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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000405/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000405/2010 di R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Nunzia Rubino presso il cui studio Parte_1
sito in Matera alla via IV Novembre n. 18 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Iurino, presso il cui studio sito in Controparte_1
Altamura (Ba) alla via Reno n. 5 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta –
E CONTRO
Controparte_2
- parte convenuta MA -
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
vendita.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 30.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO ME MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2008 la società conveniva Controparte_3
in giudizio e presso il Tribunale di Matera, al fine di vedere Controparte_2 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, emettere ingiunzione di pagamento a carico dei convenuti, in solido tra loro, ex art. 186 ter c.p.c., della somma di euro 59.000,00, come portata dagli assegni bancari in atti depositati, non pagati alla data di presentazione per l'incasso e protestati per mancanza di fondi. Nel merito: accertato e dichiarato il diritto della Controparte_3
in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento della complessiva somma di
[...]
euro 62.470.70, come portato dalle fatture e dagli assegni depositati in atti, condannare i SI.ri
e , in solido tra loro, al pagamento della suindicata somma Controparte_2 Controparte_1
oltre la rivalutazione e gli interessi di mora dalla data di scadenza delle singole fatture sino a quella dell'integrale soddisfo;
accertato e dichiarato il diritto della in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al risarcimento degli ulteriori danni, qualificabile come maggior danno per non aver potuto rimettere nel ciclo produttivo la somma non pagata dai convenuti, nonché per i danni da svalutazione monetaria ed interessi passivi legati al comune costo del denaro, condannare
i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati in euro 30.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice adito riterrà di Sua equità. In ogni caso condannare i convenuti, in solido tra loro alla integrale rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario 12,5 %, CAP 2% ed IVA 20% come per legge”.
Esponeva in fatto la società attrice che nel periodo da ottobre 2006 a gennaio 2007, i coniugi e acquistavano presso la (d'ora innanzi Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 per brevità ) materiale per l'edilizia e l'allestimento della propria abitazione, in particolare CP_3 per il bagno, la cucina e per il pavimento dell'appartamento.
L'acquisto effettuato aveva un valore complessivo di €. 59.000,00, per il pagamento dei quali i convenuti rilasciavano n. 4 assegni, nn. 0000221217-09 di €. 18.000,00 dell'08.01.2007;
0000225607-05 di €. 11.000,00 del 15.01.2007; 0000221218-10 di €. 18.000,00 del 28.02.2007;
0000225608-06 di €. 12.000,00 del 15.03.2007, tutti firmati da . Tuttavia, suddetti Controparte_2
titoli non venivano onorati, una volta presentati per l'incasso, e venivano protestati per mancanza di fondi.
Impagata, aggiungeva la restava anche la fattura n. 19/A del 05.01.2007 dell'importo CP_3 di €. 3.470,70.
MO ME Nonostante inviti e diffide, i convenuti restavano insolventi e la situazione debitoria persisteva con notevole pregiudizio per la società attrice: infatti, in conseguenza dell'inadempimento dei convenuti, la società attrice vedeva sottratta alla propria disponibilità la cifra di €. 62.470,70, con ulteriore danno ex art. 1224 c.c., quantificabile in ulteriori €. 30.000,00, salva diversa stima derivante dalla valutazione equitativa del giudice.
Infatti, precisava l'attrice che la Corte di Cassazione da tempo aveva stabilito che in caso di pregiudizio subito dal creditore per il diminuito potere di acquisto della moneta a causa dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria non era necessario fornire la prova del danno concreto ricollegabile causalmente ad esso, dovendosi presumere che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi.
Spettavano, quindi, alla creditrice anche gli interessi di mora da quantificarsi nella misura pari agli interessi passivi applicati comunemente dagli istituti di credito nel periodo considerato.
Rassegnava, quindi, le conclusioni come precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.03.2009 si costituiva in giudizio CP_1
, la quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo
[...]
la stessa mai intrattenuto alcun rapporto commerciale con la società attrice e, quindi, non avendo mai acquistato la fornitura di materiale edile indicata dalla Parte_1
Sempre in via preliminare, la rilevava la nullità della domanda per assoluta CP_1 genericità della sua formulazione e, inoltre, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Matera, assumendo che il foro avrebbe dovuto essere quello della Sezione distaccata di Altamura, poiché luogo di residenza della consumatrice convenuta, ex art. 33 del Codice del Consumo.
Nel merito, evidenziava la convenuta che la stessa attrice fondava il proprio credito su titoli, quali gli assegni, tutti sottoscritti dal , sicchè si dichiarava estranea al rapporto Controparte_2
giuridico nonché al presunto danno che la assumeva di aver subito. Parte_1
Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea stante l'inesistenza del rapporto giuridico tra le parti, con vittoria di spese e onorari di causa.
, pur regolarmente citato, restava MA. Controparte_2
Con sentenza n. 53/2010 del 29.01.2010 (R.G. n. 2407/2008) il Tribunale di Matera, accogliendo l'eccezione di parte convenuta, in applicazione dell'art. 33 co. 2 lett. u) del Codice del
Consumo (d.lgs. n. 206/2005), ai sensi del quale il foro competente va individuato nel luogo di residenza del consumatore, dichiarava la propria incompetenza, assegnando alle parti il termine perentorio di giorni 60 per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bari – Sezione
Distaccata di Altamura e rimetteva la statuizione sulle spese.
MO ME Con atto di citazione in riassunzione notificato a entrambi i convenuti il 26.03.2010 si costituiva per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di
Altamura la società attrice riportando interamente le medesime conclusioni Parte_1 precisate nell'atto introduttivo presso il Tribunale di Matera.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2010 si costituiva in giudizio CP_1
, allegando le conclusioni presentate nella comparsa di risposta dinanzi al Tribunale di Matera
[...]
e precisandole nei medesimi termini.
, ritualmente notificato anche in riassunzione del processo, rimaneva Controparte_2
MA.
L'istruttoria si articolava mediante l'escussione dei due testi di parte attrice, Testimone_1
e . Testimone_2
Esaurita l'attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da eSIenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza della soppressione della Sezione Distaccata di Altamura e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 30.09.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Si deve premettere che il convenuto , nei cui confronti il contraddittorio è Controparte_2
stato regolarmente instaurato, non si è costituito in giudizio dovendosene, dunque, dichiarare la contumacia.
Sempre in via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da che assumeva di non aver mai intrattenuto alcun rapporto Controparte_1
commerciale con la società attrice e di non aver mai acquistato il materiale edile per cui è causa.
Sul punto, non può che trovare applicazione il condiviso principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva
e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra
MO ME nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata" (cfr. ex multis, Cass.
n. 14468/2008). Nel caso di specie, parte attrice ha allegato fatti astrattamente idonei a configurare il diritto azionato nei confronti della la cui fondatezza può, quindi, formare oggetto di CP_1
valutazione di merito.
Ancora in via preliminare si deve presumere l'abbandono dell'eccezione di nullità della domanda per genericità ai sensi dell'art. 164 c.p.c. non essendo stata riproposta in sede di comparsa conclusionale. A tal proposito giova richiamare il principio statuito dalla Suprema Corte a mente del quale “La mancata riproposizione di un'eccezione al momento delle precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa dalla parte in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile” (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 22887/2019).
Passando al merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nel richiamare i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, enunciati dall'art. 2697 c.c., che, come noto, stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, mette conto rilevare che nella presente controversia, parte attrice deducendo l'inadempimento contrattuale di controparte
- e chiedendo, per l'effetto, che venisse accertato e dichiarato il diritto al pagamento della somma relativa al contratto per cui è causa, con la conseguente condanna di parte convenuta al pagamento di quanto ordinato sulla base delle fatture, dei DDT e degli assegni depositati, nonché dell'ulteriore risarcimento del danno per non aver potuto rimettere nel ciclo produttivo la somma non pagata dai convenuti - ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, provando l'esistenza di un rapporto giuridico con e ed il proprio adempimento, ossia la consegna Controparte_2 Controparte_1
in più momenti del materiale ordinato e la conseguente accettazione ad opera del convenuto MA . Controparte_2
Tali circostanze hanno trovato riscontro puntuale, oltre che nella documentazione allegata in atti, all'esito dell'istruttoria orale siccome confermate dai testi escussi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Infatti, facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio risulta che la creditrice abbia fornito sufficienti e idonei elementi atti a comprovare la fonte negoziale Parte_1
della propria pretesa creditoria.
La ricostruzione del rapporto negoziale de quo si ricava dall'esame incrociato delle 12 fatture e documenti di trasporto (DDT) emessi dalla società attrice, con i 4 assegni rilasciati da CP_2
(cfr. all. nn. 7-8-10-12-14-16-17-19-21-23-24-28 per i DDT, e all. nn. 2-3-4-5 per gli
[...]
assegni, tutti al fascicolo di parte attrice).
