Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RG 3657 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 3657 2024 r.g. tra
rappresentato e difeso dall'avv. BERTUZZO CORINTO FRANCESCO Parte_1
E
CP_1
Oggi 08/04/2025 ad ore 10:15 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi:
Per 'avv. ANDREA TESSARO Parte_1
Per nessuno CP_1
L'avv. Tessaro discute la causa riportandosi ai propri atti, chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso.
Il giudice
Rilevata la ritualità della notifica dichiara la contumacia di CP_1
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 15:25, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 06/09/2024 al n. 3657 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
) con l'avv. BERTUZZO CORINTO FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
), ANDREA TESSARO ) ed C.F._1 C.F._2 Parte_2
) elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
C.F._3
- RICORRENTE- contro
) CP_1 P.IVA_2
- RESISTENTE CONTUMACE–
avente ad oggetto: affitto di azienda
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna
Per parte ricorrente: IN VIA PRINCIPALE:
- accertarsi il diritto di a vedere rideterminato, con riferimento al periodo agosto- Pt_1 dicembre 2020, il canone dovuto da in relazione all'affitto di ramo d'azienda stipulato tra CP_1
le parti il 22/11/2017, per essersi avverata la condizione pattuita con la scrittura integrativa dimessa da parte ricorrente sub. doc. 5;
- determinarsi detto canone in misura eguale a quello originariamente pattuito con riferimento alla terza annualità del rapporto di affitto (€38.727,96 per l'anno 2020) e, di conseguenza, determinarsi nell'importo di €16.136,65 oltre iva la somma dei cinque ratei maturati da agosto a dicembre 2020, o quella diversa somma che sia ritenuta di giustizia;
- conseguentemente, avendo G.S. eseguito il versamento di minori canoni per €4.000+iva, condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente del residuo importo di
€12.136,65 oltre Iva (quindi €14.806,72), o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi di mora ex art. 4 D. Lgs 231/2002 maturati di mese in mese a decorrere dalla scadenza della mensilità di agosto 2020 sino al saldo effettivo;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze ex DM 55/2014, oltre IVA e CPA;
se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018.
Per parte resistente: contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, – sul presupposto per cui, in data 22/11/2017, Pt_1 Pt_3
, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società aveva
[...] Parte_1 concesso alla società l'affitto del ramo d'azienda avente ad oggetto la costruzione e CP_1
commercializzazione di case in legno, sito in Zugliano (VI) in via IV Novembre n. 8/b; che il canone d'affitto era stato pattuito per il primo anno in €29.127,96, importo che sarebbe andato via via ad aumentare fino alla quarta annualità (2020/2021), per poi rimanere costante negli anni a seguire;
che il 23/06/2020, l'affittuaria aveva comunicato ad disdetta dal citato contratto di Pt_1 affitto, promettendo la riconsegna dell'immobile per il giorno 1/08/2020; che l'8/07/2020 Edra aveva precisato che, ai sensi dell'art. 3 del contratto di affitto, il recesso dal contratto avrebbe dovuto essere comunicato con almeno 6 mesi di anticipo;
che l'affittuaria aveva poi condotto il ramo d'azienda appunto fino al mese di dicembre del 2020; che per il periodo agosto/dicembre Con 2020 avrebbe dovuto versare un residuo canone di €16.136,65 oltre Iva;
che i titolari di CP_1 avevano ottenuto dall'amministratore di di poter provvisoriamente versare (con riferimento ai Pt_1
Con cinque ratei insoluti) un minor importo di €800,00 mensili oltre iva;
che neppure aveva saldato il minor importo promesso di €4.000,00 oltre iva – ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il pagamento di €12.136,65 oltre Iva.
Pur ritualmente notificato, parte resistente non si è costituita.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza dell'8/4/25, parte ricorrente ha discusso proprie linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
*** Il ricorso è fondato e va accolto.
Viene in esame un contratto di affitto di ramo d'azienda, a mente del quale la durata era stata sancita in due anni (dal 23/11/17 al 31/12/19) rinnovabili di anno in anno, con possibilità di disdetta nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.
Parte affittuaria ha mandato disdetta con missiva del 23/6/2020 a valere per il 1/8/2020.
All'esito della risposta della parte affittante, che ha reclamato la spettanza del preavviso di 6 mesi, le parti hanno sottoscritto un accordo, a mente del quale parte affittuaria avrebbe corrisposto €
800+IVA mensili da agosto a dicembre 2020, salva l'assunzione di un qualche “tipo di nuovo lavoro”.
Orbene, parte ricorrente lamenta la mancata corresponsione dei canoni da agosto a dicembre 2020 e di aver già chiesto e ottenuto un d.i. per €4.000,00 + IVA quale minor importo rispetto al dovuto
(cioè €800,00x5).
Parte ricorrente ha, altresì, allegato che l'affittuaria avrebbe in realtà ottenuto nuove commesse e, a tal fine, ha allegato attestazione notarile circa l'avvenuta pubblicazione ad opera di G.S. di informazioni circa l'avvio di 6 nuovi cantieri.
Parte resistente non si è costituita e, sebbene non possa trarsi alcun convincimento tramite il principio di non contestazione, vi è che non sono nemmeno emersi elementi dai quali desumere argomentazioni di segno contrario.
La domanda va, pertanto, accolta e, quindi, accertato il diritto di a ottenere il canone Pt_1 integrale per i mesi di agosto – dicembre 2020, va condannata a corrispondere la somma di € CP_1
16.136,65 + IVA e, per effetto dell'avvenuto riconoscimento dell'importo di €4.000,00 + IVA, il minor importo di € 12.136,65 +IVA. Su tale somma spettano, inoltre, gli interessi di mora ex art. 4
D. Lgs 231/2002 maturati di mese in mese a decorrere dalla scadenza della mensilità di agosto 2020 sino al saldo effettivo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della resistente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria. Si stima equo liquidare € 1.700,00 complessivi.
Spetta, art. 4, comma 1-bis DM 55/14, l'aumento del 15% (tenuto conto che il procuratore di parte ricorrente ha redatto un unico atto) per la redazione del ricorso provvisto di link ipertestuali. Totale
€ 1.955,00.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCERTA il diritto di a vedersi corrispondere, per il periodo da agosto a dicembre 2020, Pt_1
il canone di €3.227,33 mensili oltre IVA anziché quello ridotto di € 800,00 + IVA;
ACCERTA e DICHIARA che deve corrispondere per il periodo in oggetto €16.136,65 CP_1
oltre iva e, per effetto del già avvenuto riconoscimento di € 4.000,00 +iva, CONDANNA a CP_1 versare a €12.136,65 oltre Iva, oltre gli interessi di mora ex art. 4 D. Lgs 231/2002 maturati Pt_1
di mese in mese a decorrere dalla scadenza della mensilità di agosto 2020 sino al saldo effettivo;
CONDANNA a versare a le spese di lite che liquida in € 1.955,00 oltre spese CP_1 Pt_1
generali al 15%, IVA e CPA nonché €264,00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 08/04/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello