Articolo 2229 del Codice civile
Articolo 2228Articolo 2230
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19 aprile 1942
Art. 2229.

(Esercizio delle professioni intellettuali).

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e' ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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