MO ME In particolare, può dedursi una sostanziale identità tra il valore totale dei beni consegnati con i DDT e le fatture in essi incorporati - €. 62.470,70 - e quello dei 4 assegni emessi dal CP_2
- €. 59.000,00 - i quali, però, non includono il pagamento della fattura n. 19/A del
[...]
05.01.2007, di €. 3.470,70.
Si deve osservare, inoltre, che tutti i documenti di trasporto, con le fatture incorporate, recano la sottoscrizione del – come si ricava dalla loro consultazione e come, comunque, Controparte_2
affermato da parte attrice – e lo stesso, non essendosi costituito in giudizio, non ha ovviamente disconosciuto la firma ivi apposta né tantomeno vi è stata un'istanza di verificazione, sicché tale accettazione sottoscritta può fare piena prova.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il D.d.T. regolarmente sottoscritto dal destinatario senza riserve scritte di alcun genere circa perdite o avaria delle merci, è anche sufficiente come prova della presunzione “iuris tantum”, operante a favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate a destino e secondo le indicazioni contenute nel documento di trasporto, per superare la quale il destinatario deve fornire adeguata prova contraria”; e, più in generale, “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. Cass. Civ. n. 3581/2024;
Cass. Civ. n. 2155/2001).
Parimenti rilevante nel compendio probatorio, infine, appare la ricostruzione da un punto di vista cronologico: rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante e, nel quadro illustrato, concorre a formare pienamente la prova, la finestra temporale in cui si inscrive l'emissione degli assegni;
l'ultima consegna e relativa fattura, infatti, risalgono al 05.01.2007 (cfr. all. n. 28 al fascicolo di parte attrice); gli assegni sono datati 08.01.2007, 15.01.2007, 28.02.2007 e 15.03.2007, pertanto il pagamento avrebbe dovuto iniziare pochi giorni dopo l'ultima consegna, come normalmente accade in simili rapporti giuridici;
pagamento che, come specificato in premessa, non si è mai verificato poiché per tutti gli assegni è stata rilevata una mancanza di fondi (cfr. documenti di protesto allegati agli assegni, nn. 2-3-4-5 al fascicolo di parte attrice).
Tale ricostruzione – riguardo la quale le contestazioni mosse dalla convenuta risultano generiche e infondate – quindi, è autonomamente sufficiente a dimostrare la sussistenza del rapporto giuridico tra le parti del giudizio, ma essa può comunque ulteriormente dedursi dalle dichiarazioni, rese durante l'escussione della prova testimoniale, dei testi di parte attrice all'udienza del 12.06.2012.
Il teste , in particolare, ha confermato “che i SIg. e si Testimone_1 CP_2 CP_1
sono recati presso la almeno 7-8 volte per scegliere i materiali e redigere la commissione CP_3
MO ME d'ordine con l'aiuto dei collaboratori della sala mostra, in particolare la coppia veniva seguita dalla SI.ra . Io in particolare venivo interpellato in qualità di coordinatore alle Parte_2 vendite per l'applicazione della scontistica e per concordare le modalità di pagamento” e che “la SI.ra curava personalmente la scelta del materiale abbinando colore e qualità”, CP_1 aggiungendo che si era “personalmente recato presso l'alloggio-villetta della SI.ra che CP_1 all'epoca dei fatti era ancora in cantiere, per verificare quelli che dovevano essere i materiali da utilizzare per le rifiniture e per la sistemazione di una vasca idromassaggio”. Inoltre il teste specificava che “Il SI. mi chiese espressamente di intestare solo a lui le fatture di acquisto, CP_2
a fronte delle quali rilasciava gli assegni poi rimasti impagati”.
Il teste , invece, confermava la consegna dei beni “poiché ho provveduto ad Testimone_2
organizzare la consegna dei materiali che venivano ritirati dal SI. che si presentava presso CP_2
l'azienda con un mezzo guidato da un autista”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è accertato il rapporto giuridico tra la
[...]
e , come anche il suo inadempimento da parte Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
dei convenuti, con conseguente condanna al pagamento, in solido tra loro, del corrispettivo concordato, pari a €. 62.470,70, oltre interessi dal di' della mora all'effettivo soddisfo.
