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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale in epigrafe indicata promossa da
Parte_1
con l'Avv. Miccoli - ricorrente - contro
, Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avvocatura dello Stato di Lecce - convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.5.24 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare il nesso causale tra l'HCV contratto a seguito di trasfusione di sangue infetto e il decesso del proprio coniuge, , già Persona_1
percettore di indennizzo ex lege 210/92, onde ottenere l'assegno una tantum.
Si costituiva il convenuto negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e a mezzo di CTU, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In particolare la espletata ctu ha concluso nel senso che non vi è prova che il decesso del de cuius, di anni 91, sia dovuto alla patologia hcv correlata. In particolare il ctu ha affermato che in base ai criteri medico-legali temporale, della continuità fenomenologica, anatomopatologico, di probabilità, di esclusione di altre cause, ritengo che non vi siano elementi sufficienti per affermare con certezza e nemmeno con elevata probabilità (il cd criterio del più probabile che non) che la causa del decesso del dante causa avvenuta in data 26.03.2021, all'età di 91 anni, sia attribuibile all'evoluzione della malattia della Epatite C e non altra causa. Il ctu peraltro ha risposto puntualmente a tutte le osservazioni del ricorrente, ribadendo che mancano i dati clinici oggettivi per ricollegare il decesso alla patologia hcv correlata, in un soggetto peraltro molto anziano.
Le spese possono essere compensate integralmente vista la assoluta peculiarità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Spese compensate.
Taranto, 24.11.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale in epigrafe indicata promossa da
Parte_1
con l'Avv. Miccoli - ricorrente - contro
, Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avvocatura dello Stato di Lecce - convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.5.24 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare il nesso causale tra l'HCV contratto a seguito di trasfusione di sangue infetto e il decesso del proprio coniuge, , già Persona_1
percettore di indennizzo ex lege 210/92, onde ottenere l'assegno una tantum.
Si costituiva il convenuto negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e a mezzo di CTU, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In particolare la espletata ctu ha concluso nel senso che non vi è prova che il decesso del de cuius, di anni 91, sia dovuto alla patologia hcv correlata. In particolare il ctu ha affermato che in base ai criteri medico-legali temporale, della continuità fenomenologica, anatomopatologico, di probabilità, di esclusione di altre cause, ritengo che non vi siano elementi sufficienti per affermare con certezza e nemmeno con elevata probabilità (il cd criterio del più probabile che non) che la causa del decesso del dante causa avvenuta in data 26.03.2021, all'età di 91 anni, sia attribuibile all'evoluzione della malattia della Epatite C e non altra causa. Il ctu peraltro ha risposto puntualmente a tutte le osservazioni del ricorrente, ribadendo che mancano i dati clinici oggettivi per ricollegare il decesso alla patologia hcv correlata, in un soggetto peraltro molto anziano.
Le spese possono essere compensate integralmente vista la assoluta peculiarità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Spese compensate.
Taranto, 24.11.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE