eseguita con professionalità e osservanza delle prati- che mediche.
Ha rilevato la mancanza di prova del danno patrimoniale e ha contestato la quanti- ficazione del danno ritenendola generica.
Inoltre, l'azienda sanitaria resistente ha negato la sussistenza del danno catastrofale e del danno biologico terminale poiché non è stato dimostrato che la vittima abbia avuto consapevolezza di morte imminente. Infine, la resistente ha contestato anche la domanda di danno da perdita del rapporto parentale, sostenendo che non siano stati allegati né provati gli elementi necessari a fondare le richieste risarcitorie.
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In virtù delle predette deduzioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio;
- Ancora in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale delle richieste dei ricorrenti nonché la carenza di legittimazione attiva in capo ai medesimi;
- Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica depositata in seno al giudizio contrassegnato da RG 3263/2019 per le ragioni ivi argomentate;
- Nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda giudiziale, anche individual- mente e a qualsiasi titolo formulata ed intesa, in quanto infondata in fatto e in di- ritto ed errata nella sua quantificazione;
- In via del tutto subordinata, nella ma- laugurata ipotesi di accoglimento della domanda dei ricorrenti, ridurre a quanto di ragione la pretesa economica di parte istante, secondo quanto eventualmente emerso dopo l'espletamento delle attività istruttorie necessarie alla conclusione del giudizio, indispensabili a fornire, nella denegata e non creduta ipotesi di acco- glimento della domanda, l'esatta quantificazione”
L'evento morte
Orbene, la vicenda in esame trae origine da un fatto accaduto l'08 dicembre 2017, quando la signora , affetta da ipertensione, si è recata in Pronto Persona_1
Soccorso di Aversa a causa di forti dolori agli arti e vertigini. In tale occasione i medici, dopo una valutazione solo verbale, non documentata, l'hanno rimandata a casa, ritenendo opportuno che si rivolgesse al medico di base. Il giorno seguente, a causa dell'acuirsi dei dolori, la de cuius si è recata nuovamente al Pronto Soccorso di Aversa dove è stata ricoverata in cardiologia, e il giorno successivo, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta.
Ciò premesso, va osservato che il giudizio ha ad oggetto la responsabilità in cui sa- rebbero incorsi i sanitari della struttura sanitaria di Aversa per l'inadeguata gestio- ne clinica della signora sfociata nel decesso della paziente. Orbe- Persona_1 ne, dalla documentazione sanitaria si evince che la signora già af- Persona_1 fetta da ipertensione e scompenso cardiaco ascrivibili alla II classe NYHA, in data
09.12.2017 giungeva al P.O. dell'ospedale di Aversa, a causa di intensi dolori osteomuscolari diffusi, febbricola serotina, vertigini oggettive con episodio di epi- gastralgica e vomito. Gli esami ematochimici e l'ECG, effettuati rispettivamente alle ore 19:11 e 19:33, attestavano un sottoslivellamento diffuso dell'ST e positività degli enzimi di miocardionecrosi. Pertanto, si provvedeva al ricovero presso il me- desimo nosocomio.
Dagli esami ematochimici richiesti il 10-12-2017 alle ore 6:00 mostravano un net-
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to aumento, con particolare riferimento agli enzimi cardiaci, rispetto ai valori del giorno precedente - creatinina 5.0 mg/dl (0,5-1,3) … CPK 5006 UI/L (26-174) … troponina I 75 mg/dl (0-0.30); mioglobina >3000ng/ml (10-92). Alle ore 14:15 del giorno successivo, le condizioni cliniche della signora risultavano Persona_1 stazionarie, ma alle ore 15:50 si determinava una improvvisa e grave bradicardia.
Tuttavia, si verificava un arresto cardiorespiratorio. I sanitari, dunque, avviavano manovre di rianimazione cardiopolmonare e richiedevano l'intervento urgente del rianimatore, il quale provvedeva ad intubazione e continuava le manovre di RCP.
Alle ore 16:05, si assisteva alla ripresa dell'attività cardiaca con fugace ripresa del circolo. Tuttavia, a distanza di qualche minuto, si verificava un nuovo arresto car- diocircolatorio. Si praticavano nuovamente manovre di rianimazione cardiopolmo- nare ma a distanza di circa 45 minuti, venivano interrotte per la mancata ripresa dell'attività cardiocircolatoria. La situazione, peggiorava continuamente sino a giungere ad uno stato di grave arresto cardiaco, e alle ore 16:40 del 10-12-2017 veniva constatato l'exitus della SI.ra . Persona_1
La legittimazione attiva
In primo luogo, va detto che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o pas- siva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al me- rito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il ricono- scimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”. (Cassazione civile sez. un. 16 febbraio 2016 n. 2951).
Gli istanti hanno offerto la prova della titolarità del rapporto giuridico posto a fon- damento della domanda sia sotto il profilo attivo che passivo, mediante la docu- mentazione allegata ovvero il certificato storico del nucleo familiare avverso il quale parte resistente non ha mosso alcuna contestazione. Tra l'altro, la parte resi- stente non ha svolto difese incompatibili con quanto affermato in giudizio dagli istanti in merito alla titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio sotto il profilo attivo e passivo, contestando la domanda in maniera generica, sotto il profi- lo in esame.
La responsabilità
Ciò chiarito, passando al vaglio del merito, avuto riguardo alla vicenda clinica del de cuius per come ricostruita in premessa, si osserva come “In tema di responsabi- lità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di dan- no (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova
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patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.”(Cass. Sez. 3 - , Ord.
n. 20812 del 20/08/2018).
Nel caso in esame i ricorrenti, quindi, avrebbero dovuto provare il nesso tra la morte della signora per arresto cardiaco e la condotta medica cen- Persona_1 surata.
Tuttavia, si ritiene che i ricorrenti non abbiano assolto al proprio onere, in quanto dalla documentazione medica in atti e soprattutto dalla consulenza medica espleta- ta, non si ravvedono elementi sufficienti per ritenere raggiunta la prova relativa- mente all'accertamento del nesso di causalità tra tali condotte e l'evento dannoso, ossia il decesso della . In primo luogo, si ritiene necessario preci- Persona_1 sare che dalla consulenza medico - legale, a firma dei CC.TT.UU. Prof.
[...]
e Dott. depositata all'esito del procedimento per ATP ex Per_2 Persona_3 art. 696 bis c.p.c. - prodromico del presente - sarebbe emersa una condotta colposa di tipo omissivo ma, anche a voler aderire alle risultanze ivi rassegnate, comunque la domanda attorea non risulterebbe fondata.
Infatti, pur ravvedendo profili di responsabilità professionale sanitaria a carico dei sanitari del in quanto ha definito “Sono ravvisabili, Controparte_5 dunque, elementi di censura ascrivibili alla condotta dei sanitari del P.O. di Aver- sa che ebbero in cura la SI.ra dal 9-12- 2017 al 10-12-2017” Persona_1
Ed ancora : “A questo punto, individuati profili di inadeguata condotta medica nell'operato dei sanitari del P.O. di Aversa che ebbero in cura la SI.ra Per_4
per affermare la loro responsabilità bisogna verificare l'esistenza di un nesso
[...] causale tra la condotta medica e l'exitus,” tale condotta omissiva non appare su- periore alla soglia del 50 % di responsabilità.
In effetti, considerata la particolare condizione clinica in quella specifica fase del ricovero (nelle giornate del 09/12, del 10/12 e sino alla serata del 10/12) era oppor- tuno eseguire l'esame strumentale consigliato dallo specialista chirurgo (l'EGDS).
Il CTU a tal fine “le condizioni cliniche della de cuius presentavano criteri di alto rischio, con particolare riferimento all'aumento delle concentrazioni di troponina suggestivi di IM, che imponevano la scelta di una strategia invasiva precoce (<
24h). Infatti, la maggior parte dei pazienti che presentano criteri di rischio alti, sebbene rispondano al trattamento farmacologico iniziale, essendo ad aumentato
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rischio devono comunque essere sottoposta tempestivamente ad angiografia segui- ta dalla rivascolarizzazione”. Le predette indicazioni assistenziali non furono nel caso rispettate, così scaturendo in un'inidonea gestione assistenziale;
tuttavia non emerge la sussistenza di un adeguato nesso causale diretto tra tali omissioni e il decesso del paziente.
Ed infatti, il collegio nella perizia medico -legale ha rassegnato conclusioni dal se- guente tenore letterale “Trascorsero meno di 48 ore tra la documentata diagnosi di
NSTEMI ed il decesso, e, in base a quanto prima riportato, appare ragionevole ri- tenere che un trattamento invasivo precoce – idoneo a meglio inquadrare e dun- que trattare l'evoluzione del quadro clinico - avrebbe forse evitato l'evento morte.
Proprio tenendo conto di un possibile aumento del rischio, il discorso può esser rimodulato affrontando la problematica del danno da perdita di chances. Il model- lo di indagine rimane in questa ipotesi invariato e si fa sempre riferimento al prin- cipio del più probabile che no, ma deve tenersi conto che il danno da perdita di chances è un'entità a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile
d'autonoma valutazione. Quindi la sua perdita, o la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile di cui risulti provata la sussistenza, configura un dan- no concreto ed attuale suscettibile di autonomo risarcimento. Il danno da perdita di chances si fonda sul certo inadempimento dell'obbligazione di protezione sorta per effetto del 'contatto' tra il paziente ed il medico (nonché con la struttura ospe- daliera). E se la condotta medica inadeguata non è tale da consentire di dimostra- re un nesso di causalità tra la stessa e l'evento morte, questo comunque non nega anche la sussistenza di un danno derivante da perdita di chances (Cass.,
04/03/2004, n. 4400, in Cass. pen., 2004, 2537, secondo cui “in una situazione in cui è certo che il medico ha dato alla patologia sottopostagli una risposta errata o in ogni caso inadeguata, è possibile affermare che, in presenza di fattori di ri- schio, detta carenza (che integra l'inadempimento della prestazione sanitaria) ag- grava la possibilità che l'esito negativo si produca. Non è possibile affermare che
l'evento si sarebbe o meno verificato, ma si può dire che il paziente ha perso, per effetto di detto inadempimento, delle chances, che statisticamente aveva, anche te- nuto conto della particolare situazione concreta”). In buona sostanza il pregiudi- zio subito da chi, in conseguenza della mancata o errata prestazione del medico, non ha avuto la possibilità di curarsi adeguatamente e tempestivamente, perdendo, in tal guisa, la possibilità “statistica” di guarire o, almeno, di non aggravare la sua pregressa patologia”
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Sulla scorta della lettura consultata, è ragionevole ritenere che un tempestivo rico- noscimento e trattamento della NSTEMI nel caso riservato alla sig.ra avreb- Per_1 be garantito alla stessa una moderata possibilità di sopravvivenza.
A tal proposito Il CTU “Si è realizzato, dunque, un ritardo diagnostico/terapeutico che ha pregiudicato con ragionevole probabilità una moderata chance di soprav- vivenza in persona della SI.ra Persona_5
È quindi possibile addebitare alle conseguenze della descritta malpractice un'apprezzabile perdita di chances di sopravvivenza della sig.ra non suscet- Per_1 tibile di quantificazione, dal momento che il CTU segnala una possibilità di grado moderato.
Dunque, stante ciò, non vi sarebbe prova del nesso tra il decesso e la carenza e/o l'omissione di adeguata gestione clinica. In realtà, il caso che ci occupa, secondo le risultanze dell'elaborato peritale, si potrebbe far rientrare negli eventi di danno in- certi, secondo la classificazione che la Suprema Corte fa tra le diverse ipotesi di condotte sanitarie colpose (Cass. Sez. III civ. sent. n. 28993/2019).
Ciò chiarito, va precisato che le parti ricorrenti hanno domandato nel presente giu- dizio il risarcimento sia del danno da perdita di chance di sopravvivenza che il danno biologico terminale, oltre a quello non patrimoniale morale cd. danno cata- strofale, tutti da liquidarsi iure hereditatis. Dunque, tali domande rappresentano oggetto dell'odierno scrutinio.
Orbene, va osservato che il danno da premorienza o da perdita anticipata della vi- ta (ossia il danno per non aver avuto una vita che si sarebbe protratta più a lungo
e per un tempo determinato) va concettualmente distinto dal danno da perdita del- la chance di sopravvivere ancora più a lungo, posto che, se la morte è intervenuta,
l'incertezza eventistica, che costituisce la fondamento logico prima ancora che giuridico della chance, è stata, di regola, smentita da quell'evento (Cfr. Cass. n.
5641 del 2018).
In questo senso, costituisce, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la con- giunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza, salva l'ipotesi eccezionale in cui l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza tanto di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibili- tà non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta col-
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pevole dell'agente.
Dunque, se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente, sarà risarcibile il danno biologico differenziale
(peggiore qualità della vita) e il danno morale da futura morte anticipata, predica- bile a far data dalla acquisizione della relativa consapevolezza.
Se, invece, è incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente, il pa- ziente può avere patito, in relazione al tempo di vita vissuto (e trasmesso agli ere- di), un danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ma non un danno da “per- dita anticipata della vita”. In tal senso, “il danno da perdita di chance di sopravvi- venza sarà invece risarcito, equitativamente, se, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an). La valutazione equitativa di tale ri- sarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologi- co temporaneo” (Cfr. Cass., sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851). La peculiarità di tale tipo di danno emerge a fortiori se sol si considera che la stessa giurispru- denza di legittimità ha ritenuto che il “danno da perdita di chance di sopravviven- za" spetta anche al malato terminale (cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza
27/03/2014 n° 7195).