Orbene, prive di pregio si palesano le deduzioni di fondate, per un verso, Controparte_1 sull'asserita separazione di fatto preesistente tra i coniugi rispetto all'acquisto della merce e, per altro verso, sul regime della separazione dei beni vigente tra i coniugi sin dall'anno 1998.
Ciò che è emerso all'esito dell'istruttoria è che il materiale acquistato presso la società attrice veniva consegnato e utilizzato presso l'abitazione dei coniugi in Altamura, che i Persona_1
predetti coniugi risiedevano nella medesima abitazione, che la scelta dei materiali e i conseguenti ordini siano stati fatti dai convenuti congiuntamente e che per ragioni contabili sia stato richiesto alla di emettere fattura nei soli confronti di . CP_3 Controparte_2
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento del maggiore danno per l'obbligazione pecuniaria inadempiuta, ex art. 1224 co. 2 c.c., deve farsi applicazioni dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte SS.UU. con sentenza n. 19499/2008 “- nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma
2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'eSIenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore
a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod.
MO ME civ., comma 1; - è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per
l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche;
e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa”.
Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie il maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. deve essere riconosciuto nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 co. 1 cod. civ., non avendo i convenuti provato che il creditore non abbia subito alcun danno o l'abbia subito in misura inferiore, né l'attore fornito la prova di un danno di entità superiore.
In definitiva, i convenuti e vanno condannati al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in solido tra loro, di €. 62.470,70 quale corrispettivo non pagato della fornitura di materiali per gli interni dell'appartamento, oltre gli interessi e danno da svalutazione monetaria come precisato in precedenza.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 92000405/2010, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del convenuto;
Controparte_2
2) RIGETTA l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da;
Controparte_1
MO ME 3) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta dalla società attrice
[...]
e, per l'effetto: Parte_1
a) ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento contrattuale imputabile ai convenuti CP_2
e ;
[...] Controparte_1
b) CONDANNA i convenuti e al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 della società attrice della somma di €. 62.470,70, oltre interessi dal di' della Parte_1
mora al soddisfo e danno da svalutazione monetaria come indicato in motivazione;
4) CONDANNA i convenuti e al pagamento, in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, in favore della parte attrice delle spese processuali che liquida in €. Parte_1
14.103,00, per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari l'08.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ME
MO ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000405/2010 di R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Nunzia Rubino presso il cui studio Parte_1
sito in Matera alla via IV Novembre n. 18 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Iurino, presso il cui studio sito in Controparte_1
Altamura (Ba) alla via Reno n. 5 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta –
E CONTRO
Controparte_2
- parte convenuta MA -
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
vendita.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 30.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO ME MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2008 la società conveniva Controparte_3
in giudizio e presso il Tribunale di Matera, al fine di vedere Controparte_2 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, emettere ingiunzione di pagamento a carico dei convenuti, in solido tra loro, ex art. 186 ter c.p.c., della somma di euro 59.000,00, come portata dagli assegni bancari in atti depositati, non pagati alla data di presentazione per l'incasso e protestati per mancanza di fondi. Nel merito: accertato e dichiarato il diritto della Controparte_3
in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento della complessiva somma di
[...]
euro 62.470.70, come portato dalle fatture e dagli assegni depositati in atti, condannare i SI.ri
e , in solido tra loro, al pagamento della suindicata somma Controparte_2 Controparte_1
oltre la rivalutazione e gli interessi di mora dalla data di scadenza delle singole fatture sino a quella dell'integrale soddisfo;
accertato e dichiarato il diritto della in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al risarcimento degli ulteriori danni, qualificabile come maggior danno per non aver potuto rimettere nel ciclo produttivo la somma non pagata dai convenuti, nonché per i danni da svalutazione monetaria ed interessi passivi legati al comune costo del denaro, condannare
i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati in euro 30.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice adito riterrà di Sua equità. In ogni caso condannare i convenuti, in solido tra loro alla integrale rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario 12,5 %, CAP 2% ed IVA 20% come per legge”.
Esponeva in fatto la società attrice che nel periodo da ottobre 2006 a gennaio 2007, i coniugi e acquistavano presso la (d'ora innanzi Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 per brevità ) materiale per l'edilizia e l'allestimento della propria abitazione, in particolare CP_3 per il bagno, la cucina e per il pavimento dell'appartamento.
