Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2025, proposto da
IE De FU, rappresentato e difeso dall'avvocato Adolfo Larussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Calabria in ordine all’istanza di accesso agli atti del 12 febbraio 2025;
per la condanna dell’Amministrazione resistente a consentire l’accesso e rilasciare la documentazione richiesta, nel termine perentorio che il Tribunale riterrà congruo, nominando sin d’ora per l’ulteriore inadempimento un Commissario ad acta al fine di ottenere la tutela dei diritti del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. DE BA e udito il difensore della Regione come specificato nel verbale;
Considerato che:
- col ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 7 aprile 2025 e depositato in Segreteria il 10 aprile 2025, il ricorrente sig. IE De FU ha domandato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria sulla sua istanza di accesso del 12 febbraio 2025, volta ad ottenere l’ostensione degli atti relativi al progetto “ Sistema Metropolitano Catanzaro Città – Germaneto ” “ ed in particolare agli interventi che interessano l’area limitrofa all’immobile del ricorrente sito in Via Lucrezia della Valle n. 102, Catanzaro, foglio 69, particella 532 ”;
- in data 15 aprile 2025 si è costituita in giudizio la Regione Calabria, con memoria di forma;
- in data 27 novembre 2025 la Regione ha depositato memoria rappresentando che in data 12 aprile 2025 l’istanza del ricorrente era stata accolta fissando per il 17 aprile 2025 la convocazione presso gli uffici e successivamente trasmettendo tutta la documentazione in data 3 luglio 2025;
- il ricorrente nulla ha successivamente eccepito rispetto a quanto dichiarato dalla Regione.
Ritenuto che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese sono poste a carico della Regione, atteso che comunque l’ostensione dei documenti è avvenuta oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, l.n. 241/1990.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Regione al pagamento delle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore distrattario, che liquida in € 1.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE BA | VO OR |
IL SEGRETARIO