In particolare, con la predetta pronuncia è stato riconosciuto il diritto del malato a mantenere integre le proprie chances di sopravvivenza, il che equivale a presup- porre il riconoscimento della tutela ad un "bene intermedio" diverso da quello della vita e da quello della salute, con ciò determinando l'autonomia della chance rispet- to al risultato utile prefigurato. Dunque, dà luogo a danno risarcibile l'errata o tar- diva esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l'esito infau- sto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissu- to.
In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo cri- teri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effetti- va e quella della sopravvivenza possibile in caso di gestione operatoria corretta.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha aperto le porte alla autonoma
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risarcibilità del cosiddetto "danno da perdita di chance di guarigione" con la pro- nuncia n. 4400/04.
La Suprema Corte ha definito la chance perduta come la concreta ed effettiva oc- casione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, e non una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed econo- micamente suscettibile d'autonoma valutazione, per cui la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, era considerata tale da configurare un danno con- creto ed attuale.
La peculiarità di tale danno consisterà, pur sempre, nella possibilità di risarcire un danno futuro ed incerto, ma probabile, indipendentemente dall'avverarsi del pre- giudizio, costituendo oggetto del risarcimento la chance perduta e non il danno ef- fettivo.
Ciò precisato, va evidenziato che, al pari di ogni altro evento di danno,
l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accer- tamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole (commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costi- tuente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologi- co. Tuttavia, per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprez- zabile, seria e consistente. La Suprema Corte con la sentenza n. 28993/2019 è tor- nata a [...] problema in sintonia con i principi già affermati nella prece- dente decisione: “la perdita di chance consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sop- portazione di minori sofferenze), conseguente - secondo gli ordinari criteri di de- rivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario, e integra un evento di danno risarcibile da liquidare in via equitativa se la perduta possibilità sia ap- prezzabile, seria e consistente”.
La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto rispetto all'eventualità di maggior durata della vita o di minori soffe- renze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle me- todologie di cura del tempo.
Tale possibilità perduta di un evento incerto è la chance perduta ed è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del pazien- te) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
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Ciò chiarito si ritiene che nel caso in esame alcun danno da perdita di chance possa essere liquidato, in quanto la percentuale di incidenza che l'inadeguata gestione clinica ha avuto sulle possibilità di sopravvivenza della signora Persona_1 risulta inferiore al 50% ed è, dunque, a parere di questo giudice inadeguata a sor- reggere la domanda di risarcimento.
Il collegio, infatti, ha chiarito che “Avendo gli ausiliari stimato una perdita di chance di sopravvivenza di grado moderato, volendo ipotizzare una gradazione di tale voce di danno in lieve, moderata e severa ed avendo gli stessi CC.TT.UU. precisato che la perdita di chance si estende da > 0% a < a 50%, si può quindi ri- tenere che nel caso in esame possa configurarsi una perdita di chance intorno al valore medio del predetto intervallo, ovvero pari al 25- 30%.”
In conclusione, la condotta colposa omissiva da “inadeguata gestione clinica” non ha avuto effetto determinante sul decesso, ma solamente sulle possibilità di so- pravvivenza, però non a tal punto (misura inferiore al 50% nell'ambito di un qua- dro clinico soggettivo già compromesso) da legittimare una domanda di risarci- mento per perdita di chance.
Per quanto sinora esposto, del pari non possono trovare accoglimento le domande inerenti al risarcimento del danno biologico terminale e del danno non patrimonia- le morale cd. danno catastrofale, ciò in ragione del fatto che in assenza di una con- dotta colposa dei sanitari in misura superiore al 50% non può neppure riconoscersi il danno tanatologico.
Inoltre, nel caso di specie, anche a voler prescindere dall'assenza del nesso causale inadeguata gestione clinica /decesso, non è stata offerta prova che effettivamente la vittima abbia avuto consapevolezza della gravità delle lesioni e dell'imminente perdita della vita, per cui alcuna voce di danno è potenzialmente liquidabile agli istanti in tal senso.
Pertanto, le domande azionate dai ricorrenti vanno integralmente rigettate.
Le spese
Per quanto riguarda le spese di lite, la chance di sopravvivenza riscontrata, seppur non apprezzabile ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, si ritiene tuttavia idonea ai fini della compensazione delle spese di lite nei confronti di tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
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- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali.
- pone a carico della parte ricorrente le spese occorse per la CTU redatta in sede di
ATP.
Santa Maria Capua Vetere, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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