L'acquisto effettuato aveva un valore complessivo di €. 59.000,00, per il pagamento dei quali i convenuti rilasciavano n. 4 assegni, nn. 0000221217-09 di €. 18.000,00 dell'08.01.2007;
0000225607-05 di €. 11.000,00 del 15.01.2007; 0000221218-10 di €. 18.000,00 del 28.02.2007;
0000225608-06 di €. 12.000,00 del 15.03.2007, tutti firmati da . Tuttavia, suddetti Controparte_2
titoli non venivano onorati, una volta presentati per l'incasso, e venivano protestati per mancanza di fondi.
Impagata, aggiungeva la restava anche la fattura n. 19/A del 05.01.2007 dell'importo CP_3 di €. 3.470,70.
MO ME Nonostante inviti e diffide, i convenuti restavano insolventi e la situazione debitoria persisteva con notevole pregiudizio per la società attrice: infatti, in conseguenza dell'inadempimento dei convenuti, la società attrice vedeva sottratta alla propria disponibilità la cifra di €. 62.470,70, con ulteriore danno ex art. 1224 c.c., quantificabile in ulteriori €. 30.000,00, salva diversa stima derivante dalla valutazione equitativa del giudice.
Infatti, precisava l'attrice che la Corte di Cassazione da tempo aveva stabilito che in caso di pregiudizio subito dal creditore per il diminuito potere di acquisto della moneta a causa dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria non era necessario fornire la prova del danno concreto ricollegabile causalmente ad esso, dovendosi presumere che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi.
Spettavano, quindi, alla creditrice anche gli interessi di mora da quantificarsi nella misura pari agli interessi passivi applicati comunemente dagli istituti di credito nel periodo considerato.
Rassegnava, quindi, le conclusioni come precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.03.2009 si costituiva in giudizio CP_1
, la quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo
[...]
la stessa mai intrattenuto alcun rapporto commerciale con la società attrice e, quindi, non avendo mai acquistato la fornitura di materiale edile indicata dalla Parte_1
Sempre in via preliminare, la rilevava la nullità della domanda per assoluta CP_1 genericità della sua formulazione e, inoltre, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Matera, assumendo che il foro avrebbe dovuto essere quello della Sezione distaccata di Altamura, poiché luogo di residenza della consumatrice convenuta, ex art. 33 del Codice del Consumo.
Nel merito, evidenziava la convenuta che la stessa attrice fondava il proprio credito su titoli, quali gli assegni, tutti sottoscritti dal , sicchè si dichiarava estranea al rapporto Controparte_2
giuridico nonché al presunto danno che la assumeva di aver subito. Parte_1
Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea stante l'inesistenza del rapporto giuridico tra le parti, con vittoria di spese e onorari di causa.
, pur regolarmente citato, restava MA. Controparte_2
Con sentenza n. 53/2010 del 29.01.2010 (R.G. n. 2407/2008) il Tribunale di Matera, accogliendo l'eccezione di parte convenuta, in applicazione dell'art. 33 co. 2 lett. u) del Codice del
Consumo (d.lgs. n. 206/2005), ai sensi del quale il foro competente va individuato nel luogo di residenza del consumatore, dichiarava la propria incompetenza, assegnando alle parti il termine perentorio di giorni 60 per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bari – Sezione
Distaccata di Altamura e rimetteva la statuizione sulle spese.
MO ME Con atto di citazione in riassunzione notificato a entrambi i convenuti il 26.03.2010 si costituiva per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di
Altamura la società attrice riportando interamente le medesime conclusioni Parte_1 precisate nell'atto introduttivo presso il Tribunale di Matera.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2010 si costituiva in giudizio CP_1
, allegando le conclusioni presentate nella comparsa di risposta dinanzi al Tribunale di Matera
[...]
e precisandole nei medesimi termini.
, ritualmente notificato anche in riassunzione del processo, rimaneva Controparte_2
MA.
L'istruttoria si articolava mediante l'escussione dei due testi di parte attrice, Testimone_1
e . Testimone_2
Esaurita l'attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da eSIenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza della soppressione della Sezione Distaccata di Altamura e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 30.09.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Si deve premettere che il convenuto , nei cui confronti il contraddittorio è Controparte_2
stato regolarmente instaurato, non si è costituito in giudizio dovendosene, dunque, dichiarare la contumacia.
Sempre in via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da che assumeva di non aver mai intrattenuto alcun rapporto Controparte_1
commerciale con la società attrice e di non aver mai acquistato il materiale edile per cui è causa.
Sul punto, non può che trovare applicazione il condiviso principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva
e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra
MO ME nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata" (cfr. ex multis, Cass.
n. 14468/2008). Nel caso di specie, parte attrice ha allegato fatti astrattamente idonei a configurare il diritto azionato nei confronti della la cui fondatezza può, quindi, formare oggetto di CP_1
valutazione di merito.
Ancora in via preliminare si deve presumere l'abbandono dell'eccezione di nullità della domanda per genericità ai sensi dell'art. 164 c.p.c. non essendo stata riproposta in sede di comparsa conclusionale. A tal proposito giova richiamare il principio statuito dalla Suprema Corte a mente del quale “La mancata riproposizione di un'eccezione al momento delle precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa dalla parte in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile” (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 22887/2019).
Passando al merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nel richiamare i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, enunciati dall'art. 2697 c.c., che, come noto, stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, mette conto rilevare che nella presente controversia, parte attrice deducendo l'inadempimento contrattuale di controparte
- e chiedendo, per l'effetto, che venisse accertato e dichiarato il diritto al pagamento della somma relativa al contratto per cui è causa, con la conseguente condanna di parte convenuta al pagamento di quanto ordinato sulla base delle fatture, dei DDT e degli assegni depositati, nonché dell'ulteriore risarcimento del danno per non aver potuto rimettere nel ciclo produttivo la somma non pagata dai convenuti - ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, provando l'esistenza di un rapporto giuridico con e ed il proprio adempimento, ossia la consegna Controparte_2 Controparte_1
in più momenti del materiale ordinato e la conseguente accettazione ad opera del convenuto MA . Controparte_2
Tali circostanze hanno trovato riscontro puntuale, oltre che nella documentazione allegata in atti, all'esito dell'istruttoria orale siccome confermate dai testi escussi e Testimone_1 Tes_2
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Infatti, facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio risulta che la creditrice abbia fornito sufficienti e idonei elementi atti a comprovare la fonte negoziale Parte_1
della propria pretesa creditoria.
La ricostruzione del rapporto negoziale de quo si ricava dall'esame incrociato delle 12 fatture e documenti di trasporto (DDT) emessi dalla società attrice, con i 4 assegni rilasciati da CP_2
(cfr. all. nn. 7-8-10-12-14-16-17-19-21-23-24-28 per i DDT, e all. nn. 2-3-4-5 per gli
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assegni, tutti al fascicolo di parte attrice).
MO ME In particolare, può dedursi una sostanziale identità tra il valore totale dei beni consegnati con i DDT e le fatture in essi incorporati - €. 62.470,70 - e quello dei 4 assegni emessi dal CP_2
- €. 59.000,00 - i quali, però, non includono il pagamento della fattura n. 19/A del
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05.01.2007, di €. 3.470,70.
Si deve osservare, inoltre, che tutti i documenti di trasporto, con le fatture incorporate, recano la sottoscrizione del – come si ricava dalla loro consultazione e come, comunque, Controparte_2
affermato da parte attrice – e lo stesso, non essendosi costituito in giudizio, non ha ovviamente disconosciuto la firma ivi apposta né tantomeno vi è stata un'istanza di verificazione, sicché tale accettazione sottoscritta può fare piena prova.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il D.d.T. regolarmente sottoscritto dal destinatario senza riserve scritte di alcun genere circa perdite o avaria delle merci, è anche sufficiente come prova della presunzione “iuris tantum”, operante a favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate a destino e secondo le indicazioni contenute nel documento di trasporto, per superare la quale il destinatario deve fornire adeguata prova contraria”; e, più in generale, “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. Cass. Civ. n. 3581/2024;
Cass. Civ. n. 2155/2001).
Parimenti rilevante nel compendio probatorio, infine, appare la ricostruzione da un punto di vista cronologico: rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante e, nel quadro illustrato, concorre a formare pienamente la prova, la finestra temporale in cui si inscrive l'emissione degli assegni;
l'ultima consegna e relativa fattura, infatti, risalgono al 05.01.2007 (cfr. all. n. 28 al fascicolo di parte attrice); gli assegni sono datati 08.01.2007, 15.01.2007, 28.02.2007 e 15.03.2007, pertanto il pagamento avrebbe dovuto iniziare pochi giorni dopo l'ultima consegna, come normalmente accade in simili rapporti giuridici;
pagamento che, come specificato in premessa, non si è mai verificato poiché per tutti gli assegni è stata rilevata una mancanza di fondi (cfr. documenti di protesto allegati agli assegni, nn. 2-3-4-5 al fascicolo di parte attrice).
Tale ricostruzione – riguardo la quale le contestazioni mosse dalla convenuta risultano generiche e infondate – quindi, è autonomamente sufficiente a dimostrare la sussistenza del rapporto giuridico tra le parti del giudizio, ma essa può comunque ulteriormente dedursi dalle dichiarazioni, rese durante l'escussione della prova testimoniale, dei testi di parte attrice all'udienza del 12.06.2012.
Il teste , in particolare, ha confermato “che i SIg. e si Testimone_1 CP_2 CP_1
sono recati presso la almeno 7-8 volte per scegliere i materiali e redigere la commissione CP_3
MO ME d'ordine con l'aiuto dei collaboratori della sala mostra, in particolare la coppia veniva seguita dalla SI.ra . Io in particolare venivo interpellato in qualità di coordinatore alle Parte_2 vendite per l'applicazione della scontistica e per concordare le modalità di pagamento” e che “la SI.ra curava personalmente la scelta del materiale abbinando colore e qualità”, CP_1 aggiungendo che si era “personalmente recato presso l'alloggio-villetta della SI.ra che CP_1 all'epoca dei fatti era ancora in cantiere, per verificare quelli che dovevano essere i materiali da utilizzare per le rifiniture e per la sistemazione di una vasca idromassaggio”. Inoltre il teste specificava che “Il SI. mi chiese espressamente di intestare solo a lui le fatture di acquisto, CP_2
a fronte delle quali rilasciava gli assegni poi rimasti impagati”.
Il teste , invece, confermava la consegna dei beni “poiché ho provveduto ad Testimone_2
organizzare la consegna dei materiali che venivano ritirati dal SI. che si presentava presso CP_2
l'azienda con un mezzo guidato da un autista”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è accertato il rapporto giuridico tra la
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e , come anche il suo inadempimento da parte Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
dei convenuti, con conseguente condanna al pagamento, in solido tra loro, del corrispettivo concordato, pari a €. 62.470,70, oltre interessi dal di' della mora all'effettivo soddisfo.
Orbene, prive di pregio si palesano le deduzioni di fondate, per un verso, Controparte_1 sull'asserita separazione di fatto preesistente tra i coniugi rispetto all'acquisto della merce e, per altro verso, sul regime della separazione dei beni vigente tra i coniugi sin dall'anno 1998.
Ciò che è emerso all'esito dell'istruttoria è che il materiale acquistato presso la società attrice veniva consegnato e utilizzato presso l'abitazione dei coniugi in Altamura, che i Persona_1
predetti coniugi risiedevano nella medesima abitazione, che la scelta dei materiali e i conseguenti ordini siano stati fatti dai convenuti congiuntamente e che per ragioni contabili sia stato richiesto alla di emettere fattura nei soli confronti di . CP_3 Controparte_2
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento del maggiore danno per l'obbligazione pecuniaria inadempiuta, ex art. 1224 co. 2 c.c., deve farsi applicazioni dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte SS.UU. con sentenza n. 19499/2008 “- nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma
2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'eSIenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore
a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod.
MO ME civ., comma 1; - è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per
l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche;
e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa”.
Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie il maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. deve essere riconosciuto nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 co. 1 cod. civ., non avendo i convenuti provato che il creditore non abbia subito alcun danno o l'abbia subito in misura inferiore, né l'attore fornito la prova di un danno di entità superiore.
In definitiva, i convenuti e vanno condannati al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in solido tra loro, di €. 62.470,70 quale corrispettivo non pagato della fornitura di materiali per gli interni dell'appartamento, oltre gli interessi e danno da svalutazione monetaria come precisato in precedenza.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 92000405/2010, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del convenuto;
Controparte_2
2) RIGETTA l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da;
Controparte_1
MO ME 3) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta dalla società attrice
[...]
e, per l'effetto: Parte_1
a) ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento contrattuale imputabile ai convenuti CP_2
e ;
[...] Controparte_1
b) CONDANNA i convenuti e al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 della società attrice della somma di €. 62.470,70, oltre interessi dal di' della Parte_1
mora al soddisfo e danno da svalutazione monetaria come indicato in motivazione;
4) CONDANNA i convenuti e al pagamento, in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, in favore della parte attrice delle spese processuali che liquida in €. Parte_1
14.103,00, per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari l'08.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ME
MO ME